(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 12,
comma 1, lettera m), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il
comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.
Art. 1
Strutture ed infrastrutture agricole
finanziate dalla C.E.E. e dallo Stato italiano.
[Al fine di agevolare le opere
di interesse collettivo che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento
C.E.E. del Consiglio n. 17/1964 del 5 febbraio 1964 e quelli dell'art. 35
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché gli impianti cooperativi per la
raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e zootecnici ammessi alle provvidenze contributive e
creditizie di cui all'art. 9 della predetta legge n. 910/1966 per la cui
esecuzione, stante l'aumento dei prezzi, la spesa ammessa è inadeguata, la
Regione può concedere sul supero di spese contributi integrativi in conto
interessi con le modalità previste dall'art. 16 della citata legge 27 ottobre
1966, n. 910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di venti annualità.
Le stesse provvidenze possono essere concesse per impianti
sociali o parte di essi quando siano stati realizzati senza l'intervento
pubblico, sempre che si riconosca la loro efficienza nonché la loro utilità e
validità ai fini della valorizzazione della produzione agricola.
Art. 2
Entità contributi.
I contributi integrativi di cui all'articolo precedente possono
essere concessi, a favore degli organismi cooperativi, consorzi ed enti,
sull'importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta e documentata e
la spesa ammessa a finanziamento per le medesime opere ed impianti.
Art. 3
Sfera d'azione delle agevolazioni
creditizie.
I contributi di cui al primo comma dell'art. 1 possono essere
concessi per opere ed impianti in corso di realizzazione od ultimati
posteriormente al 31 marzo 1972 - sia sulla maggiore spesa derivante da atti
contrattuali per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante
dalla revisione prezzi per aumenti che si siano verificati in corso di
esecuzione.
Le provvidenze di cui al secondo comma dell'art. 1 possono
essere concesse sulla spesa non ammessa a finanziamento pubblico risultante
dagli atti amministrativo-contabili dell'organismo richiedente.
Le istanze di revisione devono essere presentate, pena la
decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la revisione si applicano le norme statali vigenti.
Art. 4
Mutui per il miglioramento delle
strutture aziendali ed interaziendali.
Per l'attuazione delle iniziative previste dal primo comma
dell'art. 61 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso un concorso
negli interessi sui mutui contratti dagli imprenditori agricoli singoli ed
associati ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per l'intera
spesa riconosciuta ammissibile.
Il concorso negli interessi di cui al comma precedente è pari
alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al
tasso di interesse praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario
- entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, a norma dell'art. 3 della
legge 2 giugno 1961, n. 454, e le rate di preammortamento e di ammortamento
calcolate al tasso agevolato dovuto dai beneficiari ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di credito agevolato.
Tale agevolazione è concessa anche per i mutui integrativi
previsti dall'art. 15, quarto comma, della legge regionale 20 gennaio 1975,
n. 7.
Art. 5
Ripianamento di esposizioni
debitorie.
Alle cooperative e loro consorzi che gestiscono propri impianti
di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti
agricoli e zootecnici realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello
Stato, possono essere concessi, una tantum, mutui straordinari a tasso agevolato
assistiti dal contributo regionale in conto interessi con ammortamento fino a
venti anni per il ripianamento delle esposizioni debitorie in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge purché non derivanti da finanziamenti
bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi degli impianti e ad oneri
strettamente attinenti ad una economica gestione.
Con le disponibilità recate dalla presente legge per il
ripianamento di esposizioni debitorie, si provvederà altresì, all'attuazione
degli interventi nel settore zootecnico previsti dall'art. 18 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 7.
Art. 6
Procedure.
Per ottenere i benefici di cui ai precedenti artt. 1, 4 e 5,
gli interessati devono inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato
all'agricoltura e foreste - domanda in carta legale corredata dalla necessaria
documentazione.
L'inoltro delle domande agli enti finanziari avverrà con
nulla-osta dell'Assessore all'agricoltura e foreste.
Art. 7
Rapporti con gli istituti di
credito.
Le modalità di erogazione dei mutui agevolati di cui agli artt.
1, 4 e 5 della presente legge, ed i rapporti con gli istituti e gli enti
esercenti il credito, sono regolati da apposita convenzione. Nella convenzione
dovrà stabilirsi che il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente
mutuante deve essere quello fissato con decreto interministeriale previsto
dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo
regionale deve corrispondere alla differenza fra il suddetto tasso, comprensivo
degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico del
mutuatario, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di
miglioramento.
Art. 8
Modalità di
applicazione.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura
e foreste, provvede alla concessione ed alla liquidazione del concorso regionale
sui mutui previsti dagli artt. 1, 4 e 5 della presente legge.
Art. 9
Garanzia sussidiaria del fondo
interbancario.
Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad
ogni effetto operazioni di credito agrario; esse sono assistite, ai sensi
dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del «Fondo
interbancario» istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454,
ed assoggettate alla trattenuta prevista dall'art. 36 della legge medesima.
Art. 10
Anticipazioni sui contributi
all'ente di sviluppo.
La Regione, ai fini della istruttoria delle pratiche per la
concessione dei benefici di cui agli artt. 1 e 5 della presente legge, si avvale
dell'opera dell'ente di sviluppo.
In attesa di perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare
le esigenze più immediate ed evitare ulteriori aggravi di oneri, l'Assessore
regionale all'agricoltura, con proprio provvedimento e su richiesta motivata,
autorizza l'erogazione di anticipazioni sino alla concorrenza di cinque miliardi
all'Ente di Sviluppo per concedere congrui acconti sulle somme necessarie alla
copertura dei maggiori costi ammissibili e sulle esposizioni debitorie di cui
agli artt. 1 e 5 della presente legge.
Tali anticipazioni saranno restituite alla Regione con il
ricavato delle operazioni dei mutui perfezionati.
Art. 11
Oneri finanziari.
Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 1
e 4 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di L.
2.252.000.000 in apposito capitolo recante la denominazione "Interventi per la
concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed
infrastrutture agricole" che sarà istituito nel bilancio regionale per
l'esercizio 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 che annualmente
troverà copertura con i mezzi finanziari rinvenienti dalla quota parte spettante
alla regione Puglia sui fondi recati dal decreto-legge 24 febbraio 1975, n.
26.
Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 5
della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di L.
250.000.000 in apposito capitolo recante la denominazione "Interventi per la
concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni
debitorie di cooperative e loro consorzi" che sarà istituito nel bilancio
regionale per l'esercizio 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 che
annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota
parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9
della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché, con finanziamenti statali nel
settore dell'agricoltura.
Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 10
della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio della
Regione di apposito capitolo nel titolo IV, contabilità speciali, intitolato
"Anticipazioni in conto mutui straordinari a tassi agevolati assistiti da
contributi regionali" lire 5.000.000.000; che troverà identica contropartita nel
titolo sesto della entrata nel bilancio regionale - Contabilità speciali -
nell'apposito capitolo "Rimborso di anticipazioni in conto mutui straordinari a
tassi agevolati assistiti da contributi regionali" lire 5.000.000.000.
Art. 12
Variazioni al bilancio.
Al bilancio per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti
variazioni:
Parte spesa
Variazioni in diminuzione:
Cap. 253 - Interventi per la concessione del concorso nel
pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario con la
assegnazione recata dal decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26 (da
sopprimere) L. 2.252.000.000
Cap. 248 - Concorso nell'interesse sui mutui concessi alle
cooperative per la trasformazione di passività onerose esistenti al 21 dicembre
1973 ai sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e
successive modificazioni ed integrazioni (da sopprimere) L. 250.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 269-ter - Interventi per la concessione di agevolazioni
creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole (di nuova
istituzione) L. 2.252.000.000
Cap. 269-quater - Interventi per la concessione di agevolazioni
creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie di organismi cooperativi
e loro consorzi (di nuova istituzione) L. 250.000.000.
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della
Costituzione, e 60 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.]
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera m), L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il
comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.