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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
51
Data
07/06/1975
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 23 del 14 giugno 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lettera m), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.

 

 

Art. 1
Strutture ed infrastrutture agricole finanziate dalla C.E.E. e dallo Stato italiano.

[Al fine di agevolare le opere di interesse collettivo che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento C.E.E. del Consiglio n. 17/1964 del 5 febbraio 1964 e quelli dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché gli impianti cooperativi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ammessi alle provvidenze contributive e creditizie di cui all'art. 9 della predetta legge n. 910/1966 per la cui esecuzione, stante l'aumento dei prezzi, la spesa ammessa è inadeguata, la Regione può concedere sul supero di spese contributi integrativi in conto interessi con le modalità previste dall'art. 16 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di venti annualità.

Le stesse provvidenze possono essere concesse per impianti sociali o parte di essi quando siano stati realizzati senza l'intervento pubblico, sempre che si riconosca la loro efficienza nonché la loro utilità e validità ai fini della valorizzazione della produzione agricola.

 

Art. 2
Entità contributi.

I contributi integrativi di cui all'articolo precedente possono essere concessi, a favore degli organismi cooperativi, consorzi ed enti, sull'importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta e documentata e la spesa ammessa a finanziamento per le medesime opere ed impianti.

 

Art. 3
Sfera d'azione delle agevolazioni creditizie.

I contributi di cui al primo comma dell'art. 1 possono essere concessi per opere ed impianti in corso di realizzazione od ultimati posteriormente al 31 marzo 1972 - sia sulla maggiore spesa derivante da atti contrattuali per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione prezzi per aumenti che si siano verificati in corso di esecuzione.

Le provvidenze di cui al secondo comma dell'art. 1 possono essere concesse sulla spesa non ammessa a finanziamento pubblico risultante dagli atti amministrativo-contabili dell'organismo richiedente.

Le istanze di revisione devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la revisione si applicano le norme statali vigenti.

 

Art. 4
Mutui per il miglioramento delle strutture aziendali ed interaziendali.

Per l'attuazione delle iniziative previste dal primo comma dell'art. 61 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è concesso un concorso negli interessi sui mutui contratti dagli imprenditori agricoli singoli ed associati ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per l'intera spesa riconosciuta ammissibile.

Il concorso negli interessi di cui al comma precedente è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di interesse praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, a norma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato dovuto dai beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato.

Tale agevolazione è concessa anche per i mutui integrativi previsti dall'art. 15, quarto comma, della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7.

 

Art. 5
Ripianamento di esposizioni debitorie.

Alle cooperative e loro consorzi che gestiscono propri impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato, possono essere concessi, una tantum, mutui straordinari a tasso agevolato assistiti dal contributo regionale in conto interessi con ammortamento fino a venti anni per il ripianamento delle esposizioni debitorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge purché non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi degli impianti e ad oneri strettamente attinenti ad una economica gestione.

Con le disponibilità recate dalla presente legge per il ripianamento di esposizioni debitorie, si provvederà altresì, all'attuazione degli interventi nel settore zootecnico previsti dall'art. 18 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7.

 

Art. 6
Procedure.

Per ottenere i benefici di cui ai precedenti artt. 1, 4 e 5, gli interessati devono inoltrare alla Regione Puglia - Assessorato all'agricoltura e foreste - domanda in carta legale corredata dalla necessaria documentazione.

L'inoltro delle domande agli enti finanziari avverrà con nulla-osta dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 7
Rapporti con gli istituti di credito.

Le modalità di erogazione dei mutui agevolati di cui agli artt. 1, 4 e 5 della presente legge, ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito, sono regolati da apposita convenzione. Nella convenzione dovrà stabilirsi che il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente mutuante deve essere quello fissato con decreto interministeriale previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo regionale deve corrispondere alla differenza fra il suddetto tasso, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico del mutuatario, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.

Art. 8
Modalità di applicazione.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, provvede alla concessione ed alla liquidazione del concorso regionale sui mutui previsti dagli artt. 1, 4 e 5 della presente legge.

Art. 9
Garanzia sussidiaria del fondo interbancario.

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario; esse sono assistite, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del «Fondo interbancario» istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dall'art. 36 della legge medesima.

 

Art. 10
Anticipazioni sui contributi all'ente di sviluppo.

La Regione, ai fini della istruttoria delle pratiche per la concessione dei benefici di cui agli artt. 1 e 5 della presente legge, si avvale dell'opera dell'ente di sviluppo.

In attesa di perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze più immediate ed evitare ulteriori aggravi di oneri, l'Assessore regionale all'agricoltura, con proprio provvedimento e su richiesta motivata, autorizza l'erogazione di anticipazioni sino alla concorrenza di cinque miliardi all'Ente di Sviluppo per concedere congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura dei maggiori costi ammissibili e sulle esposizioni debitorie di cui agli artt. 1 e 5 della presente legge.

Tali anticipazioni saranno restituite alla Regione con il ricavato delle operazioni dei mutui perfezionati.

 

Art. 11
Oneri finanziari.

Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 1 e 4 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di L. 2.252.000.000 in apposito capitolo recante la denominazione "Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole" che sarà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rinvenienti dalla quota parte spettante alla regione Puglia sui fondi recati dal decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26.

Alle spese per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 5 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di L. 250.000.000 in apposito capitolo recante la denominazione "Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi" che sarà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1975 e per ciascuno degli anni dal 1976 al 1994 che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché, con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio della Regione di apposito capitolo nel titolo IV, contabilità speciali, intitolato "Anticipazioni in conto mutui straordinari a tassi agevolati assistiti da contributi regionali" lire 5.000.000.000; che troverà identica contropartita nel titolo sesto della entrata nel bilancio regionale - Contabilità speciali - nell'apposito capitolo "Rimborso di anticipazioni in conto mutui straordinari a tassi agevolati assistiti da contributi regionali" lire 5.000.000.000.

 

Art. 12
Variazioni al bilancio.

Al bilancio per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 253 - Interventi per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario con la assegnazione recata dal decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26 (da sopprimere) L. 2.252.000.000

Cap. 248 - Concorso nell'interesse sui mutui concessi alle cooperative per la trasformazione di passività onerose esistenti al 21 dicembre 1973 ai sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni (da sopprimere) L. 250.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 269-ter - Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole (di nuova istituzione) L. 2.252.000.000

Cap. 269-quater - Interventi per la concessione di agevolazioni creditizie per il ripianamento di esposizioni debitorie di organismi cooperativi e loro consorzi (di nuova istituzione) L. 250.000.000.

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione, e 60 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]

 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera m), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 12, L.R. n. 32/1999.