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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1976
Numero
27
Data
15/12/1976
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Norme per l' esercizio del diritto di surroga e dell' azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilita' di terzi, delle spese di spedalita' anticipate dalla Regione.
Note
Pubblicata nel B.UR.. Puglia n. 82 del 20 dicembre 1976.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

Art. 1

L'istruttoria amministrativa, ai fini dell'esercizio dell'azione di rivalsa di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 e la conseguente definizione, è curata dagli Uffici regionali del contenzioso competenti per territorio.

 

Art. 2

Agli stessi Uffici, gli Enti ospedalieri, gli Istituti, Enti e Case di cura, già tenuti per effetto dell'art. 21 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, devono inoltrare le segnalazioni per tutti quei casi di ricovero causati da fatti traumatici o comunque da stati morbosi presumibilmente imputabili a terzi responsabili.

 

Art. 3

Le deliberazioni per eventuali rinunce o transazioni, rientrano nelle attribuzioni della Giunta regionale ai sensi dell'art. 41, lett. g), dello Statuto (1).

La Giunta decide su relazione degli Uffici del contenzioso competenti, sentito il settore legale.

(1)  Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 2 marzo 2000, n. 4.

 

Art. 4

È abrogato l'art. 5 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8.

 

Art. 5

Per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti nonché di quelli previsti nella citata legge 31 marzo 1973, n. 8 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, determina, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, il contingente di personale da assegnare agli uffici, utilizzando anche le unità richieste in comando ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 356.

 

Art. 6

I coordinatori degli Uffici del Contenzioso o funzionari da essi designati possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale ad effettuare ispezioni presso gli Ospedali della Regione ai fini della verifica e del controllo delle operazioni inerenti alle rivalse ospedaliere.

 

Art. 7
Norma transitoria.

La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di una convenzione-tipo, a stipulare accordi con studi legali privati dotati della necessaria capacità professionale per la cura della eventuale fase giudiziaria, dell'azione di rivalsa, in attesa e fino a quando l'Ufficio legale della Regione non sarà diversamente e adeguatamente strutturato.