(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
35), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
Oggetto delle tasse.
[Gli atti e provvedimenti
soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli elencati
nell'annessa tariffa, che fa parte integrante della presente legge.
Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella
tariffa stessa] .
Art. 2
Riscossione delle tasse.
[La tassa di rilascio è dovuta
in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di
esso allo interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti
a scadenza, sono rinnovati.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere
corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.
Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui
validità superi l'anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere
nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo quello nel
quale l'atto è stato emesso] .
Art. 3
Modalità di pagamento.
[Le tasse sulle concessioni
regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si
corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.
Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei
comuni o dei centri abitati, essa è calcolata in base alla classificazione e ai
dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale] .
Art. 4
Riscossione coattiva.
[Per la riscossione coattiva
delle tasse sulle concessioni regionali e delle corrispondenti soprattasse
nonché per la riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo
unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639].
Art. 5
Effetti del mancato o ritardato
pagamento delle tasse.
[Gli atti per i quali sono
dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state
pagate] .
Art. 6
Sanzioni.
[Chi eserciterà un'attività
per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali
senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa
incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena
pecuniaria da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della
tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire duemila.
Il pubblico ufficiale regionale che emetta atti soggetti a
tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento
del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire duemila a lire
ventimila, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo, per questo, il regresso
verso il debitore.
Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa,
nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre i termini stabiliti, in luogo
della pena pecuniaria di cui al primo comma si incorre:
a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta,
se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se
questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima
dell'accertamento dell'infrazione].
Art. 7
Competenze per l'accertamento e la
definizione delle infrazioni.
[Le violazioni delle
disposizioni della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle
norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative. I funzionari
della Regione che nell'esercizio dei compiti relativi all'attuazione della
presente legge vengono a conoscenza di alcune delle violazioni predette sono
tenuti a informare i competenti organi statali affinché venga prontamente
iniziato il procedimento di repressione.
I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la
competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in
ogni capoluogo di Provincia, per i provvedimenti di competenza].
Art. 8
Riscossione e ripartizione delle
pene pecuniarie.
[Le pene pecuniarie irrogate
sono riscosse, per conto della Regione dagli uffici competenti alla riscossione
delle pene relative alle tasse sulle concessioni governative.
Il provento delle pene pecuniarie è ripartito a norma della
legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni, in quanto
applicabili, intendendosi sostituita la Regione all'erario nella spettanza
della quota percentuale per essa prevista].
Art. 9
Decadenze e rimborsi.
[L'accertamento delle
violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine
di decadenza di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la
violazione.
Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta
regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente
pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del
pagamento, o in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di
comunicazione del rifiuto stesso.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma,
l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni
regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga
corrisposta.
In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o
ritardato pagamento].
Art. 10
Rinvio.
[Per quanto non previsto dalla
presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che
disciplinano le tasse sulle concessioni governative nonché quelle contenute
nella L.R. 13 gennaio 1972, n. 1 e nella L.R.
31 marzo 1973, n. 8] .
Art. 11
Norma transitoria.
[L'erroneo versamento in
favore dello Stato di tasse sulle concessioni regionali effettuato
tempestivamente prima della entrata in vigore della presente legge non dà luogo
all'imposizione delle sanzioni all'uopo previste] .
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 35), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.