(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
84), L.R.
13 agosto 1978, n. 28.
Art. 1
[Alle imprese private, in
quanto titolari di concessioni regionali, che esercitano pubblici servizi di
linea ordinari per viaggiatori, possono essere concessi contributi dalla
Regione. Tali contributi verranno erogati a ciascuna impresa solo nel caso che
risulti passivo il conto economico d'esercizio di tutto il complesso di
autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla
Regione e dai comuni] .
Art. 2
[I contributi possono essere
erogati nella misura massima di L. 250 per autobus/km per le imprese che hanno
fino a 50 dipendenti, e di L. 230 per autobus/km per le imprese che hanno oltre
50 dipendenti.
Nella graduatoria della misura del contributo si terrà conto
della proporzione dei viaggi pendolari, lavoratori e studenti trasportati a
tariffa preferenziale.
Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano
assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano
rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi
sociali].
Art. 3
[Ai fini della determinazione
dei contributi vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in
subappalto.
I contributi di cui all'art. 1 si determineranno secondo le
condizioni già approvate dalla Giunta regionale per gli analoghi contributi
relativi all'anno 1975 in applicazione della legge
regionale 25 gennaio 1975, n. 14, salvo per quanto diversamente
disposto dal successivo art. 4] .
Art. 4
[Alle imprese che ne facciano
richiesta, e per le quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui al
precedente art. 2, sono erogati acconti trimestrali posticipati nella misura di
cui al richiamato art. 2 per ogni chilometro di percorrenza di esercizio
riferito al trimestre e, per ciascuna impresa, in misura non superiore ad 1/4
del contributo erogato nell'esercizio precedente, tenuto conto di eventuali
variazioni intervenute nello stanziamento di bilancio dell'esercizio al quale il
contributo si riferisce.
L'acconto trimestrale non potrà in ogni caso superare l'85% del
disavanzo di esercizio dichiarato dall'impresa per il periodo considerato].
Art. 5
[All'onere finanziario
derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con gli
stanziamenti disposti annualmente con la legge di bilancio.
Per l'anno 1977 all'onere finanziario si provvederà con impiego
dello stanziamento di lire 1.500 milioni di cui al cap. 245 del bilancio
relativo all'esercizio corrente].
[La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli
articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione].