Legge abrogata dall’art
Art. 1
[Al fine di assicurare
la continuità del servizio il termine del 30 giugno 1978 di cui agli articoli
3 e 4 della legge
regionale 17 aprile 1978, n. 20, come modificata dallalegge
regionale del 1° settembre 1978, n. 41, viene prorogato al 31 dicembre
1979 in attesa dell'approvazione della legge organica regionale in materia di
attività socio-culturali esistenti sul territorio, che sarà emanata entro il 30
maggio 1979 ] (1)
.
Art. 2
[L'onere riveniente
dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 324, parte 2ª spesa, del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 «Centri servizi sociali
e culturali - legge n. 20/1978».
In attesa dell'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio per il 1979, la Giunta regionale è autorizzata, ai
sensi della legge
regionale 19 gennaio 1979, n. 5, a disporre impegni e pagamenti in
attuazione della presente legge nei limiti dei 4/12 degli stanziamenti di cui al
primo comma del presente articolo utilizzando le disponibilità del suddetto
capitolo 324, esercitando provvisoriamente ai sensi della predetta legge
regionale il bilancio medesimo].
[La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.
127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]