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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
62
Data
04/09/1979
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili - nido.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 settembre 1979, n. 69
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

Art. 1
Campo di applicazione della legge.

La legge 29 novembre 1977, n. 891 si applica nella Regione con l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

Art. 2
Finalità.

La Regione si propone l'obiettivo di attivare nel biennio 1979-1980 gli asili-nido programmati in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6.

Inoltre si propone di garantire il servizio sociale di assistenza alla prima infanzia attraverso gli asili-nido assicurando ai comuni congrui mezzi per la gestione degli stessi.

 

Art. 3
Contributi per investimenti.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridetermina, sulla base dello stato di attuazione e delle effettive esigenze, il piano quinquennale degli asili-nido già finanziato ai sensi della legge 8 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 1973, n. 8.

A tal fine revoca i contributi assegnati ai sensi delle leggi surrichiamate e concede, sulla base delle scelte operate col nuovo piano, contributi una tantum in conto capitale, sino alla concorrenza della spesa necessaria per la costruzione, completamento, riattamento, impianto ed arredamento.

I contributi in conto capitale di cui al comma precedente sono accreditati, con le modalità stabilite dall'art. 9 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37.

 

Art. 4
Delimitazione dell'ambito dei contributi da revocare.

Sono revocabili i contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e alla legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, assegnati con riferimento al piano quinquennale degli asili-nido per gli anni 1972-1976, per l'utilizzazione dei quali i comuni, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora provveduto ad approvare con formale provvedimento il relativo progetto esecutivo.

 

Art. 5
Variazione al bilancio ed utilizzazione di fondi.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 le variazioni contabili necessarie e ad utilizzare i maggiori fondi rivenienti dalla revoca dei contributi di cui all'articolo precedente, per le medesime finalità di cui all'art. 3.

 

Art. 6
Asili esclusi dai benefici.

Non sono ammessi ai benefici previsti dall'art. 3 gli asili-nido per i quali i comuni abbiano fruito, per la totale copertura della spesa, di ulteriori contributi, concessi dalla Regione, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 1975, n. 17; della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 2; della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37 e legge 16 ottobre 1975, n. 492 o da altri Enti pubblici o privati, salvo la maggiore spesa derivante dalla esecuzione di varianti indispensabili per il funzionamento degli asili-nido.

 

Art. 7
Accertamenti.

L'Assessorato regionale ai Servizi sociali, in collaborazione con l'Assessorato ai Lavori pubblici, procede all'accertamento delle condizioni stabilite dall'art. 4 ai fini degli adempimenti della Giunta regionale.

 

Art. 8
Contributi per gestione e funzionamento.

Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge, la Giunta regionale concede ai comuni contributi annuali per la gestione, per il funzionamento e la manutenzione di asili-nido comunali, con preferenza per quelli costruiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

La Giunta regionale stabilisce di anno in anno la misura del contributo di cui al comma precedente, tenuto conto:

a) dell'effettivo costo di gestione e di manutenzione degli asili-nido funzionanti nell'anno;

b) delle condizioni socio-economiche locali.

 
Art. 9
Termine presentazione domanda.

Entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno i comuni presentano all'Assessorato ai Servizi sociali domanda di contributo per le finalità di cui all'articolo precedente.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) consuntivo di gestione riferito all'esercizio precedente a quello in corso regolarmente approvato dal Consiglio comunale;

2) relazione previsionale del costo di gestione.

Per l'esercizio in corso, le istanze corredate dalla relazione previsionale del costo di gestione e dall'attestazione del Sindaco sull'effettivo funzionamento dell'asilo-nido, devono pervenire all'Assessorato regionale ai servizi sociali, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 10
Utilizzazione personale ex O.N.M.I. ed altro personale comunale.

I comuni, per il Funzionamento degli asili-nido costruiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, devono utilizzare in via prioritaria, nel rispetto della professionalità di ciascuno, il personale eccedente le esigenze funzionali degli asili ex O.N.M.I., nonché altro personale comunale in possesso dei titoli di studio (1) .

(1)  Il primo comma dell'art. 4, L.R. 30 aprile 1980, n. 37, ha disposto l'abrogazione dell'ultima parte del presente articolo.

 

Art. 11
Modalità d'assunzione del personale.

Alla copertura del posti risultanti disponibili, dopo gli adempimenti di cui all'articolo precedente, i comuni provvedono mediante pubblico concorso per titoli ed esame, con la osservanza della normativa vigente.

 

Art. 12
Corsi di perfezionamento del personale.

La Regione istituisce annualmente, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, corsi di perfezionamento e di aggiornamento per il personale tecnico in servizio presso gli asili-nido comunali.

 

Art. 13
Vigilanza della Regione.

L'Assessorato regionale ai Servizi sociali vigila sul regolare funzionamento degli asili-nido della Regione ed assume iniziative idonee, da sottoporre alla Giunta regionale, per la promozione della politica sociale di assistenza all'infanzia.

Su proposta dell'Assessore al ramo e sulla base di relazione ispettiva del coordinatore del settore e dell'ufficio preposti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari nell'ipotesi di reiterate violazioni di norme di legge.

 

Art. 14

La legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, viene modificata ed integrata dalla presente legge.

 

Art. 15

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, dell'importo di L. 5.666.251.765, si provvede come segue:

1) per L. 1.346.391.200 già previste sul cap. 407 - parte II Spesa - Fondo regionale per contributi di gestione e di asili-nido ai comuni e consorzi di comuni - legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, art. 7 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979;

2) per L. 4.319.860.565, mediante la seguente variazione allo stesso bilancio 1979:

Parte I - Entrata

 

 

 

 

 

 

Stanziamento competenza

 

Stanziamento cassa

 

 

 

 

 

 

Variazioni in aumento:

 

 

 

 

Cap. 29. - Assegnazione per riparto del fondo per la costruzione, riattamento e impianto di asili-nido (articolo 2, legge 6 dicembre

 

 

 

 

1971, n. 1044 - decreto ministeriale 5 dicembre 1978)

4.319.860.565

 

4.319.860.565

 

 

 

 

 

 

Parte II - Spesa

 

 

 

 

 

Variazione in aumento:

 

 

 

 

Cap. 407. - Fondo regionale per contributi di gestione e asili-nido ai comuni e consorzi di comuni (legge  regionale 3          

 

 

 

 

marzo 1973, n. 6, art. 7)

4.319.860.565

 

4.319.860.565

 

Per l'anno finanziario 1980, per le finalità di cui all'art. 4, e per gli anni 1980 e seguenti per le finalità di cui all'art. 8, si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio, con l'utilizzazione di fondi di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891 e regionali.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.