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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
39
Data
25/11/1974
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 14- 11- 1972 - Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 35 del 30 novembre 1974,
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 27 giugno 2003, n. 8. Detto articolo ha abrogato anche la

 L.R. 14 novembre 1972, n. 13.

 

 

Art. 1

[L'art. 12 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 13, viene così modificato per quanto riguarda le percentuali sulla indennità mensile lorda:

Anni di contribuzione

Percentuale sulla indennità mensile lorda

5

 

20

6

 

24

7

 

28

8

 

32

9

 

36

10

 

40

11

 

41

12

 

42

13

 

43

14

 

44

15

 

45

16

 

46

17

 

47

18

 

48

19

 

49

20

ed oltre

50

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2

Dopo l' art. 15 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 è istituito il seguente articolo 15/ bis: la frazione di anno si computa come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo previdenziale obbligatorio.

            Data a Bari, addì 25 novembre 1974 ]

 

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 27 giugno 2003, n. 8. Il presente articolo aggiungeva l'art. 15-bis alla L.R. 14 novembre 1972, n. 13, abrogata anch'essa dal suddetto art. 17.

 

 

 



 
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