(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 17,
comma 1, lettera a), L.R. 27 giugno
2003, n. 8.
Parte I - Fondo di previdenza (2).
Art. 1
Istituzione del fondo di
previdenza.
[È istituito presso il
Consiglio regionale il «Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione
Puglia» per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai Consiglieri cessati dal
mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge (3) (4).
(2) Il fondo di previdenza dei consiglieri regionali è
stato soppresso dall'art. 1, comma 1, L.R. 7
febbraio 2003, n. 3. Vedi, anche i commi
2, 3 e 4 del medesimo articolo.
(3) Il fondo di previdenza dei consiglieri regionali è
stato soppresso dall'art. 1, comma 1, L.R. 7
febbraio 2003, n. 3. Vedi, anche i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.
Art. 2
Gestione del fondo.
Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è
alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi
volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli
interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso o da eventuali
elargizioni (4).
(4) Il fondo di previdenza dei consiglieri regionali è
stato soppresso dall'art. 1, comma 1, L.R. 7
febbraio 2003, n. 3. Vedi, anche i commi
2, 3 e 4 del medesimo articolo.
Art. 3
Contabilità del fondo
Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al
bilancio annuale del Consiglio regionale (5).
Entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio
tecnico-attu"Times New Roman"e del fondo è presentato all'ufficio di presidenza,
che accerta in modo analitico l'andamento della gestione (6).
A decorrere dall'inizio di ogni legislatura, ovvero a far data
dall'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura
in corso, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con
una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del
consiglio regionale, in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio
della gestione tecnico-finanziaria del fondo (7).
Per la legislatura in corso, il pareggio della gestione
tecnico-finanziaria del fondo è assicurato con contribuzione "una tantum" da
ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990 (8).
Il relativo stanziamento è iscritto nell'apposito capitolo di
spesa del bilancio del consiglio regionale relativo all'indennità di carica e di
missione dei consiglieri regionali (9).
(5) Il fondo di previdenza dei consiglieri regionali è
stato soppresso dall'art. 1, comma 1, L.R. 7
febbraio 2003, n. 3. Vedi, anche i commi
2, 3 e 4 del medesimo articolo. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1,
L.R. 30 dicembre 1987, n. 34.
(6) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30
dicembre 1987, n. 34.
(7) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30
dicembre 1987, n. 34.
(8) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30
dicembre 1987, n. 34.
(9) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34.
Art. 4
Contributi
previdenziali obbligatori.
Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al
pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione
dell'indennità consiliare.
I contributi sono trattenuti mensilmente sulle indennità
dall'Ufficio Ragioneria del Consiglio nella misura del 22% dell'indennità
mensile di cui all'art. 1, lett. e), della L.R. 25 febbraio 1972, n. 4 e
successive modificazioni, al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali (10).
Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di
previdenza di cui all'art. 1.
(10) Comma, prima sostituito dal primo comma dell'art.
1, L.R. 3 maggio
1977, n. 13 e dal primo comma
dell'art. 3, L.R. 19 marzo
1984, n. 14 e, successivamente, così
sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 15
giugno 1994, n. 19.
Art. 5
Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e
periodo di contribuzione.
L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal
mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi
per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale
pugliese.
Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto l'età
richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di
un anno, con il limite all'età di 55 anni.
La corresponsione dell'assegno vitalizio è anticipata, su
richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del
55° anno di età (11)
In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure
dell'assegno vitalizio di cui all'art. 12 della presente legge sono ridotte,
anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al
numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di
anticipazione, secondo la seguente tabella (12)
Età di pensionamento
|
Coefficiente di
riduzione |
55 |
0,7604 |
|
56 |
0,8016 |
|
57 |
0,8460 |
|
58 |
0,8936 |
|
59 |
0,9448 |
|
|
|
|
Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di
anticipazione, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo
art. 6 (13).
Ai Consiglieri regionali con almeno 10 anni di contribuzione
che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 1, è applicato il
coefficiente di riduzione 0,9448 a partire dal cinquantacinquesimo anno di età
(14).
I Consiglieri regionali con almeno sei anni di contribuzione,
ai fini dell'applicazione del comma precedente, possono effettuare versamenti
volontari in unica soluzione sino alla concorrenza del decimo anno (15).
(11) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo
comma dell'art. 3,L.R. 30
dicembre 1987, n. 34, come integrato
dall'art. 10, L.R. 28
gennaio 1998, n. 5.
(12) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo
comma dell'art. 3, L.R. 30
dicembre 1987, n. 34, come integrato
dall'art. 10, L.R. 28 gennaio
1998, n. 5.
(13) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo
comma dell'art. 3, L.R. 30
dicembre 1987, n. 34, come integrato
dall'art. 10, L.R. 28 gennaio
1998, n. 5.
(14) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo
comma dell'art. 3, L.R. 30
dicembre 1987, n. 34, come integrato
dall'art. 10, L.R. 28 gennaio
1998, n. 5.
L.R. 30
dicembre 1987, n. 34, come integrato
dall'art. 10, L.R. 28 gennaio
1998, n. 5. Successivamente articolo
abrogato dall’art. 61, comma 1, lettera b), L.R. 7 marzo
2003, n. 4.
Art. 6
Consiglieri inabili al
lavoro.
Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente
dall'età, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti
inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato
consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un
corrispondente periodo.
L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata
dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo
permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.
Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo
nel caso di inabilità parziale, decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio,
integrato ai sensi dell'art. 2.
Art. 7
Accertamento dell'inabilità
permanente.
L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è
compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal
Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.
Sulle conclusioni del collegio medico delibera
inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi
dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi,
ulteriori accertamenti.
Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva,
l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato
l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.
Art. 8
Ammontare dell'assegno vitalizio in
caso di inabilità.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare
dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di
contribuzione.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6,
qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio
del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione,
l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo
art. 12.
Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si
procederà a norma del comma precedente (16).
(16) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 7,
L.R. 30
dicembre 1987, n. 34.
Art. 9
Contributi volontari.
Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi
previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta
mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi
dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il
diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il 60°
anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al 4° comma del precedente art.
5.
Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del
mandato, abbia compiuto il 60° anno di età o lo compia prima del periodo
occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica
soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento
del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non
inferiore a trenta mesi (17).
(17) Articolo, già modificato dal primo comma dell'art.
2, L.R. 3 maggio
1977, n. 13 e dal primo comma
dell'art. 2, L.R. 26 marzo
1985, n. 11, e, successivamente, così
sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 30
dicembre 1987, n. 34.
Art. 10
Rinunzia ai contributi
volontari.
Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il
periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur
avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari
per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei
contributi versati nella misura del 100% senza attribuzione di interessi.
Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel
caso di decesso.
Art. 11
Sospensione dei pagamento degli
assegni vitalizi.
Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far
parte del Consiglio regionale pugliese, il pagamento dell'assegno vitalizio di
cui eventualmente gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato.
Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto
dell'ulteriore periodo di contribuzione.
Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare
dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio
regionale, ovvero al Parlamento Europeo (18).
(18) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 5,
L.R. 30
dicembre 1987, n. 34.
Art. 12
Misura degli assegni vitalizi.
L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio, è determinato in
base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione,
rapportata all'indennità mensile lorda corrisposta ai Consiglieri in carica:
Anni di contribuzione
|
Percentuale sull'indennità mensile lorda
(19) |
5 |
30% |
|
6 |
35% |
|
7 |
40% |
|
8 |
45% |
|
9 |
50% |
|
10 |
55% |
|
11 |
56% |
|
12 |
57% |
|
13 |
58% |
|
14 |
59% |
|
15 |
60% |
|
16 |
61% |
|
17 |
61,5% |
|
18 |
62% |
|
19 |
62,5% |
|
20 e oltre |
63% |
|
|
|
|
La frazione di anno si computa per intero purché sia di durata
non inferiore a sei mesi e un giorno (20) (21).
(19) La presente tabella, già modificata dal primo comma
dell'art. 3, L.R. 3 maggio
1977, n. 13, è stata così modificata,
relativamente alle percentuali sull'indennità mensile lorda, dal primo comma
dell'art. 6, L.R. 30
dicembre 1987, n. 34.
(20) Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 6,
L.R. 30
dicembre 1987, n. 34, poi abrogato
dall'art. 61, comma 1, lettera b), L.R. 7 marzo
2003, n. 4.
(21) Il presente articolo, già modificato dal primo
comma dell'art. 1, L.R. 25
novembre 1974, n. 39, è stato poi così
sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 19 marzo
1984, n. 14 e successivamente così
modificato come indicato nelle note che precedono.
Art. 13
Decorrenza dell'assegno
vitalizio.
L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno
del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha
compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del
mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio
è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro
che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso
con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura
stessa.
Art. 14
Assegni di reversibilità.
In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto,
l'assegno stesso viene riservato a favore:
a) del coniuge finche nello stato vedovile, purché non sia
stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per
sua colpa, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;
b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali,
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;
c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera
precedente, finché minorenni;
d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli
affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al
compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente
che convivano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari
condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di presidenza integrato al sensi
dell'art. 2.
Qualora non sopravvivano né il coniuge, né i figli o affiliati
aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla
madre, che siano di età superiore a sessanta anni o inabili a proficuo lavoro.
Art. 15
Assegno di reversibilità in caso di
morte per cause di servizio.
L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere
deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso
avviene per cause di servizio.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi
dell'art. 2, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.
Art. 15-bis
La frazione di anno si computa come anno intero purché sia di
durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.
Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto
il contributo previdenziale obbligatorio (22).
(22) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 25
novembre 1974, n. 39.
Art. 16
Condizioni per l'assegno di
reversibilità.
Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di
reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere.
Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai
beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente
documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.
Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo
permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio
medico di cui al precedente art. 7.
Art. 17
Documentazione per ottenere
l'assegno di reversibilità.
Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge
del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio corredata dei seguenti documenti:
1) certificato di morte del coniuge;
2) certificato di matrimonio;
3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia
stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione
personale per colpa del coniuge superstite;
4) stato di famiglia.
Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei
figli quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al
primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne
abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i
coniugi;
2) certificato di nascita dei figli;
3) stato di famiglia;
4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
5) atto notorio da cui risulti, per i figli maggiorenni, la
convivenza a carico del consigliere defunto.
Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è
condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai
sensi del precedente art. 7.
Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità
dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un
anno dalla data del decesso del dante causa.
Art. 18
Ammontare dell'assegno di
reversibilità.
L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli
o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio
liquidato che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:
a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto
all'assegno: 60%;
b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno
60%, quando i figli siano più di uno: 60% con aumento progressivo nella misura
del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;
c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: l'assegno è
aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100% ed è
ripartito tra di essi in parti uguali;
d) negli altri casi: 50%.
L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della morte del titolare.
Art. 19
Prescrizione dei ratei di
assegno.
I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi
entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono
prescritti.
Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza
maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Art. 20
Sequestro, pignoramento e cessione
dell'assegno vitalizio.
Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno
vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli
impiegati civili dello Stato.
Art. 21
Contributo una tantum in caso di
decesso.
In caso di morte del consigliere in carica, il fondo
corrisponde agli aventi diritto una annualità della indennità consiliare di cui
all'art. 1, lettera e) della L.R. 25 febbraio 1972, n. 4 (23).
(23) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
4, L.R. 3 maggio
1977, n. 13.
Art. 22
Disposizioni transitorie.
Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza
i contributi di cui all'art. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il
giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Parte II - Fondo di solidarietà
Art. 23
Istituzione del fondo di
solidarietà
È istituito presso il Consiglio regionale un «Fondo di
solidarietà tra i consiglieri della Regione Puglia» con lo scopo di liquidare un
premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non
verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno
candidati, escluso se per cause di ineleggibilità.
I consiglieri che per qualsiasi motivo cessano dal mandato
hanno diritto al recupero delle somme versate durante le legislature senza il
conteggio di interesse alcuno (24).
Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili,
pari al tre per cento dell'indennità consiliare, a carico dei consiglieri, degli
interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali
elargizioni.
L'ufficio di presidenza del Consiglio integrato ai sensi
dell'art. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e
la ripartizione del fondo (25).
(24) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 5,
L.R. 6 maggio
1977, n. 14.
(25) Il fondo di solidarietà istituito dal presente
articolo è soppresso, come disposto dal primo comma, dell'art. 2,
L.R. 19 marzo
1984, n. 14.
Art. 24
Norma finale
La presente legge regionale è pubblicata sul «Bollettino
Ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Puglia. ] (26)
(26) L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 27 giugno
2003, n. 8.