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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1972
Numero
13
Data
14/11/1972
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Norme sulla previdenza dei consiglieri della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 novembre 1972, n. 23
Allegati
Nessun allegato

 

 PARTE I FONDO DI PREVIDENZA

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 27 giugno 2003, n. 8.

 

 

Parte I - Fondo di previdenza (2).

Art. 1
Istituzione del fondo di previdenza.

[È istituito presso il Consiglio regionale il «Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione Puglia» per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai Consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge (3) (4).

 

(2)  Il fondo di previdenza dei consiglieri regionali è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 febbraio 2003, n. 3. Vedi, anche i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

(3)  Il fondo di previdenza dei consiglieri regionali è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 febbraio 2003, n. 3. Vedi, anche i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

 

Art. 2
Gestione del fondo.

Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso o da eventuali elargizioni (4).

 

(4)  Il fondo di previdenza dei consiglieri regionali è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 febbraio 2003, n. 3. Vedi, anche i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo.

 

Art. 3
Contabilità del fondo

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale (5).

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio tecnico-attu"Times New Roman"e del fondo è presentato all'ufficio di presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione (6).

A decorrere dall'inizio di ogni legislatura, ovvero a far data dall'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del consiglio regionale, in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo (7).

Per la legislatura in corso, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo è assicurato con contribuzione "una tantum" da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990 (8).

Il relativo stanziamento è iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio del consiglio regionale relativo all'indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali (9).

 

(5)  Il fondo di previdenza dei consiglieri regionali è stato soppresso dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 febbraio 2003, n. 3. Vedi, anche i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 1, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34.

(7)  Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34.

(8)  Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34.

(9)  Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34.

 

Art. 4
Contributi previdenziali obbligatori.

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti mensilmente sulle indennità dall'Ufficio Ragioneria del Consiglio nella misura del 22% dell'indennità mensile di cui all'art. 1, lett. e), della L.R. 25 febbraio 1972, n. 4 e successive modificazioni, al netto delle ritenute per fine mandato e fiscali (10).

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

(10)  Comma, prima sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 3 maggio 1977, n. 13 e dal primo comma dell'art. 3, L.R. 19 marzo 1984, n. 14 e, successivamente, così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 15 giugno 1994, n. 19.

 

Art. 5
Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione.

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale pugliese.

Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di 55 anni.

La corresponsione dell'assegno vitalizio è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età (11)

In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 12 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella (12)

Età di pensionamento

Coefficiente di riduzione

55

0,7604

 

56

0,8016

 

57

0,8460

 

58

0,8936

 

59

0,9448

 

 

 

 

Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 6 (13).

Ai Consiglieri regionali con almeno 10 anni di contribuzione che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma 1, è applicato il coefficiente di riduzione 0,9448 a partire dal cinquantacinquesimo anno di età (14).

I Consiglieri regionali con almeno sei anni di contribuzione, ai fini dell'applicazione del comma precedente, possono effettuare versamenti volontari in unica soluzione sino alla concorrenza del decimo anno (15).

 

(11)  Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 3,L.R. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dall'art. 10, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.

(12)  Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 3, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dall'art. 10, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.

(13)  Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 3, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dall'art. 10, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.

(14)  Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituivano l'originario terzo comma per effetto del primo comma dell'art. 3, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dall'art. 10, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5.

L.R. 30 dicembre 1987, n. 34, come integrato dall'art. 10, L.R. 28 gennaio 1998, n. 5. Successivamente articolo abrogato dall’art. 61, comma 1, lettera b), L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

 

Art. 6
Consiglieri inabili al lavoro.

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale, decide l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2.

 

Art. 7
Accertamento dell'inabilità permanente.

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

 

Art. 8
Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 12.

Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente (16).

(16)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 7, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34.

 

Art. 9
Contributi volontari.

Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il 60° anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al 4° comma del precedente art. 5.

Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il 60° anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi (17).

 

(17)  Articolo, già modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 3 maggio 1977, n. 13 e dal primo comma dell'art. 2, L.R. 26 marzo 1985, n. 11, e, successivamente, così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34.

 

Art. 10
Rinunzia ai contributi volontari.

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

 

Art. 11
Sospensione dei pagamento degli assegni vitalizi.

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale pugliese, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale, ovvero al Parlamento Europeo (18).

(18)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 5, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34.

 

Art. 12

Misura degli assegni vitalizi.

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio, è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, rapportata all'indennità mensile lorda corrisposta ai Consiglieri in carica:

Anni di contribuzione

Percentuale sull'indennità mensile lorda (19)

5

30%

 

6

35%

 

7

40%

 

8

45%

 

9

50%

 

10

55%

 

11

56%

 

12

57%

 

13

58%

 

14

59%

 

15

60%

 

16

61%

 

17

61,5%

 

18

62%

 

19

62,5%

 

20 e oltre

63%

 

 

 

 

La frazione di anno si computa per intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno (20) (21).

(19)  La presente tabella, già modificata dal primo comma dell'art. 3, L.R. 3 maggio 1977, n. 13, è stata così modificata, relativamente alle percentuali sull'indennità mensile lorda, dal primo comma dell'art. 6, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34.

(20)  Comma aggiunto dal secondo comma dell'art. 6, L.R. 30 dicembre 1987, n. 34, poi abrogato dall'art. 61, comma 1, lettera b), L.R. 7 marzo 2003, n. 4.

(21)  Il presente articolo, già modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 25 novembre 1974, n. 39, è stato poi così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 19 marzo 1984, n. 14 e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono.

 

Art. 13
Decorrenza dell'assegno vitalizio.

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

 

Art. 14
Assegni di reversibilità.

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finche nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera b) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di presidenza integrato al sensi dell'art. 2.

Qualora non sopravvivano né il coniuge, né i figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a sessanta anni o inabili a proficuo lavoro.

 

Art. 15
Assegno di reversibilità in caso di morte per cause di servizio.

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

 

Art. 15-bis

La frazione di anno si computa come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo previdenziale obbligatorio (22).

(22)  Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 25 novembre 1974, n. 39.

 

Art. 16
Condizioni per l'assegno di reversibilità.

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere.

Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente può inoltre essere loro richiesto di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 7.

 

Art. 17
Documentazione per ottenere l'assegno di reversibilità.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

2) certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

5) atto notorio da cui risulti, per i figli maggiorenni, la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 7.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

 

Art. 18
Ammontare dell'assegno di reversibilità.

L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60%;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno 60%, quando i figli siano più di uno: 60% con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100% ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50%.

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

 

Art. 19
Prescrizione dei ratei di assegno.

I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

Art. 20
Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio.

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

Art. 21
Contributo una tantum in caso di decesso.

In caso di morte del consigliere in carica, il fondo corrisponde agli aventi diritto una annualità della indennità consiliare di cui all'art. 1, lettera e) della L.R. 25 febbraio 1972, n. 4 (23).

(23)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 3 maggio 1977, n. 13.

 

Art. 22
Disposizioni transitorie.

Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 4 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

 

Parte II - Fondo di solidarietà

Art. 23
Istituzione del fondo di solidarietà

È istituito presso il Consiglio regionale un «Fondo di solidarietà tra i consiglieri della Regione Puglia» con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, escluso se per cause di ineleggibilità.

I consiglieri che per qualsiasi motivo cessano dal mandato hanno diritto al recupero delle somme versate durante le legislature senza il conteggio di interesse alcuno (24).

Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili, pari al tre per cento dell'indennità consiliare, a carico dei consiglieri, degli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.

L'ufficio di presidenza del Consiglio integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo (25).

(24)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 5, L.R. 6 maggio 1977, n. 14.

(25)  Il fondo di solidarietà istituito dal presente articolo è soppresso, come disposto dal primo comma, dell'art. 2, L.R. 19 marzo 1984, n. 14.

Art. 24
Norma finale

La presente legge regionale è pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. ] (26)

(26) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 27 giugno 2003, n. 8.