(1) Vedi,
anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 14, L.R.
21 dicembre 1977, n. 38 che ha abrogato la
presente legge per quanto non richiamato nella legge.
(2)
La presente legge è
stata abrogata dall'allegato A, n. 42), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Il contributo annuo spettante
ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni costituiti ai sensi dell'art. 6 della
legge
regionale 4 luglio 1974, n. 21, per la manutenzione ordinaria
delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane di cui all'art. 4
della stessa legge è fissato nella misura di L. 200.000 per chilometro, elevata
a L. 250.000 per chilometro nel caso di strade aventi larghezza media, misurata
dai cigli esterni delle banchine, maggiore di m. 5,00, ovvero nel caso di strade
che ricadono nel territorio di Comuni facenti parte di Comunità montane.
Tale contributo non potrà comunque superare il 70% della spesa
effettivamente sostenuta.
Art. 2
Il contributo di cui al precedente art. 1 decorre dal 1°
gennaio dell'anno successivo con riferimento alla data del provvedimento di
classificazione emanato dal Presidente della Giunta regionale.
Esso verrà erogato di norma in unica soluzione, sulla base del
consuntivo delle spese sostenute nel corso dell'anno solare e della
deliberazione del Consiglio comunale che liquida le spese stesse.
È ammessa tuttavia la corresponsione durante l'anno solare di
acconti sul contributo spettante, entro i limiti del 70% delle spese frattanto
sostenute, debitamente documentate e liquidate.
Art. 3
In aggiunta ai contributi previsti dall'art. 1 della presente
legge, possono essere concessi contributi sino al 70% della spesa riconosciuta
necessaria per la sistemazione generale e l'adeguamento, anche con varianti,
rettifiche ed ammodernamenti, delle strade dichiarate di interesse comunale
extra-urbane di cui all'art. 4 della legge
regionale 4 luglio 1974, n. 21.
La concessione dei contributi di cui al precedente comma
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle
opere relative, a tutti gli effetti di legge.
Le deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti
previsti dalla presente legge sono esecutive ai sensi dell'art. 130 della
Costituzione. Sui progetti non è richiesto alcun parere né ulteriore
approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici .
Art. 4
I contributi di cui al precedente articolo sono erogati su
richiesta motivata delle amministrazioni interessate, con decreto del Presidente
della Regione, in esecuzione di deliberazione della Giunta adottata nei limiti
dell'apposito stanziamento previsto dal bilancio.
Art. 5
I Comuni e gli Uffici provinciali del Genio civile sono tenuti
a compilare ed aggiornare, annualmente, appositi elenchi descrittivi delle
strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane ai sensi della legge
regionale 4 luglio 1974, n. 21.
In tali elenchi devono figurare anche gli estremi del
provvedimento regionale di nuova classificazione.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto
all'art. 1 della presente legge si farà fronte mediante l'introduzione nel
bilancio della Regione per l'esercizio 1975 e per quelli successivi, di apposito
capitolo "Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di
interesse comunale extra urbane" con una spesa annua di L. 1.200.000.000.
Per le finalità di cui all'art. 3 della presente legge è
autorizzata la complessiva spesa di L. 5.000.000.000 ripartite in parti uguali
negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, con l'introduzione nel bilancio
della Regione di apposito capitolo "Contributi per la sistemazione generale e
l'adeguamento delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane".
Art. 7
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello statuto,
ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione] .
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dall'allegato A, n. 42), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.