(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n.
127 del 14-04-1995,
Regione Puglia e Presidente Consiglio dei
ministri.
TITOLO I
Procedure ed organi della programmazione
Art. 1
Finalità della legge.
I compiti e le procedure per la programmazione economica
previsti dall'art. 25 della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18, sono disciplinati dalla presente
legge in attuazione delle finalità fissate dall'art. 3 dello Statuto della
Regione.
Art. 2
Attività programmatica della
Regione.
Gli indirizzi della programmazione regionale e i relativi piani
di attuazione, i piani settoriali di intervento sono approvati dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta tenendo conto delle istanze locali espresse a
livello comprensoriale, ovvero dagli Organi della programmazione istituiti a
livello comprensoriale, e con la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati
e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nella Regione.
Con le procedure di cui al comma primo il Consiglio regionale
formula le proposte ed i pareri per la programmazione nazionale.
Art. 3
Elaborazione ed attuazione del
programma regionale di sviluppo.
Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al Bilancio
e Programmazione Economica, se delegato, provvede, avvalendosi degli organi
tecnici della programmazione, ad elaborare il programma organico di sviluppo
economico e sociale della Regione per quinquenni successivi ed ai successivi
aggiornamenti ove si rendessero necessari, ad assicurarne la organica
esecuzione, curando il coordinamento dell'attività dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali con il programma medesimo e con gli eventuali
programmi straordinari di intervento e la rispondenza dei singoli interventi ai
programmi annuali e pluriennali.
Art. 4
Piano di assetto territoriale e
piani settoriali di intervento.
Il piano di assetto territoriale, in armonia con la
programmazione regionale stabilisce le direttive per assicurare unità di
indirizzo ed organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado
subordinato (comprensoriale e comunale) ed alla localizzazione degli
insediamenti produttivi, dei servizi sociali e delle infrastrutture.
La Giunta deve sottoporre al Consiglio regionale il piano di
assetto del territorio insieme con il piano di sviluppo economico e regionale (1).
I piani settoriali di intervento debbono essere articolati
sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo (2).
(1) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2,
L.R.
25 luglio 1979, n. 44.
(2) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 2,
L.R.
25 luglio 1979, n. 44.
Art. 5
Consultazione degli Enti locali e
delle forze sociali.
Al fine di corrispondere alle istanze della collettività
regionale e di assicurarne la necessaria partecipazione alla realizzazione degli
obiettivi di sviluppo economico e civile della Puglia, l'Assessore al Bilancio e
alla Programmazione Economica nel corso del processo di elaborazione del
Programma, promuove l'audizione dei rappresentanti degli Enti Locali e delle
forze sociali della Regione secondo le direttive fissate dal Consiglio
regionale.
Art. 6
Obiettivi programmatici e previsioni di
bilancio.
Ai sensi dell'art. 70, comma settimo, lettera c), dello
statuto, ed al fine di assicurare la rispondenza tra obiettivi programmatici e
politica di bilancio, la Giunta presenta annualmente, insieme col progetto di
bilancio, una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed
attuazione del programma economico regionale.
Art. 7
Verifica dello stato di attuazione
del programma.
Ai sensi dell'art. 71, comma terzo, dello statuto, la Giunta
presenta annualmente al Consiglio, insieme col conto consuntivo, una relazione
sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani
settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con
l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi congiuntamente
alle relazioni degli organi comprensoriali.
TITOLO II
Gli organi tecnici della programmazione
Art. 8
Determinazione degli organi tecnici
della programmazione.
Per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli è istituito
oltre all'Ufficio del programma e bilancio di cui all'art. 25 della legge
regionale del 25 marzo 1974, n. 18 il Comitato tecnico
scientifico per la Programmazione regionale.
Art. 9
Adempimenti dell'Ufficio del
programma e bilancio.
L'Ufficio del programma e del bilancio assolve a tutti gli
adempimenti burocratici e tecnici relativi all'elaborazione ed all'attuazione
del programma economico regionale e dei piani settoriali d'intervento nonché
agli adempimenti tecnici di cui ai precedenti artt. 4, 5, 6 e 7.
Art. 10
Coordinatore dell'Ufficio del
programma e bilancio.
Il Coordinatore dell'Ufficio del programma e del bilancio
previsto dall'art. 25, comma secondo, della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18:
a) dirige l'ufficio del programma e del bilancio;
b) attende alla preparazione dei documenti programmatici;
c) collabora alla preparazione di provvedimenti legislativi o
regolamenti aventi attinenza con l'attuazione del programma;
d) partecipa alla predisposizione del progetto di piano
urbanistico regionale;
e) provvede all'analisi sistematica dell'informazione
statistica e socio-economica;
f) assiste il Presidente della Giunta, gli Assessori e gli Enti
dipendenti dalla Regione nelle iniziative per l'attuazione del programma,
partecipando all'elaborazione dei progetti di intervento;
g) interviene, su richiesta del Presidente, alle riunioni della
Giunta convocata per discutere problemi attinenti l'elaborazione e la attuazione
del programma;
h) è membro del Comitato tecnico-scientifico per la
Programmazione regionale.
Per l'adempimento delle sue funzioni il Coordinatore
corrisponde direttamente con tutti gli organi, uffici ed enti interessati.
Art. 11
Comitato tecnico-scientifico per la
Programmazione economica regionale.
È costituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico
scientifico per la Programmazione regionale con il compito di predisporre, anche
in termini di ipotesi alternative, le linee direttrici del piano di sviluppo
economico e del piano di assetto del territorio nonché dei programmi di
intervento settoriale.
Il Comitato tecnico scientifico ha altresì il compito di
approfondire l'impostazione metodologica dei lavori di formazione, aggiornamento
e verifica dei piani e di esprimere parere sulle leggi regionali di rilevanza
per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale e sulle
politiche nazionali di carattere ordinario e straordinario nonché sui rapporti
di consulenza da stipularsi, anche in via continuativa, con gli istituti
universitari, Enti o singoli esperti concernenti specifici lavori, di indagine,
ricerca, progettazione, rilevazione ed elaborazione dei dati, attinenti la
programmazione economica e la pianificazione territoriale (3).
(3) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art.
6, L.R.
25 luglio 1979, n. 44.
Art. 12
Esecuzione di indagini da parte di
Istituti di ricerca.
Per le indagini, gli studi, le rilevazioni e le progettazioni
da compiere per le finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale di
Istituti nazionali e regionali di ricerca e di altri Enti pubblici, oppure di
Società ed Associazioni anche non riconosciute, ancorché straniere, qualora
speciali circostanze motivate nel decreto di approvazione della convenzione
emanata dal Presidente della Giunta dovessero richiederlo.
Per garantire alla Regione supporti tecnici permanenti atti a
fornire servizi continuativi per quanto riguarda la conoscenza della realtà
economica e sociale ai fini di programmazione, la Regione provvederà a redigere
un piano regionale per la ricerca e per le applicazioni informatiche, per la
ricerca economica e per l'informazione socio- statistica (4).
(4) Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 8,
L.R.
25 luglio 1979, n. 44.
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 13
Informazioni ai fini della
programmazione regionale.
Gli organi e gli Enti regionali e gli Enti locali della Puglia
forniranno all'Ufficio programma e bilancio le informazioni, i dati e gli
elementi che vengono ad essi richiesti ai fini della elaborazione, attuazione,
verifica ed aggiornamento del programma economico regionale.
L'Ufficio programma e bilancio può corrispondere con imprese
private e pubbliche, associazioni sindacali e di categoria per ottenere
informazioni in ordine ai loro programmi d'investimento e altri elementi
ritenuti rilevanti ai fini della programmazione economica.
Le informazioni raccolte sono sottoposte al vincolo del segreto
d'ufficio, solo quando si tratti di informazioni personali o segrete e sono
utilizzate esclusivamente ai fini della programmazione regionale e non possono
essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano
identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.
Art. 14
Personale addetto alla
programmazione.
Il personale dirigente in servizio presso l'Ufficio del
programma e bilancio addetto alle mansioni specifiche della programmazione è
costituito da 10 unità.
Art. 15
Conferimento di incarichi
professionali.
Per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione della
presente legge la Giunta è autorizzata a conferire speciali incarichi
professionali non superiori a 6, ad esperti altamente qualificati che abbiano
svolto o svolgano attività nel campo della programmazione economica con la
remunerazione da stabilirsi con il decreto di conferimento dell'incarico.
(giurisprudenza)
Consiglio di
Stato
Sez. IV,
sent. n. 879 del 17-11-1981,
Colapietro c. Regione Puglia (p.d.
811765).
Art. 16
Inquadramento del
personale.
Il personale, che abbia già prestato servizio presso il
disciolto Comitato regionale per la Programmazione economica con incarichi di
studio conferiti dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o
che abbia svolto presso la Regione mansioni retribuite in virtù di provvedimenti
amministrativi regolarmente approvati inerenti l'attività di programmazione
economica, verrà inquadrato a domanda nei ruoli del personale regionale.
L'inquadramento avviene nella VII fascia funzionale per coloro che sono in
possesso del titolo di studio richiesto ai sensi dell'art. 41 della legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18.
Art. 17
Spese per il funzionamento degli
organi della programmazione.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge si farà fronte con stanziamenti da iscriversi in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1975 e
successivi.
Art. 18
Urgenza.
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello statuto,
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.