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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
44
Data
28/05/1975
Abrogato
 
Materia
Acque minerali e termali - cave - torbiere
Titolo
Disciplina delle attivita' di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 22 del 5 giugno 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

  Vedi anche le LL.RR. 7/80 per l'esercizio delle funzioni amministrative; 24/83 per la tutela e l'uso delle risorse idriche;12/75 per lo sviluppo delle attività termanli.

 

Art. 1

La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o conduzione sono regolate dalla presente legge.

 

Capitolo I - Disposizioni relative alla ricerca

Art. 2

La ricerca è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere.

Il permesso è preferenzialmente rilasciato agli Enti locali.

La ricerca ha per scopo:

a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere non affioranti;

b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute

c) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali o termali;

d) la delimitazione dell'area atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde (area di protezione idrogeologica).

Alla domanda, da rivolgere al Presidente della Giunta regionale, deve essere allegato, oltre alla documentazione per dimostrare di possedere le capacità tecniche ed economiche, un programma di massima dei lavori contenente:

1) l'ubicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;

2) l'indicazione della superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio di cui alla lett. c) del presente articolo e delle persone o istituti che saranno incaricati di detto studio;

3) le previsioni generali di spesa.

 

Art. 3

Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.

Il provvedimento dell'Amministrazione regionale che concede o nega il permesso di ricerca deve essere motivato ed è definitivo.

Il decreto che accorda il permesso di ricerca viene rilasciato dietro pagamento della tassa di concessione regionale.

Delle istanze di permesso di ricerca sarà data comunicazione all'Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, al Distretto minerario ed ai comuni interessati per territorio.

Questi ultimi provvedono anche, su richiesta della Regione, alla pubblicazione di tale istanza nel loro albo pretorio.

I suddetti enti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Per le zone su cui pendono vincoli e servitù militari sarà sentita l'Amministrazione Militare.

Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma dei lavori e viene fissata la data di inizio degli stessi; per eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, il quale provvede entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di variante, su parere dell'Assessore competente.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.

 

Art. 4

Più domande di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate, nelle more di istruttoria, non oltre un mese dalla data dell'avvenuta pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio della richiesta. In tal caso costituiscono preferenza, nell'ordine, l'esistenza di una concessione in atto contigua, l'idoneità tecnico-economica e la priorità nella presentazione della domanda.

 

Art. 5

Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, salvo casi particolari, per un'area non eccedente i 200 ha. e non può avere una validità superiore a due anni.

Allo stesso ricercatore possono essere rilasciati più permessi in zone diverse purché nel complesso dei permessi non sia superato il limite di 600 ha.

Il titolare del permesso ha diritto a due proroghe biennali qualora abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso di ricerca, previo accertamento delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

La domanda di proroga deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza.

Ad essa deve essere allegato il programma in dettaglio dell'ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.

Il titolare del permesso, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento ai proprietari dei terreni interessati dai lavori stessi.

 

Art. 6

Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta all'amministrazione regionale dell'avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

Un funzionario designato dall'Assessorato competente assiste ai prelievi dei campioni di acqua minerale o termale effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche.

Nella fase di ricerca è vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione ed in nessun caso egli può disporre dell'acqua estratta senza l'autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 7

1. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca, un diritto annuo determinato annualmente con delibera di Giunta regionale (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, comma 1, L.R. 30 aprile 2009, n. 10 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto annuo di L. 1.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro.».

Art. 8

Il permesso di ricerca può essere trasferito con l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, da rilasciarsi su parere dell'Assessore competente, previo accertamento nell'aspirante concessionario dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Ogni trasferimento è soggetto alla relativa tassa di concessione regionale.

Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso nel caso di mancata esecuzione del programma di cui all'art. 3.

Il concessionario, con l'autorizzazione di cui sopra, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale l'originario permesso è stato rilasciato.

Art. 9

Il Presidente della Regione può pronunciare la decadenza dal permesso:

1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti;

2) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre 3 mesi e la causa non è attribuibile a motivate difficoltà di carattere tecnico come tali riconosciute dall'Amministrazione regionale;

3) quando non è stato pagato il diritto indicato all'art. 7

4) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravviene alle disposizioni del precedente articolo;

5) quando sia stato fatto commercio delle acque minerali o termali captate;

6) quando non sia stato ritirato presso gli uffici preposti, entro 30 giorni dalla data del rilascio, il provvedimento di permesso di ricerca;

7) quando sono venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica.

La decadenza è pronunciata, previa contestazione del motivi agli interessati, ai quali viene fissato il perentorio termine di trenta giorni per le contro deduzioni.

In nessun caso il ricercatore decaduto ha diritto a compensi od indennità nei confronti della Regione e degli eventuali successivi ricercatori, anche per spese sostenute o indennizzi a terzi.

 

Art. 10

I possessori dei terreni compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca.

È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e restano fermi nei suoi riguardi le norme contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha inoltre facoltà di richiedere una cauzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di permesso di ricerca.

In proposito, quando le parti non si siano accordate neanche in seguito al tentativo di bonario componimento compiuto dall'Assessorato competente, il Presidente della Regione stabilirà di ufficio provvisoriamente l'ammontare del deposito. A deposito effettuato presso la Tesoreria regionale, il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore sarà decisa dall'Autorità giudiziaria.

 

 

Art. 11

Il permesso di ricerca può essere revocato o modificato con provvedimento del Presidente, per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Al ricercatore deve essere corrisposto il valore delle spese sostenute.

 

Art. 12

Qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente ai lavori di ricerca la zona relativa, senza limite di superficie, è determinata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta, su proposta dell'Assessore competente.

 

Capitolo II - Disposizioni relative alla concessione

Art. 13

Possono formare oggetto di concessione i giacimenti di acqua minerale o termale dei quali l'Amministrazione regionale abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità.

La concessione di acque minerali e termali può essere rilasciata a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di avere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale, idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo.

La concessione è preferenzialmente rilasciata agli Enti locali.

Alla domanda di concessione devono essere allegati:

a) il programma generale di coltivazione, indicante - tra l'altro - la spesa prevista, i mezzi di copertura ed i risultati economici preventivati;

b) il programma di coltivazione del primo biennio;

c) lo studio di dettaglio del bacino idrogeologico;

d) i certificati delle analisi chimico-fisiche, batteriologiche, farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti abilitati.

Qualora la concessione sia richiesta da una Società, alla istanza devono essere allegati copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché un certificato del Tribunale attestante l'attuale composizione del Consiglio d'amministrazione.

 

 

Art. 14

La concessione è rilasciata con decreto del Presidente della Giunta, su deliberazione della Giunta, dopo il parere del Genio civile e del «responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale» territorialmente competenti. (2)

La concessione è rilasciata per una durata proporzionale alla entità degli impianti programmatici, comunque non superiore ad anni 30, e per una superficie non superiore ai 100 ettari.

Delle istanze di concessione sarà data comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, ai Comuni e al Distretto minerario interessati per territorio.

I suddetti Enti possono presentare le loro osservazioni entro 30 giorni dalla data della comunicazione stessa.

Il decreto di concessione, da assoggettarsi alla relativa tassa regionale, contiene :

a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nel Comune in cui si trova la sorgente, oppure in caso di più sorgenti, quella principale;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della concessione e la sua delimitazione;

d) la determinazione del diritto da pagarsi ai termini dell'art. 22;

e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell'art. 16;

f) l'approvazione del programma generale di coltivazione;

g) l'approvazione del programma di coltivazione del primo biennio a partire dalla data di utilizzazione delle acque;

h) la indicazione eventuale dell'area costituita in zona di protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica con vincoli relativi;

i) la periodicità della effettuazione dei controlli della portata e degli emungimenti della sorgente, nonché delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dell'acqua;

l) tutti gli altri obblighi e condizioni, cui si intenda subordinare la concessione;

m) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti.

Al provvedimento saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 (2) vedi ora l’art. 8 della L.R. 36/84

 

Art. 15

A concessione ottenuta, entro l'ultimo trimestre di validità del programma approvato per il primo biennio e, successivamente, entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato un nuovo programma dei lavori per l'anno successivo.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può, entro tre mesi dalla comunicazione, disporre varianti. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a varianti si intende approvato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 16

Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché possegga la necessaria idoneità tecnica ed economica.

È accordata altresì la preferenza alla società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione, purché detta società possegga requisiti di cui all'art. 13.

Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta e una indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione.

Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione, dopo che l'Assessorato ha esperito un tentativo di bonario componimento, costituisce controversia tra il ricercatore ed il concessionario di competenza dell'Autorità giudiziaria.

 

Art. 17

I proprietari dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la determinazione della concessione, all'opposizione dei termini relativi e ai lavori di sfruttamento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.

 

Art. 18

Qualora la concessione non sia stata rilasciata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di 3 mesi dalla data della comunicazione del provvedimento, provare mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il relativo deposito presso la Tesoreria regionale.

L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione.

 

Capitolo III - Dell'esercizio della concessione

Art. 19

L'iscrizione delle ipoteche sui beni oggetto della concessione è subordinata all'autorizzazione del Presidente della Giunta, da assoggettarsi alla relativa tassa regionale.

L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Presidente della Giunta regionale.

Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purché abbia i requisiti stabiliti nel precedente art. 13.

Le ipoteche iscritte sui diritti del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario medesimo.

Questi è tenuto a comunicare, almeno un mese prima, ai creditori ipotecari iscritti, il giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione o al nuovo concessionario.

 

Art. 20

Gli Enti locali titolari di concessioni per acque minerali e termali possono subconcedere a terzi per periodi non superiori a venti anni.

I contratti di cui al precedente comma devono essere approvati dalla Giunta regionale, previa istanza da presentare entro il termine di un mese dalla data di approvazione della deliberazione da parte degli Organi di controllo.

Nei casi di inadempienza previsti dal capitolo quarto della presente legge, dovute ad esclusiva responsabilità dell'esercente il bene oggetto della concessione, la Regione può revocare l'approvazione del contratto che è risoluto di diritto.

 

Art. 21

Costituiscono pertinenze delle sorgenti di acque minerali e termali le opere di captazione e gli impianti di conduzione e contenimento delle acque minerali e termali compresi i serbatoi di raccolta.

Costituiscono altresì pertinenze le vasche per la preparazione del fango con esclusione delle attrezzature e degli impianti alberghieri, industriali e sanitari.

 

Art. 22

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione, un diritto annuo determinato annualmente con delibera di Giunta regionale (3).

(3) Articolo così sostituito dall'art. 28, comma 3, L.R. 30 aprile 2009, n. 10 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 4 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto annuo di L. 2.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione.».

 

Art. 23

Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita, per ragioni motivate, la sospensione dell'attività dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore competente.

Il concessionario deve coltivare il giacimento con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento stesso e rispondere di fronte alla Regione della regolare manutenzione di essa anche durante il periodo di sospensione dei lavori.

La sospensione dell'attività termale o di imbottigliamento, legata a fatti stagionali, non costituisce sospensione dell'attività di coltivazione di cui ai precedenti comma.

 

Art. 24

Qualunque trasferimento della concessione è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione regionale qualora non sia stato preventivamente autorizzato dal Presidente.

 

Art. 25

Nel caso di morte del concessionario l'erede deve presentare la domanda di trasferimento mortis causa della concessione non oltre 120 giorni dall'apertura della successione.

La concessione può essere a lui trasferita con decreto del Presidente della Giunta regionale purché in possesso dei prescritti requisiti.

Qualora succedano più eredi, questi entro 150 giorni dall'apertura della successione, devono costituirsi in società.

Le quote dei coeredi del diritto del concessionario che non entrano a far parte della società, si accrescono a beneficio degli altri.

Se i termini suddetti sono fatti trascorrere inutilmente la concessione si intende rinunciata; in tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia.

Art. 26

I concessionari devono fornire all'Amministrazione regionale i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro richiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari dell'Amministrazione regionale tutti i mezzi necessari per eventuali ispezioni.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono richiedere all'Autorità pubblica la necessaria assistenza.

 

Art. 27

Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno a terzi derivante dall'esercizio dell'attività.

Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme di cui all'art. 10.

 

Art. 28

Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione del giacimento e sicurezza dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

Sulla necessità e sulle modalità delle opere stesse si pronuncia il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il titolare della stessa può chiedere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, con le conseguenze di legge.

 

Capitolo IV - Cessazione della concessione

Art. 29

La concessione cessa:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza;

d) per revoca.

 

Art. 30

La concessione scaduta è rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

La domanda di rinnovo della concessione dovrà essere presentata almeno un anno prima della data di scadenza ed il relativo provvedimento deve essere adottato almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione.

 

Art. 31

Se la concessione non è rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all'Amministrazione regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, dispone le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e dispone per la custodia del medesimo.

 

Art. 32

Qualora alla scadenza del termine la concessione venga rilasciata ad altri, la consegna del bene e le relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario delegato dall'Assessore competente.

In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, determina in via provvisoria l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda tenere.

La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.

Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione costituisce controversia tra le parti di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore competente, può imporre le opportune cautele tecniche per l'asportazione, da parte del concessionario cessante, delle opere e dei beni non costituenti pertinenze.

 

Art. 33

Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

 

Art. 34

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione scritta al Presidente della Giunta regionale senza opporvi condizione alcuna.

Un funzionario dell'Assessorato competente verifica lo stato del bene oggetto della concessione.

Il Presidente della Giunta regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

 

Art. 35

Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove il motivo sia accertato, i beni costituenti già pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

 

Art. 36

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

a) non adempia agli obblighi imposti con atto di concessione;

b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 22, 23, 24:

c) cessi di possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica.

La decadenza della concessione è pronunciata previa contestazione dei motivi al concessionario al quale dovrà essere fissato un termine perentorio di 60 giorni per le controdeduzioni.

 

Art. 37

Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Dalla data di pubblicazione dei predetti provvedimenti il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.

 

Art. 38

Dopo la accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività estrattiva.

 

Art. 39

La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Essa è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, che determina la misura della indennità dovuta al concessionario, su proposta dell'Assessore competente.

Art. 40

Nei casi di cessazione della concessione il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente, provvede, con proprio decreto, ad assegnare in custodia il bene oggetto della concessione e le pertinenze relative.

 

Capitolo V - Della gestione unica di concessione di acque minerali e termali

Art. 41

Nel caso di concessione di acque minerali o termali derivanti da unico bacino, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere in ogni momento, ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzione tecnica unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque allo scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.

In caso di inottemperanza il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina, per i compiti di cui al precedente comma, di un incaricato alla direzione tecnica unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli interessi, nonché il riparto delle spese.

I ricorsi contro le operazioni di riparto delle spese sono di competenza della Autorità giudiziaria e non hanno effetto sospensivo.

 

Art. 42

I contratti di somministrazione non hanno effetto senza la approvazione del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Art. 43

La vigilanza sulla applicazione della presente legge, ferma restando la competenza del Corpo delle Miniere in materia di Polizia mineraria, spetta all'Amministrazione regionale.

Sono incaricati dell'espletamento dei compiti di cui al primo comma del presente articolo i funzionari della Regione all'uopo designati e muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Detti funzionari hanno facoltà di visitare le zone ricadenti nei permessi di ricerca e delle concessioni.

Gli esercenti ed il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare il sopralluogo e, quando richiesto, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati necessari. In caso di rifiuto si procede in base a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 26.

 

Disposizioni generali e transitorie

Art. 44

I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati sino alla scadenza.

I titolari dei predetti permessi sono tenuti all'osservanza degli obblighi contenuti nella presente legge.

A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di autorizzazione è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 200.000 e non superiore a L. 2.000.000.

 

Art. 45

Le concessioni vigenti all'atto della entrata in vigore della presente legge sono confermate sino alla scadenza.

I titolari delle predette concessioni hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nella presente legge.

A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.

Al concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 26 è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 100.000 e non superiore a L. 1.000.000.

Art. 46

L'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge è di competenza del Presidente della Giunta regionale, che si avvale della procedura prevista dalla legge 3 maggio 1967, n. 217.