Vedi anche le LL.RR.
7/80 per l'esercizio delle funzioni amministrative; 24/83
per la tutela e l'uso delle risorse idriche;12/75
per lo sviluppo delle attività termanli.
Art. 1
La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali
industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o conduzione sono regolate
dalla presente legge.
Capitolo I - Disposizioni relative alla ricerca
Art. 2
La ricerca è consentita solo a chi sia munito del relativo
permesso. Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato a
chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e
dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata all'importanza
della ricerca da svolgere.
Il permesso è preferenzialmente rilasciato agli Enti locali.
La ricerca ha per scopo:
a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde
acquifere non affioranti;
b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le
caratteristiche chimiche, fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le
proprietà favorevoli alla salute
c) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti
o le falde di acque minerali o termali;
d) la delimitazione dell'area atta a garantire la conservazione
delle sorgenti e delle falde (area di protezione idrogeologica).
Alla domanda, da rivolgere al Presidente della Giunta
regionale, deve essere allegato, oltre alla documentazione per dimostrare di
possedere le capacità tecniche ed economiche, un programma di massima dei lavori
contenente:
1) l'ubicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni
da eseguire;
2) l'indicazione della superficie che sarà presumibilmente
interessata dallo studio di cui alla lett. c) del presente articolo e delle
persone o istituti che saranno incaricati di detto studio;
3) le previsioni generali di spesa.
Art. 3
Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato
con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.
Il provvedimento dell'Amministrazione regionale che concede o
nega il permesso di ricerca deve essere motivato ed è definitivo.
Il decreto che accorda il permesso di ricerca viene rilasciato
dietro pagamento della tassa di concessione regionale.
Delle istanze di permesso di ricerca sarà data comunicazione
all'Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, al Distretto
minerario ed ai comuni interessati per territorio.
Questi ultimi provvedono anche, su richiesta della Regione,
alla pubblicazione di tale istanza nel loro albo pretorio.
I suddetti enti possono presentare le loro osservazioni entro
trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.
Per le zone su cui pendono vincoli e servitù militari sarà
sentita l'Amministrazione Militare.
Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche
il programma dei lavori e viene fissata la data di inizio degli stessi; per
eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante
l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione del Presidente della Giunta
regionale, il quale provvede entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta
di variante, su parere dell'Assessore competente.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, la
richiesta di variante si intende approvata.
Art. 4
Più domande di permesso di ricerca sono considerate concorrenti
quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in concessione
e risultino presentate, nelle more di istruttoria, non oltre un mese dalla data
dell'avvenuta pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio dei comuni
interessati per territorio della richiesta. In tal caso costituiscono
preferenza, nell'ordine, l'esistenza di una concessione in atto contigua,
l'idoneità tecnico-economica e la priorità nella presentazione della domanda.
Art. 5
Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è
rilasciato, salvo casi particolari, per un'area non eccedente i
200 ha. e non può
avere una validità superiore a due anni.
Allo stesso ricercatore possono essere rilasciati più permessi
in zone diverse purché nel complesso dei permessi non sia superato il limite di
600 ha.
Il titolare del permesso ha diritto a due proroghe biennali
qualora abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale
gli è stato rilasciato il permesso di ricerca, previo accertamento delle opere
eseguite e dei risultati ottenuti.
La domanda di proroga deve essere presentata almeno un mese
prima della scadenza.
Ad essa deve essere allegato il programma in dettaglio
dell'ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.
Il titolare del permesso, almeno 30 giorni prima dell'inizio
dei lavori, deve notificare il provvedimento ai proprietari dei terreni
interessati dai lavori stessi.
Art. 6
Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione
scritta all'amministrazione regionale dell'avvenuta captazione di sorgenti o del
rinvenimento di falde acquifere.
Un funzionario designato dall'Assessorato competente assiste ai
prelievi dei campioni di acqua minerale o termale effettuati ai fini
dell'accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche.
Nella fase di ricerca è vietato al ricercatore di eseguire
lavori di coltivazione ed in nessun caso egli può disporre dell'acqua estratta
senza l'autorizzazione dell'Amministrazione regionale.
Art. 7
1. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione, per ogni
ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca, un diritto annuo
determinato annualmente con delibera di Giunta regionale (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 28, comma 1,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10 (vedi anche, per
le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era
così formulato: «Art. 7. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il
diritto annuo di L. 1.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro.».
Art. 8
Il permesso di ricerca può essere trasferito con
l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, da rilasciarsi su parere
dell'Assessore competente, previo accertamento nell'aspirante concessionario dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
Ogni trasferimento è soggetto alla relativa tassa di
concessione regionale.
Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso nel caso di
mancata esecuzione del programma di cui all'art. 3.
Il concessionario, con l'autorizzazione di cui sopra, subentra
nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale l'originario
permesso è stato rilasciato.
Art. 9
Il Presidente della Regione può pronunciare la decadenza dal
permesso:
1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti;
2) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre 3 mesi e la
causa non è attribuibile a motivate difficoltà di carattere tecnico come tali
riconosciute dall'Amministrazione regionale;
3) quando non è stato pagato il diritto indicato all'art. 7
4) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o
si contravviene alle disposizioni del precedente articolo;
5) quando sia stato fatto commercio delle acque minerali o
termali captate;
6) quando non sia stato ritirato presso gli uffici preposti,
entro 30 giorni dalla data del rilascio, il provvedimento di permesso di
ricerca;
7) quando sono venuti meno i requisiti di capacità
tecnico-economica.
La decadenza è pronunciata, previa contestazione del motivi
agli interessati, ai quali viene fissato il perentorio termine di trenta giorni
per le contro deduzioni.
In nessun caso il ricercatore decaduto ha diritto a compensi od
indennità nei confronti della Regione e degli eventuali successivi ricercatori,
anche per spese sostenute o indennizzi a terzi.
Art. 10
I possessori dei terreni compresi nel perimetro al quale si
riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca.
È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai
lavori di ricerca e restano fermi nei suoi riguardi le norme contenute nel
D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha inoltre
facoltà di richiedere una cauzione entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento di permesso di ricerca.
In proposito, quando le parti non si siano accordate neanche in
seguito al tentativo di bonario componimento compiuto dall'Assessorato
competente, il Presidente della Regione stabilirà di ufficio provvisoriamente
l'ammontare del deposito. A deposito effettuato presso la Tesoreria regionale, il ricercatore
potrà dare esecuzione ai lavori.
Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed
il ricercatore sarà decisa dall'Autorità giudiziaria.
Art. 11
Il permesso di ricerca può essere revocato o modificato con
provvedimento del Presidente, per sopravvenuti gravi motivi di interesse
pubblico.
Al ricercatore deve essere corrisposto il valore delle spese
sostenute.
Art. 12
Qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere
direttamente ai lavori di ricerca la zona relativa, senza limite di superficie,
è determinata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta, su proposta
dell'Assessore competente.
Capitolo II - Disposizioni relative alla concessione
Art. 13
Possono formare oggetto di concessione i giacimenti di acqua
minerale o termale dei quali l'Amministrazione regionale abbia riconosciuto
l'esistenza e la coltivabilità.
La concessione di acque minerali e termali può essere
rilasciata a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia
richiesta e dimostri di avere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
regionale, idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al
programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo.
La concessione è preferenzialmente rilasciata agli Enti locali.
Alla domanda di concessione devono essere allegati:
a) il programma generale di coltivazione, indicante - tra
l'altro - la spesa prevista, i mezzi di copertura ed i risultati economici
preventivati;
b) il programma di coltivazione del primo biennio;
c) lo studio di dettaglio del bacino idrogeologico;
d) i certificati delle analisi chimico-fisiche,
batteriologiche, farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e
istituti abilitati.
Qualora la concessione sia richiesta da una Società, alla
istanza devono essere allegati copie autentiche dell'atto costitutivo e dello
statuto nonché un certificato del Tribunale attestante l'attuale composizione
del Consiglio d'amministrazione.
Art. 14
La concessione è rilasciata con decreto del Presidente della
Giunta, su deliberazione della Giunta, dopo il parere del Genio civile e del
«responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale»
territorialmente competenti. (2)
La concessione è rilasciata per una durata proporzionale alla
entità degli impianti programmatici, comunque non superiore ad anni 30, e per
una superficie non superiore ai 100 ettari.
Delle istanze di concessione sarà data comunicazione alla
Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, ai Comuni e al Distretto
minerario interessati per territorio.
I suddetti Enti possono presentare le loro osservazioni entro
30 giorni dalla data della comunicazione stessa.
Il decreto di concessione, da assoggettarsi alla relativa tassa
regionale, contiene :
a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, che
deve essere stabilito o eletto nel Comune in cui si trova la sorgente, oppure in
caso di più sorgenti, quella principale;
b) la durata della concessione;
c) la natura, la situazione, l'estensione della concessione e
la sua delimitazione;
d) la determinazione del diritto da pagarsi ai termini
dell'art. 22;
e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente
dovuti al ricercatore ai sensi dell'art. 16;
f) l'approvazione del programma generale di coltivazione;
g) l'approvazione del programma di coltivazione del primo
biennio a partire dalla data di utilizzazione delle acque;
h) la indicazione eventuale dell'area costituita in zona di
protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica con vincoli relativi;
i) la periodicità della effettuazione dei controlli della
portata e degli emungimenti della sorgente, nonché delle caratteristiche
chimico-fisiche e biologiche dell'acqua;
l) tutti gli altri obblighi e condizioni, cui si intenda
subordinare la concessione;
m) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli
emungimenti.
Al provvedimento saranno uniti la planimetria e il verbale di
delimitazione della concessione.
Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
(2) vedi ora l’art. 8 della
L.R.
36/84
Art. 15
A concessione ottenuta, entro l'ultimo trimestre di validità
del programma approvato per il primo biennio e, successivamente, entro l'ultimo
trimestre di ciascun anno, deve essere inviato un nuovo programma dei lavori per
l'anno successivo.
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente, può, entro tre mesi dalla comunicazione, disporre
varianti. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a varianti
si intende approvato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle
concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, il ricercatore è
preferito ad ogni altro richiedente, purché possegga la necessaria idoneità
tecnica ed economica.
È accordata altresì la preferenza alla società nella quale il
ricercatore abbia una partecipazione, purché detta società possegga requisiti di
cui all'art. 13.
Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto
di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione
all'importanza della scoperta e una indennità in ragione delle opere
utilizzabili.
Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati
nell'atto di concessione.
Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione, dopo che
l'Assessorato ha esperito un tentativo di bonario componimento, costituisce
controversia tra il ricercatore ed il concessionario di competenza dell'Autorità
giudiziaria.
Art. 17
I proprietari dei fondi non possono opporsi alle operazioni
occorrenti per la determinazione della concessione, all'opposizione dei termini
relativi e ai lavori di sfruttamento, salvo il diritto alle indennità spettanti
per gli eventuali danni.
Art. 18
Qualora la concessione non sia stata rilasciata al ricercatore
il concessionario deve, entro il termine di 3 mesi dalla data della
comunicazione del provvedimento, provare mediante la presentazione della
relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma
stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di
averne effettuato il relativo deposito presso la Tesoreria regionale.
L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza dalla
concessione.
Capitolo III - Dell'esercizio della concessione
Art. 19
L'iscrizione delle ipoteche sui beni oggetto della concessione
è subordinata all'autorizzazione del Presidente della Giunta, da assoggettarsi
alla relativa tassa regionale.
L'espropriazione del diritto del concessionario può essere
promossa soltanto dai creditori ipotecari.
Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al
Presidente della Giunta regionale.
Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i
creditori, spetta al concessionario.
L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi
stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e
nella presente legge, purché abbia i requisiti stabiliti nel precedente art. 13.
Le ipoteche iscritte sui diritti del concessionario si
risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario medesimo.
Questi è tenuto a comunicare, almeno un mese prima, ai
creditori ipotecari iscritti, il giorno nel quale si procederà alle operazioni
per la consegna alla Regione o al nuovo concessionario.
Art. 20
Gli Enti locali titolari di concessioni per acque minerali e
termali possono subconcedere a terzi per periodi non
superiori a venti anni.
I contratti di cui al precedente comma devono essere approvati
dalla Giunta regionale, previa istanza da presentare entro il termine di un mese
dalla data di approvazione della deliberazione da parte degli Organi di
controllo.
Nei casi di inadempienza previsti dal capitolo quarto della
presente legge, dovute ad esclusiva responsabilità dell'esercente il bene
oggetto della concessione, la
Regione può revocare l'approvazione del contratto che è
risoluto di diritto.
Art. 21
Costituiscono pertinenze delle sorgenti di acque minerali e
termali le opere di captazione e gli impianti di conduzione e contenimento delle
acque minerali e termali compresi i serbatoi di raccolta.
Costituiscono altresì pertinenze le vasche per la preparazione
del fango con esclusione delle attrezzature e degli impianti alberghieri,
industriali e sanitari.
Art. 22
1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione, entro il
31 marzo di ogni anno, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area
di concessione, un diritto annuo determinato annualmente con delibera di Giunta
regionale (3).
(3) Articolo così sostituito dall'art. 28, comma 3,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10 (vedi anche, per
le norme transitorie, il comma 4 del medesimo articolo). Il testo originario era
così formulato: «Art. 22. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il
diritto annuo di L. 2.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi
nell'area della concessione.».
Art. 23
Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne
che sia consentita, per ragioni motivate, la sospensione dell'attività dal
Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore competente.
Il concessionario deve coltivare il giacimento con mezzi
tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento stesso e rispondere
di fronte alla Regione della regolare manutenzione di essa anche durante il
periodo di sospensione dei lavori.
La sospensione dell'attività termale o di imbottigliamento,
legata a fatti stagionali, non costituisce sospensione dell'attività di
coltivazione di cui ai precedenti comma.
Art. 24
Qualunque trasferimento della concessione è privo di effetti
nei confronti dell'Amministrazione regionale qualora non sia stato
preventivamente autorizzato dal Presidente.
Art. 25
Nel caso di morte del concessionario l'erede deve presentare la
domanda di trasferimento mortis causa della
concessione non oltre 120 giorni dall'apertura della successione.
La concessione può essere a lui trasferita con decreto del
Presidente della Giunta regionale purché in possesso dei prescritti requisiti.
Qualora succedano più eredi, questi entro 150 giorni
dall'apertura della successione, devono costituirsi in società.
Le quote dei coeredi del diritto del concessionario che non
entrano a far parte della società, si accrescono a beneficio degli altri.
Se i termini suddetti sono fatti trascorrere inutilmente la
concessione si intende rinunciata; in tal caso si applicano le disposizioni
relative alla rinuncia.
Art. 26
I concessionari devono fornire all'Amministrazione regionale i
dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro richiesto.
Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari dell'Amministrazione
regionale tutti i mezzi necessari per eventuali ispezioni.
In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono richiedere
all'Autorità pubblica la necessaria assistenza.
Art. 27
Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno a terzi
derivante dall'esercizio dell'attività.
Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si
osservano le norme di cui all'art. 10.
Art. 28
Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il
deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la
produzione e la trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione del
giacimento e sicurezza dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica
utilità, indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.
Sulla necessità e sulle modalità delle opere stesse si
pronuncia il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente.
Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo
debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il titolare della
stessa può chiedere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza, con le conseguenze di legge.
Capitolo IV - Cessazione della concessione
Art. 29
La concessione cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza;
d) per revoca.
Art. 30
La concessione scaduta è rinnovata, qualora il concessionario
abbia ottemperato agli obblighi impostigli.
La domanda di rinnovo della concessione dovrà essere presentata
almeno un anno prima della data di scadenza ed il relativo provvedimento deve
essere adottato almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione.
Art. 31
Se la concessione non è rinnovata, il concessionario deve, alla
scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle
relative pertinenze all'Amministrazione regionale.
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente, dispone le opportune cautele per la rimozione, da
parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono
essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e dispone
per la custodia del medesimo.
Art. 32
Qualora alla scadenza del termine la concessione venga
rilasciata ad altri, la consegna del bene e le relative pertinenze dall'uno
all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario delegato
dall'Assessore competente.
In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore competente, determina in via provvisoria
l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla
coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto
della concessione e che il nuovo concessionario intenda tenere.
La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.
Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione costituisce
controversia tra le parti di competenza dell'Autorità giudiziaria.
Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore
competente, può imporre le opportune cautele tecniche per l'asportazione, da
parte del concessionario cessante, delle opere e dei beni non costituenti
pertinenze.
Art. 33
Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo
concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.
Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della
concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.
Art. 34
Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve
farne dichiarazione scritta al Presidente della Giunta regionale senza opporvi
condizione alcuna.
Un funzionario dell'Assessorato competente verifica lo stato
del bene oggetto della concessione.
Il Presidente della Giunta regionale prescrive i provvedimenti
di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina
l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.
Art. 35
Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto
della concessione, ove il motivo sia accertato, i beni costituenti già
pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.
Art. 36
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore competente, può pronunciare la decadenza del concessionario
quando questi:
a) non adempia agli obblighi imposti con atto di concessione;
b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt.
22, 23, 24:
c) cessi di possedere i requisiti di capacità tecnica ed
economica.
La decadenza della concessione è pronunciata previa
contestazione dei motivi al concessionario al quale dovrà essere fissato un
termine perentorio di 60 giorni per le controdeduzioni.
Art. 37
Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che
pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Dalla data di pubblicazione dei predetti provvedimenti il
concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli
obblighi imposti dall'atto di concessione.
Art. 38
Dopo la accettazione della rinuncia o la pronuncia della
decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita.
Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze
necessarie all'esercizio dell'attività estrattiva.
Art. 39
La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi
motivi di interesse pubblico.
Essa è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta
regionale, che determina la misura della indennità dovuta al concessionario, su
proposta dell'Assessore competente.
Art. 40
Nei casi di cessazione della concessione il Presidente della
Giunta, su proposta dell'Assessore competente, provvede, con proprio decreto, ad
assegnare in custodia il bene oggetto della concessione e le pertinenze
relative.
Capitolo V - Della gestione unica di concessione di acque
minerali e termali
Art. 41
Nel caso di concessione di acque minerali o termali derivanti
da unico bacino, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere in ogni
momento, ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzione tecnica
unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una
razionale assegnazione delle acque allo scopo di evitare danni alla sicurezza e
al buon governo del bacino.
In caso di inottemperanza il Presidente della Giunta regionale
procede alla nomina, per i compiti di cui al precedente comma, di un incaricato
alla direzione tecnica unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i
concessionari, la valutazione dei singoli interessi, nonché il riparto delle
spese.
I ricorsi contro le operazioni di riparto delle spese sono di
competenza della Autorità giudiziaria e non hanno effetto sospensivo.
Art. 42
I contratti di somministrazione non hanno effetto senza la
approvazione del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
competente.
Art. 43
La vigilanza sulla applicazione della presente legge, ferma
restando la competenza del Corpo delle Miniere in materia di Polizia mineraria,
spetta all'Amministrazione regionale.
Sono incaricati dell'espletamento dei compiti di cui al primo
comma del presente articolo i funzionari della Regione all'uopo designati e
muniti di apposita tessera di riconoscimento.
Detti funzionari hanno facoltà di visitare le zone ricadenti
nei permessi di ricerca e delle concessioni.
Gli esercenti ed il personale dipendente hanno l'obbligo di
agevolare il sopralluogo e, quando richiesto, devono fornire ai suddetti
funzionari le notizie ed i dati necessari. In caso di rifiuto si procede in base
a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 26.
Disposizioni generali e transitorie
Art. 44
I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge sono confermati sino alla scadenza.
I titolari dei predetti permessi sono tenuti all'osservanza
degli obblighi contenuti nella presente legge.
A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali
senza il prescritto titolo di autorizzazione è comminata la sanzione
amministrativa non inferiore a L. 200.000 e non superiore a L. 2.000.000.
Art. 45
Le concessioni vigenti all'atto della entrata in vigore della
presente legge sono confermate sino alla scadenza.
I titolari delle predette concessioni hanno l'obbligo di
osservare le prescrizioni contenute nella presente legge.
A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque
minerali o termali senza il prescritto titolo è comminata la sanzione
amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.
Al concessionario che contravvenga al disposto del primo comma
dell'art. 26 è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 100.000 e
non superiore a L. 1.000.000.
Art. 46
L'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge è di
competenza del Presidente della Giunta regionale, che si avvale della procedura
prevista dalla legge 3 maggio 1967, n. 217.