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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
48
Data
28/05/1975
Abrogato
 
Materia
Fiere e mercati
Titolo
Piano Fieristico Regionale ed attivita' promozionali della Regione in materia di fiere e mercati.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 22. del 5 giugno 1975,
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

Art. 1

È istituito il Piano fieristico regionale al fine di coordinare le iniziative di promozione e valorizzazione della produzione artigiana, agricola e industriale, nonché le iniziative relative ai settori di attività di cui all'art. 117 della Costituzione.

Il piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Esso deve prevedere:

a) i settori merceologici oggetto dell'attività promozionale;

b) l'individuazione delle aree in cui svolgere, preferenzialmente, le attività stesse;

c) un compendio, relativamente ai piani successivi al primo, delle manifestazioni svolte e dei risultati raggiunti.

 

Art. 2

Lo schema di piano fieristico regionale è elaborato da una commissione consultiva, istituita presso l'Assessorato alle fiere e mercati e così composta:

a) dall'Assessore alle fiere e mercati, presidente;

b) da un rappresentante dell'Assessorato al turismo;

c) da un rappresentante dell'Assessorato all'artigianato;

d) da un rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura;

e) dai Presidenti delle Camere di commercio pugliesi o da un loro rappresentante;

f) da un rappresentante degli Enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale che operano nel territorio della Regione;

g) da un rappresentante dell'Ordine dei giornalisti;

h) da un esperto designato dall'Assessore al ramo.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Funge da segretario della Commissione un funzionario regionale in servizio presso gli Uffici dell'Assessorato alle fiere e mercati.

 

Art. 3

La Giunta regionale concede contributi agli Enti locali, altri enti pubblici, istituti e organismi per la organizzazione, nel territorio regionale, di fiere, mostre ed esposizioni di interesse regionale, programmate dal piano fieristico regionale di cui all'art. 1.

 

Art. 4

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente la realizzazione della manifestazione fieristica, all'Assessorato competente.

Alle domande devono essere allegati:

1) la relazione programmatica della manifestazione per cui si richiede l'ammissione a contributo regionale e il preventivo finanziario;

2) una relazione dettagliata sulla situazione economica e finanziaria relativa all'ultima manifestazione;

3) una planimetria della zona da impegnare con l'indicazione dei servizi generali e delle attrezzature di cui si dispone;

4) l'elenco degli espositori all'ultima manifestazione;

5) la dichiarazione di non aver fruito di contributi da parte dello Stato o di enti pubblici, né di averne richiesti, ovvero la indicazione del contributo goduto con la specificazione della misura, destinazione e dell'ente erogante;

6) la dichiarazione d'impegno a presentare, entro due mesi dalla conclusione della manifestazione, il consuntivo delle spese sostenute, con la relativa documentazione.

Per le iniziative di prima istituzione si omette la documentazione di cui al nn. 2 e 4 del presente articolo.

 

Art. 5

I contributi di cui all'art. 3 non possono superare la misura del 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'allestimento ed i servizi generali della singola manifestazione e verranno erogati a presentazione del contributo.

La predetta misura può essere elevata fino al 35% per le manifestazioni ricadenti nelle zone montane e in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.

La Giunta regionale può anche disporre l'erogazione anticipata del 50% dell'importo ammesso a contributo.

 

Art. 6 (1)

1. La Regione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo pugliese, può svolgere azioni di marketing territoriale e attrazione degli investimenti, nonché di promozione delle produzioni e dei prodotti a rilevanza regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi sono attuati attraverso la partecipazione, in Italia e all'estero, a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni, la realizzazione di missioni economiche e istituzionali, incontri, seminari e accoglienza di delegazioni straniere, nonché la sottoscrizione di specifici accordi di programma con i competenti Ministeri.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, annualmente, entro il 30 marzo di ogni esercizio, approva il programma delle iniziative promozionali e di marketing territoriale e la relativa previsione di spesa.

4. Per la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi di idonei soggetti pubblici, anche da essa controllati, e associazioni di categoria da individuare secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della Direttiva 92/50CEE in materia di appalti pubblici di servizi), e successive modificazioni e integrazioni.

5. Ai soggetti di cui al comma 4, che si propongono di perseguire le finalità di promozione e di marketing territoriale della Puglia, la Giunta regionale può concedere un contributo finanziario.

6. Ai fini di cui al comma 5 deve essere inoltrata, entro il 30 gennaio di ogni esercizio e in ogni caso prima della realizzazione dell'evento, una formale richiesta corredata di una relazione illustrativa, da cui si possa desumere il pubblico interesse, e del relativo piano finanziario.

7. La liquidazione a saldo del contributo avverrà dietro presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante l'avvenuta realizzazione dell'evento e i costi sostenuti sulla base di una relazione e di idonea documentazione a consuntivo.

8. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

a) assistenza tecnica per la gestione e la realizzazione delle attività;

b) consulenze specifiche per la predisposizione di progetti, studi di settore e di conoscenza e relazioni dei mercati esteri;

c) software e connettività alla rete internet;

d) progettazione e pubblicazione di stampa di cataloghi, opuscoli, libri, depliant, manifesti, multimediali e ogni altro materiale illustrativo delle attività produttive pugliesi;

e) viaggi e missioni, anche delle delegazioni ospitate;

f) spese generali da rendicontare nel limite massimo del 10 per cento del costo complessivo dell'intervento.

9. Gli oneri rivenienti dall'applicazione del presente articolo graveranno sul capitolo 216015 "Partecipazione della Regione a fiere, mostre ed esposizioni - articolo 6 L.R. n. 48/1975 e articolo 6 legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5 (Norme per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione Puglia)" e saranno determinati in sede di approvazione della legge annuale di bilancio (2).

(1)  Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 marzo 2004, n. 377, la Delib.G.R. 30 maggio 2006, n. 689, la Delib.G.R. 19 settembre 2006, n. 1373, la Delib.G.R. 18 settembre 2007, n. 1459 e la Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n. 1640.

(2)  Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. La Regione, al fine di valorizzare le attività e le produzioni tipiche regionali, può partecipare a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale e all'estero, avvalendosi di enti, associazioni ed istituzioni aventi specifica competenza nel settore. La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Fiere e Mercati, sentita la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale può anche autorizzare anticipazioni, sulla spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo del 50%. L'erogazione del saldo avverrà a conclusione della manifestazione sulla base di una relazione ed idonea documentazione a consuntivo, da presentarsi da parte dell'ente, associazione od istituzione incaricata.».

 

Art. 7

I contributi di cui alla presente legge sono erogati nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio (3).

(3)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 5, L.R. 6 giugno 1980, n. 63.

 

Art. 8

In sede di prima attuazione della presente legge si osservano i seguenti termini a partire dalla sua entrata in vigore:

a) entro sessanta giorni il presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, emana il decreto di costituzione della commissione per il piano fieristico regionale;

b) entro novanta giorni viene predisposto e approvato, ai sensi dell'art. 1, lo schema di piano fieristico quinquennale;

c) entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano fieristico scade il termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 6.

 

            Data a Bari addì 28 maggio 1975.