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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
56
Data
29/08/1979
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Istituzione e disciplina dell' Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia ( IRIIP).
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 3 settembre 1979, n. 67. L'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.), istituito con la presente legge, è stato soppresso dall'art. 45, primo comma, L.R. 19 giugno 1993, n. 9.
Allegati
Nessun allegato

 

 L’Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia è stato soppresso dall’art
L'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.), istituito con la presente legge, è stato soppresso dall'art. 45, primo comma, L.R. 19 giugno 1993, n. 9.

 

 

Art. 1

La Regione Puglia, per svolgere le funzioni ad essa trasferite con l'art. 75 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, istituisce l'Istituto regionale di incremento ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.), con sede in Foggia.

L'Istituto esercita la sua attività in attuazione delle direttive della Regione, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha competenza sull'intero territorio regionale, svolge i compiti di cui ai successivi articoli.

La Regione Puglia può stipulare con altre regioni comunque interessate apposite convenzioni che autorizzino l'Istituto ad espletare nei territori di dette regioni servizi e compiti di pertinenza dello stesso. Il costo di dette attività è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto

[... ] (1) .

(1)  Comma abrogato dal primo comma, lettera e) dell'art. 47, L.R. 4 maggio 1985, n. 25.

 

 

Art. 2

All'I.R.I.I.P. è affidato lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) favorire la fecondazione di tutte le fattrici a qualunque razza esse appartengano;

2) acquistare, mantenere ed impiegare alla pubblica monta, a condizione di favore, stalloni selezionati per il miglioramento delle produzioni equine;

3) impiegare alla pubblica monta stalloni di proprietà di altri enti o privati, a condizioni vantaggiose per gli allevatori;

4) concedere in uso gli stalloni dell'Istituto a enti, privati, allevatori, affidatari, allo scopo di assicurare la fecondazione delle fattrici, ove se ne appalesi la necessità per mancanza di stazioni di monta pubbliche e/o di personale dell'Istituto;

5) favorire la fecondazione di fattrici di tutte le razze attraverso il mantenimento delle stesse nelle scuderie e negli impianti dell'Istituto;

6) salvaguardare, migliorare e incoraggiare le produzioni equine tipiche esistenti nella Regione, attraverso la selezione ed il miglioramento;

7) allevare in un proprio Centro le razze tipiche autoctone in via di estinzione;

8) controllare e approvare gli stalloni agricoli e sportivi di proprietà privata;

9) effettuare prove attitudinali per i riproduttori selezionati e svolgere studi e indagini conseguenti, anche in collaborazione con Istituti universitari e/o specializzati;

10) provvedere alle stazioni di fecondazione equina, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 127 e del D.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618, in quanto compatibili con la presente legge e fino alla emanazione di nuove norme da parte della Regione;

11) tenere i libri genealogici di selezione per le razze equine e organizzare manifestazioni ippiche connesse alla selezione ove sorga la necessità, per comprovata impossibilità giuridica o organizzativa, delle Associazioni degli allevatori di bestiame equino qualificato a svolgere dette attività.

Qualora l'Istituto svolga i compiti di cui al precedente punto 11), l'onere corrispettivo sarà addebitato all'Associazione interessata quale destinataria dei contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7, la relativa contabilità costituirà gestione speciale all'interno dei bilanci dell'Istituto.

 

Art. 3

I beni mobili e immobili, già appartenenti all'Ente «Istituto di incremento ippico di Foggia» soppresso per effetto della legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, e attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 113 e successive modificazioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono assegnati all'I.R.I.I.P. con apposita deliberazione del Consiglio regionale.

Il patrimonio di cui l'I.R.I.I.P. dispone è costituito:

a) dai beni di cui al comma precedente;

b) dai beni di qualsiasi specie che, per donazione o altro titolo pervengano all'Istituto.

L'Istituto trae i mezzi per il suo finanziamento:

a) dai proventi dei beni di cui al precedente comma;

b) dai proventi riscossi per servizi e attività svolte;

c) dai contributi ordinari della Regione Puglia;

d) dai contributi delle regioni che si convenzionano ai sensi del precedente art. 1, di altri Enti, di privati;

e) dai contributi straordinari della Regione Puglia in relazione a specifici programmi di attività.

 

Art. 4

Sono organi dell'I.R.I.I.P.:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) l'Ufficio di Presidenza;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di elezione da parte del Consiglio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Presidente e da due Vice Presidenti, designati direttamente dal Consiglio regionale;

b) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni regionali allevatori delle razze equine regolarmente costituite nella Regione Puglia designato dalle Associazioni medesime;

c) da un rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni confederali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale designato dalle Organizzazioni medesime;

d) da un veterinario compreso nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione, designato dall'Assessore regionale alla Sanità;

e) da un funzionario regionale addetto ai servizi zootecnici, designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione:

a) un rappresentante per ciascuna delle regioni che stipulano convenzioni ai sensi del precedente art. 1 designato da dette regioni, con voto consultivo;

b) un dipendente regionale tra quelli destinati all'Istituto, con funzioni di segretario redigente, designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nella prima riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare il coordinatore dei servizi dell'Istituto.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha eletti e possono essere riconfermati per una sola volta. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri la sostituzione avviene con le procedure e nel rispetto delle norme di cui ai commi del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, fra l'altro, a deliberare in merito:

a) al bilancio preventivo e al conto consuntivo, ivi comprese le relazioni da allegare, nonché alle variazioni ai capitoli di bilancio in corso di esercizio;

b) ai programmi di attività annuali e/o pluriennali da svolgere;

c) all'ordinamento dei servizi di monta, ivi compresa l'entità delle tasse di monta e le modalità di versamento delle stesse all'Istituto;

d) alle norme relative alla tenuta degli stalloni;

e) alle proposte relative ad atti e/o contratti che implicano mutamenti nel patrimonio;

f) all'affidamento a veterinari di fiducia dei servizi di profilassi e cura degli equini dell'Istituto e di quelli di proprietà di terzi in pensione presso l'Istituto;

g) alle richieste di istituzione delle stazioni di monta, ivi compresa tutta la normativa necessaria per il loro migliore funzionamento, nonché alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della presente legge.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in due sessioni l'anno e straordinariamente quando il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o allorché sia fatta richiesta scritta da almeno quattro componenti il Consiglio o dal Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che non potrà avere luogo se non dopo trascorse 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, sempre che vi siano il Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto motivato dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale previo parere dell'Assessore regionale all'Agricoltura, qualora siano state riscontrate irregolarità e violazioni della presente legge. In caso di scioglimento, la Giunta regionale nomina un Commissario per la gestione straordinaria che non potrà superare il periodo di tre mesi salvo proroghe motivate per altri tre mesi soltanto.

I provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario sono rimessi al Presidente del Consiglio regionale per i successivi atti di competenza.

Le deliberazioni di cui ai punti a) limitatamente alle variazioni, b), e) del comma quinto del presente articolo vanno inviate entro giorni cinque dall'adozione alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato all'agricoltura, e diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento entro giorni 20 dalla data di ricevimento.

 

Art. 6

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma tutti gli atti amministrativi, sovraintende alla gestione dell'Istituto e al personale ad esso destinato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dai due Vice Presidenti a turno.

 

Art. 7

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, e dai due Vice Presidenti.

Esso delibera nelle materie delegategli dal Consiglio di Amministrazione, prepara gli ordini del giorno delle riunioni di quest'ultimo predisponendo le proposte relative adotte, nei casi di comprovata urgenza, deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella seduta consiliare immediatamente successiva alla data di adozione della deliberazione.

 

Art. 8

Il riscontro della gestione dell'Istituto viene effettuato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra funzionari compresi nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione, in servizio o in pensione, nominati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale all'agricoltura e dell'Assessore regionale al bilancio.

Il Presidente del Collegio è scelto fra i membri effettivi e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta.

I membri del Collegio debbono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori dei conti; in mancanza di funzionari regionali dotati di tale requisito, la nomina viene fatta scegliendo fra liberi professionisti iscritti all'Albo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esamina i bilanci preventivo e consuntivo dell'Istituto e predispone apposite relazioni da allegare agli stessi;

b) controlla la gestione finanziaria dell'Istituto;

c) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e può intervenire a quelle dell'Ufficio di Presidenza;

d) adempie a tutte le altre incombenze previste dalla normativa vigente.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica quanto il Consiglio regionale e possono essere riconfermati per una volta soltanto.

 

Art. 9

Al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è dovuta una indennità di carica stabilita, al lordo delle ritenute di legge e per 12 mesi all'anno, nella misura di L. 200.000 mensili per il Presidente e di L. 100.000 mensili per ciascuno dei Vicepresidenti.

Ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori dei conti, in ogni caso eccettuati i funzionari regionali in servizio, è dovuto un gettone di presenza stabilito nella misura di L. 20.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero e per un massimo di 12 sedute all'anno.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, in ogni caso eccettuati i funzionari regionali in servizio per i quali vale la normativa regionale vigente in materia di trattamento economico di missione, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio elettivamente sostenute per partecipare alle sedute. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo pubblico di linea, le spese sono rimborsate a presentazione dei relativi biglietti ovvero, nel caso in cui questi ultimi non siano esibiti per smarrimento, in misura commisurata al costo di biglietto ferroviario di seconda classe calcolato in modo virtuale sulla distanza esistente fra la località di abituale dimora e quella in cui si è svolta la seduta. Qualora si tratti di viaggio compiuto con mezzo proprio le spese di viaggio sono rimborsate forfettariamente in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, effettuando l'arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti e rimborsando, altresì, la eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

 

Art. 10

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo con la relazione annuale deve essere predisposto entro il 30 settembre per l'esercizio successivo, mentre il consuntivo dell'esercizio trascorso entro il 30 aprile.

Detti bilanci, unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro i 30 giorni successivi e inviati entro i successivi 20 giorni alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessore regionale all'agricoltura

[... ] (2) .

(2)  Comma abrogato dal primo comma, lettera e) dell'art. 47, L.R. 4 maggio 1985, n. 25.

 

Il Coordinatore dei servizi è responsabile dell'andamento tecnico-amministrativo dell'Istituto, e in particolare:

a) coordina il personale destinato all'Istituto;

b) sovraintende al funzionamento dei servizi di monta e delle stazioni;

c) cura la raccolta e la registrazione dei dati e delle notizie riguardanti i detti servizi;

d) presenta all'Ufficio di Presidenza la proposta di relazione tecnica sul funzionamento dell'Istituto e sulle condizioni dell'ippicoltura nella Regione;

e) presenta all'Ufficio di Presidenza proposte in ordine agli incarichi affidati alla sua responsabilità.

L'incarico di Coordinatore è conferito dalla Giunta regionale, su designazione del Consiglio di Amministrazione, ad un funzionario scelto fra il personale regionale di fascia direttiva destinato all'Istituto; per l'incarico di Coordinatore si applica quanto detta l'art. 49 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e successive modificazioni.

 

Art. 12

Nei territori dei comuni che ne facciano domanda all'Istituto entro il 30 ottobre di ogni anno, e purché si tratti di zone ove sia opportuno assicurare il miglioramento della ippicoltura in relazione alla presenza di un adeguato numero di fattrici e alle esigenze di impiego di riproduttori di pregio, possono essere istituite pubbliche stazioni di monta subordinatamente alla disponibilità degli stalloni e alla esigenza ippica della zona.

Per ottenere l'istituzione della stazione, il Comune interessato stipulerà apposita convenzione con l'Istituto, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

A parziale scomputo delle spese sostenute e riconosciute ammissibili, conseguenti all'istituzione della stazione, sarà corrisposto al Comune convenzionatosi, con provvedimento della Giunta regionale, un adeguato contributo.

Per eccezionali necessità e in determinate zone la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, previa segnalazione fatta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, può disporre l'istituzione di nuove pubbliche stazioni di monta, ordinarie e selezionate, con proprio provvedimento e a totale carico del bilancio della Regione.

L'Istituto, ove abbia disponibilità di stalloni e purché abbia esaurito le richieste dei comuni, può istituire stazioni di monta anche presso aziende private, su domanda avanzata entro il 30 ottobre di ogni anno dai proprietari di fattrici e a patto che questi stipulino apposita convenzione con l'Istituto, che conterrà fra l'altro l'indicazione delle tasse di monta da pagare.

Sempre attraverso stipula di analoga convenzione l'Istituto può cedere, su domanda, stalloni per il servizio di monta ad affidatari provvisti di regolare autorizzazione.

Le convenzioni di cui al presente articolo dovranno contenere, fra l'altro, la prescrizione che il proprietario, prima che si effettui la copertura della fattrice, è tenuto a sottoscrivere la seguente dichiarazione in calce alla bolletta di monta:

«Il sottoscritto dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo di risarcimento nei confronti dell'Istituto Regionale di Incremento Ippico per la Puglia per qualunque inconveniente dovesse verificarsi durante la permanenza nella stazione di monta e per qualunque danno potesse derivare alla fattrice o fosse da essa prodotto a persone, animali o cose, nonché di eventuali malattie contratte dalla fattrice per opera dello stallone».

 

Art. 13

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il personale già in servizio presso l'Ente soppresso «Istituto di incremento ippico di Foggia», proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'Agricoltura e posto a disposizione della Regione, è destinato allo svolgimento dei compiti affidati con la presente legge all'I.R.I.I.P. Agli stessi fini sarà destinato il personale giornaliero ed eventualmente su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, altro personale compreso nel ruolo unico dei dipendenti della Regione.

Entro tre mesi dalla data del proprio insediamento, il Consiglio di Amministrazione predisporrà proposte relative alla dotazione di personale e all'ordinamento degli uffici e servizi dell'Istituto, che saranno trasmesse al Consiglio regionale per l'approvazione con apposita legge regionale da emanarsi nei successivi sessanta giorni.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'Agricoltura sarà inquadrato, con apposita legge regionale da approvare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico dei dipendenti della Regione alle fasce funzionali e retributive corrispondenti alle qualifiche di provenienza. La relativa domanda deve essere presentata dagli interessati entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura, nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1979, obiettivo operativo 4.3.b. Interventi di settore.

 

Stanziamento competenza

Cassa

Cap. 206 «Spese per il funzionamento all'Istituto di incremento ippico di Foggia - D.P.R. n. 616/1977»

L.

350.000.000

L.

350.000.000

Cap. 207 «Spese per il funzionamento all'Istituto di incremento ippico di Foggia - D.P.R. n. 616/1977 per le spese per il personale»

L.

50.000.000

L.

50.000.000

Cap. 208/1 «Contributi ai Comuni ed altre spese della Regione relative all'istituzione di stazioni di monta. Art. 12 L.R.»

L.

50.000.000

L.

50.000.000

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.