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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
63
Data
04/09/1979
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Applicazione nella Regione Puglia del Regolamento 78/ 1054/ CEE e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente la attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell' agricoltura.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 settembre 1979, n. 69. La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 5), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dal comma 1 bis , n

La presente legge è stata abrogata dall'art. 12, comma 1-bis, numero 5), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, aggiunto dall'art. 39, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.

 

 

Art. 1

[ ... ] (1) .

(1)  Sostituisce il secondo e terzo periodo del primo comma dell'art. 10, L.R. 3 marzo 1978, n. 15.

 

[ ... ] (2) .

(2)  Sostituisce l'art. 14, L.R. 3 marzo 1978, n. 15.

 

Art. 3

[ ... ] (3) .

[...] (4) .

[... ] (5) .

(3)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 21,L.R. 3 marzo 1978, n. 15.

(4)  Sostituisce il terzo comma dell'art. 21, L.R. 3 marzo 1978, n. 15.

(5)  Sostituisce il quarto comma dell'art. 21,L.R. 3 marzo 1978, n. 15.

 

 

Art. 4

[L'importo massimo di cui al primo comma dell'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, così come modificato dal terzo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è fissato in 52.599 ECU ]  (6) .

(6)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 28 gennaio 1980, n. 14.

 

Art. 5

[Gli importi minimi e massimi di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153 così come sostituito dal primo comma della legge 21 dicembre 1977, n. 958, sono fissati rispettivamente in 13.158 e 66.699 ECU ] (7) .

(7)  Articolo così sostituito dal secondo comma dell'art. 4, L.R. 28 gennaio 1980, n. 14.

 

Art. 6

[Gli ammontari minimi e massimi di cui al secondo comma dell'art. 30 della legge 9 maggio 1975, n. 153, così come modificato dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352, sono fissati rispettivamente in 3290 e 9867 ECU ]  (8) .

(8)  Articolo così sostituito dal terzo comma dell'art. 4, L.R. 28 gennaio 1980, n. 14.
 

Art. 7

[L'importo massimo di cui al terzultimo comma dell'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352 è fissato in 13.158 ECU per azienda]  (9) .

(9)  Articolo così sostituito dal quarto comma dell'art. 4, L.R. 28 gennaio 1980, n. 14.