Il presente provvedimento è stato
abrogato dall’art. 40,
comma 1, lettera b), L.R.
13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
TITOLO I
Contenuti dei programmi di intervento,
procedure per la loro formazione ed approvazione
Art. 1
Formazione dei programmi .
[I programmi di intervento devono attenersi al
piano generale di bonifica e a quello di tutela del territorio rurale e, in
mancanza e comunque, alle direttive formulate dalla Regione.
I programmi pluriennali, articolati in programmi
annuali, debbono indicare:
- il grado di realizzazione degli obiettivi
fisici prefissati nel piano generale di bonifica;
- il grado di attuazione dei programmi di
intervento relativi agli anni precedenti;
- l'arco temporale di riferimento che in linea
di massima coincide con quello del bilancio pluriennale di previsione della
Regione;
- l'entità della spesa a carico del bilancio
regionale;
- le misure organizzative necessarie per
l'attuazione del programma medesimo;
- la valutazione del grado di partecipazione
delle azioni al conseguimento degli obiettivi fisici prefissati nel piano
generale di bonifica e in quello di tutela del territorio rurale.
I programmi di intervento possono comprendere
studi ed indagini nelle materie disciplinate dalla L.R.
31 maggio 1980, n. 54, nonché studi di fattibilità relativi ad
iniziative che richiedono particolare impegno tecnico finanziario.
I programmi annuali devono comprendere le
iniziative da realizzare totalmente o in parte nell'anno di riferimento].
Art. 2
Approvazione dei programmi .
[Il programma pluriennale e gli stralci annuali
sono predisposti dai Consorzi di bonifica e presentati all'Assessorato
all'agricoltura e foreste entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui
si riferisce.
L'Assessore all'agricoltura e foreste li
sottopone al parere del Comitato di cui all'art. 9
della L.R.
31 maggio 1980, n. 54 e relaziona alla Giunta regionale.
La Giunta regionale trasmette le proprie
proposte al Consiglio regionale entro il successivo 30 settembre.
I programmi sono approvati dal Consiglio
regionale entro il 30 novembre.
Sono consentiti il prefinanziamento delle spese
per la redazione di progetti generali completi delle opere previste nei
programmi pluriennali e l'anticipazione delle spese per la redazione dei
progetti esecutivi nella misura massima del 2%, da recuperarsi sulle spese
generali in sede di concessione delle rispettive opere].
TITOLO II
Approvazione progetti
Art. 3
[In analogia a quanto stabilito dall'art. 11
della L.R.
12 agosto 1978, n. 37:
a) i progetti di opere pubbliche di bonifica
sono approvati con decreto del Presidente della Giunta, previa acquisizione dei
pareri previsti dalla vigente legislazione in materia.
Sui progetti di qualunque importo va comunque
acquisito il preventivo parere del competente Ufficio del genio civile. Quando
si tratta di lavori forestali necessita anche il parere del competente
Ispettorato ripartimentale delle foreste;
b) i progetti generali completi, d'importo
superiore a L. 500 milioni, devono acquisire anche il preventivo parere del
Comitato regionale tecnico amministrativo.
I progetti stralcio esecutivi che non modificano
le caratteristiche essenziali del progetto generale approvato, sono soggetti al
solo parere del coordinatore dell'Ufficio del genio civile, anche se d'importo
superiore a L. 500 milioni.
Il decreto di approvazione di cui al primo comma
ha valore di provvedimento di concessione degli interventi proposti].
TITOLO III
Disciplinare di concessione
Art. 4
Espletamento delle gare di appalto
[La Regione nell'atto di concessione stabilisce
i sistemi e le modalità in base alle quali procedere all'appalto dei lavori e
delle forniture e indica gli uffici regionali preposti all'alta sorveglianza dei
lavori.
Il Consorzio concessionario ha l'obbligo di
provvedere, prima dell'espletamento della gara, ai controlli ed agli adempimenti
di cui agli artt. 5 e 8 del regolamento sui lavori pubblici approvato con R.D.
n. 350/1895.
L'elenco delle ditte iscritte all'albo nazionale
dei costruttori, da inviare alle gare di appalto da espletarsi mediante
licitazione privata, dovrà essere sottoposto al benestare dell'Ufficio del genio
civile competente per territorio.
Quando all'appalto dei lavori si provvede
mediante licitazione privata, da tenersi con il metodo di cui all'art. 1,
lettera d) della legge 2 febbraio 1973, n. 14, l'approvazione dell'esito
della gara è di competenza del Consorzio concessionario e le relative
deliberazioni consortili sono soggette all'esame di cui all'art. 36
della L.R.
31 maggio 1980, n. 54.
Le procedure per l'approvazione degli esiti di
gara, di cui al comma precedente, si intendono applicabili anche per appalti da
aggiudicarsi mediante licitazione privata secondo le modalità previste
dall'art. 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14 nel caso di
offerte in diminuzione, e lettera e) dello stesso articolo, nel caso di
presentazione di offerte nei limiti degli importi previsti dal provvedimento di
approvazione del progetto.
Sulla congruità delle offerte si esprime,
qualora se ne ravvisi l'opportunità, in sede di esame dell'esito delle gare,
l'Ufficio del genio civile competente.
Resta, invece, obbligatorio, in caso di offerte
in aumento, acquisire il parere di congruità da parte dell'Ufficio del genio
civile con approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva
spettanti alla Giunta regionale.
È consentito l'affidamento dei lavori a
trattativa privata quando ricorrono le circostanze previste dal 6° e 7°
capoverso dell'art. 12 della L.R.
12 agosto 1978, n. 37 ovvero dall'art. 5, lettera g), della legge
8 agosto 1977, n. 584 a seconda l'importo dei lavori.
L'affidamento dei lavori a trattativa privata è
disposto con provvedimento di Giunta.
Sulla congruità dell'offerta posta a base della
trattativa privata, si esprime l'Ufficio del genio civile competente per
territorio.
Le economie conseguite a seguito del ribasso
offerto in sede di espletamento di gara vengono accantonate nel quadro economico
della concessione alla voce eventuale revisione prezzi da utilizzare solo a tale
titolo, salvo diversa disposizione da parte della Giunta regionale.
L'affidamento dei lavori a trattativa privata
può avvenire solo sulla base di progetti aggiornati nei prezzi, con offerta in
ribasso.
In caso di appalto concorso o di gara
offerta-prezzi, l'offerta più vantaggiosa è prescelta da apposita commissione,
la cui composizione è stabilita, di volta in volta, nel provvedimento di
concessione.
Sulle risultanze dell'appalto concorso e sugli
esiti della gara mediante offerta-prezzi con offerte in aumento decide la Giunta
regionale].
Art. 5
Varianti alle opere
[Le perizie di variante tecnica, di assestamento
e suppletive, anche se comprensive di nuovi prezzi, sono approvate dal consorzio
concessionario, previo parere dell'Ufficio del genio civile competente, quando
non vengono alterate la natura e la funzionalità dell'opera rispetto alle
previsioni del progetto originario approvato e nel caso in cui l'importo dei
lavori non determini una maggiore spesa rispetto all'importo stanziato a tale
titolo in concessione.
Le relative deliberazioni consortili di
approvazione della perizia, corredate dagli elaborati tecnici, sono soggette
all'esame di cui all'art. 36
della L.R.
31 maggio 1980, n. 54.
Le varianti che modificano la natura e la
funzionalità delle opere progettate sono approvate con le procedure previste
dall'art. 3 della presente legge e sentito il parere della Commissione
consiliare permanente per lo sviluppo economico.
Sulle ammissibilità di eventuali maggiori spese
commesse a perizie di variante e suppletive decide la Giunta regionale, previo
parere dell'Ufficio del genio civile competente.
Egualmente vanno sottoposte al parere
dell'Ufficio del genio civile le perizie di variante tecnica e suppletive che
prevedono l'impegno dell'importo stanziato in concessione per «eventuali
imprevisti».
Sull'utilizzo di detto importo decide il
Presidente della Giunta].
Art. 6
Assunzione di maggiori impegni finanziari
[Sull'assunzione di maggiori impegni finanziari
rispetto all'importo di concessione assentito decide la Giunta regionale, sempre
che essi non derivino da carenze tecnico-amministrative imputabili al Consorzio
concessionario.
I maggiori impegni di spesa riguardano:
a) le espropriazioni, asservimenti ed
occupazioni;
b) la revisione dei prezzi contrattuali;
c) le eccezioni e le riserve dell'appaltatore;
d) le controversie tra concessionario ed imprese
appaltatrici e fornitrici, nonché le spese di patrocinio legale;
e) le varianti nell'esecuzione delle opere.
La Regione assumerà a proprio carico le maggiori
spese per revisione prezzi rigorosamente determinate in base alla vigente
normativa regionale.
L'istruttoria tecnico-amministrativa delle
eccezioni e riserve dell'appaltatore è di competenza del Consorzio
concessionario e deve essere definita entro il termine contrattuale previsto per
l'approvazione del collaudo dei lavori.
Le definitive determinazioni sulle riserve ed
eccezioni dell'appaltatore sono di competenza della Giunta regionale.
Il Consorzio concessionario resta competente
della gestione di eventuali rapporti contenziosi, in sede giurisdizionale.
Le relative deliberazioni sono soggette al visto
di legittimità ex art. 35
L.R.
31 maggio 1980, n. 54 e ex art. 63 del R.D. 13 febbraio 1933, n.
215.
Le maggiori spese, ivi comprese quelle per
patrocinio, nei limiti ritenuti ammissibili dalla Giunta regionale, saranno
riconosciute solo nel caso in cui la vertenza non tragga origine da inadempienze
colpose o negligenze del concessionario].
Art. 7
Termini della concessione
[La durata della concessione è fissata nel
provvedimento di concessione.
L'inizio delle attività di esproprio decorre
dalla data di notifica del provvedimento di concessione, mentre il termine per
il loro completamento è fissato nello stesso provvedimento.
Negli atti relativi alle espropriazioni, agli
asservimenti ed alle occupazioni temporanee, deve essere indicata l'ubicazione e
l'entità delle superfici da occupare.
Non si può dare inizio alle opere se non saranno
state rispettate le norme sulle indennità spettanti ai proprietari dei beni
soggetti ad occupazione o ad asservimento.
Quando l'esecuzione dell'attività di occupazione
è inclusa nelle prestazioni dell'appaltatore si intende che l'attività stessa
deve avere inizio con la consegna dei lavori ed essere completata entro il
termine contrattuale stabilito.
Nel capitolato d'appalto deve essere fatta
esplicita menzione dell'obbligo dell'appaltatore di pagare prima del collaudo i
danni arrecati al di fuori delle zone soggette ad espropriazione e ad
asservimento.
L'inizio dei lavori deve avvenire immediatamente
dopo la approvazione dei risultati di gara mediante consegna dei lavori
all'impresa aggiudicataria sotto le riserve di legge.
Il termine di ultimazione dei lavori è indicato
nel provvedimento di concessione].
Art. 8
Collaudo delle opere e delle forniture
[Il collaudo dei lavori e delle forniture, in
corso d'opera o a fine lavori, è disposto dalla Regione, con spese a totale
carico del concessionario.
Alla nomina del collaudo o della Commissione di
collaudo provvede il Presidente della Giunta regionale.
Lo stesso Presidente approva i certificati di
collaudo o di regolare esecuzione.
Il collaudo ha effetto sia per la definizione
dei rapporti Regione e Consorzi concessionari, che di quelli fra questi e di
loro appaltatori e/o fornitori.
Al collaudatore è affidata la verificazione
dell'opera sia per quanto concerne la rispondenza alle norme contrattuali, che
per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contenute nell'atto di
concessione.
Al collaudatore è inoltre affidata la verifica
del rispetto delle norme relative al pagamento delle indennità spettanti a
qualsiasi titolo ai proprietari ed ai conduttori dei terreni e degli altri beni
interessati all'esecuzione delle opere.
Sono demandate al Consorzio concessionario la
competenza e la legittimazione in ordine alla definizione dei vari adempimenti e
formalità connessi con la chiusura dei rapporti di appalto o di fornitura
instaurati con i terzi interessati alla esecuzione dell'opera].
Art. 9
[1. I pagamenti disposti dalla Regione Puglia in
favore dei Consorzi di bonifica, per la esecuzione degli interventi affidati in
concessione ai medesimi, avverrà a stati di avanzamento (1) .
2. È data facoltà ai consorzi di bonifica di
chiedere alla Regione Puglia di provvedere al pagamento diretto in favore delle
imprese esecutrici degli stati di avanzamento lavori, degli eventuali stati
revisionali dei prezzi contrattuali e interessi legali e moratori e a favore di
tutti gli aventi titolo dei crediti maturati sul fondo a disposizione
dell'amministrazione secondo le destinazioni elencate all'articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
(Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) (2) .
3. La liquidazione della rata di saldo, pari al
10 per cento dell'importo di concessione, escluso quello delle spese generali,
avverrà con le modalità di cui sopra, ad approvazione degli atti di collaudo,
previo accertamento del rispetto delle norme relative al pagamento delle
indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli altri
beni interessati all'esecuzione delle opere (3) .
4. Le spese generali saranno liquidate -
contestualmente agli stati di avanzamento - direttamente ai Consorzi
concessionari e le relative somme saranno accreditate sui c/c in essere presso i
tesorieri dei Consorzi medesimi (4) .
5. La liquidazione della rata di saldo sulle
spese generali, nella misura del 10 per cento dell'importo previsto in
concessione, avverrà contestualmente alla chiusura del rapporto di concessione
(5) .
6. Resta fermo l'obbligo, da parte dei Consorzi
concessionari, di sottoporre gli stati di avanzamento, per la successiva
liquidazione, al parere e controllo degli organi tecnici regionali (6) ].
(1) Il presente provvedimento è stato
abrogato dall’art. 40,
comma 1, lettera b), L.R.
13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(2) Il presente comma, in
origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per
ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del secondo comma con
l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.
(3) Il presente comma,
già sostituito dall'art. 7,
L.R.
16 aprile 2007, n. 10, è stato poi nuovamente così sostituito
dall'art. 1,
comma 1, L.R.
2 luglio 2008, n. 19. Il testo precedente era così formulato: «2. È data
facoltà ai consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia di provvedere
alla liquidazione e al pagamento diretto in favore delle imprese esecutrici e/o
agli aventi titolo degli stati d'avanzamento lavori, degli eventuali stati
revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e
occupazionali nonché degli interessi legali e moratori relativi ai fondi
stanziati per l'esecuzione di opere pubbliche affidate in concessione ai
consorzi medesimi.».
(4) Il presente comma, in
origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per
ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del secondo comma con
l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.
(5) Il presente comma, in
origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per
ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del secondo comma con
l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.
(6) Il presente comma, in
origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per
ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del secondo comma con
l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.
(7) Il presente comma, in
origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per
ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione del secondo comma con
l'attuale comma 2, come precisato nella relativa nota.
(8) Articolo così
sostituito dall'art. 27,
comma 1, L.R.
31 maggio 2001, n. 14, poi così modificato come indicato nelle note che
precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Accrediti, saldo,
rendicontazione. Per la esecuzione degli interventi disciplinati dal presente
regolamento, il Presidente della Giunta, ai sensi dell'art. 17 della L.R.
6 giugno 1979, n. 31, è autorizzato a disporre in favore del
concessionario, sull'apposito conto di gestione di cui al successivo art. 10, i
seguenti accrediti: - 50% dell'importo di concessione,
escluso l'importo delle spese generali, e degli imprevisti entro tre mesi
dall'avvenuta consegna dei lavori all'Impresa o ditta assuntrice degli stessi;
- ulteriore 40% dell'importo di concessione, escluso
l'importo delle spese generali, quando i lavori e/o le forniture ed i pagamenti
per somme a disposizione abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo di
concessione; - il restante 10% dell'importo di
concessione, escluso quello delle spese generali, ad approvazione degli atti di
collaudo e previo accertamento del rispetto delle norme relative al pagamento
delle indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli
altri beni interessati all'esecuzione delle opere. Il
concessionario potrà utilizzare la disponibilità del conto di gestione:
- per la liquidazione degli stati di avanzamento dei
lavori, previo riscontri ed accertamenti eseguiti dall'Ufficio preposto alla
sorveglianza come indicato nel provvedimenti di concessione; - per la liquidazione degli acconti revisionali dei prezzi
contrattuali dei lavori in corso d'opera ad imprese esecutrici e/o fornitrici
sino alla concorrenza dell'importo previsto a tale titolo in concessione;
- per il pagamento delle indennità di espropriazione,
asservimenti ed occupazioni agli aventi titolo nella misura prevista dalla
vigente legislazione in materia e nei limiti indicati nel provvedimento di
concessione; - per il pagamento delle spese per
concessioni E.N.E.L., A.N.A.S., FF.SS., Acquedotto pugliese, amministrazioni
locali. Per la revisione dei prezzi, il cui importo
eccede i limiti di spesa riportati in concessione, il Consorzio dovrà
tempestivamente trasmettere all'Assessorato all'agricoltura relativi elaborati
tecnici revisionali per il pagamento della rata o residua rata di acconto.
Resta fermo l'obbligo da parte del concessionario di
sottoporre in sede di liquidazione della rata di saldo revisionale gli atti
revisionali al parere e controllo degli organi tecnici regionali. Le spese generali saranno direttamente accreditate al concessionario
nella seguente misura: - 50% all'atto dell'emissione del
provvedimento di concessione; - 45% quando i lavori e/o
forniture abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo di concessione;
- 5% alla chiusura della concessione.».
Art. 10
Conto di gestione (9)
[Le somme erogate a qualsiasi titolo, ad
eccezione delle sole spese generali che saranno accreditate direttamente al
concessionario, saranno fatte affluire su apposito conto di gestione, intestato
alla Regione ed istituito presso l'Istituto di credito che svolge le funzioni di
Tesoriere del Consorzio concessionario.
La Regione Puglia si riserva l'insindacabile
potere di sospendere l'utilizzazione delle somme disponibili sul conto di
gestione e di recuperare eventuali somme erogate in eccedenza su qualunque
credito del Consorzio concessionario, anche se traente origine da altre
concessioni].
Art. 11
Revoca della concessione
[Ove il concessionario dovesse incorrere in
violazioni o negligenze di particolare gravità, tanto in ordine alle condizioni
della concessione quanto a norme di leggi o di regolamenti, la Regione procederà
alla revoca della concessione.
Lo stesso potere di revoca sarà esercitato nel
caso in cui il concessionario per imperizia o altro suo comportamento
comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita della opera.
Nel caso di revoca il concessionario avrà
diritto al rimborso dell'importo dei lavori e delle forniture eseguite ed
utilizzabili e delle indennità espropriative legittimamente erogate o al cui
pagamento sia tenuto, oltre alla relativa aliquota di spese generali.
Il concessionario avrà inoltre diritto ad un
corrispettivo, sulla base delle disposizioni di legge che regolano le
prestazioni professionali degli Ingegneri, qualora la Regione si avvalga del
progetto delle opere, sempre che non sia stato provveduto all'anticipazione
delle spese di progettazione, nel qual caso si procederà ad eventuali conguagli.
Resta in pregiudicato ogni azione risarcitoria a
tutela dell'interesse regionale in ordine alla revoca della concessione per
colpa grave del concessionario.
Nel caso di revoca la Regione potrà sostituirsi
al concessionario nei contratti da questi conclusi per l'esecuzione delle opere
in concessione.
La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare
i poteri di cui al presente articolo].
Art. 12
Fine del rapporto di concessione
[La verifica di tutti gli adempimenti connessi
con l'istituto della concessione avrà luogo non appena esauriti gli adempimenti
di collaudo finale dei lavori.
Di tanto ne comunicherà il concessionario con
dichiarazione del proprio legale rappresentante.
La dichiarazione, che dovrà contenere il
riepilogo delle spese sostenute per i vari titoli, farà esplicito riferimento
all'acquisizione dei terreni, nonché alla avvenuta richiesta di volturazione dei
terreni e degli immobili acquistati, di quelli realizzati, a favore del demanio
regionale proprietario-ramo bonifiche.
Alla definizione del rapporto di concessione
provvede il Presidente della Giunta entro trenta giorni dal ricevimento della
dichiarazione di cui al presente articolo].
Art. 13
Definizione delle controversie
[Eventuali controversie e conflitti di
competenza fra Regione e concessionario saranno sottoposti ai vigenti organi di
giustizia amministrativa se non sanabili in via stragiudiziale].
Art. 14
Spese generali
[L'aliquota di spese generali, nella misura
forfettaria del 15%, sarà liquidata al concessionario sugli importi assentiti in
concessione e relativi maggiori oneri, di cui all art. 6 che precede, risultanti
in via definitiva alla chiusura della concessione].
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
15
Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente Regolamento d’attuazione alla L.R.
31 maggio 1980, n. 54, trovano applicazione le disposizioni contenute nel
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel R.D. 25
maggio 1895, n. 850 e successive modificazioni.
Art.
16
L’Assessore
all’Agricoltura e Foreste, se delegato dal Presidente della Giunta regionale,
esercita tutte le funzioni a questi attribuite dal presente
Regolamento.
Dato a Bari, addì 9 dicembre 1983