La presente legge è stata abrogata
dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c. 3.
Art. 1
(Agenzia regionale sanitaria)
[1. Nella Regione
Puglia è istituita, quale Azienda della Regione dotata di personalità giuridica
pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile,
l’Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARES.
2. L'ARES è Azienda
strumentale della Regione, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, con
compiti di supporto tecnico-operativo per la programmazione sanitaria regionale,
per il controllo di gestione e conseguente monitoraggio dell'equilibrio
economico del Servizio sanitario regionale (SSR), per la valutazione comparativa
dei costi e della qualità dei servizi sanitari.
3. L'ARES è costituita
con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore alla sanità, con
la quale, oltre alla scelta del primo Direttore generale, sono anche fissate le
determinazioni occorrenti per il primo impianto.
4. L'ARES ha sede in
Bari. ]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c.3.
Art.2
(Compiti)
[1.
L’ARES:
a.
collabora alla
elaborazione delle proposte per la predisposizione del Piano sanitario regionale
(PSR);
b.
elabora la relazione
annuale, da trasmettere all’Agenzia sanitaria per i servizi sanitari regionali
presso il Ministero della sanità, alla Giunta regionale per il tramite
dell’Assessore alla sanità e alla Commissione consiliare competente per materia,
in ordine allo stato di attuazione del PSR vigente, sui risultati di gestione
del SSR e sugli orientamenti delle risorse per l'anno
successivo;
c.
fornisce il supporto
tecnico alla Regione per l’elaborazione dei principi e dei criteri per
l’adozione dell’atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni;
d.
collabora con
l’Osservatorio epidemiologico regionale per la valutazione dei bisogni di salute
e della offerta relativi ai servizi sanitari necessari;
e.
elabora le direttive
di organizzazione, di programmazione strategica, di pianificazione delle
attività, di vigilanza e controllo delle Aziende USL ed Enti del SSR per la
valutazione dei risultati conseguiti che saranno proposte alla Giunta regionale
dall’Assessore alla sanità;
f.
elabora le proposte
per la Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore alla sanità, ai fini
dell'adozione o della revisione della disciplina regionale nelle materie e per
le fattispecie previste dal D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nonché
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ai fini dei rapporti e
dell’integrazione con le Università degli studi;
g.
fornisce la necessaria
assistenza alle Aziende sanitarie e agli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il
controllo di gestione;
h.
determina i criteri e
i parametri di finanziamento delle Aziende sanitarie, degli IRCCS, degli enti
ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate e relaziona circa il
livello dei costi e dei ricavi, nonché sul raggiungimento dell'equilibrio
economico in ciascuna Azienda;
i.
fornisce alla Giunta
regionale, per il tramite dell’Assessore alla sanità, gli elementi necessari per
le autorizzazioni, gli accreditamenti e gli accordi di cui, rispettivamente,
agli articoli 8 ter, 8 quater e 8 quinques del D. Lgs. 502/1992 e successive
modificazioni, nonché per la definizione delle funzioni assistenziali da
remunerare a costo standard;
j.
esprime parere sui
programmi di sperimentazione ex articolo 9 bis del D. Lgs. 502/1992 e fornisce
supporto tecnico per la elaborazione dei programmi di cui all'articolo 19 ter,
comma 2;
k.
definisce indirizzi
per l’organizzazione delle attività e del lavoro nelle strutture territoriali e
ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali, anche ai fini della
programmazione del fabbisogno di personale e della formazione dei piani
periodici di assunzione di personale;
a.
coordina le iniziative
per la omogenea applicazione degli istituti normo-economici dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale delle Aziende sanitarie della
Regione, anche con riferimento a obiettivi di allineamento dei tempi di
applicazione degli stessi;
b.
svolge funzioni di
proposta, supporto e consulenza, di informazione e promozione culturale
nell'ambito dei programmi di prevenzione previsti dai piani sanitari nazionale e
regionale;
c.
svolge attività di
raccolta e di tenuta di documentazione, di osservazione e monitoraggio, di
rilevazione, di studio e ricerca, nonché di pubblicazione di documenti e
opuscoli, garantendo l’accessibilità ai dati;
d.
gestisce centralmente,
per conto delle Aziende sanitarie, segmenti di attività con ricaduta omogenea
sull'intero territorio regionale (educazione sanitaria, prevenzione, formazione,
organizzazione e politiche del personale) su delega dell’Assessore alla sanità
nonché centri di acquisto a livello regionale su mandato dell’Assessore alla
sanità;
e.
in relazione
all'attuazione degli articoli 16 e seguenti. del D. Lgs 502/1992 e successive
modificazioni, collabora alla predisposizione dei programmi regionali per la
formazione continua nonché alla organizzazione e attivazione, anche a livello
interregionale, dei corsi;
f.
elabora direttive per
la realizzazione del modello dipartimentale di organizzazione e gestione delle
Aziende sanitarie regionali che saranno proposte alla Giunta regionale
dall’Assessore alla sanità;
g.
fornisce alla Regione
supporto tecnico per la definizione dei criteri preventivi ai fini della
valutazione dei Direttori generali delle Aziende
sanitarie;
h.
per le funzioni di
pianificazione, programmazione e realizzazione delle attività descritte nel
presente comma, l’ARES può avvalersi del parere consultivo e gratuito degli
Ordini e Collegi rappresentativi delle professioni
sanitarie.
2. L'ARES può, nelle
materie di propria competenza, fornire servizi e consulenze remunerate a enti
pubblici, aziende e organizzazioni private.
3. Le attività previste dal comma 2 si esplicano attraverso
interventi e iniziative formative e informative, gestione di banche dati,
gestione di centri di documentazione multimediali, realizzazione di indagini e
inchieste, produzione di materiale educativo e informativo.]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c.3, .
Art.3
(Accordi di programma)
[1. L'ARES realizza la
propria attività anche mediante la partecipazione ad accordi di programma,
promossi con enti pubblici o privati, riguardanti materie di propria
competenza.]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c.3.
Art.4
(Organi
dell'Agenzia)
[1. Sono organi
dell'ARES:
a. il Direttore generale;
b. il Collegio sindacale.]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c.3.
Art.
5
(Il
Direttore generale)
[1. Il
Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della medesima, adottata su proposta dell'Assessore alla sanità.
Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia
di direzione, programmazione/organizzazione e gestione dei servizi sanitari e in
possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea;
- attività di direzione in Aziende sanitarie di medie o
grandi dimensioni svolta per almeno sette anni nel corso degli ultimi dieci
anni.
2. Valgono per il
Direttore generale dell’Agenzia le incompatibilità previste per i Direttori
generali delle Aziende sanitarie.
3.* Al Direttore Generale si applica quanto previsto
dall’articolo 5,
comma 3, della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6 per il Direttore generale dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale (ARPA).
* Comma così sostituito dall’art.
14 della l.r. 20/2002
4. Il Direttore
generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'ARES, assume la
rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua
attività.
5. Al Direttore
generale compete un trattamento economico, fissato dalla Giunta regionale, in
analogia a quanto previsto per i Direttori generali delle Aziende
USL.
6. La nomina a
Direttore generale dei dipendenti di pubbliche amministrazioni determina il loro
collocamento in aspettativa presso le amministrazioni di provenienza, con le
modalità e nei termini previsti, per i Direttori generali delle Aziende
sanitarie, dall'articolo 3, comma 11, del d. lgs. 502/1992 e successive
modificazioni e integrazioni.
7. In caso di
cessazione dell'incarico del Direttore generale, ne assume le funzioni il
Direttore di Area più anziano di età, sino alla nomina di un altro Direttore
generale, da disporsi, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore alla sanità, entro trenta giorni dalla
cessazione.
8. In sede di prima
attuazione della presente legge la Giunta regionale può nominare il Direttore
generale tra gli esperti inclusi negli elenchi predisposti per la nomina dei
Direttori generali delle Aziende sanitarie locali.]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c.3.
Art. 6
(Collegio sindacale) (1)
[1. Il Collegio sindacale è composto da tre
membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale,
su proposta dell’Assessore alla sanità, tra coloro che sono iscritti nel
registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88.
2. Il Collegio sindacale è insediato con
provvedimento del Direttore generale dell’agenzia.
3. In caso di assenza del Presidente, ne
assume le funzioni il componente più anziano di età.
4. I Sindaci durano in carica tre anni e
non sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta
regionale, in misura pari al 50 per cento di quanto previsto dalla normativa per
i collegi sindacali delle aziende sanitarie.
5.
Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla
la gestione economica e finanziaria dell’ARES provvedendo, inoltre, a
trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare
relazioni sulla attività svolta.
6.
Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del
Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in
preparazione e relazione a quelle delle sedute ordinarie. ]
(1) Articolo, dapprima modificato dalla l.r.
1/2005,art. 17 ,
c. 4, e sostituito dall’art.
14 della l.r. 20/2002 .Il testo originario era così
formulato:"
1. Il Collegio sindacale
è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dalla
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità, tra coloro che sono
iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88. 2. Il Collegio sindacale è insediato
con provvedimento del Direttore generale dell’agenzia.3. In caso di
assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di
età. 4. I Sindaci durano in carica tre anni e non sono
riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in
misura pari al 75 per cento di quanto previsto dalla normativa per i collegi
sindacali delle aziende sanitarie. 5. Il Collegio sindacale verifica
la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e
finanziaria dell’ARES provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale
e alla competente Commissione consiliare relazioni sulla attività svolta.6. Il
Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenze periodiche. I componenti del
Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in
preparazione e relazione a quelle delle sedute
ordinarie."
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c.3.
Art. 7
(Atto
aziendale di organizzazione e funzionamento)
[1. L'organizzazione,
il funzionamento e la contabilità dell'ARES sono disciplinati dall'atto
aziendale adottato dal Direttore generale e sottoposto all'approvazione della
Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla sanità.
2. L'atto aziendale
definisce le norme di contabilità dell'ARES in analogia a quelle di contabilità
economico-patrimoniale previste per le Aziende sanitarie. I risultati di
gestione sono rilevati nel bilancio annuale di esercizio. Al bilancio annuale di
esercizio è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati
conseguiti per ciascun programma, servizio e
intervento. ]
La presente legge è stata abrogata
dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c.3.
Art. 8
(Organizzazione dell'Agenzia)
[1. Il Direttore generale organizza l'Agenzia in Aree di
direzione, nonché in Servizi di supporto.
2. Le Aree di direzione sono individuate con riferimento a:
a. livelli di assistenza, programmazione sanitaria
strategica, autorizzazioni e accreditamenti, monitoraggio delle attività e
controllo sulla qualità;
b. processo di aziendalizzazione e di sviluppo
dell'organizzazione sanitaria e gestionale, verifica e controllo dei bilanci,
politica degli investimenti, supporto tecnico nel controllo direzionale e di
gestione.
c.
metodiche di organizzazione, formazione e gestione delle risorse umane nelle
Aziende ed Enti del SSR.
3. A ciascuna delle
suddette Aree è preposto un Dirigente responsabile, nominato dal Direttore
generale, scelto fra persone in possesso di diploma di laurea in medicina e
chirurgia e/o in discipline giuridiche ed economiche, di provata esperienza e
competenza nelle materie individuate per ciascuna Area da dirigere e assunto con
contratto di diritto privato ovvero comandato dalla Regione o da Aziende
sanitarie o da altri Enti pubblici.
4.
Sono previsti Servizi di supporto, nel numero massimo di sette, i quali, oltre
all’assolvimento dei compiti connessi all’attività del Direttore generale e
delle Aree, svolgono le attività interne inerenti al sistema informativo, alle
risorse umane e alla formazione, nonché al controllo di gestione e
all’amministrazione dell’Agenzia. (2)
4 bis. Il Direttore
generale in relazione alle modalità organizzative, nell’atto aziendale, può
diversamente modulare le aree e servizi di supporto anche eventualmente
prevedendo modalità organizzative flessibili di tipo dipartimentale, unità di
staff o strutture di progetto, fermo restando il numero complessivo delle
strutture e funzioni dirigenziali. (3)
5. Il Direttore generale, con propri provvedimenti, conferisce
gli incarichi di responsabilità dei Servizi di supporto.
6. La risoluzione dei
rapporti di lavoro dei Direttori responsabili delle Aree è disposta dal
Direttore generale, per giustificati motivi.
7. L’acquisto di beni
mobili e di attrezzature, nonché l’ordinaria manutenzione sono a carico del
bilancio dell’ARES.]
(2)
Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 22
della l.r. 14/2004
(3) Comma così aggiunto
dall’art. 14
della l.r. 20/2002
La presente
legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13,c.3.
Art.9
(Personale)
[1. L'ARES, oltre che
di quello direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato
dalla Regione e da Aziende sanitarie e da altri Enti pubblici, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
integrazioni e modificazioni, ovvero contrattualizzato ai sensi e per gli
effetti degli articoli 15 septies e 15 opties del d. lgs. 502/1992 e successive
modificazioni, con riferimento a specifiche professionalità e competenze fissate
dall'atto aziendale di organizzazione e funzionamento.
2. L’organico di personale, escluso
i Direttori di area, può raggiungere la misura massima di trentasei unità,
comprensive di quelle di cui all’articolo 12 dells l.r. 20/2002, di cui non
oltre nove di posizione dirigenziale. (4)
3. L'ARES può avvalersi,
per lo svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli
professionisti mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa
Agenzia.
3 bis. Per specifici progetti e ricerche il
Direttore generale può, altresì, conferire borse di studio per la durata di un
anno rinnovabili una sola volta.(5)]
(4) Comma così sostituito dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 23
della l.r.
14/2004
(5) Comma così aggiunto dall’art. 14
della l.r. 20/2002
La presente
legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c.3.
Art. 10
(Controlli e vigilanza)
[1. La Giunta
regionale esercita il controllo, con le stesse modalità previste per gli atti
delle Aziende sanitarie regionali, sui seguenti atti
dell'Agenzia:
a. atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
b. disciplina di contabilità e dei contratti;
c. bilancio preventivo economico, budget generale e
bilancio d'esercizio;
d. affidamento del servizio di
tesoreria;
e. alienazione e acquisto di
immobili;
f. assunzione di prestiti e di mutui;
g. spese che impegnano il bilancio per oltre tre
anni.
1 bis. L’istruttoria ai fini del
controllo degli atti di cui al comma precedente è effettuata dal Settore sanità
dell’Assessorato alla sanità e servizi sociali.(6)
2. La Giunta regionale
compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione dell'efficienza
dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'ARES in relazione alle
materie e competenze di cui all'articolo 2.
3. La Giunta regionale,
accertato dall’esame del bilancio d’esercizio di cui all’articolo 7, comma 2, il
mancato conseguimento, per due esercizi finanziari consecutivi, dell’equilibrio
economico, rimuove il Direttore generale ai sensi dell’articolo 5, comma 7 e
procede alla contestuale nomina di un altro Direttore generale con prioritario
compito di approvazione di un piano, anche pluriennale, di riequilibrio
economico, compatibile con le risorse finanzianti i bilanci degli anni
considerati dal piano di recupero.]
(6) Comma così aggiunto dal
comma 6 dell’art.29
della l.r.
1/2004
La presente
legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c.3.
Art. 11
(Finanziamento)
[1. La dotazione
finanziaria dell'ARES è determinata da:
a. apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto
in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale, stabilito in relazione al programma di attività assegnato;
b. proventi derivanti dall'attività svolta in favore di
soggetti pubblici e privati;
c. donazione e lasciti, accettati con deliberazione della
Giunta regionale e destinati all'Agenzia;
d. finanziamenti ottenuti per la esecuzione di programmi di
ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell'ambito delle materie
di competenza dell'ARES. ]
La presente
legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c.3.
Art. 12
(Norma
finanziaria)
[Omissis]
La presente
legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c.3.
Art. 13
(Rinvio)
[1. Per quanto non
previsto dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni delle leggi statali e
regionali vigenti, in quanto compatibili, relative alle Aziende del SSN e alle
Aziende strumentali della Regione.]
La presente
legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13,c.3.
La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.