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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1988
Numero
14
Data
26/04/1988
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Organizzazione della funzione regionale di protezione civile.
Note
Pubblicata nel B.U. Puglia 6 maggio 1988, n. 84, S.O. La presente legge, prima modificata dalla l.r. 39/95, e' stata abrogata dall'art. 20 della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 nelle parti con essa incompatibili.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1) La presente legge, prima modificata dalla l.r. 39/95, e’ stata abrogata dall’art. 20 della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 nelle parti con essa incompatibili.

 

 

 

Art. 1

1. La Regione è componente del Servizio nazionale di protezione civile, istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. La Regione organizza la funzione regionale di protezione civile avvalendosi delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne disciplina modi e forme di partecipazione.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

4. A tal fine, la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti locali, nonché con altri Enti, organismi e associazioni operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile (2) .

(2)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.

 

 

Art. 2

È istituito il Settore di protezione civile, con i seguenti compiti:

- predisposizione e attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (3) ;

- elaborazione e predisposizione di piani di protezione civile di concorso in emergenza sulla base della conoscenza dei rischi che incombono sul territorio (4) ;

- rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al territorio regionale attraverso l'impiego del Sistema informativo regionale di protezione civile, gestito da personale del Settore, ed organizzazione dei mezzi e delle strutture operative da impiegare nelle emergenze (5) ;

- coordinamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile;

- collaborazione con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile volta ad assicurare nelle fasi di previsione e prevenzione, il raccordo armonico dei criteri operativi e, durante lo stato di calamità, la disponibilità necessaria all'opera di soccorso;

- promozione dell'organizzazione di strutture comunali di protezione civile (6) ;

- promozione e realizzazione di iniziative volte all'informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile (7) ;

- rilascio pareri ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 (8) .

(3)  Alinea aggiunto dal primo comma, lettera a), dell'art. 2, L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.

(4)  Alinea così modificato dal primo comma, lettera b), dell'art. 2, L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.

(5)  Alinea così modificato dal primo comma, lettera c), dell'art. 2, L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.

(6)  Alinea aggiunto dal primo comma, lettera d), dell'art. 2, L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.

(7)  Alinea aggiunto dal primo comma, lettera d), dell'art. 2, L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.

(8)  Alinea aggiunto dal primo comma, lettera d), dell'art. 2, L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.

 

 

Art. 2-bis (9)

1. È istituito il Comitato regionale di protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli Enti locali, nonché di altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

2. Il Comitato è così composto:

a) Presidente della Giunta regionale o Consigliere regionale delegato, che lo presiede;

b) Commissario di Governo o suo delegato;

c) Prefetti delle province pugliesi o loro delegati;

d) Comandante della Regione militare meridionale o suo delegato;

e) Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;

f) Presidente regionale dell'A.N.C.I., o suo delegato, e cinque Sindaci in rappresentanza dei Comuni della Puglia, indicati dalla stessa A.N.C.I.;

g) Presidente regionale dell'U.N.C.E.M.;

h) Ispettore regionale dei Vigili del fuoco;

i) responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato;

l) Presidente del Comitato regionale della Croce rossa italiana;

m) rappresentante del Club alpino italiano (C.A.I.) regionale;

n) tre rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco regionale, designati dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, tra quelle maggiormente rappresentative, tenendo conto anche del numero dei soci;

o) dirigente del Settore regionale di protezione civile;

p) Presidente dell'Osservatorio di geofisica e fisica cosmica dell'Università degli studi di Bari o suo delegato;

q) responsabile del Servizio geologico regionale. Sino alla costituzione del suddetto Servizio e in attesa della nomina del responsabile, viene chiamato a svolgere le funzioni di membro del Comitato il Presidente dell'Ordine regionale dei geologi o suo delegato.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica cinque anni

(9)  Articolo aggiunto dal primo comma, dell'art. 3, L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.

 

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale in conformità con i principi stabiliti dalla legge quadro sul volontariato L. 11 agosto 1991, n. 266 e della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. È previsto l'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei seguenti campi di attività di interesse regionale:

- attività conoscitive volte allo studio del territorio e dell'ambiente, finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio esistenti e delle loro cause, compreso il censimento delle risorse umane e strumentali disponibili sul territorio regionale;

- attività previsionali e preventive volte alla predisposizione di misure atte a ridurre o eliminare i rischi attraverso il controllo, il monitoraggio del territorio e la elaborazione di specifici piani di intervento;

- attività formative e informative volte a sensibilizzare ed educare il cittadino anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione sulle tematiche di interesse per la protezione civile.

3. L'impiego nelle attività di cui al precedente comma 2 da parte della Regione Puglia, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte al registro generale regionale è regolato da convenzioni stipulate nei termini di cui all'art. 5 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 .

(10)  Articolo aggiunto dal primo comma, dell'art. 3, L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.

 

 

Art. 3

1. L'onere derivante dalla presente legge è già stanziato sul cap. 0531040 denominato "Funzionamento dell'attività di protezione civile" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997 (11) .

2. Per gli esercizi successivi si farà fronte con le rispettive leggi di bilancio.

(11)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.