ARTICOLO 1
(1) La presente legge, prima modificata dalla l.r.
39/95, e’ stata abrogata dall’art. 20 della l.r.
30 novembre 2000, n. 18 nelle parti con essa
incompatibili.
Art. 1
1. La Regione è componente del Servizio
nazionale di protezione civile, istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n.
225.
2. La Regione organizza la funzione regionale di
protezione civile avvalendosi delle Province, dei Comuni e delle Comunità
montane, nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142 e ne disciplina modi e forme di partecipazione.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie
competenze e in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura
lo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di tutelare
l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri
eventi calamitosi.
4. A tal fine, la Regione instaura un costante
rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello
Stato, con gli Enti locali, nonché con altri Enti, organismi e associazioni
operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile (2) .
Art. 2
È istituito il Settore di protezione civile, con
i seguenti compiti:
- predisposizione e attuazione dei programmi
regionali di previsione e prevenzione, in armonia con le indicazioni dei
programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 24 febbraio
1992, n. 225 (3) ;
- elaborazione e predisposizione di piani di
protezione civile di concorso in emergenza sulla base della conoscenza dei
rischi che incombono sul territorio (4) ;
- rilevazione ed elaborazione dei dati relativi
al territorio regionale attraverso l'impiego del Sistema informativo regionale
di protezione civile, gestito da personale del Settore, ed organizzazione dei
mezzi e delle strutture operative da impiegare nelle emergenze (5) ;
- coordinamento delle strutture amministrative e
tecniche della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione
civile;
- collaborazione con gli organismi statali,
centrali e periferici della protezione civile volta ad assicurare nelle fasi di
previsione e prevenzione, il raccordo armonico dei criteri operativi e, durante
lo stato di calamità, la disponibilità necessaria all'opera di soccorso;
- promozione dell'organizzazione di strutture
comunali di protezione civile (6) ;
- promozione e realizzazione di iniziative volte
all'informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile (7) ;
- rilascio pareri ai sensi degli artt. 3 e 4
del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 (8) .
(4) Alinea così
modificato dal primo comma, lettera b), dell'art. 2, L.R.
19 dicembre 1995, n. 39.
(5) Alinea così
modificato dal primo comma, lettera c), dell'art. 2, L.R.
19 dicembre 1995, n. 39.
(6) Alinea aggiunto dal
primo comma, lettera d), dell'art. 2, L.R.
19 dicembre 1995, n. 39.
(7) Alinea aggiunto dal
primo comma, lettera d), dell'art. 2, L.R.
19 dicembre 1995, n. 39.
(8) Alinea aggiunto dal
primo comma, lettera d), dell'art. 2, L.R.
19 dicembre 1995, n. 39.
Art.
2-bis (9)
1. È istituito il Comitato regionale di
protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione al fine di
assicurare il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza
degli Enti locali, nonché di altri enti, amministrazioni e organismi operanti in
materia di protezione civile.
2. Il Comitato è così composto:
a) Presidente della Giunta regionale o
Consigliere regionale delegato, che lo presiede;
b) Commissario di Governo o suo delegato;
c) Prefetti delle province pugliesi o loro
delegati;
d) Comandante della Regione militare meridionale
o suo delegato;
e) Presidenti delle Amministrazioni provinciali
o loro delegati;
f) Presidente regionale dell'A.N.C.I., o suo
delegato, e cinque Sindaci in rappresentanza dei Comuni della Puglia, indicati
dalla stessa A.N.C.I.;
g) Presidente regionale dell'U.N.C.E.M.;
h) Ispettore regionale dei Vigili del fuoco;
i) responsabile regionale del Corpo forestale
dello Stato;
l) Presidente del Comitato regionale della Croce
rossa italiana;
m) rappresentante del Club alpino italiano
(C.A.I.) regionale;
n) tre rappresentanti delle Organizzazioni di
volontariato iscritte nell'Elenco regionale, designati dal Presidente della
Giunta regionale, con proprio decreto, tra quelle maggiormente rappresentative,
tenendo conto anche del numero dei soci;
o) dirigente del Settore regionale di protezione
civile;
p) Presidente dell'Osservatorio di geofisica e
fisica cosmica dell'Università degli studi di Bari o suo delegato;
q) responsabile del Servizio geologico
regionale. Sino alla costituzione del suddetto Servizio e in attesa della nomina
del responsabile, viene chiamato a svolgere le funzioni di membro del Comitato
il Presidente dell'Ordine regionale dei geologi o suo delegato.
3. Il Comitato è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e dura in carica cinque anni
(9) Articolo aggiunto
dal primo comma, dell'art. 3, L.R.
19 dicembre 1995, n. 39.
1. La Regione riconosce la funzione del
volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, di
solidarietà e di pluralismo sociale in conformità con i principi stabiliti dalla
legge quadro sul volontariato L. 11 agosto 1991, n. 266 e della legge
24 febbraio 1992, n. 225.
2. È previsto l'impiego delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile nei seguenti campi di attività di interesse
regionale:
- attività conoscitive volte allo studio del
territorio e dell'ambiente, finalizzate alla individuazione dei fattori di
rischio esistenti e delle loro cause, compreso il censimento delle risorse umane
e strumentali disponibili sul territorio regionale;
- attività previsionali e preventive volte alla
predisposizione di misure atte a ridurre o eliminare i rischi attraverso il
controllo, il monitoraggio del territorio e la elaborazione di specifici piani
di intervento;
- attività formative e informative volte a
sensibilizzare ed educare il cittadino anche attraverso l'organizzazione di
corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione sulle tematiche di
interesse per la protezione civile.
3. L'impiego nelle attività di cui al precedente
comma 2 da parte della Regione Puglia, delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile iscritte al registro generale regionale è regolato da
convenzioni stipulate nei termini di cui all'art. 5 della legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11 .
Art. 3
1. L'onere derivante dalla presente legge è già
stanziato sul cap. 0531040 denominato "Funzionamento dell'attività di protezione
civile" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 e del
bilancio pluriennale 1995-1997 (11) .
2. Per gli esercizi successivi si farà fronte
con le rispettive leggi di bilancio.
(11) Comma così sostituito dal primo comma
dell'art. 4, L.R.
19 dicembre 1995, n. 39.