(1) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Delib.G.R. 20 aprile 2010,
n. 1019.
Art. 1
... (2) .
(2) Sostituisce
l'art. 1,
L.R.
26 aprile 1988, n. 14.
Art. 2
1. Il comma 1 dell'art. 2
della legge
regionale 26 aprile 1988, n. 14 è così modificato:
al primo alinea va anteposto il seguente alinea:
«- predisposizione e attuazione dei programmi
regionali di previsione e prevenzione, in armonia con le indicazioni dei
programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 24 febbraio
1992, n. 225»;
al primo alinea, dopo le parole «piani di
protezione civile», vanno inserite le parole «di concorso in emergenza»;
al secondo alinea, dopo le parole «territorio
regionale», vanno inserite le parole «attraverso l'impiego del Sistema
informativo regionale di protezione civile, gestito da personale del Settore,»;
dopo il quarto alinea vanno aggiunti i seguenti
alinea:
«- promozione dell'organizzazione di strutture
comunali di protezione civile;
- promozione e realizzazione di iniziative volte
all'informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;
- rilascio pareri ai sensi degli artt. 3 e 4
del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613».
1. ... (3) .
Art. 4
1. ... (4) .
Art. 5 (5)
Volontariato .
[1. È istituito l'«Elenco regionale delle
associazioni di volontariato per la protezione civile».
2. Possono essere iscritte nell'Elenco di
cui al precedente comma 1 le Associazioni di volontariato formalmente
costituite:
- già facenti parte del Registro regionale
istituito ai sensi della legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11;
- che prevedono esplicitamente nello Statuto
le finalità riconducibili a quelle disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n.
225 «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile».
3. Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco
regionale di protezione civile quelle Associazioni che presentino domanda entro
il 30 settembre di ogni anno corredate della seguente documentazione:
- copia autentica dello Statuto sociale;
- copia autentica dell'elenco dei soci;
- certificazione delle Autorità competenti a
dimostrazione degli interventi di protezione civile effettivamente svolti;
- informativa sulla dotazione di eventuali
mezzi e strutture possedute o in uso.
3-bis. Entro il termine di cui al comma 3, possono ottenere
l'iscrizione all'elenco regionale di protezione civile tutti i gruppi comunali e
intercomunali purché formalmente costituiti e presenti nei piani comunali di
protezione civile .
3-ter. I coordinamenti provinciali delle associazioni di
volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile, costituiti ai sensi
della Delib.G.R. 20 aprile 2010, n. 1019 (Iniziative per favorire la
costituzione dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e
dei gruppi comunali per la protezione civile iscritti all’elenco di cui alla L.R.
n. 39/1995 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di uno per
ogni provincia, sono iscritti di diritto all’elenco regionale delle associazioni
di volontariato per la protezione civile, previa presentazione della copia
conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma
di atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero di scrittura privata
registrata .
3-quater. La Regione Puglia riconosce per il funzionamento
di ciascun coordinamento provinciale un contributo spese di euro 5 mila per
l’anno 2011 a valere sul cap. 531040 denominato “Spese per l’organizzazione, le
attività e gli interventi del servizio di protezione civile - L.R.
n. 39/1995 e L.R.
n. 18/2000” e, per gli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti del
bilancio di previsione .
3-quinquies. La Regione Puglia, mediante appositi accordi,
può definire con ogni singolo coordinamento provinciale, iscritto anche al
registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della
legge-quadro sul volontariato), specifiche attività finalizzate al miglioramento
e rafforzamento dell’operatività del sistema regionale della protezione civile,
alla realizzazione di percorsi formativi ovvero alla diffusione della cultura
della protezione civile .
4. L'Elenco regionale delle Associazioni di
volontariato di protezione civile è aggiornato annualmente. ]