ARTICOLO 1
Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 37,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, salvo le disposizioni applicabili ai
rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro
vigenza, così come disposto dal secondo comma dello stesso art. 37.
Il presente articolo aggiungeva il terzo comma all'art.
11, L.R.
8 gennaio 1992, n. 3.
ARTICOLO 2
Sostituisce l'art. 15, L.R.
8 gennaio 1992, n. 3.
ARTICOLO 3
Articolo abrogato dall'ottavo comma dell'art. 47,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14. Sostituiva il quarto comma dell'art.
3,
L.R.
5 agosto 1993, n. 13.