(1) La presente legge modifica la L.R.
30 maggio 1977, n. 17 "Norme in materia di contabilità regionale", già
modificata con legge
regionale 30 maggio 1977, n. 18; legge
regionale 11 luglio 1978, n. 30; legge
regionale 6 giugno 1979, n. 31; legge
regionale 13 dicembre 1983, n. 23; legge
regionale 4 giugno 1984, n. 28;legge
regionale 11 settembre 1986, n. 25; legge
regionale 22 aprile 1987, n. 9; legge
regionale 23 gennaio 1991, n. 1; legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11.
(2) L'intero testo della presente legge è stato
abrogato dall'art. 15,
comma 1, L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002. Detto articolo ha
abrogato anche le disposizioni citate nel presente articolo.
ART. 1;
[1. La presente legge
modifica la L.R. 30 maggio 1977, n. 17 "Norme in materia di
contabilita' regionale", gia' modificata con le legge regionale 30 maggio 1977, n. 18 ;legge regionale 11 luglio 1978, n. 30, ;legge regionale 6 giugno 1979, n. 31, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 23, legge regionale 4 giugno 1984, n. 28, legge regionale 11 settembre 1986, n.
25, legge regionale 22 aprile 1987, n. 9, legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1;
legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11
ART. 2
L' art. 4 e' sostituito dal seguente:
" Art. 4 (Progetti speciali)
1. La Regione adotta progetti diretti alla
valorizzazione di determinate aree di territorio regionale, nonche' di specifici
settori di intervento, aggregando, ove occorra, interventi ricompresi anche in
piu' programmi o piu' piani.
2. Costituiscono in particolare progetti
speciali quelli adottati dalla Regione nell' ambito dei programmi di intervento
straordinario dello Stato e degli Organismi Comunitari( CEE) a favore della
Regione, nonche' i progetti adottati nell' ambito di accordi di programma con
Amministrazioni statali, di enti locali, aziende ed altri soggetti pubblici per
la realizzazione di programmi di intervento straordinario ".]
ART. 3
[L' art. 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Struttura del bilancio
pluriennale)
1. Il bilancio pluriennale e'
composto:
a) da un quadro di previsione delle
entrate;
b) da un quadro di previsione delle
spese;
c) da un quadro generale
riassuntivo.
2. Le entrate sono classificate secondo lo
schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di
previsione.
3. Le spese sono classificate con riferimento
agli obiettivi del programma regionale di sviluppo ed ai relativi interventi
programmati e progettati.
Nell' ambito di questa ripartizione sono
possibili ulteriori suddivisioni che comportino l' aggregazione di voci di spesa
omogenee per materia e per natura economica. In ogni caso devono essere tenute
distinte le previsioni di spesa concernenti le funzioni normali e le funzioni
delegate dallo Stato, quelle per l' attuazione del programma di sviluppo, quelle
per programmi speciali e straordinari.
4. Sono distintamente indicati i casi in cui
l' esecuzione delle spese sia condizionata a speciali assegnazioni di fondi da
parte dello Stato, da parte di istituzioni e strumenti Comunitari(CEE) da parte
di altri enti e soggetti.
5. Per ogni ripartizione delle entrate e delle
spese e' indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la
quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo
considerato.
E' inoltre indicata la quota relativa all'
esercizio successivo, nonche' globalmente la quota relativa al residuo
periodo.
6. Il quadro generale riassuntivo di cui alla
lettera c) del primo comma del presente articolo rappresenta:
a) per le entrate: il riassunto per
titoli;
b) per le spese: il riassunto secondo l'
articolazione delle funzioni istituzionali normali e di sviluppo nonche' di
quelle per progetti speciali e per i programmi di intervento straordinario
".]
ART. 4
[L' art.8 e' sostituito dal seguente:
" Art. 8 (Entrate del bilancio
pluriennale)
1. Nel bilancio pluriennale le entrate
relative ai tributi propri della Regione ed al gettito di tributi er"Times New
Roman"i o di quota di essi devolute alla Regione sono indicate nell' ammontare
presunto, in base all' andamento del relativo gettito nell' anno in corso e
negli anni precedenti, nonche' in base alle previsioni formulate sullo sviluppo
futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi er"Times New Roman"i alle
previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della
programmazione.
2. Le entrate derivanti dal riparto del Fondo
comune e del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di
cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quelle derivanti
dalle altre assegnazioni da parte dello Stato sono indicate sulla base delle
norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o, in mancanza, in
misura non superiore per ciascun anno all'importo dell' ultima
assegnazione.
3. Sono altresì indicate le entrate derivanti
dai mutui e dai prestiti gia' autorizzati, nonche', distintamente, le entrate
derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare
nel periodo per l' esecuzione dei programmi di spesa ".]
ART. 5
[L' art. 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Spese del bilancio
pluriennale)
1. Nel bilancio pluriennale sono distintamente
indicate le spese conseguenti all' applicazione delle leggi regionali gia' in
vigore, nonche' le spese necessarie per l' ordinamento finanziario degli organi,
servizi ed uffici regionali, nell' ammontare determinato tenendo conto delle
prevedibili variazioni dei prezzi e per le spese di personale, della
applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali
raggiunti.
2. Sono indicate, inoltre, singolarmente o per
aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la
determinazione della rispettiva entita', tenendo conto degli indirizzi della
Regione in ordine ai relativi settori di intervento ed alle aree di attivita'
".]
ART. 6
[L' art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Funzioni normali e di
sviluppo)
1. In relazione al disposto dell' art. 9, 1°
comma, della legge 19-5-1976, n. 335, ed in attesa della riforma della finanza
regionale in attuazione dell' art.119 della Costituzione, la Regione Puglia,
agli effetti della destinazione delle entrate regionali, assume le spese
necessarie per l' adempimento delle funzioni normali di cui all' art. 119, 2°
comma, della Costituzione, distinte da quelle per programmi di sviluppo così
definite dal piano regionale adottato ai sensi dell' art. 2 della presente
legge.
2. Le spese per programmi di sviluppo sono
relative a interventi nuovi o aggiuntivi e tali da comportare una elevazione
degli standards dei servizi o il miglioramento delle attivita' economiche,
sociali, ambientali e territoriali considerate dal programma regionale di
sviluppo.
3. Non possono essere considerate spese per
programmi di sviluppo quelle destinate al funzionamento della struttura
amministrativa regionale e locale preposta all' elaborazione e organizzazione
dei programmi, salvo che esse siano finalizzate all'obiettivo di
elevazione degli standards di qualita' e di efficienza della struttura
stessa."]
ART. 7
[L' art. 11 e' sostituito dal seguente:
" Art. 11 (Finanziamento delle spese per
l' adempimento delle funzioni normali)
1. La Regione provvede al finanziamento delle
spese per l' adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti
da:
1) tributi propri e quote di tributi er"Times
New Roman"i devolute alla Regione direttamente o a titolo di ripartizione del
Fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16- 5- 1970, n. 281;
2) rendite patrimoniali, utili di enti o
aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitoli e
rimborso di crediti;
3) assegnazioni statali previste da leggi con
vincolo di destinazione della spesa per l' esercizio di funzioni
normali;
4) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di
funzioni ".]
ART. 8
[L' art. 12 e' sostituito dal seguente:
" Art. 12 (Finanziamento delle spese per
programmi di sviluppo)
1. La Regione provvede al finanziamento delle
spese per l' attuazione dei programmi di sviluppo con le entrate derivanti
da:
1) quote di tributi propri e quote di tributi
er"Times New Roman"i ed entrate patrimoniali regionali, di cui ai punti 1 e 2
dell' articolo precedente eccedenti il relativo impiego agli effetti di cui all'
articolo medesimo;
2) assegnazioni statali effettuate in base
all' art. 9 della legge 16-5-1970, n. 281, complete di quelle previste da leggi
statali di contenuto particolare, per le quali e' contemplata la confluenza nel
fondo del citato art. 9;
3) assegnazioni statali anche in
corrispondenza di deleghe di funzioni previste da leggi con vincolo di
destinazione della spesa regionale per l' attuazione di programmi di
sviluppo;
4) eventuale saldo finanziario
attivo;
5) ricorso al credito ".]
ART. 9
[L' art. 13 e' sostituito dal seguente:
" Art. 13 (Entrate con vincolo di
destinazione)
1. Le entrate derivanti da assegnazioni
statali previste da leggi di contenuto particolare, per le quali non e'
contemplata la confluenza nel Fondo dell' art.9 della legge 16-5-1970, n. 281,
sono destinate esclusivamente ed interamente al finanziamento delle spese per l'
adempimento delle funzioni normali, di quelle per l' attuazione di programmi di
sviluppo e di quelle per progetti e interventi straordinari, a seconda della
funzione o dell' intervento cui l' assegnazione stessa e' specificatamente
vincolata.
2. Le poste di tali entrate devono recare nel
bilancio regionale indicazione esplicita sia della destinazione che del
riferimento alle corrispondenti poste di spesa ".]
ART. 10
[L' art. 14 e' sostituito dal seguente:
" Art. 14 (Entrate in corrispondenza di
funzioni amministrative delegate dallo Stato)
1. Le entrate derivanti da assegnazioni
finanziarie dello Stato per l' esercizio della delega di funzioni
amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione,
sono integralmente destinate al finanziamento delle spese per l' adempimento
delle funzioni normali o di quelle di sviluppo in corrispondenza alle finalita'
della delega stessa ".]
ART. 11
[L' art.15 (Finanziamenti regionali aggiuntivi) e' abrogato ed e'
inserito il seguente articolo:
"Art. 15 (Fondi a destinazione vincolata e per
le funzioni delegate)
1. Gli stanziamenti di spesa per i programmi
di sviluppo e per progetti speciali di intervento straordinario, finanziati con
contributi e assegnazioni dello Stato e della CEE, possono essere impegnati
subordinatamente all' avvenuto accertamento della relativa entrata.
2. Per l' espletamento dei servizi finanziari
di esecuzione dei progetti speciali e dei programmi d' intervento straordinario,
nonche' degli accorsi di programma cofinanziati da enti e organismi nazionali ed
internazionali, la Regione puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, della
societa' finanziaria regionale costituita ai sensi dell' art. 10 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
3. La Regione ha facolta' di stanziare ed
erogare somme in aggiunta a quelle assegnate dallo Stato ex art. 9 della legge
16-5- 1970, n. 281, quelle previste da leggi con vincoli di destinazione, quelle
in corrispondenza di deleghe di funzioni, ferme restando in quest' ultimo caso
le disposizioni delle leggi statali di riferimento ".]
ART. 12
[L' art. 16 e' sostituito dal seguente:
" Art. 16 (Saldo finanziario
attivo)
1. L' eventuale saldo finanziario attivo
effettivamente disponibile puo' essere destinato, una volta definitivamente
accertato dalla legge regionale di approvazione del rendiconto generale,
esclusivamente al finanziamento di altrettante spese di investimento in capitale
per funzioni di sviluppo previste dal bilancio in cui tale avanzo viene iscritto
".]
ART. 13
[L' art. 20 e' sostituito dal seguente:
" Art. 20 (Disciplina legislativa delle
procedure di spesa)
1. Le leggi regionali determinano, per i
procedimenti comportanti l' erogazione di spese a carico del bilancio della
Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabili a porre in
essere ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere
i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di
essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del
bilancio regionale.
2. Nel caso di concessione di contributi a
favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori
entro i quali gli stessi devono porre in essere gli adempimenti cui sono
condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini,
o quando comunque si accerti l' impossibilita' del conseguimento degli obiettivi
cui e' finalizzata la spesa, il contributo e' revocato con provvedimento dello
stesso organo competente alla concessione e il relativo impegno sul bilancio
regionale e' annullato. La legge stabilisce le modalita' per l' eventuale
riutilizzo, nello stesso ambito di destinazione, delle somme che così si rendono
disponibili.
3. Le leggi regionali stabiliscono altresì le
modalita' per l' eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di
destinazione, delle somme non impegnate entro i termini fissati.
4. I disegni e le proposte di legge regionale,
nonche' i relativi emendamenti che comportano nuove o maggiori spese, ovvero
riduzioni di gettito di entrata devono essere corredati di referto tecnico sulla
entita' degli oneri recanti ciascuna disposizione e della indicazione della
relativa copertura finanziaria, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali integralmente necessari all'
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione
relativa agli anni del bilancio pluriennale, nonche' dell' onere complessivo
previsto in relazione agli obiettivi cui le norme stesse servono.
5. Il referto di cui al comma precedente deve
essere redatto dal Settore Bilancio.
6. I disegni e le proposte di legge regionale
sono corredati da relazioni elaborate rispettivamente dalla Giunta regionale per
i disegni di legge presentati dalla stessa e dal Consiglio regionale per le
proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali. Il Consiglio regionale
adotta, a questo scopo, norme comuni di indirizzo metodologico e organizzativo
per l' attivita' di relazioni tendenti a valutare anche il grado di fattibilita'
delle norme proposte.
7. Le relazioni costituiscono documentazione
integrante per l' esame regolamentare nelle Commissioni Consiliari competenti
delle normative proposte".]
ART. 14
[L' art. 21 (Adeguamento delle leggi di spesa in vigore) e'
abrogato.]
ART. 15
[L' art.22 e' sostituito dal seguente:
" Art. 22 (Struttura del
bilancio)
1. Il bilancio annuale della Regione e'
composto:
a) dallo stato di previsione delle
entrate:
b) dallo stato di previsione delle
spese;
c) dal quadro generale riassuntivo.
2. Le previsioni del bilancio annuale sono
formulate in termini di competenza e in termini di cassa.
3. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa
il bilancio indica:
1) l' ammontare presunto dei residui attivi e
passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
2) l' ammontare delle entrate che si prevede
di accertare o delle spese di cui si autorizza l' impegno nell' esercizio cui il
bilancio si riferisce;
3) l' ammontare delle entrate che si prevede
di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo
esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in
conto competenza.
4. Tra le entrate di cui al n. 3) del
precedente comma e' iscritto l' ammontare presunto della giacenza di cassa all'
inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce ".]
ART. 16
[Il primo comma dell' art. 23 (Stanziamenti di
competenza) e' sostituito dal seguente:
" Gli stanziamenti di spesa di competenza
sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle
attivita' e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai programmi e
progetti della Regione si prevede daranno luogo nel corso dell' esercizio di
competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo a norma dell' art. 60 della
presente legge ".]
ART. 17
[L' art. 24 e' sostituito dal seguente:
" Art. 24 (Stanziamenti di
cassa)
1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono
iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la
Regione dovra' prevedibilmente effettuare nel corso dell' esercizio finanziario,
senza distinzione fra pagamenti in conto residui e in conto competenza, a
seguito degli impegni gia' assunti e di quelli nuovi autorizzati nel bilancio
medesimo.
2. Nel bilancio annuale il totale dei
pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui
si prevede la riscossione, sommato alla presunta disponibilita' di cassa all'
inizio dell' esercizio cui il bilancio si riferisce ".]
ART. 18
[L' art. 26 (Equilibrio del bilancio di cassa) e' sostituito dal
seguente:
" Art. 26 (Piano del disavanzo
finanziario)
1. Il saldo finanziario negativo accertato
dalla legge di approvazione del rendiconto generale dell' esercizio e'
iscritto nel bilancio dell' anno successivo mediante apposita legge regionale
per la parte alla quale non si sia provveduto in via presuntiva con al legge di
bilancio ovvero con la legge di assestamento del bilancio per l' anno in
corso.
2. Le leggi regionali di cui al comma
precedente devono assicurare in ogni caso l' equilibrio del bilancio di
competenza nel quale il disavanzo viene iscritto ".]
ART.O 19
[L' art.28 e' sostituito dal seguente:
" Art. 28 (Classificazione delle
entrate)
1. Nello stato di previsione delle entrate del
bilancio annuale, queste sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro
natura, nelle relative categorie:
TITOLO I
- Entrate derivanti da tributi propri della
Regione, dal gettito di tributi er"Times New Roman"i o quote di esso devolute
alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo comunale di cui all' art. 8
della legge 16 maggio 1970, n.281 e successive modificazioni.
Categoria 1a - Tributi propri della
Regione
Categoria 2a - Compartecipazione al gettito di
tributi er"Times New Roman"i - Fondo comune delle Regioni a Statuto
ordinario.
TITOLO II
- Entrate derivanti da contributi e
assegnazioni ed in genere da trasferimenti di fondi anche in rapporto all'
esercizio di funzioni delegate dallo Stato.
Categoria 1a - Contributi e assegnazioni dello
Stato vincolati a spese per l' adempimento di funzioni normali
Categoria 2a - Contributi e assegnazioni
destinati al finanziamento del programma regionale di sviluppo di cui all' art.
9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni
Categoria 3a - Contributi, assegnazioni e
trasferimenti destinati al finanziamento di progetti speciali e di programmi di
intervento straordinario
Categoria 4a - Assegnazioni per l' esercizio
delle funzioni delegate dello Stato relative a spese correnti per l' adempimento
di funzioni normali
Categoria 5a - Assegnazioni per l' esercizio
delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese correnti per programmi di
sviluppo
Categoria 6a - Assegnazioni per l' esercizio
delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese di investimento per l'
adempimento di funzioni normali
Categoria 7a - Assegnazioni per l' esercizio
delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese di investimento per
programmi di sviluppo.
TITOLO III
- Entrate derivanti da rendite patrimoniali,
da utili di enti e aziende regionali, da servizi pubblici regionali, da introiti
diversi e recuperi vari.
Categoria 1a - Entrate da rendite patrimoniali
e da utilizzo di beni
Categoria 2a - Entrate da utili di enti e
aziende regionali
Categoria 3a - Entrate da servizi pubblici
regionali
Categoria 4a - Introiti diversi, rimborsi e
recuperi vari.
TITOLO IV
- Entrate derivanti da alienazione di beni
patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti.
Categoria 1a - Entrate da alienazione di beni
e diritti patrimoniali. Affrancazioni
Categoria 2a - Entrate da trasferimenti di
capitali per lasciti, donazioni e conferimenti di terzi
Categoria 3a - Entrate da rimborso di
crediti.
TITOLO V
- Entrate derivanti da mutui, prestiti ed
altre operazioni creditizie.
Categoria 1a - Entrate derivanti da assunzioni
di mutui o dalla emissione di prestiti obbligazionari
Categoria 2a - Entrate derivanti da
anticipazioni di cassa, aperture di credito ed altre operazioni creditizie a
breve termine.
TITOLO VI
Entrate per contabilita' speciali.
Categoria 1a - Parte di giro
Categoria 2a - Stabilimenti
speciali.
2. Al fine di adeguare la classificazione alla
legislazione statale regionale, la legge di approvazione del bilancio annuale
puo' apportare modifiche al numero e alla denominazione delle categorie elencate
nel presente articolo.
3. Lo stato di previsione delle entrate
contiene un riassunto delle categorie per titoli ed in riepilogo dei titoli
".]
ART. 20
[L' art. 29 e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Specificazione delle
entrate)
1. Nell' ambito di ciascuna categoria di cui
al precedente art. 28 le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro
oggetto.
2. Il capitolo costituisce l' unita'
fondamentale di classificazione delle entrate.
3. Per ciascun capitolo dell' entrata del
bilancio annuale devono essere indicati i seguenti elementi:
numerazione progressiva, anche discontinua,
denominazione analitica, ammontare presunto dei residui attivi alla
chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce,
ammontare che si prevede di accertare nell' esercizio cui il bilancio si
riferisce, ammontare che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra
riscossioni in conto residui ed in conto competenza.
4. In ogni caso deve essere fatta espressa
menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi
dello Stato o della Regione ".]
ART. 21
[L' art. 30 e' sostituito dal seguente:
" Art. 30 (Classificazione delle
spese)
1. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio annuale, queste sono ripartite in:
- PARTE I: spese per l' esercizio delle
funzioni normali;
- PARTE II: spese per l' attuazione del
programma regionale di sviluppo;
- PARTE III: spese per la realizzazione di
programmi e progetti speciali e programmi di intervento
straordinario;
- PARTE IV: contabilita' speciali.
2. Le spese delle prime due parti sono
ripartite in aree ed ambiti corrispondenti alle funzioni regionali definite dal
DPR 24- 7- 77, n. 616 e successivamente anche, nella parte III, in organi e
servizi istituzionali e settori di intervento ed infine in attivita', programmi
e progetti, corrispondenti alle previsioni del bilancio pluriennale.
3. Nella parte II sono, in ogni caso,
distintamente indicate con apposita annotazione le spese relative a programmi di
sviluppo cui concorrono finanziamenti assegnati dallo Stato in sede di
programmazione nazionale.
4. L' ordine e la denominazione delle
attivita', dei servizi, dei settori d' intervento, dei programmi e progetti
possono essere definiti annualmente in sede di bilancio, anche con riferimento
all' assetto organizzativo della Giunta regionale fondato su aggregazioni di
materie funzionalmente omogenee e tra loro collegate.
5. Le spese per oneri finanziari, per rimborso
di mutui e prestiti obbligazionari sono incluse nella Parte I con l'
indicazione, quando possibile, del tipo di spesa cui si riferiscono.
6. Lo stato di previsione della spesa contiene
un riepilogo delle spese per parti, per ambiti e materie di competenza, per
attivita' e settori di intervento ".]
ART. 22
[L' art. 31 e sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Specificazione delle
spese)
1. Nell' ambito delle ripartizioni indicate al
precedente art. 30 le spese sono ripartite in capitoli secondo il loro
oggetto.
2. Il capitolo costituisce l' unita'
fondamentale di classificazione delle spese: Esso comprende un solo oggetto di
spesa ovvero piu' oggetto strettamente collegati nell' ambito dello stesso
programma o dello stesso progetto.
3. Non possono essere incluse nello stesso
capitolo:
a) spese correnti di funzionamento, spese
correnti operative, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di
mutui e prestiti;
b) spese relative a funzioni proprie e spese
relative a funzioni delegate;
c) spese relative a specifiche finalita', per
perseguire le quali la Regione fruisce di finanziamenti da parte dello stato ed
altre spese;
d) spese riferibili a diverse categorie
economiche, secondo la ripartizione adottata nel bilancio statale.
4. Le spese finanziate in parte con assegni a
destinazione vincolata e in parte con risorse proprie della Regione sono
stanziate in capitoli distinti aventi lo stesso oggetto e denominazione, con l'
indicazione del modo di finanziamento.
5. Gli impegni relativi alle spese di cui al
comma precedente devono essere assunti con priorita' sui capitoli finanziati con
assegnazioni statali ".]
ART. 23
[L' art. 33 e' sostituito dal seguente:
" Art. 33 (Quadro generale riassuntivo e
prospetti allegati)
1. Il quadro generale riassuntivo
contiene:
a) il riepilogo delle entrate per
titoli;
b) il riepilogo delle spese per l' esercizio
delle funzioni normali;
c) il riepilogo delle spese per l' attuazione
di programmi di sviluppo;
d) il riepilogo delle spese per l' esecuzione
dei progetti speciali e dei programmi di intervento straordinario.
2. Esso mette in evidenza, inoltre, i
totali:
a) delle spese correnti di
funzionamento;
b) delle spese correnti operative:
c) delle spese di investimento in
capitale;
d) delle spese di investimento in
annualita';
e) delle spese per l' esercizio di funzioni
delegate dello Stato;
f) dei trasferimenti a favore degli Enti
Locali tenendo distinti quelli connessi a funzioni ad essi delegati dalla
Regione;
g) delle spese vincolate a scopi determinati
in rapporto a specifiche assegnazioni da parte dello Stato e di istituzioni o di
strumenti comunitari per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo
ovvero di intervento straordinario.
3. Esso mette altresì in evidenza il rapporto
fra il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da mutui o da assegnazioni
finanziarie con destinazione vincolata a spese di sviluppo o ad interventi
straordinari, e il totale delle spese per l' esercizio delle funzioni
normali.
4. Il quadro generale dei risultati
differenziali contiene:
a) risparmio pubblico (entrate correnti meno
spese correnti in termini di competenza)
b) saldo netto da finanziare (entrate finali
meno spese finali in competenza)
c) indebitamento netto (entrate finali al
netto della riscossione di crediti meno spese finali al netto delle
partecipazioni finanziarie e concessione di crediti) ".]
ART. 24
[L' art. 38 e' sostituito dal seguente:
" Art. 38 (Fondi globali)
1. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio di competenza sono iscritti uno o piu' fondi globali destinati alla
copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che
si perfezionano dopo l' approvazione del bilancio.
3. I fondi globali non sono utilizzabili per
l' imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente per il prelievo di somme da
iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli esistenti o in nuovi
capitoli di spesa, dopo l' entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
autorizzano le spese medesime.
4. Sono tenuti distinti i fondi globali
destinati al finanziamento di spese per l' adempimento delle funzioni normali e
di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo, ripartiti a loro volta
per spese correnti e per spese in conto capitale o di investimento.
5. Al bilancio e' allegato l' elenco dei
provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo
globale, con l'indicazione del relativo oggetto e dell' importo dello
stanziamento da finanziare a carico del fondo stesso.
6. I fondi globali sono vincolati al
finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui al precedente comma; in caso
di non utilizzazione entro il termine dell' esercizio di competenza, essi
costituiscono economie di spesa, salvo quanto disposto nel successivo articolo
".]
ART. 25
[L' art. 39 e' sostituito dal seguente:
" Art. 39 (Fondi globali iscritti nel
bilancio dell' esercizio precedente)
1. Ai fini della copertura finanziaria di
spese di investimento per programmi di sviluppo derivanti da provvedimenti
legislativi non approvati entro il termine dell' esercizio relativo, puo' farsi
riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio e gia'
incluse negli elenchi di cui al quinto comma del precedente art. 38, purche'
tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e,
comunque, non oltre il 30 giugno dell' anno immediatamente
successivo.
2. Nei casi di cui al comma precedente resta
ferma l' assegnazione degli stanziamenti dei fondi globali al bilancio nel quale
essi furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel
bilancio dell' esercizio nel corso del quali si perfezionano i relativi
provvedimenti legislativi.
3. Nei casi di cui al comma precedente, allo
stanziamento della nuova o maggiore spesa dovra' accompagnarsi l' annotazione
che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell' esercizio
precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio,
delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo
dell' eventuale disavanzo di cui all' art. 4, secondo comma, della legge statale
".]
ART. 26
[L' art. 41 e' sostituito dal seguente:
" Art. 41 (Fondo di riserva del bilancio
di cassa)
1. Nel bilancio annuale di cassa e' iscritto
un fondo si riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano
necessari nel corso dell' esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli
stanziamenti di cassa disposti in sede di previsioni iniziali o di successive
variazioni di bilancio.
2. L' ammontare del fondo di riserva di cassa
e' determinato dalla legge di approvazione del bilancio entro il limite di un
dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di
cassa.
3. I prelievi da tale fondo e le relative
destinazioni sono disposti con deliberazioni del consiglio regionale non
soggette a controllo ".]
ART. 27
[L' art. 42 e' sostituito dal seguente:
" Art. 42 (Assestamento del
bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione
approva con legge l' assestamento del bilancio mediante il quale si
provvede all'aggiornamento degli elementi relativi ai residui attivi e
passivi e alla giacenza di cassa risultanti al termine dell' esercizio
precedente, all' eventuale iscrizione nel bilancio del saldo finanziario
positivo o negativo accertato dal rendiconto dell' esercizio precedente, nonche'
alle variazioni che si ritengono necessarie, fermi restando i vincoli di
equilibrio del bilancio di competenza e cassa di cui alle norme stabilite dalla
presente legge ed ai principi generali dell' ordinamento contabile.
2. L' assestamento del bilancio e' subordinato
alla approvazione del rendiconto generale dell' esercizio precedente ovvero alla
avvenuta presentazione dello stesso da parte della Giunta al Consiglio regionale
a termine del successivo art. 72.
3. La Giunta presenta al Consiglio regionale,
entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulla gestione amministrativa e
finanziaria contenente il rapporto del controllo di gestione sullo stato di
avanzamento degli obiettivi programmatici sul grado di realizzazione dei
progetti e le valutazioni di efficacia delle azioni condotte sulla base dei
risultati conseguenti in rapporto ai costi sostenuti. La relazione deve inoltre
contenere il rapporto dell' Osservatorio regionale sui procedimenti contabili ed
amministrativi utilizzati nell'impegno delle risorse destinate agli
interventi settoriali e all' attuazione dei progetti speciali e dei programmi di
intervento straordinario.
4. Il Consiglio regionale e' tenuto a valutare
la relazione di cui al precedente comma ai fini della predisposizione del
bilancio di previsione per l' esercizio successivo, deliberando in merito anche
relativamente alle metodologie adottate del rapporto di gestione e in quello
dell' Osservatorio regionale".]
ART. 28
[L' art.43 e' sostituito dal seguente:
" Art. 43 (Variazioni di
bilancio)
1. La legge di approvazione del bilancio puo'
autorizzare la Giunta regionale ad apportare nel corso dell' esercizio, con
proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione
delle entrate derivanti da assegnazioni finanziarie dello Stato e della CEE
vincolate a scopi specifici e per l' iscrizione delle corrispondenti spese,
nonche' per l' iscrizione nello stato di previsione dell' entrata ed in quello
della spesa delle nuove o maggiori somme concernenti le entrate e le spese
strettamente correlate tra di loro in dipendenza di leggi statali o
regionali.
2. Quando la spesa sia attribuibile alla
competenza dell' esercizio immediatamente successivo a norma dell' art. 45 della
presente legge, la variazione e' disposta nei modi di cui sopra sull' esercizio
in chiusura, per la parte entrate, e sul nuovo esercizio per la parte spesa,
anche in pendenza dell' approvazione del bilancio di previsione di nuovo
esercizio.
3. Le leggi regionali che autorizzano nuove o
maggiori spese a carico del bilancio gia' presentato al Consiglio con il
finanziamento dei relativi oneri, in tutto o in parte, mediante la utilizzazione
dei fondi globali del bilancio precedente a norma dell' art. 39 della presente
legge, autorizzano la Giunta ad apportare, con propria deliberazione, le
conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l' entrata in
vigore della legge di approvazione del bilancio per l' esercizio di
competenza.
4. Il maggiore gettito derivante da nuove o
maggiori entrate rispetto alle previsioni di competenza iscritte ai titoli I e
III del bilancio e' prioritariamente destinato al finanziamento di eventuali
passivita' arretrate ed accertate al 31 dicembre dell' anno precedente e non
ancora totalmente coperte con i mezzi assicurati dal bilancio di
competenza.
5. Le variazioni per nuove e maggiori spese
possono in ogni caso essere deliberate soltanto se risulta documentata ed
accertata contestualmente la integrale copertura finanziaria.
6. Nessuna variazione di bilancio, salvo
quelle di cui al primo comma del presente articolo, puo' essere deliberata dopo
il 30 novembre dell' anno a cui il bilancio stesso si riferisce ".]
ART. 29
[L' art. 44 e' sostituito dal seguente:
" Art. 44 (Storno di fondi)
1. Salvo quando disposto dai precedenti
articoli, e' vietato il trasporto di somme da un capitolo all' altro del
bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti
di competenza sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.
2. E' vietato lo storno dei fondi tra i
residui, nonche' fra i residui e la competenza e viceversa. E' altresì vietato
lo storno di fondi fra spese per l' esercizio di funzioni delegate o da
stanziamenti di spese per programmi di sviluppo o per progetti speciali e di
intervento straordinario, cui concorrono specifiche assegnazioni statali o della
CEE, a favore di altri capitoli di spesa.
3. Qualora lo stanziamento annuale di bilancio
sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello
stesso puo' essere autorizzata solo da provvedimenti legislativi distinti da
quelli di mera variazione di bilancio.
4. Lo storno di fondi da capitoli di spesa di
investimento per programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa di
investimento per funzioni normali e' ammesso entro il limite dell' ammontare dei
primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a
destinazione vincolata ".]
ART. 30
[L' art. 45 (Fondi statali assegnati alla Regione) e' sostituito dal
seguente:
" Art. 45 (Fondi assegnati alla
Regione)
1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo
alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche
destinazioni, salvo i casi di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di
funzioni amministrative a norma dell' art. 1118, secondo comma, della
Costituzione e di assegnazioni, concorsi o contributi per il finanziamento del
programma regionale di sviluppo e di quelli destinati al finanziamento dei
progetti speciali e di programmi di intervento straordinario.
2. Nei casi di assegnazioni dello Stato alla
Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di
cui al precedente comma, la Regione ha facolta' di stanziare e di erogare somme
eccedenti quelle assegnate, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle
leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
3. La Regione ha altresì facolta', qualora
abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate a norma
del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni
per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
4. La Regione puo', in relazione all' epoca in
cui avviene la assegnazione dei fondi di cui al primo comma del presente
articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell' esercizio
immediatamente successivo, allorche' non sia possibile far luogo all' impiego di
tali spese, a norma del successivo articolo 60, entro il termine dell' esercizio
nel corso del quale ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo
stanziamento di spesa iscritto nel bilancio per l' esercizio successivo a norma
del successivo art.43 possono essere assunti impegni e disposte erogazioni
fin dall' inizio dell' esercizio stesso anche in pendenza dell' approvazione
della legge di bilancio per il nuovo esercizio ".]
ART. 31
[L' art. 46 e' sostituito dal seguente:
"Art. 46 (Mutui e prestiti)
1. La contrazione di mutui o la emissione di
prestiti da parte della Regione E' autorizzata esclusivamente con al legge di
approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura
del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno
ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell' esercizio
di competenza.
2. La legge deve specificare l' entita'
massima del tasso e la durata massima dell' ammortamento, nonche' l' incidenza
delle operazioni sull' esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con
riferimento alla previsione rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale.
L' effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle
modalita' spettano alla Giunta regionale.
3. Non puo' essere autorizzata la contrazione
di nuovi mutui se non e' stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto
del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si
riferiscono.
4. In ciascun esercizio puo' essere
autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l' importo delle relative
annualita' di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui gia' contratti e
da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio
precedente e con le relative variazioni, non superi il 25% dell' ammontare
complessivo delle entrate iscritte in bilancio nel Titolo I, sempreche' gli
oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell' ambito del bilancio
pluriennale.
5. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si
provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
6. L' autorizzazione a contrarre mutui od
emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell' esercizio cui il
bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in
forma condizionata, entro il termine dell' esercizio e non riscosse restano
iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati
entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a
determinare le risultanze finali dell' esercizio medesimo ".]
ART. 32
[L' art. 47 e' sostituito dal seguente:
" Art. 47 (Anticipazioni di
cassa)
1. Allo scopo di fronteggiare temporanee
deficienze di cassa, la Regione puo' contrarre anticipazioni finanziarie od
ottenere dall'Istituto tesoriere l' utilizzo degli scoperti sul conto
corrente della Tesoreria regionale, per un ammontare complessivo non superiore
all' impianto bimestrale delle previsioni di entrata classificate nel bilancio
annuale al Titolo I.
2. Le anticipazioni e gli scoperti devono
essere estinti nell' esercizio finanziario in cui sono contratti.
3. Le operazioni finanziarie anzidette sono
deliberate dalla Giunta regionale, che puo' disporre, se necessarie, le
occorrenti variazioni di bilancio ".]
ART. 33
[L' art. 56 e' sostituito dal seguente:
"Art. 56 (Compiti degli organi preposti alla
realizzazione delle entrate)
1. I dipendenti regionali comunque incaricati
delle operazioni di accertamento delle entrate a qualsiasi titolo dovute o
spettanti alla Regione sono tenuti ad effettuare le operazioni medesime nei modi
e termini stabiliti dalle leggi, regolarmente o deliberazioni degli Organi
regionali.
2. I responsabili dei settori, nonche' i
dirigenti ed i funzionari della Regione che hanno la gestione di progetti,
programmi ed attivita' al cui finanziamento concorrono contributi, assegnazioni
e risorse previste nel bilancio regionale, curano, sotto la loro personale
responsabilita', che l' accertamento delle entrate sia fatto prontamente ed
integralmente, dandone tempestiva comunicazione alla Ragioneria regionale per la
cura della fase di riscossione ".]
ART. 34
[L' art. 57 e' sostituito dal seguente:
" Art. 57 (Rinuncia alla riscossione di
entrate di modesta entita')
1. I crediti della Regione di modesta entita'
che non siano di natura tributaria e che non si riferiscano a sanzioni
amministrative o a pene pecuniarie possono essere annullati, entro il termine
dell' esercizio finanziario e senza onere alcuno per i debitori, con
provvedimento cumulativo del Presidente della Giunta regionale, sempreche' il
costo delle operazioni di riscossione di ogni singolo credito si riveli
superiore all' ammontare del medesimo nella misura fissata dalla legge regionale
di bilancio e sempreche' questa non sia inferiore a lire 25.000 ".]
ART. 35
[L' art. 63 e' sostituito dal seguente:
" Art. 63 (Registrazione degli impegni di
spesa)
1. Tutti gli atti dai quali possa comunque
derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro
formale adozione da parte dei competenti organi regionali, devono essere
trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale, verificata l'esatta
imputazione della spesa al bilancio, nonche' la disponibilita' sul capitolo
relativo, effettuata la prenotazione dell' impegno e ne da' atto in un apposito
documento.
2. La segreteria dei competenti organi
regionali comunica al Settore Ragioneria, dopo l' adozione formale dei singoli
provvedimenti, il numero e la data dei provvedimenti stessi per la relativa
annotazione contabile, nonche' gli estremi della prenotazione dell' impegno di
spesa.
3. Qualsiasi successivo atto o contratto che
abbia attinenza agli impegni assunti deve essere comunicato al Settore
Ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.
4. In sede di liquidazione di precedente
impegno dovranno essere comunicati al Settore Ragioneria gli estremi della
prenotazione dell' impegno di spesa ".]
ART. 36
[L' art. 65 e' sostituito dal seguente:
" Art. 65 (Richiesta di emissione del
titolo di pagamento)
1. L' organo competente alla liquidazione
della spesa richiede alla Ragioneria regionale la emissione del relativo titolo
di pagamento, ove possibile anche con lo stesso atto di liquidazione.
2. La richiesta di emissione del titolo di
pagamento, vistata dal funzionario responsabile del settore e recante, a cura e
responsabilita' del medesimo, il riferimento ai dati di prenotazione del
corrispondente impegno, viene trasmessa alla Ragioneria regionale con la
relativa documentazione giustificativa della spesa, ove occorra ".]
ART. 37
[L' art. 66 e' sostituito dal seguente:
" Art. 66 (Pagamento delle
spese)
1. Il pagamento delle spese e' disposto a
mezzo di mandati individuali o collettivi o di ordini di accreditamento tratti
sulla Tesoreria regionale.
2. I titoli di pagamento di cui al precedente
comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della
Giunta delegato dal Presidente, previamente vistati dal Coordinatore del Settore
Ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.
3. I mandati di pagamento in esecuzione si
ruoli di spesa fissa o di elenchi di spesa ricorrenti rivenienti da contratti,
sono emessi d'ufficio dalla Ragioneria regionale col solo visto del
Coordinatore del Settore Ragioneria o di chi lo sostituisce.
4. Nei casi e con le modalita' previste dai
successivi articoli, e' altresì consentito il pagamento di spese attraverso
funzionari delegati a favore dei quali vengono disposte aperture di
credito.
5. Puo' farsi luogo all' emissione dei titoli
di pagamento in esecuzione di deliberazioni o di altri atti degli organi
regionali, sempreche' tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi ovvero
risultino immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia ed
ai sensi dei commi seguenti.
6. Prima di emettere i titoli di spesa di cui
ai precedenti commi deve essere verificata dalla Ragioneria la causa legale del
pagamento e l' intervenuta liquidazione della spesa; deve essere altresì
riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento
di cassa del bilancio in corso e dell' impiego di spesa cui si riferisce e che
la stessa sia correttamente riferita al conto della competenza o al conto dei
residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
7. Ogni titolo di spesa emesso potra'
riferirsi ad un solo capitolo di cassa e a un solo capitolo di competenza o
residui.
8. I funzionari della Ragioneria, addetti al
riscontro ed all' emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del precedente
comma, non possono dare corso all' emissione del titolo stessi qualora risulti
che non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma dell'art.
49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
9. Per i titoli di spesa emessi in base a
deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell' art. 49 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62, chi ordina l' emissione del titolo stesso ha l'
obbligo di dichiarare nell' ordine di emissione, gli estremi di trasmissione
dell' atto alla Commissione di controllo.
10. Anche nel caso di servizi gestiti in
economia, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori
diretti. E' vietata l' emissione di mandati a favore di amministratori della
Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in
virtu' di disposizioni legislative e regolamentari.
11. Gli amministratori ed i funzionari della
Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti,
della osservanza delle disposizioni del presente articolo. Nello stesso modo gli
amministratori rispondono delle somme pagate in relazione alle deliberazioni di
urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di
controllo ".]
ART. 38
[L' art. 67 e' sostituito dal seguente:
" Art. 67 (Estensione dei titoli di
pagamento)
1. Il Tesoriere della Regione estingue i
titoli di spesa e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria in conformita'
alle disposizioni della legge regionale istitutiva del Servizio di Tesoreria,
alla convenzione per l' affidamento del servizio medesimo e alle altre modalita'
previste della presente legge ".]
ART. 39
[L' art. 68 e' sostituito dal seguente:
" Art. 68 (Modalita' di effettuazione dei
pagamenti)
1. I titoli di spesa emessi ai sensi del
precedente articolo 66 sono pagati mediante:
a) rilascio di quietanza da parte dei
creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. i
pagamenti a favore dei procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi
sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo << status >> di
procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della
Regione;
b) compensazione totale o parziale, da
eseguirsi con ordinativi d' incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei
titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui
pagamenti;
c) versamento su conto corrente postale o
bancario intestato al beneficiario, previa richiesta dello stesso; in questo
caso costituisce quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento
e la dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria
regionale, attestante l' avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento
indicata sul titolo medesimo;
d) commutazione, a richiesta del creditore, in
assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a
favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di
ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal
tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l' avviso di ricevimento,
sostituisce la quietanza liberatoria;
e) commutazione, a richiesta del creditore, in
vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con
tassa e spese a carico del richiedente, la dichiarazione della commutazione
apposta a cura del Tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegata la ricevuta
del versamento, sostituisce la quietanza liberatoria.
2. I titoli di spesa emessi a favore di
persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli artt.
1 e 12 del Codice Civile, nonche' di enti, associazioni ed istituzioni non
riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti, senza presentazione,
qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante versamento sul conto
corrente postale o bancario.
3. I titoli di spesa non pagati entro il
termine dell' esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati
d' ufficio, a cura del Tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli
equivalenti non trasferibili ovvero in libretto a risparmio al portatore
intestato ai beneficiari dei titoli stessi. Agli effetti del rendiconto generale
della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il Tesoriere
regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano
pagati.
4. I libretti a risparmio sono custoditi dal
Tesoriere regionale, che tiene un aggiornato registro di carico e scarico, le
cui risultanze sono comunicate mensilmente alla Ragioneria regionale. Gli
interessi maturati sui libretti a risparmio competono agli intestatari dei
libretti medesimi. Alla consegna dei libretti a risparmio i beneficiari o loro
aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria a fronte
del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.
5. I libretti a risparmio non estinti dagli
intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle norme della
presente legge in materia di perenzione amministrativa, sono estinti d' ufficio
e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal Tesoriere
regionale in conto entrate della Regione.
6. La Giunta regionale e' autorizzata a
regolare i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalita' e
condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento
degli effetti conseguenti alla scadenza di validita' dei titoli di credito,
della loro inesigibilita' e di quanto altro necessario alla tutela degli
interessi della Regione, nonche' gli importi minimi e massimi dei titoli di
spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in libretti
di risparmio al portatore ed i casi in cui non e' ammessa la commutazione d'
ufficio.
7. Le disposizioni di pagamento di cui al
presente articolo si intendono eseguite:
a) alla data dell' effettivo pagamento al
creditore della regione nel caso in cui al punto a) del precedente primo
comma;
b) alla data del versamento in conto corrente
postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dalla lettera c) e
delle lettere d) ed e) del primo comma nonche' del terzo comma del presente
articolo;
c) alla data della disposizione di bonifico
emessa dal Tesoriere per l' esecuzione dell' accreditamento al creditore della
Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dalle
lettera c) del precedente primo comma.
Qualora l' accreditamento debba effettuarsi in
data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest' ultima data
".]
ART. 40
[Il quarto comma dell' art. 72 (Rendiconto generale della Regione) e' sostituito dal
seguente:
" Al rendiconto e' premessa una relazione
generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che
al conto del patrimonio. Essa fornisce altresì i dati e le valutazioni di cui al
terzo comma del precedente art. 42".]
ART. 41
[L' art. 76 e' sostituito dal seguente:
" Art. 76 (Controllo di
gestione)
1. La Regione sottopone la propria azione
amministrativa a valutazione di efficienza e di efficacia, istituendo una
procedura di monitoraggio della gestione basata su rapporti trimestrali della
Giunta regionale che sono tempestivamente trasmessi, per l'opportuna
analisi, alla Commissione consiliare competente per il bilancio ".]
ART. 42
[Dopo il primo comma dell' art. 108 (Approvazione dei rendiconti) e'
inserito il seguente comma:
" 1/ bis. La Giunta regionale trasmette
semestralmente alla Commissione consiliare competente per il bilancio una
relazione contenente i dati e le informazioni essenziali per consentire una
conoscenza esaustiva delle attivita' di spesa e di rendicontazione riguardante i
funzionari delegati ".]
ART. 43
[Sono abrogati gli articoli 10 e 16 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 11, il sesto comma dell'
art. 1 e gli articoli 12 e 17 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 10 e l' art. 3 della legge regionale 4 ottobre 1989, n.
14.]
Data a
Bari, addì 23 giugno 1992