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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1992
Numero
10
Data
23/06/1992
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Modifiche alla L.R. 30 maggio 1977, n. 17 "Norme sulla contabilità regionale, da ultimo modificata con L.R. 4 dicembre 1991, n. 11"
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 29 giugno 1992, n. 125, S.O. La presente legge è stata abrogata dall'art. 15, comma 1, n. 15), L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002. Detto articolo ha abrogato anche la L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e la L.R. 4 dicembre 1991, n. 11.
Allegati
Nessun allegato

 



(1) La presente legge modifica la L.R. 30 maggio 1977, n. 17 "Norme in materia di contabilità regionale", già modificata con legge regionale 30 maggio 1977, n. 18; legge regionale 11 luglio 1978, n. 30; legge regionale 6 giugno 1979, n. 31; legge regionale 13 dicembre 1983, n. 23; legge regionale 4 giugno 1984, n. 28;legge regionale 11 settembre 1986, n. 25; legge regionale 22 aprile 1987, n. 9; legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1; legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11.

(2) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, L.R. 16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002. Detto articolo ha abrogato anche le disposizioni citate nel presente articolo.

 

ART. 1;

[1. La presente legge modifica la L.R. 30 maggio 1977, n. 17  "Norme in materia di contabilita' regionale", gia' modificata con le legge regionale 30 maggio 1977, n. 18 ;legge regionale 11 luglio 1978, n. 30, ;legge regionale 6 giugno 1979, n. 31, legge regionale 13 dicembre 1983, n. 23, legge regionale 4 giugno 1984, n. 28, legge regionale 11 settembre 1986, n. 25, legge regionale 22 aprile 1987, n. 9, legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1; legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11

ART. 2

L' art. 4 e' sostituito dal seguente:

" Art. 4 (Progetti speciali)

1. La Regione adotta progetti diretti alla valorizzazione di determinate aree di territorio regionale, nonche' di specifici settori di intervento, aggregando, ove occorra, interventi ricompresi anche in piu' programmi o piu' piani.

2. Costituiscono in particolare progetti speciali quelli adottati dalla Regione nell' ambito dei programmi di intervento straordinario dello Stato e degli Organismi Comunitari( CEE) a favore della Regione, nonche' i progetti adottati nell' ambito di accordi di programma con Amministrazioni statali, di enti locali, aziende ed altri soggetti pubblici per la realizzazione di programmi di intervento straordinario ".]

ART. 3

[L' art. 7 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Struttura del bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale e' composto:

a) da un quadro di previsione delle entrate;

b) da un quadro di previsione delle spese;

c) da un quadro generale riassuntivo.

2. Le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione.

3. Le spese sono classificate con riferimento agli obiettivi del programma regionale di sviluppo ed ai relativi interventi programmati e progettati.

Nell' ambito di questa ripartizione sono possibili ulteriori suddivisioni che comportino l' aggregazione di voci di spesa omogenee per materia e per natura economica. In ogni caso devono essere tenute distinte le previsioni di spesa concernenti le funzioni normali e le funzioni delegate dallo Stato, quelle per l' attuazione del programma di sviluppo, quelle per programmi speciali e straordinari.

4. Sono distintamente indicati i casi in cui l' esecuzione delle spese sia condizionata a speciali assegnazioni di fondi da parte dello Stato, da parte di istituzioni e strumenti Comunitari(CEE) da parte di altri enti e soggetti.

5. Per ogni ripartizione delle entrate e delle spese e' indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo considerato.

E' inoltre indicata la quota relativa all' esercizio successivo, nonche' globalmente la quota relativa al residuo periodo.

6. Il quadro generale riassuntivo di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo rappresenta:

a) per le entrate: il riassunto per titoli;

b) per le spese: il riassunto secondo l' articolazione delle funzioni istituzionali normali e di sviluppo nonche' di quelle per progetti speciali e per i programmi di intervento straordinario ".]

ART. 4

[L' art.8 e' sostituito dal seguente:

" Art. 8 (Entrate del bilancio pluriennale)

1. Nel bilancio pluriennale le entrate relative ai tributi propri della Regione ed al gettito di tributi er"Times New Roman"i o di quota di essi devolute alla Regione sono indicate nell' ammontare presunto, in base all' andamento del relativo gettito nell' anno in corso e negli anni precedenti, nonche' in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di tale gettito, attenendosi per i tributi er"Times New Roman"i alle previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della programmazione.

2. Le entrate derivanti dal riparto del Fondo comune e del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e quelle derivanti dalle altre assegnazioni da parte dello Stato sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore o, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno  all'importo dell' ultima assegnazione.

3. Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e dai prestiti gia' autorizzati, nonche', distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo per l' esecuzione dei programmi di spesa ".]

ART. 5

[L' art. 9 e' sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Spese del bilancio pluriennale)

1. Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese conseguenti all' applicazione delle leggi regionali gia' in vigore, nonche' le spese necessarie per l' ordinamento finanziario degli organi, servizi ed uffici regionali, nell' ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e per le spese di personale, della applicazione della normativa in vigore e degli accordi sindacali raggiunti.

2. Sono indicate, inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della rispettiva entita', tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai relativi settori di intervento ed alle aree di attivita' ".]

ART. 6

[L' art. 10 e' sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Funzioni normali e di sviluppo)

1. In relazione al disposto dell' art. 9, 1° comma, della legge 19-5-1976, n. 335, ed in attesa della riforma della finanza regionale in attuazione dell' art.119 della Costituzione, la Regione Puglia, agli effetti della destinazione delle entrate regionali, assume le spese necessarie per l' adempimento delle funzioni normali di cui all' art. 119, 2° comma, della Costituzione, distinte da quelle per programmi di sviluppo così definite dal piano regionale adottato ai sensi dell' art. 2 della presente legge.

2. Le spese per programmi di sviluppo sono relative a interventi nuovi o aggiuntivi e tali da comportare una elevazione degli standards dei servizi o il miglioramento delle attivita' economiche, sociali, ambientali e territoriali considerate dal programma regionale di sviluppo.

3. Non possono essere considerate spese per programmi di sviluppo quelle destinate al funzionamento della struttura amministrativa regionale e locale preposta all' elaborazione e organizzazione dei programmi, salvo che esse siano finalizzate  all'obiettivo di elevazione degli standards di qualita' e di efficienza della struttura stessa."]

ART. 7

[L' art. 11 e' sostituito dal seguente:

" Art. 11 (Finanziamento delle spese per l' adempimento delle funzioni normali)

1. La Regione provvede al finanziamento delle spese per l' adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti da:

1) tributi propri e quote di tributi er"Times New Roman"i devolute alla Regione direttamente o a titolo di ripartizione del Fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16- 5- 1970, n. 281;

2) rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitoli e rimborso di crediti;

3) assegnazioni statali previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa per l' esercizio di funzioni normali;

4) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni ".]

ART. 8

[L' art. 12 e' sostituito dal seguente:

" Art. 12 (Finanziamento delle spese per programmi di sviluppo)

1. La Regione provvede al finanziamento delle spese per l' attuazione dei programmi di sviluppo con le entrate derivanti da:

1) quote di tributi propri e quote di tributi er"Times New Roman"i ed entrate patrimoniali regionali, di cui ai punti 1 e 2 dell' articolo precedente eccedenti il relativo impiego agli effetti di cui all' articolo medesimo;

2) assegnazioni statali effettuate in base all' art. 9 della legge 16-5-1970, n. 281, complete di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali e' contemplata la confluenza nel fondo del citato art. 9;

3) assegnazioni statali anche in corrispondenza di deleghe di funzioni previste da leggi con vincolo di destinazione della spesa regionale per l' attuazione di programmi di sviluppo;

4) eventuale saldo finanziario attivo;

5) ricorso al credito ".]

ART. 9

[L' art. 13 e' sostituito dal seguente:

" Art. 13 (Entrate con vincolo di destinazione)

1. Le entrate derivanti da assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, per le quali non e' contemplata la confluenza nel Fondo dell' art.9 della legge 16-5-1970, n. 281, sono destinate esclusivamente ed interamente al finanziamento delle spese per l' adempimento delle funzioni normali, di quelle per l' attuazione di programmi di sviluppo e di quelle per progetti e interventi straordinari, a seconda della funzione o dell' intervento cui l' assegnazione stessa e' specificatamente vincolata.

2. Le poste di tali entrate devono recare nel bilancio regionale indicazione esplicita sia della destinazione che del riferimento alle corrispondenti poste di spesa ".]

ART. 10

[L' art. 14 e' sostituito dal seguente:

" Art. 14 (Entrate in corrispondenza di funzioni amministrative delegate dallo Stato)

1. Le entrate derivanti da assegnazioni finanziarie dello Stato per l' esercizio della delega di funzioni amministrative, a norma  dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono integralmente destinate al finanziamento delle spese per l' adempimento delle funzioni normali o di quelle di sviluppo in corrispondenza alle finalita' della delega stessa ".]

ART. 11

[L' art.15 (Finanziamenti regionali aggiuntivi) e' abrogato ed e' inserito il seguente articolo:

"Art. 15 (Fondi a destinazione vincolata e per le funzioni delegate)

1. Gli stanziamenti di spesa per i programmi di sviluppo e per progetti speciali di intervento straordinario, finanziati con contributi e assegnazioni dello Stato e della CEE, possono essere impegnati subordinatamente all' avvenuto accertamento della relativa entrata.

2. Per l' espletamento dei servizi finanziari di esecuzione dei progetti speciali e dei programmi d' intervento straordinario, nonche' degli accorsi di programma cofinanziati da enti e organismi nazionali ed internazionali, la Regione puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, della societa' finanziaria regionale costituita ai sensi dell' art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. La Regione ha facolta' di stanziare ed erogare somme in aggiunta a quelle assegnate dallo Stato ex art. 9 della legge 16-5- 1970, n. 281, quelle previste da leggi con vincoli di destinazione, quelle in corrispondenza di deleghe di funzioni, ferme restando in quest' ultimo caso le disposizioni delle leggi statali di riferimento ".]

ART. 12

[L' art. 16 e' sostituito dal seguente:

" Art. 16 (Saldo finanziario attivo)

1. L' eventuale saldo finanziario attivo effettivamente disponibile puo' essere destinato, una volta definitivamente accertato dalla legge regionale di approvazione del rendiconto generale, esclusivamente al finanziamento di altrettante spese di investimento in capitale per funzioni di sviluppo previste dal bilancio in cui tale avanzo viene iscritto ".]

ART. 13

[L' art. 20 e' sostituito dal seguente:

" Art. 20 (Disciplina legislativa delle procedure di spesa)

1. Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l' erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento, in modo tale che risulti sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo  all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale.

2. Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi devono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si accerti l' impossibilita' del conseguimento degli obiettivi cui e' finalizzata la spesa, il contributo e' revocato con provvedimento dello stesso organo competente alla concessione e il relativo impegno sul bilancio regionale e' annullato. La legge stabilisce le modalita' per l' eventuale riutilizzo, nello stesso ambito di destinazione, delle somme che così si rendono disponibili.

3. Le leggi regionali stabiliscono altresì le modalita' per l' eventuale sollecito reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate entro i termini fissati.

4. I disegni e le proposte di legge regionale, nonche' i relativi emendamenti che comportano nuove o maggiori spese, ovvero riduzioni di gettito di entrata devono essere corredati di referto tecnico sulla entita' degli oneri recanti ciascuna disposizione e della indicazione della relativa copertura finanziaria, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali integralmente necessari all' attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni del bilancio pluriennale, nonche' dell' onere complessivo previsto in relazione agli obiettivi cui le norme stesse servono.

5. Il referto di cui al comma precedente deve essere redatto dal Settore Bilancio.

6. I disegni e le proposte di legge regionale sono corredati da relazioni elaborate rispettivamente dalla Giunta regionale per i disegni di legge presentati dalla stessa e dal Consiglio regionale per le proposte di legge presentate dai Consiglieri regionali. Il Consiglio regionale adotta, a questo scopo, norme comuni di indirizzo metodologico e organizzativo per l' attivita' di relazioni tendenti a valutare anche il grado di fattibilita' delle norme proposte.

7. Le relazioni costituiscono documentazione integrante per l' esame regolamentare nelle Commissioni Consiliari competenti delle normative proposte".]

 

ART. 14

[L' art. 21 (Adeguamento delle leggi di spesa in vigore) e' abrogato.]

ART. 15

[L' art.22 e' sostituito dal seguente:

" Art. 22 (Struttura del bilancio)

1. Il bilancio annuale della Regione e' composto:

a) dallo stato di previsione delle entrate:

b) dallo stato di previsione delle spese;

c) dal quadro generale riassuntivo.

2. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e in termini di cassa.

3. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l' ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l' ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l' impegno nell' esercizio cui il bilancio si riferisce;

3) l' ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

4. Tra le entrate di cui al n. 3) del precedente comma e' iscritto l' ammontare presunto della giacenza di cassa all' inizio  dell'esercizio cui il bilancio si riferisce ".]

ART. 16

[Il primo comma dell' art. 23 (Stanziamenti di competenza) e' sostituito dal seguente:

" Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai programmi e progetti della Regione si prevede daranno luogo nel corso dell' esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo a norma dell' art. 60 della presente legge ".]

ART. 17

[L' art. 24 e' sostituito dal seguente:

" Art. 24 (Stanziamenti di cassa)

1. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che la Regione dovra' prevedibilmente effettuare nel corso dell' esercizio finanziario, senza distinzione fra pagamenti in conto residui e in conto competenza, a seguito degli impegni gia' assunti e di quelli nuovi autorizzati nel bilancio medesimo.

2. Nel bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta disponibilita' di cassa all' inizio dell' esercizio cui il bilancio si riferisce ".]

ART. 18

[L' art. 26 (Equilibrio del bilancio di cassa) e' sostituito dal seguente:

" Art. 26 (Piano del disavanzo finanziario)

1. Il saldo finanziario negativo accertato dalla  legge di approvazione del rendiconto generale dell' esercizio e' iscritto nel bilancio dell' anno successivo mediante apposita legge regionale per la parte alla quale non si sia provveduto in via presuntiva con al legge di bilancio ovvero con la legge di assestamento del bilancio per l' anno in corso.

2. Le leggi regionali di cui al comma precedente devono assicurare in ogni caso l' equilibrio del bilancio di competenza nel quale il disavanzo viene iscritto ".]

ART.O 19

[L' art.28 e' sostituito dal seguente:

" Art. 28 (Classificazione delle entrate)

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio annuale, queste sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle relative categorie:

TITOLO I

- Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi er"Times New Roman"i o quote di esso devolute alla Regione a titolo di ripartizione del Fondo comunale di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n.281 e successive modificazioni.

Categoria 1a - Tributi propri della Regione

Categoria 2a - Compartecipazione al gettito di tributi er"Times New Roman"i - Fondo comune delle Regioni a Statuto ordinario.

TITOLO II

- Entrate derivanti da contributi e assegnazioni ed in genere da trasferimenti di fondi anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate dallo Stato.

Categoria 1a - Contributi e assegnazioni dello Stato vincolati a spese per l' adempimento di funzioni normali

Categoria 2a - Contributi e assegnazioni destinati al finanziamento del programma regionale di sviluppo di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni

Categoria 3a - Contributi, assegnazioni e trasferimenti destinati al finanziamento di progetti speciali e di programmi di intervento straordinario

Categoria 4a - Assegnazioni per l' esercizio delle funzioni delegate dello Stato relative a spese correnti per l' adempimento di funzioni normali

Categoria 5a - Assegnazioni per l' esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese correnti per programmi di sviluppo

Categoria 6a - Assegnazioni per l' esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese di investimento per l' adempimento di funzioni normali

Categoria 7a - Assegnazioni per l' esercizio delle funzioni delegate dallo Stato relative a spese di investimento per programmi di sviluppo.

TITOLO III

- Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti e aziende regionali, da servizi pubblici regionali, da introiti diversi e recuperi vari.

Categoria 1a - Entrate da rendite patrimoniali e da utilizzo di beni

Categoria 2a - Entrate da utili di enti e aziende regionali

Categoria 3a - Entrate da servizi pubblici regionali

Categoria 4a - Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari.

TITOLO IV

- Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti.

Categoria 1a - Entrate da alienazione di beni e diritti patrimoniali. Affrancazioni

Categoria 2a - Entrate da trasferimenti di capitali per lasciti, donazioni e conferimenti di terzi

Categoria 3a - Entrate da rimborso di crediti.

TITOLO V

- Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie.

Categoria 1a - Entrate derivanti da assunzioni di mutui o dalla emissione di prestiti obbligazionari

Categoria 2a - Entrate derivanti da anticipazioni di cassa, aperture di credito ed altre operazioni creditizie a breve termine.

TITOLO VI

Entrate per contabilita' speciali.

Categoria 1a - Parte di giro

Categoria 2a - Stabilimenti speciali.

2. Al fine di adeguare la classificazione alla legislazione statale regionale, la legge di approvazione del bilancio annuale puo' apportare modifiche al numero e alla denominazione delle categorie elencate nel presente articolo.

3. Lo stato di previsione delle entrate contiene un riassunto delle categorie per titoli ed in riepilogo dei titoli ".]

ART. 20

[L' art. 29 e' sostituito dal seguente:

"Art. 29 (Specificazione delle entrate)

1. Nell' ambito di ciascuna categoria di cui al precedente art. 28 le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

2. Il capitolo costituisce l' unita' fondamentale di classificazione delle entrate.

3. Per ciascun capitolo dell' entrata del bilancio annuale devono essere indicati i seguenti elementi:

numerazione progressiva, anche discontinua, denominazione analitica, ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura  dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, ammontare che si prevede di accertare nell' esercizio cui il bilancio si riferisce, ammontare che si prevede di riscuotere, senza distinzione tra riscossioni in conto residui ed in conto competenza.

4. In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi dello Stato o della Regione ".]

ART. 21

[L' art. 30 e' sostituito dal seguente:

" Art. 30 (Classificazione delle spese)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale, queste sono ripartite in:

- PARTE I: spese per l' esercizio delle funzioni normali;

- PARTE II: spese per l' attuazione del programma regionale di sviluppo;

- PARTE III: spese per la realizzazione di programmi e progetti speciali e programmi di intervento straordinario;

- PARTE IV: contabilita' speciali.

2. Le spese delle prime due parti sono ripartite in aree ed ambiti corrispondenti alle funzioni regionali definite dal DPR 24- 7- 77, n. 616 e successivamente anche, nella parte III, in organi e servizi istituzionali e settori di intervento ed infine in attivita', programmi e progetti, corrispondenti alle previsioni del bilancio pluriennale.

3. Nella parte II sono, in ogni caso, distintamente indicate con apposita annotazione le spese relative a programmi di sviluppo cui concorrono finanziamenti assegnati dallo Stato in sede di programmazione nazionale.

4. L' ordine e la denominazione delle attivita', dei servizi, dei settori d' intervento, dei programmi e progetti possono essere definiti annualmente in sede di bilancio, anche con riferimento all' assetto organizzativo della Giunta regionale fondato su aggregazioni di materie funzionalmente omogenee e tra loro collegate.

5. Le spese per oneri finanziari, per rimborso di mutui e prestiti obbligazionari sono incluse nella Parte I con l' indicazione, quando possibile, del tipo di spesa cui si riferiscono.

6. Lo stato di previsione della spesa contiene un riepilogo delle spese per parti, per ambiti e materie di competenza, per attivita' e settori di intervento ".]

ART. 22

[L' art. 31 e sostituito dal seguente:

"Art. 31 (Specificazione delle spese)

1. Nell' ambito delle ripartizioni indicate al precedente art. 30 le spese sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.

2. Il capitolo costituisce l' unita' fondamentale di classificazione delle spese: Esso comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetto strettamente collegati nell' ambito dello stesso programma o dello stesso progetto.

3. Non possono essere incluse nello stesso capitolo:

a) spese correnti di funzionamento, spese correnti operative, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

b) spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate;

c) spese relative a specifiche finalita', per perseguire le quali la Regione fruisce di finanziamenti da parte dello stato ed altre spese;

d) spese riferibili a diverse categorie economiche, secondo la ripartizione adottata nel bilancio statale.

4. Le spese finanziate in parte con assegni a destinazione vincolata e in parte con risorse proprie della Regione sono stanziate in capitoli distinti aventi lo stesso oggetto e denominazione, con l' indicazione del modo di finanziamento.

5. Gli impegni relativi alle spese di cui al comma precedente devono essere assunti con priorita' sui capitoli finanziati con assegnazioni statali ".]

ART. 23

[L' art. 33 e' sostituito dal seguente:

" Art. 33 (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo contiene:

a) il riepilogo delle entrate per titoli;

b) il riepilogo delle spese per l' esercizio delle funzioni normali;

c) il riepilogo delle spese per l' attuazione di programmi di sviluppo;

d) il riepilogo delle spese per l' esecuzione dei progetti speciali e dei programmi di intervento straordinario.

2. Esso mette in evidenza, inoltre, i totali:

a) delle spese correnti di funzionamento;

b) delle spese correnti operative:

c) delle spese di investimento in capitale;

d) delle spese di investimento in annualita';

e) delle spese per l' esercizio di funzioni delegate dello Stato;

f) dei trasferimenti a favore degli Enti Locali tenendo distinti quelli connessi a funzioni ad essi delegati dalla Regione;

g) delle spese vincolate a scopi determinati in rapporto a specifiche assegnazioni da parte dello Stato e di istituzioni o di strumenti comunitari per la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo ovvero di intervento straordinario.

3. Esso mette altresì in evidenza il rapporto fra il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da mutui o da assegnazioni finanziarie con destinazione vincolata a spese di sviluppo o ad interventi straordinari, e il totale delle spese per l' esercizio delle funzioni normali.

4. Il quadro generale dei risultati differenziali contiene:

a) risparmio pubblico (entrate correnti meno spese correnti in termini di competenza)

b) saldo netto da finanziare (entrate finali meno spese finali in competenza)

c) indebitamento netto (entrate finali al netto della riscossione di crediti meno spese finali al netto delle partecipazioni finanziarie e concessione di crediti) ".]

ART. 24

[L' art. 38 e' sostituito dal seguente:

" Art. 38 (Fondi globali)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza sono iscritti uno o piu' fondi globali destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionano dopo l' approvazione del bilancio.

3. I fondi globali non sono utilizzabili per l' imputazione di atti di impegno, ma esclusivamente per il prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli di spesa, dopo l' entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

4. Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di spese per l' adempimento delle funzioni normali e di spese per  l'attuazione di programmi di sviluppo, ripartiti a loro volta per spese correnti e per spese in conto capitale o di investimento.

5. Al bilancio e' allegato l' elenco dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con  l'indicazione del relativo oggetto e dell' importo dello stanziamento da finanziare a carico del fondo stesso.

6. I fondi globali sono vincolati al finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui al precedente comma; in caso di non utilizzazione entro il termine dell' esercizio di competenza, essi costituiscono economie di spesa, salvo quanto disposto nel successivo articolo ".]

ART. 25

[L' art. 39 e' sostituito dal seguente:

" Art. 39 (Fondi globali iscritti nel bilancio dell' esercizio precedente)

1. Ai fini della copertura finanziaria di spese di investimento per programmi di sviluppo derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell' esercizio relativo, puo' farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio e gia' incluse negli elenchi di cui al quinto comma del precedente art. 38, purche' tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e, comunque, non oltre il 30 giugno dell' anno immediatamente successivo.

2. Nei casi di cui al comma precedente resta ferma l' assegnazione degli stanziamenti dei fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio dell' esercizio nel corso del quali si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

3. Nei casi di cui al comma precedente, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa dovra' accompagnarsi l' annotazione che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell' esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell' eventuale disavanzo di cui all' art. 4, secondo comma, della legge statale ".]

ART. 26

[L' art. 41 e' sostituito dal seguente:

" Art. 41 (Fondo di riserva del bilancio di cassa)

1. Nel bilancio annuale di cassa e' iscritto un fondo si riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell' esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni di bilancio.

2. L' ammontare del fondo di riserva di cassa e' determinato dalla legge di approvazione del bilancio entro il limite di un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.

3. I prelievi da tale fondo e le relative destinazioni sono disposti con deliberazioni del consiglio regionale non soggette a controllo ".]

ART. 27

[L' art. 42 e' sostituito dal seguente:

" Art. 42 (Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva con legge l' assestamento del bilancio mediante il quale si provvede  all'aggiornamento degli elementi relativi ai residui attivi e passivi e alla giacenza di cassa risultanti al termine dell' esercizio precedente, all' eventuale iscrizione nel bilancio del saldo finanziario positivo o negativo accertato dal rendiconto dell' esercizio precedente, nonche' alle variazioni che si ritengono necessarie, fermi restando i vincoli di equilibrio del bilancio di competenza e cassa di cui alle norme stabilite dalla presente legge ed ai principi generali dell' ordinamento contabile.

2. L' assestamento del bilancio e' subordinato alla approvazione del rendiconto generale dell' esercizio precedente ovvero alla avvenuta presentazione dello stesso da parte della Giunta al Consiglio regionale a termine del successivo art. 72.

3. La Giunta presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria contenente il rapporto del controllo di gestione sullo stato di avanzamento degli obiettivi programmatici sul grado di realizzazione dei progetti e le valutazioni di efficacia delle azioni condotte sulla base dei risultati conseguenti in rapporto ai costi sostenuti. La relazione deve inoltre contenere il rapporto dell' Osservatorio regionale sui procedimenti contabili ed amministrativi utilizzati  nell'impegno delle risorse destinate agli interventi settoriali e all' attuazione dei progetti speciali e dei programmi di intervento straordinario.

4. Il Consiglio regionale e' tenuto a valutare la relazione di cui al precedente comma ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per l' esercizio successivo, deliberando in merito anche relativamente alle metodologie adottate del rapporto di gestione e in quello dell' Osservatorio regionale".]

ART. 28

[L' art.43 e' sostituito dal seguente:

" Art. 43 (Variazioni di bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio puo' autorizzare la Giunta regionale ad apportare nel corso dell' esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni finanziarie dello Stato e della CEE vincolate a scopi specifici e per l' iscrizione delle corrispondenti spese, nonche' per l' iscrizione nello stato di previsione dell' entrata ed in quello della spesa delle nuove o maggiori somme concernenti le entrate e le spese strettamente correlate tra di loro in dipendenza di leggi statali o regionali.

2. Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell' esercizio immediatamente successivo a norma dell' art. 45 della presente legge, la variazione e' disposta nei modi di cui sopra sull' esercizio in chiusura, per la parte entrate, e sul nuovo esercizio per la parte spesa, anche in pendenza dell' approvazione del bilancio di previsione di nuovo esercizio.

3. Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio gia' presentato al Consiglio con il finanziamento dei relativi oneri, in tutto o in parte, mediante la utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma dell' art. 39 della presente legge, autorizzano la Giunta ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l' entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l' esercizio di competenza.

4. Il maggiore gettito derivante da nuove o maggiori entrate rispetto alle previsioni di competenza iscritte ai titoli I e III del bilancio e' prioritariamente destinato al finanziamento di eventuali passivita' arretrate ed accertate al 31 dicembre dell' anno precedente e non ancora totalmente coperte con i mezzi assicurati dal bilancio di competenza.

5. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono in ogni caso essere deliberate soltanto se risulta documentata ed accertata contestualmente la integrale copertura finanziaria.

6. Nessuna variazione di bilancio, salvo quelle di cui al primo comma del presente articolo, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell' anno a cui il bilancio stesso si riferisce ".]

ART. 29

[L' art. 44 e' sostituito dal seguente:

" Art. 44 (Storno di fondi)

1. Salvo quando disposto dai precedenti articoli, e' vietato il trasporto di somme da un capitolo all' altro del bilancio mediante atto amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

2. E' vietato lo storno dei fondi tra i residui, nonche' fra i residui e la competenza e viceversa. E' altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l' esercizio di funzioni delegate o da stanziamenti di spese per programmi di sviluppo o per progetti speciali e di intervento straordinario, cui concorrono specifiche assegnazioni statali o della CEE, a favore di altri capitoli di spesa.

3. Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso puo' essere autorizzata solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.

4. Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa di investimento per funzioni normali e' ammesso entro il limite dell' ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata ".]

ART. 30

[L' art. 45 (Fondi statali assegnati alla Regione) e' sostituito dal seguente:

" Art. 45 (Fondi assegnati alla Regione)

1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell' art. 1118, secondo comma, della Costituzione e di assegnazioni, concorsi o contributi per il finanziamento del programma regionale di sviluppo e di quelli destinati al finanziamento dei progetti speciali e di programmi di intervento straordinario.

2. Nei casi di assegnazioni dello Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente comma, la Regione ha facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

3. La Regione ha altresì facolta', qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

4. La Regione puo', in relazione all' epoca in cui avviene la assegnazione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo, attribuire le relative spese alla competenza dell' esercizio immediatamente successivo, allorche' non sia possibile far luogo all' impiego di tali spese, a norma del successivo articolo 60, entro il termine dell' esercizio nel corso del quale ha luogo  l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa iscritto nel bilancio per l' esercizio successivo a norma del successivo  art.43 possono essere assunti impegni e disposte erogazioni fin dall' inizio dell' esercizio stesso anche in pendenza dell' approvazione della legge di bilancio per il nuovo esercizio ".]

ART. 31

[L' art. 46 e' sostituito dal seguente:

"Art. 46 (Mutui e prestiti)

1. La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della Regione E' autorizzata esclusivamente con al legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell' esercizio di competenza.

2. La legge deve specificare l' entita' massima del tasso e la durata massima dell' ammortamento, nonche' l' incidenza delle operazioni sull' esercizio in corso e sugli esercizi futuri, con riferimento alla previsione rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. L' effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalita' spettano alla Giunta regionale.

3. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non e' stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

4. In ciascun esercizio puo' essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l' importo delle relative annualita' di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui gia' contratti e da quelli autorizzati con la legge di bilancio relativa  all'esercizio precedente e con le relative variazioni, non superi il 25% dell' ammontare complessivo delle entrate iscritte in bilancio nel Titolo I, sempreche' gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell' ambito del bilancio pluriennale.

5. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

6. L' autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell' esercizio cui il bilancio si riferisce. Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell' esercizio e non riscosse restano iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell' esercizio medesimo ".]

ART. 32

[L' art. 47 e' sostituito dal seguente:

" Art. 47 (Anticipazioni di cassa)

1. Allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Regione puo' contrarre anticipazioni finanziarie od ottenere  dall'Istituto tesoriere l' utilizzo degli scoperti sul conto corrente della Tesoreria regionale, per un ammontare complessivo non superiore all' impianto bimestrale delle previsioni di entrata classificate nel bilancio annuale al Titolo I.

2. Le anticipazioni e gli scoperti devono essere estinti nell' esercizio finanziario in cui sono contratti.

3. Le operazioni finanziarie anzidette sono deliberate dalla Giunta regionale, che puo' disporre, se necessarie, le occorrenti variazioni di bilancio ".]

ART. 33

[L' art. 56 e' sostituito dal seguente:

"Art. 56 (Compiti degli organi preposti alla realizzazione delle entrate)

1. I dipendenti regionali comunque incaricati delle operazioni di accertamento delle entrate a qualsiasi titolo dovute o spettanti alla Regione sono tenuti ad effettuare le operazioni medesime nei modi e termini stabiliti dalle leggi, regolarmente o deliberazioni degli Organi regionali.

2. I responsabili dei settori, nonche' i dirigenti ed i funzionari della Regione che hanno la gestione di progetti, programmi ed attivita' al cui finanziamento concorrono contributi, assegnazioni e risorse previste nel bilancio regionale, curano, sotto la loro personale responsabilita', che l' accertamento delle entrate sia fatto prontamente ed integralmente, dandone tempestiva comunicazione alla Ragioneria regionale per la cura della fase di riscossione ".]

ART. 34

[L' art. 57 e' sostituito dal seguente:

" Art. 57 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entita')

1. I crediti della Regione di modesta entita' che non siano di natura tributaria e che non si riferiscano a sanzioni amministrative o a pene pecuniarie possono essere annullati, entro il termine dell' esercizio finanziario e senza onere alcuno per i debitori, con provvedimento cumulativo del Presidente della Giunta regionale, sempreche' il costo delle operazioni di riscossione di ogni singolo credito si riveli superiore all' ammontare del medesimo nella misura fissata dalla legge regionale di bilancio e sempreche' questa non sia inferiore a lire 25.000 ".]

ART. 35

[L' art. 63 e' sostituito dal seguente:

" Art. 63 (Registrazione degli impegni di spesa)

1. Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte dei competenti organi regionali, devono essere trasmessi alla Ragioneria della Regione, la quale, verificata  l'esatta imputazione della spesa al bilancio, nonche' la disponibilita' sul capitolo relativo, effettuata la prenotazione dell' impegno e ne da' atto in un apposito documento.

2. La segreteria dei competenti organi regionali comunica al Settore Ragioneria, dopo l' adozione formale dei singoli provvedimenti, il numero e la data dei provvedimenti stessi per la relativa annotazione contabile, nonche' gli estremi della prenotazione dell' impegno di spesa.

3. Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti deve essere comunicato al Settore Ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.

4. In sede di liquidazione di precedente impegno dovranno essere comunicati al Settore Ragioneria gli estremi della prenotazione dell' impegno di spesa ".]

ART. 36

[L' art. 65 e' sostituito dal seguente:

" Art. 65 (Richiesta di emissione del titolo di pagamento)

1. L' organo competente alla liquidazione della spesa richiede alla Ragioneria regionale la emissione del relativo titolo di pagamento, ove possibile anche con lo stesso atto di liquidazione.

2. La richiesta di emissione del titolo di pagamento, vistata dal funzionario responsabile del settore e recante, a cura e responsabilita' del medesimo, il riferimento ai dati di prenotazione del corrispondente impegno, viene trasmessa alla Ragioneria regionale con la relativa documentazione giustificativa della spesa, ove occorra ".]

ART. 37

[L' art. 66 e' sostituito dal seguente:

" Art. 66 (Pagamento delle spese)

1. Il pagamento delle spese e' disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi o di ordini di accreditamento tratti sulla Tesoreria regionale.

2. I titoli di pagamento di cui al precedente comma sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta delegato dal Presidente, previamente vistati dal Coordinatore del Settore Ragioneria regionale o da chi lo sostituisce.

3. I mandati di pagamento in esecuzione si ruoli di spesa fissa o di elenchi di spesa ricorrenti rivenienti da contratti, sono emessi  d'ufficio dalla Ragioneria regionale col solo visto del Coordinatore del Settore Ragioneria o di chi lo sostituisce.

4. Nei casi e con le modalita' previste dai successivi articoli, e' altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposte aperture di credito.

5. Puo' farsi luogo all' emissione dei titoli di pagamento in esecuzione di deliberazioni o di altri atti degli organi regionali, sempreche' tali deliberazioni o atti siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia ed ai sensi dei commi seguenti.

6. Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi deve essere verificata dalla Ragioneria la causa legale del pagamento e l' intervenuta liquidazione della spesa; deve essere altresì riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa del bilancio in corso e dell' impiego di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente riferita al conto della competenza o al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

7. Ogni titolo di spesa emesso potra' riferirsi ad un solo capitolo di cassa e a un solo capitolo di competenza o residui.

8. I funzionari della Ragioneria, addetti al riscontro ed all' emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del precedente comma, non possono dare corso all' emissione del titolo stessi qualora risulti che non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma  dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

9. Per i titoli di spesa emessi in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell' art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, chi ordina l' emissione del titolo stesso ha l' obbligo di dichiarare nell' ordine di emissione, gli estremi di trasmissione dell' atto alla Commissione di controllo.

10. Anche nel caso di servizi gestiti in economia, i mandati devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. E' vietata l' emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtu' di disposizioni legislative e regolamentari.

11. Gli amministratori ed i funzionari della Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti, della osservanza delle disposizioni del presente articolo. Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle somme pagate in relazione alle deliberazioni di urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo ".]

ART. 38

[L' art. 67 e' sostituito dal seguente:

" Art. 67 (Estensione dei titoli di pagamento)

1. Il Tesoriere della Regione estingue i titoli di spesa e provvede alla loro restituzione alla Ragioneria in conformita' alle disposizioni della legge regionale istitutiva del Servizio di Tesoreria, alla convenzione per l' affidamento del servizio medesimo e alle altre modalita' previste della presente legge ".]

ART. 39

[L' art. 68 e' sostituito dal seguente:

" Art. 68 (Modalita' di effettuazione dei pagamenti)

1. I titoli di spesa emessi ai sensi del precedente articolo 66 sono pagati mediante:

a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. i pagamenti a favore dei procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo << status >> di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della Regione;

b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d' incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;

c) versamento su conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario, previa richiesta dello stesso; in questo caso costituisce quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e la dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria regionale, attestante l' avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;

d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l' avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria;

e) commutazione, a richiesta del creditore, in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente, la dichiarazione della commutazione apposta a cura del Tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegata la ricevuta del versamento, sostituisce la quietanza liberatoria.

2. I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli artt. 1 e 12 del Codice Civile, nonche' di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante versamento sul conto corrente postale o bancario.

3. I titoli di spesa non pagati entro il termine dell' esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d' ufficio, a cura del Tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili ovvero in libretto a risparmio al portatore intestato ai beneficiari dei titoli stessi. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il Tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.

4. I libretti a risparmio sono custoditi dal Tesoriere regionale, che tiene un aggiornato registro di carico e scarico, le cui risultanze sono comunicate mensilmente alla Ragioneria regionale. Gli interessi maturati sui libretti a risparmio competono agli intestatari dei libretti medesimi. Alla consegna dei libretti a risparmio i beneficiari o loro aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.

5. I libretti a risparmio non estinti dagli intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle norme della presente legge in materia di perenzione amministrativa, sono estinti d' ufficio e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal Tesoriere regionale in conto entrate della Regione.

6. La Giunta regionale e' autorizzata a regolare i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalita' e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento degli effetti conseguenti alla scadenza di validita' dei titoli di credito, della loro inesigibilita' e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonche' gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui non e' ammessa la commutazione d' ufficio.

7. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:

a) alla data dell' effettivo pagamento al creditore della regione nel caso in cui al punto a) del precedente primo comma;

b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dalla lettera c) e delle lettere d) ed e) del primo comma nonche' del terzo comma del presente articolo;

c) alla data della disposizione di bonifico emessa dal Tesoriere per l' esecuzione dell' accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dalle lettera c) del precedente primo comma.

Qualora l' accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest' ultima data ".]

ART. 40

[Il quarto comma dell' art. 72 (Rendiconto generale della Regione) e' sostituito dal seguente:

" Al rendiconto e' premessa una relazione generale illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio. Essa fornisce altresì i dati e le valutazioni di cui al terzo comma del precedente art. 42".]

ART. 41

[L' art. 76 e' sostituito dal seguente:

" Art. 76 (Controllo di gestione)

1. La Regione sottopone la propria azione amministrativa a valutazione di efficienza e di efficacia, istituendo una procedura di monitoraggio della gestione basata su rapporti trimestrali della Giunta regionale che sono tempestivamente trasmessi, per  l'opportuna analisi, alla Commissione consiliare competente per il bilancio ".]

ART. 42

[Dopo il primo comma dell' art. 108 (Approvazione dei rendiconti) e' inserito il seguente comma:

" 1/ bis. La Giunta regionale trasmette semestralmente alla Commissione consiliare competente per il bilancio una relazione contenente i dati e le informazioni essenziali per consentire una conoscenza esaustiva delle attivita' di spesa e di rendicontazione riguardante i funzionari delegati ".]

ART. 43

[Sono abrogati gli articoli 10 e 16 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 11, il sesto comma dell' art. 1 e gli articoli 12 e 17 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 10 e l' art. 3 della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14.]  

          Data a Bari, addì 23 giugno 1992