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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1989
Numero
7
Data
21/06/1989
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Modifica dell' art. 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 5 luglio 1989, n. 113.
Allegati
Nessun allegato

 



 

Legge abrogata dall’art.17 della l.r. 27 giugno 2003, n. 8 “Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia”.

 

 

ARTICOLO 1

L' art. 5 della LR 19 marzo 1984, n. 14 e' soppresso e sostituito dal seguente: << Indennita' di fine mandato >>

1. Ai Consiglieri regionali che, dopo l' entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonche' ai Consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilita' o per dimissioni, viene liquidata una indennita' di fine mandato nella misura stabilita dai commi successivi.

2. La misura dell' indennita' e' stabilita, per ogni anno di effettivo servizio del mandato, in una mensilita' dell' indennita' lorda stabilita per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi viene considerata anno intero.

4. Il Consigliere che beneficera' della liquidazione dell' indennita' di fine mandato avra' diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennita' per i mandati successivi.

5. In caso di decesso del Consigliere durante l' esercizio del proprio mandato, l' indennita' di fine mandato e' erogata ai soggetti di cui all' art. 14 della LR 14 novembre 1972, n. 13 e successive modificazioni.

6. L' attribuzione dell' indennita' e' disposta dall' Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall' inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato. >>

            Data addì, 21 giugno 1989