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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1990
Numero
9
Data
02/04/1990
Abrogato
 
Materia
Economato - Contratti - Appalti
Titolo
Modifica ed integrazione alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2, gia' modificata ed integrata con legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11 concernente << Disciplina dei servizi del Settore Provveditorato, Economato, Contratti ed Appalti >>.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 aprile 1990, n. 70, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



La presente legge è stata abrogata dal primo comma, lettera c), dell'art. 43, L.R. 22 giugno 1994, n. 22.

 

 

ARTICOLO 1

1. L' art. 2 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 e' soppresso e sostituito dal seguente:

<< Art. 2 (Attribuzioni)

L' Ufficio Provveditorato - Economato provvede:

a) all' ordinazione diretta delle urgenti forniture necessarie per il funzionamento degli Uffici dell' Amministrazione regionale, nei limiti e con le modalita' indicate nella presente legge;

b) alla gestione delle spese d' ufficio, comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, per la stampa, pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili;

c) alla commissione e all' acquisto di libri e all' abbonamento a riviste e periodici;

d) alla gestione della Cassa economale e dei magazzini;

e) alla gestione degli automezzi, in conformita' dell' apposito Regolamento;

f) alla gestione delle spese di riscaldamento, per utenza di luce, forza motrice, acqua e gas, nonche' delle spese condominiali;

g) alla fornitura, custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;

h) all' accensione con idoneo Istituto e al pagamento dei premi annuali afferenti polizze di assicurazione contro i rischi relative ai beni mobili e immobili, nonche' contro i rischi eventualmente connessi con l' espletamento dei particolari servizi;

i) alla fornitura, al personale avente diritto, delle divise con spese a carico del bilancio regionale, in confornita' dell' apposito regolamento;

l) alla fornitura, manutenzione e conservazione di mobili e attrezzature per ufficio;

m) alla piccola manutenzione e conservazione dei locali adibiti a sede degli uffici dell' Amministrazione regionale;

n) alla sovraintendenza ai servizi di pulizia e di custodia dei locali;

o) all' alienazione dei beni mobili, macchine e attrezzature varie costituenti l' arredamento degli uffici regionali, comunicando le variazioni al Settore Finanze - Demanio e Patrimonio;

p) alla gestione degli impianti e dei servizi telefonici;

q) al pagamento di imposte, tasse e spese di registrazione di atti;

r) al pagamento di indennita' di missione e al rimborso di spese di viaggio;

s) al pagamento a favore di componenti di Commissioni, Comitati o Organismi regionali di gettoni di presenza previsti da disposizioni di legge o da deliberazioni esecutive;

t) agli adempimenti per la pubblicazione di bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materia di competenza regionale conseguenti pagamenti.

L' Ufficio Provveditorato - Economato attende, inoltre, ad ogni altro compito che gli venga affidato dalla Giunta regionale, nei imiti e nei modi previsti dalla presente legge >>.

ARTICOLO 2

Il secondo comma dell' art. 3 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2  e' soppresso e sostituito dal seguente:

<< La richiesta, motivata, deve essere sottoscritta, per gli Uffici centrali, dal Coordinatore del Settore e, per gli uffici periferici, dal Coordinatore o Responsabile dell' Ufficio >>.

ARTICOLO 3

L' art. 4 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2  integrato all' art. 2 della L. R. 3 febbraio 1982, n. 11 e' soppresso e sostituito dal seguente:

<< Art. 4 (Esame ed evasione della richiesta)

L' Assessore competente puo' richiedere chiarimenti per la valutazione della effettiva ed attuale necessita' della richiesta e puo' disporre il rinvio, motivandolo.

In tale ipotesi, i chiarimenti devono essere vistati dall' Assessore al ramo.

In tutti gli altri casi la richiesta va evasa, da parte dell' Assessorato competente, nei limiti delle disponibilita' di bilancio e secondo una scale di bisogni e di priorita' della spesa. All' ordinazione delle spese provvede l' Assessore all' Economato con ordinativi:

a) a firma del Coordinatore dell' Ufficio, vistato dal Coordinatore del Settore e dall' Assessore, fino a L. 2.000.000;

b) a firma del Coordinatore del Settore, vistato dall' Assessore, fino a lire 3.000.000;

c) a firma dell' Assessore fino a L. 4.000.000.

Il Coordinatore dell' Ufficio, il Coordinatore del Settore e l' Assessore devono, ciascuno per le spese di competenza, attestare sugli ordinativi e sulle fatture la congruita' dei prezzi.

Al pagamento delle fatture cui al precedente punto a) provvede il Cassiere centrale ai sensi del successivo art. 13.

Le fatture di cui ai precedenti punti b) e c) sono liquidate con atto della Giunta regionale.

L' impegno della spesa relativa ai singoli ordinativi di cui al precedenti punti b) e c) e' disciplinato dalla LR 30- 5- 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le spese eccedenti i limiti predetti si provvede con le modalita' di cui al successivo art. 25 >>.

ARTICOLO 4

L' art. 13 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 , gia' soppresso e sostituito dall' art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11, e' così ulteriormente sostituito:

<< ART 13 (Fondo cassa per il Cassiere centrale)

Ad inizio di ogni trimestre, con deliberazione della Giunta regionale che ne determina anche l' importo, viene assegnato, mediante mandati emessi sui capitoli del bilancio di competenza, un fondo di anticipazione al Cassiere centrale per provvedere al pagamento delle spese ordinate ai sensi del precedente art. 4, lett. a), e relative alle forniture di beni e servizi di cui al precedente art. 2.

Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del Coordinatore del Settore, per le spese ordinate ai sensi del   precedente art. 4, lettera a), sino al limite massimo di L. 2.000.000.

Con le stesse modalita' di cui al precedente comma, previa dichiarazione del Coordinatore dell' Ufficio Economato di regolarita' della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi d' ufficio e nell' esclusivo interesse dell' Amministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere centrale, senza limiti di ammontare, le seguenti spese:

a) spese per il consumo e/ o allacciamento di energia elettrica e per quella di acqua potabile, spese per valori bollati, spese per imposte, sovrimposte e tasse, depositi contrattuali, spese per la registrazione di atti e contratti;

b) spese telefoniche, telegrafiche e postali;

c) spese per gettoni di presenza ad aventi diritto;

d) spese condominiali;

e) tasse di circolazione per automezzi;

f) premi assicurativi relativi a contratti approvati con provvedimenti esecutivi;

g) spese per bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materie di competenza regionale;

h) spese approvate dalla Giunta regionale ed il cui pagamento sia autorizzato con lo stesso provvedimento al Cassiere centrale.

L' acquisto ed il relativo pagamento dei quadri sino al valore massimo di L. 500.000 sara' effettuato con provvedimento dell' Assessore, previo visto di congruita' di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanza e rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dall' Assessore alla Cultura e dall' Assessore al Provveditorato - Economato.

I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell' anticipazione e sottoposti all' esame ed approvazione della Giunta regionale.

L' approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more dell' esecutivita' del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere centrale.

Il provvisorio discarico delle somme anticipate diverra' definitivo ad esecutivita' del provvedimento di cui sopra >>.

ARTICOLO 5

L' art. 14 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 , gia' soppresso e sostituito dall' art. 7 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11, e' così ulteriormente sostituito:

<< Art. 14 (Fondo cassa per gli Economi - Cassieri)

Il Cassiere centrale, sulla base delle richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali e periferici della Giunta, emette, su autorizzazione del Coordinatore dell' Ufficio Provveditorato - Economato, convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati dall' Assessore, i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli Economi - Cassieri e degli Economi - Cassieri provinciali per provvedere al pagamento delle stesse spese di cui al precedente art. 13 ordinate come piu' avanti specificato.

I Coordinatori di Settore degli Uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e Cassa, allorche' sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, alla ordinazione diretta di spesa nel limite massimo di L. 500.000.

L' Economo - Cassiere provvede al pagamento previa emissione di mandato a propria firma per le spese ordinate ai sensi del precedente comma e a firma del Coordinatore del Settore, senza vincoli limitativi, per le stesse spese di cui al precedente art. 13, lettera da a) ad h).

Per esigenze di forniture e prestazioni di servizio degli Uffici regionali periferici, i rispettivi Coordinatori e Responsabili possono farne specifica richiesta direttamente alla rispettive Sezioni Economato e Cassa provinciali.

L' Economo - Cassiere provinciale ordina spese fino al limite massimo di lire 1.000.000 e ne esegue il pagamento previa emissione di mandati a propria firma.

L' Economo - Cassiere provinciale, inoltre, esegue il pagamento, senza vincoli limitativi, di quelle spese di cui al precedente art. 13, lettere da a) ad h).

Le ordinazioni di cui al secondo e quarto comma del presente articolo e le relative fatture devono essere corredate da dichiarazione di congruita' dei prezzi da parte degli Economi Cassieri competenti.

I mandati di pagamento delle spese di cui al terzo e sesto comma del presente articolo devono essere corredati da dichiarazione di regolarita' della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento e nell' esclusivo interesse dell' Amministrazione regionale.

Le indennita' di missione e il rimborso delle spese di viaggio in favore degli aventi diritto sono pagati dagli Economi - Cassieri dagli Economi - Cassieri provinciali enteo il limite massimo di L. 2.000.000.

I pagamenti effettuati dagli Economi - Cassieri e dagli Economi - Cassieri provinciali sono vistati per la legittimita' delle spese dal Coordinatore del Settore o dal Coordinatore dell' Ufficio Provveditorato - Economato, se delegato.

I rendiconti degli Economi - Cassieri e degli Economi - Cassieri provinciali devono essere prodotti dall' Ufficio Provveditorato - Economato, a scadenza trimestrale, ancorche' l' anticipazione non sia esaurita in tempo piu' breve.

Il Cassiere centrale comprendera' nel proprio rendiconto da presentare alla Giunta regionale per l' approvazione, ai sensi del precedente articolo 13, anche i rendiconti degli Economi - Cassieri e degli Economi - Cassieri provinciali >>.

ARTICOLO 6

Il secondo comma dell' art. 15 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2  e' soppresso.

ARTICOLO 7

Al primo comma dell' art. 16 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2  le parole << ordine a madre e figlia >> sono sostituite con la parola << mandati >>.

Al secondo comma dello stesso art. 16 le parole << gli ordini >> sono sostituite con le parole << i mandati >>.

ARTICOLO 8

L' ultimo comma dell' art. 18 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 , aggiunto con l' art. 9 della L. R. 3 febbraio 1982, n. 11, e' sostituito dai seguenti:

<< Il Cassiere centrale, gli Economi - Cassieri provinciali e gli Economi - Cassieri, nonche' i sostituti, devono essere assicurati, con spesa a carico del Bilancio regionale, contro i rischi derivanti da furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori contabili contenuti nelle casseforti, nonche' a titolo personale quali portavalori, sino ad un valore massimo che verra' determinato dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.

Puo' essere assicurato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale anche un dipendente per ogni Servizio Economato e Cassa addetto ai servizi comportanti trasporto di valori.

I fondi assegnati al Cassiere centrale ed a ciascun Economo - Cassiere devono essere depositati su apposito libretto a risparmio ordinario intestato a << Fondo Provveditorato Economato - Servizio Economato e Cassa >> presso l' Istituto bancario Tesoriere o filiale nei capoluoghi di Provincia, alle stesse condizioni di cui alla convenzione di Tesoreria.

Gli interessi maturati, come da convenzione, devono essere versati a chiusura dell' anno solare nel bilancio regionale a cura dei responsabili dei vari Servizi Economato e Cassa >>.

            Data a Bari, addì 2 aprile 1990