La presente legge è stata abrogata dal primo
comma, lettera c), dell'art. 43,
L.R.
22 giugno 1994, n. 22.
ARTICOLO 1
1. L' art. 2 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 e' soppresso e sostituito dal
seguente:
<< Art. 2 (Attribuzioni)
L' Ufficio Provveditorato - Economato
provvede:
a) all' ordinazione diretta delle urgenti
forniture necessarie per il funzionamento degli Uffici dell' Amministrazione
regionale, nei limiti e con le modalita' indicate nella presente
legge;
b) alla gestione delle spese d' ufficio,
comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, per la stampa,
pubblicazione e riproduzione di atti, documenti, registri e simili;
c) alla commissione e all' acquisto di libri e
all' abbonamento a riviste e periodici;
d) alla gestione della Cassa economale e dei
magazzini;
e) alla gestione degli automezzi, in
conformita' dell' apposito Regolamento;
f) alla gestione delle spese di riscaldamento,
per utenza di luce, forza motrice, acqua e gas, nonche' delle spese
condominiali;
g) alla fornitura, custodia e distribuzione
degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiale vario;
h) all' accensione con idoneo Istituto e al
pagamento dei premi annuali afferenti polizze di assicurazione contro i rischi
relative ai beni mobili e immobili, nonche' contro i rischi eventualmente
connessi con l' espletamento dei particolari servizi;
i) alla fornitura, al personale avente
diritto, delle divise con spese a carico del bilancio regionale, in confornita'
dell' apposito regolamento;
l) alla fornitura, manutenzione e
conservazione di mobili e attrezzature per ufficio;
m) alla piccola manutenzione e conservazione
dei locali adibiti a sede degli uffici dell' Amministrazione
regionale;
n) alla sovraintendenza ai servizi di pulizia
e di custodia dei locali;
o) all' alienazione dei beni mobili, macchine
e attrezzature varie costituenti l' arredamento degli uffici regionali,
comunicando le variazioni al Settore Finanze - Demanio e Patrimonio;
p) alla gestione degli impianti e dei servizi
telefonici;
q) al pagamento di imposte, tasse e spese di
registrazione di atti;
r) al pagamento di indennita' di missione e al
rimborso di spese di viaggio;
s) al pagamento a favore di componenti di
Commissioni, Comitati o Organismi regionali di gettoni di presenza previsti da
disposizioni di legge o da deliberazioni esecutive;
t) agli adempimenti per la pubblicazione di
bandi di gara e avvisi informativi al pubblico relativi a materia di competenza
regionale conseguenti pagamenti.
L' Ufficio Provveditorato - Economato attende,
inoltre, ad ogni altro compito che gli venga affidato dalla Giunta regionale,
nei imiti e nei modi previsti dalla presente legge >>.
ARTICOLO 2
Il secondo comma dell' art. 3
della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 e' soppresso e sostituito
dal seguente:
<< La richiesta,
motivata, deve essere sottoscritta, per gli Uffici centrali, dal Coordinatore
del Settore e, per gli uffici periferici, dal Coordinatore o Responsabile dell'
Ufficio >>.
ARTICOLO 3
L' art. 4
della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 integrato all' art. 2
della L. R. 3 febbraio 1982, n. 11 e' soppresso e sostituito dal
seguente:
<< Art. 4 (Esame ed evasione della
richiesta)
L' Assessore competente puo' richiedere
chiarimenti per la valutazione della effettiva ed attuale necessita' della
richiesta e puo' disporre il rinvio, motivandolo.
In tale ipotesi, i chiarimenti devono essere
vistati dall' Assessore al ramo.
In tutti gli altri casi la richiesta va evasa,
da parte dell' Assessorato competente, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio e secondo una scale di bisogni e di priorita' della spesa. All'
ordinazione delle spese provvede l' Assessore all' Economato con ordinativi:
a) a firma del Coordinatore dell' Ufficio,
vistato dal Coordinatore del Settore e dall' Assessore, fino a L.
2.000.000;
b) a firma del Coordinatore del Settore,
vistato dall' Assessore, fino a lire 3.000.000;
c) a firma dell' Assessore fino a L.
4.000.000.
Il Coordinatore dell' Ufficio, il Coordinatore
del Settore e l' Assessore devono, ciascuno per le spese di competenza,
attestare sugli ordinativi e sulle fatture la congruita' dei prezzi.
Al pagamento delle fatture cui al precedente
punto a) provvede il Cassiere centrale ai sensi del successivo art.
13.
Le fatture di cui ai precedenti punti b) e c)
sono liquidate con atto della Giunta regionale.
L' impegno della spesa relativa ai singoli
ordinativi di cui al precedenti punti b) e c) e' disciplinato dalla LR 30- 5- 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
Per le spese eccedenti i limiti predetti si
provvede con le modalita' di cui al successivo art. 25 >>.
ARTICOLO 4
L' art. 13 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 ,
gia' soppresso e sostituito dall' art. 6 della
legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11, e' così ulteriormente sostituito:
<< ART 13 (Fondo cassa per il Cassiere
centrale)
Ad inizio di ogni trimestre, con deliberazione
della Giunta regionale che ne determina anche l' importo, viene assegnato,
mediante mandati emessi sui capitoli del bilancio di competenza, un fondo di
anticipazione al Cassiere centrale per provvedere al pagamento delle spese
ordinate ai sensi del precedente art. 4, lett. a), e relative alle forniture di
beni e servizi di cui al precedente art. 2.
Il Cassiere centrale effettua i pagamenti,
previa autorizzazione su appositi mandati a firma del Coordinatore del Settore,
per le spese ordinate ai sensi del precedente art. 4, lettera a),
sino al limite massimo di L. 2.000.000.
Con le stesse modalita' di cui al precedente
comma, previa dichiarazione del Coordinatore dell' Ufficio Economato di
regolarita' della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o
fruizione del servizio per motivi d' ufficio e nell' esclusivo interesse dell'
Amministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere centrale, senza limiti di
ammontare, le seguenti spese:
a) spese per il consumo e/ o allacciamento di
energia elettrica e per quella di acqua potabile, spese per valori bollati,
spese per imposte, sovrimposte e tasse, depositi contrattuali, spese per la
registrazione di atti e contratti;
b) spese telefoniche, telegrafiche e
postali;
c) spese per gettoni di presenza ad aventi
diritto;
d) spese condominiali;
e) tasse di circolazione per
automezzi;
f) premi assicurativi relativi a contratti
approvati con provvedimenti esecutivi;
g) spese per bandi di gara e avvisi
informativi al pubblico relativi a materie di competenza regionale;
h) spese approvate dalla Giunta regionale ed
il cui pagamento sia autorizzato con lo stesso provvedimento al Cassiere
centrale.
L' acquisto ed il relativo pagamento dei
quadri sino al valore massimo di L. 500.000 sara' effettuato con provvedimento
dell' Assessore, previo visto di congruita' di una Commissione composta da tre
funzionari in rappresentanza e rispettivamente designati dal Presidente della
Giunta regionale, dall' Assessore alla Cultura e dall' Assessore al
Provveditorato - Economato.
I rendiconti, corredati dei documenti
giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a
scadenza trimestrale o ad esaurimento dell' anticipazione e sottoposti all'
esame ed approvazione della Giunta regionale.
L' approvazione del rendiconto da parte della
Giunta regionale costituisce, nelle more dell' esecutivita' del relativo
provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al
Cassiere centrale.
Il provvisorio discarico delle somme
anticipate diverra' definitivo ad esecutivita' del provvedimento di cui sopra
>>.
ARTICOLO 5
L' art. 14 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 ,
gia' soppresso e sostituito dall' art. 7 della legge regionale 3 febbraio 1982, n. 11, e' così
ulteriormente sostituito:
<< Art. 14 (Fondo cassa per gli Economi
- Cassieri)
Il Cassiere centrale, sulla base delle
richieste per un trimestre pervenute dagli Uffici centrali e periferici della
Giunta, emette, su autorizzazione del Coordinatore dell' Ufficio Provveditorato
- Economato, convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati dall' Assessore,
i mandati di anticipazione sul proprio fondo in favore degli Economi - Cassieri
e degli Economi - Cassieri provinciali per provvedere al pagamento delle stesse
spese di cui al precedente art. 13 ordinate come piu' avanti
specificato.
I Coordinatori di Settore degli Uffici
centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi Economato e Cassa,
allorche' sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, alla ordinazione
diretta di spesa nel limite massimo di L. 500.000.
L' Economo - Cassiere provvede al pagamento
previa emissione di mandato a propria firma per le spese ordinate ai sensi del
precedente comma e a firma del Coordinatore del Settore, senza vincoli
limitativi, per le stesse spese di cui al precedente art. 13, lettera da a) ad
h).
Per esigenze di forniture e prestazioni di
servizio degli Uffici regionali periferici, i rispettivi Coordinatori e
Responsabili possono farne specifica richiesta direttamente alla rispettive
Sezioni Economato e Cassa provinciali.
L' Economo - Cassiere provinciale ordina spese
fino al limite massimo di lire 1.000.000 e ne esegue il pagamento previa
emissione di mandati a propria firma.
L' Economo - Cassiere provinciale, inoltre,
esegue il pagamento, senza vincoli limitativi, di quelle spese di cui al
precedente art. 13, lettere da a) ad h).
Le ordinazioni di cui al secondo e quarto
comma del presente articolo e le relative fatture devono essere corredate da
dichiarazione di congruita' dei prezzi da parte degli Economi Cassieri
competenti.
I mandati di pagamento delle spese di cui al
terzo e sesto comma del presente articolo devono essere corredati da
dichiarazione di regolarita' della spesa, della prestazione o fornitura, di
funzionamento e nell' esclusivo interesse dell' Amministrazione
regionale.
Le indennita' di missione e il rimborso delle
spese di viaggio in favore degli aventi diritto sono pagati dagli Economi -
Cassieri dagli Economi - Cassieri provinciali enteo il limite massimo di L.
2.000.000.
I pagamenti effettuati dagli Economi -
Cassieri e dagli Economi - Cassieri provinciali sono vistati per la legittimita'
delle spese dal Coordinatore del Settore o dal Coordinatore dell' Ufficio
Provveditorato - Economato, se delegato.
I rendiconti degli Economi - Cassieri e degli
Economi - Cassieri provinciali devono essere prodotti dall' Ufficio
Provveditorato - Economato, a scadenza trimestrale, ancorche' l' anticipazione
non sia esaurita in tempo piu' breve.
Il Cassiere centrale comprendera' nel proprio
rendiconto da presentare alla Giunta regionale per l' approvazione, ai sensi del
precedente articolo 13, anche i rendiconti degli Economi - Cassieri e degli
Economi - Cassieri provinciali >>.
ARTICOLO 6
Il secondo comma dell' art. 15
della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 e' soppresso.
ARTICOLO 7
Al primo comma dell' art. 16
della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 le parole << ordine
a madre e figlia >> sono sostituite con la parola << mandati
>>.
Al secondo comma dello stesso art. 16 le
parole << gli ordini >> sono sostituite con le parole << i
mandati >>.
ARTICOLO 8
L' ultimo comma dell' art. 18 della L. R. 25 gennaio 1977, n. 2 , aggiunto con l' art. 9 della
L. R. 3 febbraio 1982, n. 11, e'
sostituito dai seguenti:
<< Il Cassiere centrale, gli Economi -
Cassieri provinciali e gli Economi - Cassieri, nonche' i sostituti, devono
essere assicurati, con spesa a carico del Bilancio regionale, contro i rischi
derivanti da furto, incendio e rapina di titoli ed altri valori contabili
contenuti nelle casseforti, nonche' a titolo personale quali portavalori, sino
ad un valore massimo che verra' determinato dalla Giunta regionale con apposito
atto deliberativo.
Puo' essere assicurato con apposito
provvedimento dalla Giunta regionale anche un dipendente per ogni Servizio
Economato e Cassa addetto ai servizi comportanti trasporto di valori.
I fondi assegnati al Cassiere centrale ed a
ciascun Economo - Cassiere devono essere depositati su apposito libretto a
risparmio ordinario intestato a << Fondo Provveditorato Economato -
Servizio Economato e Cassa >> presso l' Istituto bancario Tesoriere o
filiale nei capoluoghi di Provincia, alle stesse condizioni di cui alla
convenzione di Tesoreria.
Gli interessi maturati, come da convenzione,
devono essere versati a chiusura dell' anno solare nel bilancio regionale a cura
dei responsabili dei vari Servizi Economato e Cassa >>.
Data a Bari, addì 2 aprile 1990