ARTICOLO 1
La presente
legge è stata abrogata dala l.r. n. 36/2017, art. 14, c. 1. Il medesimo comma ,
inoltre, così dispone ; " L ' attività del centro regionale di coordinamento e
compensazione ( CRCC ) dell'Azienda ospedaliero-universitaria Consorzile
Policlinico di Bari si intende confermata fino all'effettivo avvio delle
attività della struttura regionale di coodinamento, di cui alle deliberazioni di
Giunta regionale n. 2158 del 21 dicembre 2016 e n. 143 del 23 febbraio 2016
"
Art. 1
Finalità della
legge.
[1. La Regione persegue la
finalità di coprire il fabbisogno di preparazioni ematiche e di frazioni
plasmatiche per le esigenze di emoterapia trasfusionale del Servizio sanitario
regionale.
2. A tale scopo, nell'ambito
delle proprie attività di programmazione sanitaria, detta norme per la
istituzione, organizzazione e coordinamento dei presidi sanitari deputati alla
raccolta, frazionamento con mezzi fisici semplici, conservazione e distribuzione
del sangue umano e dei suoi componenti nelle strutture pubbliche e private
operanti nel territorio regionale.
3. Per conseguire le finalità di
cui al precedente comma, la Regione disciplina:
a) la tipologia delle strutture
trasfusionali ed il loro riferimento territoriale;
b) l'articolazione di esse in
Dipartimenti di medicina trasfusionale;
c) la promozione ed il sostegno
della donazione volontaria di sangue, nonchè la tutela dei donatori;
d) l'istituzione e la
localizzazione di stazioni di plasmaferesi produttiva;
e) l'uso razionale della terapia
trasfusionale;
f) la valutazione periodica e la
previsione della qualità dell'assistenza trasfusionale;
g) la prevenzione delle malattie
trasmissibili con la trasfusione;
h) l'aggiornamento e la
formazione del personale, nonchè la ricerca nell'ambito della medicina
trasfusionale. ]
Art. 2
Rilevanza sociale
della donazione del sangue e delle associazioni donatori
volontari.
[1. Le attività di raccolta si
fondano sulla donazione volontaria periodica e gratuita del sangue umano.
2. La Regione riconosce e tutela
la rilevanza sociale della donazione del sangue umano quale atto libero,
volontario, anonimo e gratuito e ne promuove la propaganda, come strumento di
educazione sanitaria della popolazione.
3. A tal fine, la Regione
favorisce e stimola la costituzione di associazioni di donatori volontari di
sangue che operino in collegamento con il Servizio regionale di immunoematologia
e trasfusione.
4. La Regione riconosce la
funzione istituzionale di promozione della donazione volontaria del sangue alle
associazioni il cui statuto sia democratico ed informato ai principi sopra
enunciati. ]
Art. 3
Associazioni di
volontariato.
[1. Per lo svolgimento dei loro
compiti istituzionali, le associazioni di donatori volontari di sangue e le loro
federazioni beneficiano di contributi regionali, secondo le norme di cui al
presente articolo.
2. Per ottenere il
riconoscimento regionale occorre che le associazioni o le relative federazioni
siano costituite con atto pubblico, che il loro statuto sia informato ai
principi di cui alla presente legge e che esse dimostrino di avere effettuato
almeno 500 donazioni nell'anno solare precedente a quello di riferimento.
3. Le associazioni o le
federazioni riconosciute che dimostrino di aver effettuato nell'anno solare
precedente a quello di riferimento un numero di almeno cinquecento donazioni
possono essere ammesse al contributo regionale (1).
4. Le associazioni o le
federazioni riconosciute che aspirano ad essere ammesse al contributo regionale
devono presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, domanda all'Assessore
regionale alla sanità, allegando copia del bilancio preventivo e di quello
consuntivo, la documentazione che comprovi i titoli che danno diritto al
contributo, comprendente il numero e le date delle donazioni effettuate
nell'anno precedente, nonchè l'elenco nominativo dei donatori sottoscritto dai
responsabili delle strutture di raccolta ove le donazioni sono state effettuate.
5. I responsabili delle
strutture di raccolta del S.I.T. regionale sono tenuti a rilasciare la
documentazione relativa alle donazioni, alle associazioni che la richiedono,
entro il 31 gennaio di ogni anno.
6. L'entità del contributo per
ciascuna donazione è determinato nella misura di L. 25.000.
7. I contributi concessi devono
essere destinati, dalle associazioni o federazioni beneficiarie, a fronteggiare
gli oneri derivanti dalla azione di propaganda in misura prevalente rispetto
agli oneri di gestione.
8. L'Assessorato regionale alla
sanità, esaminata la documentazione di cui al quarto comma del presente
articolo, predispone un piano con l'indicazione delle associazioni o federazioni
aventi titolo e dei relativi contributi.
9. La Giunta regionale, sentita
la Commissione di cui al successivo art. 14, approva, entro il 31 maggio di
ciascun anno, la delibera concernente il piano di cui al comma precedente e
indica nello stesso provvedimento i motivi che possono determinare la revoca del
contributo. ]
(1) Comma così
modificato dall'art. 34,
L.R.
12 gennaio 2005, n. 1. Successivamente il suddetto art. 34
è stato abrogato dall'art. 11,
L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
Art. 4
Strutture.
[1. Le strutture mediante le
quali si realizzano le attività trasfusionali sono:
a) Centri di raccolta;
b) Sezioni trasfusionali;
c) Servizi di immunoematologia e
trasfusione.
2. Tali strutture sono
organizzate sul territorio regionale in Dipartimenti di medicina trasfusionale
(D.M.T.). ]
Art. 5
Centri di raccolta
- Sezioni trasfusionali.
[1. I Centri di raccolta sono
strutture fisse o mobili extraospedaliere preposte, previo accertamento
dell'idoneità alla donazione, alle operazioni di raccolta del sangue umano
totale per uso trasfusionale ed al suo successivo trasferimento ai Servizi di
immunoematologia e trasfusione.
2. Le Sezioni trasfusionali
hanno sede nei presidi ospedalieri in cui si svolgono attività che comportano
rilevante utilizzo di emocomponenti e in cui non risulti istituito il Servizio
di immunoematologia e trasfusione.
3. Le Sezioni trasfusionali:
a) provvedono alle operazioni di
raccolta di sangue umano totale per uso trasfusionale, previo accertamento
dell'idoneità alla donazione, e al suo successivo trasferimento ai Servizi di
immunoematologia e trasfusione (S.I.T.) di riferimento;
b) conservano ed assegnano il
sangue già esaminato e tipizzato messo a disposizione dal S.I.T. di riferimento;
c) partecipano all'attività di
diagnosi e cura di medicina preventiva di base in collegamento con il territorio
e nell'ambito del SIT di riferimento, utilizzandone le dotazioni strumentali.
4. I Centri di raccolta, fissi o
mobili, e le Sezioni trasfusionali sono istituiti, sentita la Commissione di cui
al successivo art. 14, con apposito provvedimento della Giunta regionale, nel
rispetto dei requisiti di ambiente, di attrezzature e di personale.
5. I Centri di raccolta e le
Sezioni trasfusionali sono collegati al S.I.T. di riferimento e da questo
dipendono sotto il profilo tecnico].
Art. 6
Raccolta
mobile.
[1. La continuità del
reperimento di sangue per le necessità assistenziali ospedaliere e del
territorio viene favorita attraverso la raccolta mobile.
2. Alla raccolta mobile di
sangue partecipa esclusivamente personale strutturato del Servizio sanitario
regionale.
3. Al personale addetto, per
ogni raccolta che dovesse essere eseguita, sia in giorni feriali che festivi,
fuori dall'orario ordinario, al fine di assicurare continuità al lavoro
ospedaliero, è corrisposta una indennità oraria di entità pari al lavoro
straordinario, a carico del Fondo sanitario regionale.]
Art. 7
Servizio di
immunoematologia e trasfusione.
[1. Il Servizio di
immunoematologia e trasfusione ha il compito di organizzare e coordinare i
Centri di raccolta e le Sezioni trasfusionali di cui al precedente art. 5,
nonchè ogni attività connessa alla raccolta, conservazione, lavorazione,
preparazione, distribuzione e assegnazione del sangue umano e dei suoi
componenti, con riferimento alle strutture pubbliche e private operanti nel
proprio territorio.
2. Esso svolge attività di
medicina preventiva e di diagnosi e cura.
3. L'attività di medicina
preventiva consiste in:
a) screening ematochimico di
base sul donatore;
b) screening delle anemie, con
particolare riferimento a quelle emolitiche;
c) prevenzione delle
isoimmunizzazioni.
4. L'attività di diagnosi e cura
consiste in:
a) partecipazione alla diagnosi
e alla terapia delle malattie ematologiche, immunoematologiche, dell'emostasi e
delle altre malattie per le quali possa essere richiesta la terapia
trasfusionale;
b) terapia trasfusionale
ambulatoriale ed in day-hospital.
5. L'istituzione di nuovi
S.I.T., nonchè l'eventuale soppressione o trasformazione di quelli esistenti, è
autorizzata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità,
sentito il Comitato di cui al successivo art. 14.
6. Nello svolgimento dei propri
compiti istituzionali il Servizio di immunoematologia e trasfusione si avvale di
tutte le altre strutture ospedaliere regionali per l'acquisizione delle
prestazioni specialistiche necessarie.
7. I Servizi di immunoematologia
e trasfusione devono assicurare la propria attività 24 ore su 24. ]
Art. 8
Autotrasfusione-plasmaferesi-citoaferesi.
[1. I S.I.T. svolgono tutte le
attività di medicina trasfusionale, sia produttive che terapeutiche.
]
Art. 9
Dipartimento di
medicina trasfusionale.
[1. Per il coordinamento delle
strutture trasfusionali di cui al precedente art. 4, vengono istituiti
Dipartimenti di medicina trasfusionale (D.M.T.), aventi, di norma, un ambito
territoriale compreso tra 400.000 e 600.000 abitanti.
2. I compiti del Dipartimento
sono:
a) provvedere ad assicurare,
nell'ambito del proprio territorio, la copertura del fabbisogno di sangue, di
emocomponenti e di plasmaderivati ed il conseguimento dell'autosufficienza
funzionale nel campo della medicina trasfusionale;
b) coordinare tra le strutture
trasfusionali coinvolte le attività di raccolta e di distribuzione del sangue e
dei suoi emocomponenti, nonchè la diagnostica e la terapia di cui al precedente
art. 7, nell'ottica di un impegno in comune di risorse strumentali;
c) attivare nel proprio
territorio stazioni di plasmaferesi produttiva;
d) individuare al suo interno
almeno una struttura trasfusionale che esegua aferesi terapeutiche, produca
plasma congelato e crioprecipitati, sviluppi programmi di criobiologia;
e) tutelare la salute del
donatore e del ricevente, anche attraverso «screening» sistematici per finalità
di medicina preventiva;
f) individuare le unità del
D.M.T. preposte alla conservazione ed al trapianto di midollo osseo;
g) programmare l'attività dei
Servizi Trasfusionali coinvolgendo nella gestione sociale degli stessi le
associazioni dei donatori e degli utenti;
h) predisporre un registro dei
donatori con fenotipo raro;
i) attuare la compensazione di
squilibri nelle scorte di emocomponenti ed inviare le eccedenze alle aree
carenti della stessa Regione o verso altre Regioni;
l) programmare e realizzare, di
concerto con le locali associazioni di donatori, attività promozionali per
incrementare gli indici di donazione del proprio territorio;
m) organizzare corsi di
formazione e di aggiornamento per gli operatori del settore e promuovere
iniziative culturali per un uso razionale della terapia trasfusionale;
n) organizzare controlli di
qualità intra - ed inter-laboratori e sviluppare programmi di V.R.Q. (verifica e
revisione della qualità dell'assistenza), elaborando parametri di giudizio
dell'efficienza dei servizi;
o) rilevare ed elaborare dati
sulle attività svolte nelle strutture trasfusionali ricorrendo a sistemi
telematici di comunicazione. ]
Art. 10
Comitato di
dipartimento.
[1. Il coordinamento
territoriale delle attività di medicina trasfusionale è affidato ad un Comitato
composto da:
a) i Primari dei Servizi di
immunoematologia e trasfusione;
b) due rappresentanti del
personale medico in posizione non apicale del Servizio trasfusionale;
c) un rappresentante del
personale sanitario laureato non medico del Servizio trasfusionale;
d) due rappresentanti delle
associazioni di donatori volontari di sangue col maggior numero di donazioni
effettuate, nelle strutture del Dipartimento, nell'anno solare precedente a
quello della nomina dei componenti;
e) un rappresentante delle
associazioni degli utenti emopatici nel territorio del Dipartimento.
2. I rappresentanti del
personale medico non apicale e del personale sanitario laureato vengono espressi
a maggioranza da apposite e separate assemblee degli aventi diritto, convocate
dal coordinatore e, in sede di prima applicazione della presente legge, dal
Primario con maggiore anzianità di servizio.
3. Il Comitato può riunirsi
anche in mancanza di tutte le designazioni, purché siano presenti i 2/3 dei
componenti previsti. I componenti del Comitato restano in carica tre anni.
]
Art. 11
Compiti del
Coordinatore del Comitato di dipartimento.
[1. Il Coordinatore del Comitato
di dipartimento viene eletto a maggioranza tra i primari dei Servizi di
immunoematologia e trasfusione competenti per territorio e rimane in carica per
tre anni.
2. Su richiesta motivata dei 2/3
dei componenti del Comitato, il Coordinatore può essere dichiarato decaduto.
3. Il Coordinatore coordina
l'attività di tutte le strutture trasfusionali del D.M.T. e dà corso a tutte le
iniziative atte a conseguire le finalità istitutive dello stesso e relaziona
almeno una volta l'anno agli organi di gestione delle UU.SS.LL. competenti e
all'Assessorato regionale alla sanità circa l'attività svolta.
4. Il Coordinatore inoltra, per
gli opportuni provvedimenti, agli organi di gestione delle UU.SS.LL. competenti
e all'Assessorato regionale alla sanità le decisioni adottate in sede di
Comitato.
5. In caso di inottemperanza
della U.S.L., la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, è
autorizzata a promuovere i necessari atti sostitutivi, previa diffida e
determinazione di congruo termine. ]
Art. 12
Dislocazione
territoriale dei D.M.T.
[1. Sono individuati nel
territorio regionale sette Dipartimenti:
a) il Dipartimento di Bari Nord,
con sede presso la U.S.L. BA/9, presidio ospedaliero «Consorziale» di Bari,
comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie
locali: BA/1 - BA/2 - BA/3 - BA/4 - BA/6 - BA/8 - BA/9 - BA/10;
b) il Dipartimento di Bari Sud,
con sede presso la U.S.L. BA/11, presidio ospedaliero «Di Venere» di Bari,
comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie
locali: BA/5 - BA/7 - BA/11 - BA/12 - BA/13 - BA/14 - BA/15 - BA/16 - BA/17 -
BA/18 - BR/1;
c) il Dipartimento di Foggia,
con sede presso la U.S.L. FG/8, presidio «Ospedali Riuniti» di Foggia, comprende
le strutture trasfusionali dislocate nella medesima Provincia;
d) il Dipartimento di Taranto,
con sede presso la U.S.L. TA/5, presidio ospedaliero «SS. Annunziata» di
Taranto, comprende le strutture trasfusionali dislocate nella medesima
Provincia;
e) il Dipartimento di Lecce
Nord, con sede presso la U.S.L. LE/1, presidio ospedaliero «V. Fazzi» di Lecce,
comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie
locali: LE/1 - LE/2 - LE/3 - LE/4 - LE/5 - LE/6 - LE/7 - LE/10;
f) il Dipartimento di Lecce Sud,
con sede presso la U.S.L. LE/11, presidio ospedaliero di Casarano, comprende le
strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie locali: LE/8 -
LE/9 - LE/11 - LE/12 - LE/13;
g) il Dipartimento di Brindisi,
con sede presso la U.S.L. BR/4, presidio ospedaliero «Di Summa» di Brindisi,
comprende le strutture trasfusionali dislocate nelle seguenti Unità sanitarie
locali: BR/2 - BR/3 - BR/4 - BR/5 - BR/6. ]
Art. 13
S.I.T. di
riferimento regionale.
[1. Il S.I.T. di riferimento
regionale è individuato presso il presidio Ospedaliero consorziale «Policlinico»
della U.S.L. BA/9. ]
Art. 14
Commissione
regionale tecnico-consultiva.
[1. È istituita presso
l'Assessorato regionale alla sanità una Commissione tecnica per i problemi
inerenti la medicina trasfusionale.
2. La Commissione, costituita
con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta
stessa, è così composta:
a) dall'Assessore regionale alla
sanità o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dai Coordinatori dei
dipartimenti di medicina trasfusionale;
c) da un esperto designato
dall'Assessorato regionale alla sanità;
d) da un Coordinatore o
direttore sanitario di ospedali sedi di S.I.T.;
e) da un rappresentante della
Sanità militare territoriale;
f) dal primario del S.I.T. di
riferimento regionale;
g) un funzionario regionale
della carriera direttiva svolge le funzioni di segretario.
3. La Commissione esprime pareri
in tutti i casi previsti dalla presente legge e sulle questioni attinenti la
medicina trasfusionale.
4. In particolare esprime
parere:
a) sullo schema-tipo di
convenzione di cui all'art. 17 della presente legge;
b) sull'aggiornamento del
contributo per ciascuna donazione da conferire alle associazioni di
volontariato;
c) sui piani di produzione del
plasma e degli emoderivati;
d) sulle convenzioni con le
officine di produzione delle frazioni plasmatiche cui viene conferito tutto il
plasma raccolto nel Servizio trasfusionale regionale;
e) sui costi di cessione delle
unità di sangue ed emocomponenti alle strutture sanitarie private;
f) sul fabbisogno regionale di
frazioni plasmatiche e sul quantitativo di plasma da destinare al frazionamento;
g) su ogni altro problema di
carattere tecnico, scientifico, organizzativo, divulgativo attinente la materia
in oggetto che l'Assessorato alla sanità ritenga opportuno rimettere al suo
esame.
5. Inoltre ha il compito di:
a) aggiornare e proporre
direttive tecniche;
b) individuare le linee
programmatiche di propaganda della donazione di sangue e di plasma per tutto il
territorio regionale e coordinare le attività promozionali delle associazioni di
donatori volontari;
c) predisporre, di concerto con
i Dipartimenti, i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento per gli
operatori del settore;
d) elaborare schemi di
convenzione con le Forze Armate per favorire la donazione volontaria di sangue
da parte dei militari negli Ospedali civili.
6. La Commissione ed i suoi
componenti possono essere riconfermati.
7. Essa può riunirsi anche in
mancanza di tutte le designazioni, purché siano presenti i 2/3 dei componenti.
8. I Componenti della
Commissione tecnico-consultiva hanno titolo al gettone di presenza ai sensi
della L.R. 12 agosto 1981, n. 45 nonché al
trattamento di missione se dovuto.
9. La Commissione è integrata da
due rappresentanti dell'associazione di volontariato riconosciuta e con maggior
numero di donatori, limitatamente alle materie di cui al precedente quinto
comma. ]
Art. 15
Divieto.
[1. È fatto divieto alle
Associazioni di volontariato o a strutture private di istituire e gestire
strutture trasfusionali di qualsiasi livello. ]
Art. 16
Servizi
Trasfusionali convenzionati.
[1. Le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano ai Servizi trasfusionali degli istituti e cliniche
universitarie e degli istituti ecclesiastici che esercitano l'assistenza
ospedaliera, convenzionati con il Servizio sanitario regionale. ]
Art. 17
Istituti di cura
privati.
[1. La Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore alla sanità, approva lo schema-tipo di convenzione che
disciplini le modalità di cessione di sangue intero e di emocomponenti tra le
UU.SS.LL. e gli Istituti di cura privati.
2. La convenzione stipulata ai
sensi del comma precedente è approvata dalla Giunta regionale.
3. La convenzione ha validità
triennale e può essere rinnovata.
4. La convenzione approvata
dalla Regione Puglia viene recepita dalle UU.SS.LL. con apposito atto del
Comitato di gestione. In caso di inadempienza, su proposta dell'Assessore alla
sanità, la Giunta regionale nominerà un Commissario ad acta per il recepimento
della convenzione. ]
Art. 18
Emergenza
trasfusionale pubblica.
[1. Nell'emergenza trasfusionale
pubblica, conseguente a catastrofi o a calamità naturali, ove non si riesca a
fronteggiare la domanda di sangue, emocomponenti ed emoderivati con i mezzi
organizzativi ordinari, i coordinatori di tutti i D.M.T. predispongono un piano
di emergenza.
2. Tale piano, sottoposto
all'approvazione delle autorità di protezione civile, prevederà il potenziamento
della raccolta di sangue e individuerà le sedi e i mezzi straordinari da
attivare, compreso il gruppo operativo tecnico da comandare.
3. L'autorità di protezione
civile, sentito l'Assessore regionale alla sanità, individua il D.M.T. cui
assegnare compiti e funzioni di riferimento regionale e a cui tutti gli altri
D.M.T. dovranno inviare informazioni sulla situazione generale e sulle necessità
trasfusionali, nonchè richieste per l'approvvigionamento straordinario di
materiali e reagenti vari.
4. In caso sia necessario
lanciare appelli alla popolazione per sollecitare la donazione di sangue,
l'autorità di protezione civile, sentito l'Assessore regionale alla sanità,
attiva un coordinamento con il D.M.T. di riferimento, precedentemente
individuato.
5. Il D.M.T. di riferimento
gestisce le riserve regionali e dispone il trasferimento di sangue,
emocomponenti ed emoderivati nelle sedi di utilizzo, prelevandoli anche da altre
Regioni.
6. Tutte le strutture
trasfusionali allertate dalle competenti autorità di protezione civile dovranno
assicurare il servizio di guardia medica 24 ore su 24. ]
Art. 19
Abrogazione.
[1. Con l'entrata in vigore
della presente legge viene abrogata la legge regionale 20 novembre 1979, n. 68.
]
Art. 20
Norma
finanziaria.
[1. All'onere riveniente
dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione,
nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1991, del cap. 0741055 «Interventi per la medicina trasfusionale, F.S.R. (L.R.
18 dicembre 1991, n 14.)» per un importo, in termini di competenza e cassa, di
L. 30.000.000, con prelievo di pari importo dal cap. 0741080 «Fondo per la spesa
sanitaria imprevista di parte corrente. (Art. 51 legge n. 833/1978)».
]