Art. 1
Piano regionale per la casa.
1. Il piano per la casa e per le connesse
urbanizzazioni è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il
piano fissa gli obiettivi fisici e la loro localizzazione in ambiti territoriali
e temporali di larga massima.
2. Il piano viene approvato annualmente entro la
stessa data di approvazione del bilancio pluriennale di previsione e comprende
tutti gli interventi previsti dalla legislazione vigente per la casa. I
programmi sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
all'edilizia residenziale pubblica corredata del parere obbligatorio della
competente Commissione consiliare.
3. I programmi definiscono i criteri per la
localizzazione degli interventi per la individuazione dei soggetti attuatori,
per la valutazione delle priorità e lo schema di bando pubblico, se prescritto.
4. I provvedimenti attuativi sono adottati dal
Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore all'edilizia residenziale
pubblica se delegato. Il Coordinatore del Settore edilizia residenziale pubblica
provvede ai preliminari atti istruttori e a quelli di mera esecuzione.
5. Il termine finale per la presentazione di
ogni domanda di agevolazioni e contributi regionali per la casa e connesse opere
di urbanizzazione è fissato, salva diversa determinazione in sede di emanazione
di bando, al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.
Anticipazioni.
1. La Regione con decreto del Presidente della
Giunta o dell'Assessore all'edilizia residenziale pubblica se delegato,
anticipa, per la durata massima di un anno, il 20% della somma ammessa a mutuo
ai soggetti attuatori di edilizia agevolata che ne facciano richiesta, previa
costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari alla
somma da restituire.
2. L'anticipazione è gratuita per le cooperative
edilizie; per tutti gli altri soggetti attuatori è invece gravata degli
interessi al tasso vigente per il preammortamento.
3. Gli interessi corrisposti vengono restituiti
ai soggetti attuatori che pervengono all'ultimazione dei lavori entro diciotto
mesi dalla data di inizio degli stessi.
4. Per le anticipazioni sono utilizzati gli
stessi stanziamenti destinati alle agevolazioni regionali per la casa.
5. Il penultimo comma dell'art. 16 dellalegge
regionale 19 aprile 1984, n. 18, è abrogato.
Limiti di reddito.
1. Ai soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, beneficiarie di agevolazioni pubbliche, si applicano i limiti di
reddito previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni ed integrazioni vigenti al momento dell'assegnazione
dell'alloggio, iniziale o successivo, fermo restando il tasso di ammortamento
del mutuo a carico delle cooperative.
Requisiti soggettivi soci cooperative aspiranti
agevolazioni.
1. Le cooperative edilizie che aspirino a
beneficiare di agevolazioni pubbliche devono essere costituite esclusivamente da
soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi
di edilizia residenziale pubblica.
Art. 5
Integrazione agevolazioni concesse da
enti diversi dalla Regione.
1. I soggetti beneficiari di mutui agevolati del
fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa o di altri enti nazionali e della
Comunità Europea, possono concorrere per l'ammissione alle agevolazioni previste
dalle leggi regionali per la casa, al fine di integrare le agevolazioni già
fruite fino al limite dei massimali di mutui regionali.
1. All'art. 10 dellalegge
regionale 17 aprile 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
1) ... (1)
.
2) ... (2)
.
3) L'ottavo comma è abrogato.
4) ... (3)
.
(2) Sostituisce il
quinto comma dell'art. 10, L.R.
17 aprile 1984, n. 17.
(3) Aggiunge l'ultimo
comma dell'art. 10, L.R.
17 aprile 1984, n. 17.
Art. 7
Disposizioni varie.
1. Alle agevolazioni previste dalla L.R.
29 agosto 1979, n. 57, sono ammesse anche le abitazioni la cui
costruzione sia iniziata e non sia stata ultimata alla data della domanda e
ancorché la stessa sia conforme alla normativa tecnica per l'edilizia
residenziale pubblica vigente antecedentemente alla legge 5 agosto 1978, n.
457.
2. Il termine stabilito dall'art. 10, terzo
comma, della L.R.
23 gennaio 1984, n. 6, per l'opzione tra contributo a fondo perduto
e contributo sugli interessi, è meramente ordinatorio.
3. L'ultimo comma dell'art. 4 della legge
regionale 9 febbraio 1981, n. 16, è abrogato.
4. Ai programmi assistiti da contributo
regionale possono essere concessi contributi integrativi solo se non sia
intervenuta l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio
1977, n. 10.
Art. 8
... (4)
.
Art. 9
Agevolazioni regionali per l'acquisto
della prima casa.
1. La Regione agevola l'acquisto ed il recupero
della prima casa da parte dei nuclei familiari con contributi sugli interessi
per i mutui e/o con contributi in conto capitale.
2. I massimali di mutuo e di reddito ed i
contributi regionali in conto interessi e/o in conto capitale, nonché i criteri
della eventuale cumulabilità, sono stabiliti dal Consiglio regionale con
riferimento a quelli fissati per l'E.R.P. in sede nazionale.
3. Nei limiti dello stanziamento previsto nel
bilancio regionale di previsione, per le finalità di cui al primo comma del
presente articolo la Giunta regionale approva e rende pubblico apposito bando.
4. Per i mutui bancari previsti dal presente
articolo, la Giunta regionale stipula convenzione con gli Istituti di credito
abilitati operanti nel territorio regionale.
5. Gli aspiranti alle agevolazioni del presente
articolo, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel bando di cui al
precedente terzo comma, presentando domanda alla Regione Puglia - Settore E.R.P.
- ed all'Istituto di credito abilitato e convenzionato prescelto.
6. L'Istituto di credito prescelto cura
l'istruttoria della domanda sulla base degli accordi intervenuti nella
convenzione di cui al precedente quarto comma e ne trasmette le risultanze alla
Regione Puglia - Settore E.R.P. - che emette il conseguente provvedimento di
concessione.
7. Per la parte non disciplinata dalla normativa
regionale si fa rinvio alla legislazione nazionale vigente.
1. Gli Istituti di Credito fondiario
convenzionati con la Regione sono autorizzati, in assenza dei certificati
ipotecari, a perfezionare ed erogare mutui agevolati assistiti dal contributo
regionale per interventi costruttivi di edilizia economica e popolare, purché
convenzionate ai sensi dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
sulla base di dichiarazioni notarili sostitutive.
2. La garanzia regionale, in presenza di
formalità non evidenziate nelle dichiarazioni notarili che dovessero impedire la
piena operatività della ipoteca accesa a garanzia dei mutui agevolati da
sussidiaria si trasformerà in primaria con surroga a tutti gli effetti della
Regione nelle ragioni di credito vantate dall'Istituto mutuante e nell'azione di
responsabilità da esperire nei confronti del notaio certificante.
3. La presente norma si applica a tutte le
operazioni di mutuo agevolato che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non siano state perfezionate con l'atto di erogazione e quietanza finale.
Art. 11
1. I redditi di lavoro prodotti all'estero da
cittadini emigrati non sono valutati ai fini della concessione di agevolazioni
pubbliche per l'acquisto o l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata
convenzionata.
Art. 12
Norma finanziaria.
1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della
presente legge si fa fronte con lo stanziamento già previsto al capitolo 0102080
"Azioni ed interventi per attività di edilizia convenzionata ed agevolata per
nuove costruzioni acquisto e recupero: L.R.
n. 57/1979, L.R.
n. 33/1980, L.R.
n. 45/1980, L.R.
n. 6/1984, L.R.
n. 16/1981, L.R.
n. 76/1980, L.R.
n. 50/1981, L.R.
n. 3/1983 e L.R.
n. 48/1985 e successive modificazioni ed integrazioni per
ammortamenti e semestralità ammortamento conguagli leggi regionali riferite agli
interventi per l'edilizia agevolata" del bilancio di previsione 1986 approvato
con legge
regionale 19 febbraio 1986, n. 4.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
delloStatuto
ed entrerà