(1)
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 29,
comma 1, L.R.
22 dicembre 2000, n. 28.
Art. 1 (2)
1. Ferma restando la normativa nazionale vigente in materia,
l'Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino, in attesa di
trapianto o che ha già subito un trapianto, rimborsa allo stesso e al donatore
le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:
a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tessutale;
b) dell'intervento di trapianto;
c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le
complicanze derivanti dall'intervento stesso;
d) dell'eventuale espianto (3).
2. Le spese di soggiorno sostenute presso la località del
Centro trapianti, o località limitrofe per esigenze cliniche documentate,
qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti
della locale tariffa alberghiera per la categoria a tre stelle o equivalente e
comunque entro un importo non superiore a lire 200 mila giornaliere (4). Le spese per i
pasti sono rimborsate entro la somma di lire 100 mila giornaliere (5). Per le spese di tipo residenziale e per le spese
relative ai pasti occorre presentare la relativa documentazione (6).
3. In caso di utilizzazione di autovettura privata è
corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina
super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per
il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla
più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e
quello dove è ubicata la struttura sanitaria.
4. Per i pazienti autorizzati dai competenti centri regionali
di riferimento ai sensi dell'art. 4, punto 5, del decreto ministeriale 3
novembre 1989 a recarsi presso centri sanitari esteri che richiedano la
corresponsione di anticipi sulle spese relative al trapianto e agli esami
preliminari allo stesso, le Aziende unità sanitarie locali corrispondono
direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero l'intera somma se la stessa
incide per più del 10 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo
familiare dell'interessato. Per i pazienti il cui reddito complessivo familiare
non consente l'anticipazione al 100 per cento sarà garantita una anticipazione
pari al 70 per cento della somma totale preventivata. Le somme necessarie per
l'assolvimento di tali finalità graveranno sul relativo capitolo di bilancio del
Fondo sanitario regionale data la tipologia sanitaria della spesa (7).
(2)
Per un'interpretazione del termine "trapianto" di cui al
presente articolo vedi quanto disposto dall'art. 29, comma 2, L.R.
22 dicembre 2000, n. 28.
(3)
Comma così modificato dal primo comma dell'art. 69,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14. Vedi anche l'art.
13, comma 1, L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(4)
Importo elevato nella misura massima di euro 150,00 giornalieri
dall'art. 18, comma 1, lettera a), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(5)
Importo elevato nella misura massima di euro 80,00 giornalieri
dall'art. 18, comma 1, lettera b), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(6)
Comma così sostituito dal secondo comma dell'art. 69,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14. Vedi anche l'art.
13, comma 1, L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
(7)
Comma così sostituito dal terzo comma dell'art. 69,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
Art. 2
1. L'Azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito
rimborsa altresì all'accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno
del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art. 1, le
relative spese di viaggio e soggiorno (8).
2. Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è
corrisposto, entro i limiti indicati dall'articolo 1 e delle disponibilità
finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito
imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui (9).
3. Il rimborso è corrisposto su richiesta dell'assistito
corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e della
certificazione medica attestante la necessità dell'accompagnamento.
(8)
Comma così modificato dal primo comma dell'art. 70,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
(9) Il presente comma,
già sostituito dall'art. 70,
secondo comma, L.R.
6 maggio 1998, n. 14, è stato poi nuovamente
così sostituito dall'art. 16, comma 2 L.R.
9 dicembre 2002, n. 20. Il testo precedente
era così formulato: «2. Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è
corrisposto, entro i limiti indicati all'art. 1 e delle disponibilità
finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito
imponibile familiare non è superiore a lire 150 milioni annue.». A riguardo vedasi l'art. 17 della L.R.
7 agosto 2013, n. 26.
Art. 3
1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge
si fa fronte mediante istituzione, a partire dall'esercizio finanziario 1998, di
apposito capitolo di bilancio di previsione recante la denominazione
"Trasferimento alle Aziende unità sanitarie locali per il rimborso delle spese
sostenute per interventi di trapianto –legge
regionale n. 25 del 1996 e successive modifiche e integrazioni" (10).
2. Le somme occorrenti sono assegnate in relazione allo
stanziamento in bilancio sulla base delle comunicazioni trimestrali con le quali
le Aziende sanitarie locali attestano l'ammontare delle richieste di rimborso
pervenute (11).
3. ... (12).
3-bis. [Le Aziende sanitarie
locali provvedono a liquidare i rimborsi ad avvenuta assegnazione delle quote
attribuite] (13).
(10) Gli
originari commi 1, 2 e 3 sono stati sostituiti con i commi 1 e 2
dall'art. 71,
L.R. 6 maggio 1998, n. 14.
(11) Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati sostituiti con
i commi 1 e 2 dall'art. 71,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14. Successivamente il
presente comma è stato così sostituito dall'art. 22,
comma 1, L.R.
21 maggio 2002, n. 7. Il testo precedente,
introdotto dal suddetto art. 71, era il seguente: «2. La Giunta regionale, in
relazione allo stanziamento di bilancio, assegna le somme occorrenti sulla base
di richieste trimestrali con le quali le Aziende unità sanitarie locali
attestano l'ammontare dei rimborsi liquidati.».
(12) Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati sostituiti con
i commi 1 e 2 dall'art.71,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
(13) Il presente
comma, aggiunto dall'art. 22, comma 2, L.R.
21 maggio 2002, n. 7, deve ritenersi poi
abrogato per effetto dell'art. 16,
comma 1, L.R.
9 dicembre 2002, n. 20, il
quale ha abrogato il suddetto comma 2 dell'art. 22,
L.R.
n. 7/2002.
Art. 4
1. È abrogato l'art. 4
della legge
regionale 5 novembre 1991, n. 9, così come modificato e integrato dall'art.
3 della legge
regionale 4 luglio 1994, n. 23.
Art. 4-bis
1. Rientrano nella previsione della presente legge anche le
richieste di rimborso che non abbiano trovato formale definizione nel corso
dell'esercizio finanziario precedente (14).
(14) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 72,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
Art. 4-ter
1. I benefici di cui alla presente legge vanno corrisposti agli
interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione
richiesta (15).
(15) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 73,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
Art. 4-quater
1. Le Aziende U.S.L. sono autorizzate a erogare un contributo
per le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti
trapiantati o in attesa di trapianto deceduti presso i centri di trapianto. Tale
contributo a fronte di spese debitamente documentate, non deve superare il tetto
massimo di lire 6 milioni (16).
(16) Articolo aggiunto
dal primo comma dell'art. 74,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14.