Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1996
Numero
25
Data
21/11/1996
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 129. del 29 novembre 1996
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 29, comma 1, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28.

 

Art. 1 (2)

1. Ferma restando la normativa nazionale vigente in materia, l'Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino, in attesa di trapianto o che ha già subito un trapianto, rimborsa allo stesso e al donatore le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:

a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tessutale;

b) dell'intervento di trapianto;

c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;

d) dell'eventuale espianto (3).

2. Le spese di soggiorno sostenute presso la località del Centro trapianti, o località limitrofe per esigenze cliniche documentate, qualunque sia la tipologia residenziale prescelta, sono rimborsate nei limiti della locale tariffa alberghiera per la categoria a tre stelle o equivalente e comunque entro un importo non superiore a lire 200 mila giornaliere (4). Le spese per i pasti sono rimborsate entro la somma di lire 100 mila giornaliere (5). Per le spese di tipo residenziale e per le spese relative ai pasti occorre presentare la relativa documentazione (6).

3. In caso di utilizzazione di autovettura privata è corrisposto un rimborso pari a 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria.

4. Per i pazienti autorizzati dai competenti centri regionali di riferimento ai sensi dell'art. 4, punto 5, del decreto ministeriale 3 novembre 1989 a recarsi presso centri sanitari esteri che richiedano la corresponsione di anticipi sulle spese relative al trapianto e agli esami preliminari allo stesso, le Aziende unità sanitarie locali corrispondono direttamente alla struttura ospedaliera di ricovero l'intera somma se la stessa incide per più del 10 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell'interessato. Per i pazienti il cui reddito complessivo familiare non consente l'anticipazione al 100 per cento sarà garantita una anticipazione pari al 70 per cento della somma totale preventivata. Le somme necessarie per l'assolvimento di tali finalità graveranno sul relativo capitolo di bilancio del Fondo sanitario regionale data la tipologia sanitaria della spesa (7).

(2)  Per un'interpretazione del termine "trapianto" di cui al presente articolo vedi quanto disposto dall'art. 29, comma 2, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28.

(3)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 69, L.R. 6 maggio 1998, n. 14. Vedi anche l'art. 13, comma 1, L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

(4)  Importo elevato nella misura massima di euro 150,00 giornalieri dall'art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

(5)  Importo elevato nella misura massima di euro 80,00 giornalieri dall'art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

(6)  Comma così sostituito dal secondo comma dell'art. 69, L.R. 6 maggio 1998, n. 14. Vedi anche l'art. 13, comma 1, L.R. 12 agosto 2005, n. 12.

(7)  Comma così sostituito dal terzo comma dell'art. 69, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

 

Art. 2

1. L'Azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito rimborsa altresì all'accompagnatore unico, necessariamente presente a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni di cui al comma 1, art. 1, le relative spese di viaggio e soggiorno (8).

2. Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati dall'articolo 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui (9).

3. Il rimborso è corrisposto su richiesta dell'assistito corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e della certificazione medica attestante la necessità dell'accompagnamento.

(8)  Comma così modificato dal primo comma dell'art. 70, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

(9)  Il presente comma, già sostituito dall'art. 70, secondo comma, L.R. 6 maggio 1998, n. 14, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 16, comma 2 L.R. 9 dicembre 2002, n. 20. Il testo precedente era così formulato: «2. Il rimborso delle spese previste dalla presente legge è corrisposto, entro i limiti indicati all'art. 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a lire 150 milioni annue.». A riguardo vedasi l'art. 17 della L.R. 7 agosto 2013, n. 26.

 

Art. 3

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante istituzione, a partire dall'esercizio finanziario 1998, di apposito capitolo di bilancio di previsione recante la denominazione "Trasferimento alle Aziende unità sanitarie locali per il rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto –legge regionale n. 25 del 1996 e successive modifiche e integrazioni" (10).

2. Le somme occorrenti sono assegnate in relazione allo stanziamento in bilancio sulla base delle comunicazioni trimestrali con le quali le Aziende sanitarie locali attestano l'ammontare delle richieste di rimborso pervenute (11).

3. ... (12).

3-bis. [Le Aziende sanitarie locali provvedono a liquidare i rimborsi ad avvenuta assegnazione delle quote attribuite] (13).

(10)  Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati sostituiti con i commi 1 e 2 dall'art. 71, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

(11)  Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati sostituiti con i commi 1 e 2 dall'art. 71, L.R. 6 maggio 1998, n. 14. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 21 maggio 2002, n. 7. Il testo precedente, introdotto dal suddetto art. 71, era il seguente: «2. La Giunta regionale, in relazione allo stanziamento di bilancio, assegna le somme occorrenti sulla base di richieste trimestrali con le quali le Aziende unità sanitarie locali attestano l'ammontare dei rimborsi liquidati.».

(12)  Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati sostituiti con i commi 1 e 2 dall'art.71, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

(13)  Il presente comma, aggiunto dall'art. 22, comma 2, L.R. 21 maggio 2002, n. 7, deve ritenersi poi abrogato per effetto dell'art. 16, comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20, il quale ha abrogato il suddetto comma 2 dell'art. 22, L.R. n. 7/2002.

 

Art. 4

1. È abrogato l'art. 4 della legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, così come modificato e integrato dall'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23.

 

Art. 4-bis

1. Rientrano nella previsione della presente legge anche le richieste di rimborso che non abbiano trovato formale definizione nel corso dell'esercizio finanziario precedente (14).

 (14)  Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 72, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

Art. 4-ter

1. I benefici di cui alla presente legge vanno corrisposti agli interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta (15).

(15)  Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 73, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

 

Art. 4-quater

1. Le Aziende U.S.L. sono autorizzate a erogare un contributo per le spese di trasporto dei feretri dei donatori e dei feretri dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto deceduti presso i centri di trapianto. Tale contributo a fronte di spese debitamente documentate, non deve superare il tetto massimo di lire 6 milioni (16).

(16)  Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 74, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.