ARTICOLO UNICO
Legge
abrogata dalla l.r.
21/94,
art.28
-(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 122 del 18-04-1996, Regione Puglia e
Maulucci.
Corte dei Conti
Sez. Giur., sent. n. 40 del 31-03-1995, P.R.
c. Lupo ed altri (p.d. 309254)
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 948 del 13-12-1993,
E.R.S.A.P. c. Regione Puglia.
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 3379 del 17-06-2006 (ud. del
17-05-2006), A.G. c. Regione Puglia
Articolo
unico
1. A decorrere dal 2 marzo 1989, ai fini della
determinazione del riequilibrio anzianità di cui all'art. 37
della L.R.
9 maggio 1984, n. 26, il valore in mesi delle classi e/o scatti risultanti
dal reticolo derivante dalla progressione economica della L.R.
2 marzo 81, n. 22 è reso pari ad un ventiquattresimo dei relativi valori,
invece che ad un dodicesimo dei valori medesimi.
2. I maggiori trattamenti attribuiti con
provvedimenti esecutivi in applicazione del citato art. 37
sono dalla suddetta data conservati ad personam per essere riassorbiti, ai
sensi della vigente normativa regionale, con i successivi aumenti di stipendio.