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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1993
Numero
11
Data
02/08/1993
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Cooperazione della Regione Puglia con i paesi in via di sviluppo.
Note
Con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. R.Puglia 6 agosto 1993, n. 108, Ediz. Straord
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, L.R. 25 agosto 2003, n. 20.

 

 

Art. 1
Finalità.

[1. La Regione Puglia sostiene la cultura della solidarietà e della pace fra i popoli.

2. A tal fine concorre a promuovere e a coordinare la partecipazione della comunità pugliese alle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) secondo quanto disposto dalla legge 16 febbraio 1987, n. 49 e con le modalità previste nella presente legge] .

Art. 2
Obiettivi.

[1. La Regione Puglia, per la finalità di cui al precedente art. 1, persegue i seguenti obiettivi:

a) educazione ai temi della cooperazione con i P.V.S.;

b) formazione degli operatori della cooperazione con i P.V.S.;

c) coordinamento in ambito regionale delle iniziative di cooperazione di cui all'art. 2, comma 5, della legge 16 febbraio 1987, n. 49] .

 

Art. 3
Attività.

[1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 la Regione Puglia può:

a) (obiettivo educazione):

a. 1 - promuovere, coordinare e sostenere iniziative finalizzate alla conoscenza da parte della popolazione pugliese delle culture proprie dei gruppi di immigrati extracomunitari mediante forme idonee di informazione;

a. 2 - promuovere, coordinare e sostenere la diffusione nella scuola di ogni ordine e grado della conoscenza delle problematiche connesse alla integrazione multietnica e multiculturale, dei temi della cooperazione internazionale, delle relative esperienze maturate nei P.V.S.;

a. 3 - promuovere, coordinare e sostenere corsi di formazione per operatori di pace e sviluppo;

a. 4 - promuovere, coordinare e sostenere incontri ed attività di scambi giovanili tra la popolazione pugliese e le popolazioni dei P.V.S.;

a. 5 - favorire il mantenimento della identità culturale propria dei gruppi di immigrati dai P.V.S., nel rispetto del disposto dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29; a. 6 - promuovere, coordinare e sostenere forme di collaborazione fra i soggetti istituzionali della ricerca scientifica ed i soggetti operatori di cooperazione;

a. 7 - organizzare ed attuare, d'intesa con l'Assessorato al lavoro, una Conferenza regionale biennale al fine di promuovere la partecipazione alle attività di cooperazione con i P.V.S. dei soggetti regionali pubblici e privati idonei a svolgere tali attività;

a. 8 - organizzare e sostenere, d'intesa con l'Assessorato al lavoro, una mostra itinerante sulle esperienze estere ed italiane condotte nel campo della cooperazione con i P.V.S.;

b) (obiettivo formazione):

b. 1 - promuovere, coordinare e sostenere attività di formazione anche definite all'interno di progetti di intervento nei P.V.S., e rivolte:

- a cittadini pugliesi da impegnare in attività di cooperazione con i P.V.S.;

- a cittadini dei P.V.S. immigrati in Puglia, ai fini di un loro reinserimento nei Paesi di origine, anche con compiti di formatori, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 2, della L.R. 11 maggio 1990, n. 29;

c) (obiettivo coordinamento)

c. 1 - realizzare scambio sistematico di informazioni fra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.) ed i soggetti regionali idonei alla cooperazione con i P.V.S., anche mediante la partecipazione all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo;

c. 2 - fornire nell'ambito regionale supporto organizzativo ad attività di cooperazione promosse dalla D G C S anche ai sensi dell'art. 11 della legge n. 49/1987;

c. 3 - promuovere progetti di sviluppo favorendo la partecipazione dell'imprenditoria pugliese, ai sensi dell'art. 7 della legge 16 febbraio l987, n 49;

c. 4 - attuare iniziative di partenariato, anche con impegni di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2;

c. 5 - promuovere e sostenere le iniziative delle O.N.G. regionali idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 16 febbraio 1987, n. 49;

c. 6 - favorire la costituzione di nuove O.N.G. regionali;

c. 7 - favorire la partecipazione, anche di altri soggetti operatori di cooperazione, ed in particolare del volontariato] .

 

Art. 4
Programma delle attività.

[1. Il programma delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del programma precedente, è approvato dal Consiglio regionale entro il mese di maggio di ciascun anno, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

2. Il programma, che viene trasmesso alla D.G.C.S. individua obiettivi ed attività anche pluriennali, definendone le priorità ed i singoli progetti] .

 

Art. 5
Commissione Tecnica per la Cooperazione e lo Sviluppo.

[1. È istituita la Commissione Tecnica per la Cooperazione con i P.V.S. (Commissione) con funzioni consultive in ordine al programma di cui al precedente art. 4.

2. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è convocata e presieduta dall'Assessore competente.

3. La Commissione è presieduta dall'Assessore delegato alla Cooperazione con i P.V.S. ed è composta da:

a) due componenti espressi dalle O.N.G. ritenute idonee dal Ministro Affari Esteri ai sensi della L. 16 febbraio 1987, n. 49 ed aventi sede legale ed operante nella Regione Puglia;

b) un componente espresso da ciascuno dei seguenti soggetti:

1) le Associazioni agricole;

2) le Associazioni degli industriali;

3) le Associazioni artigiane;

4) le Associazioni dei commercianti;

5) le Associazioni della piccola e media industria;

c) un componente designato da ciascuna delle tre OO.SS. più rappresentative;

d) un componente dell'associazionismo di volontariato, di documentata capacità ed esperienza in cooperazione, pace e sviluppo, operante a livello nazionale;

e) due rappresentanti designati dalle Associazioni cooperative più rappresentative;

f) un componente delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, iscritto nell'Albo di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29;

g) il coordinatore del Settore Programmazione;

h) il dirigente responsabile dell'Ufficio Cooperazione P.V.S.

4. La Commissione è integrata di volta in volta, in relazione ai temi all'ordine del giorno, dai coordinatori dei Settori interessati.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, soggetti con comprovata esperienza sugli specifici temi in discussione.

6. La Commissione esprime i propri pareri entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.

7. La funzione di Segretario della Commissione è affidata ad un dipendente del Settore Programmazione] .

 

Art. 6
Coordinamento delle attività.

[1.Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvederà alla istituzione della struttura organizzativa necessaria per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge] .

 

Art. 7
Disposizione finanziaria.

[1. Per le attività di cui al precedente art. 3 si provvede:

a) mediante impiego delle relative assegnazioni statali, eventualmente disposte ai sensi dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 49;

b) mediante risorse proprie, definite con legge di bilancio.

2. La Regione può anche avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra parte, anche internazionali, nonché di contributi e finanziamenti pubblici e privati da introitare su apposito capitolo] .

 

Art. 8

[La Giunta regionale si avvarrà di apposito ufficio Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge (2)] (3).

 

(2)  Articolo così sostituito dall'art. 44, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Norma transitoria. 1. In attesa della legge regionale di riorganizzazione degli uffici, la Giunta regionale si avvarrà della struttura del Settore Programmazione per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge.».

(3)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, L.R. 25 agosto 2003, n. 20.