ARTICOLO 1
(1) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 13,
L.R.
25 agosto 2003, n. 20.
Art. 1
Finalità.
[1. La Regione Puglia sostiene
la cultura della solidarietà e della pace fra i popoli.
2. A tal fine concorre a
promuovere e a coordinare la partecipazione della comunità pugliese alle
attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) secondo quanto
disposto dalla legge 16 febbraio 1987, n. 49 e con le modalità previste nella
presente legge] .
Art. 2
Obiettivi.
[1. La Regione Puglia, per la
finalità di cui al precedente art. 1, persegue i seguenti obiettivi:
a) educazione ai temi della
cooperazione con i P.V.S.;
b) formazione degli operatori
della cooperazione con i P.V.S.;
c) coordinamento in ambito
regionale delle iniziative di cooperazione di cui all'art. 2, comma 5, della
legge 16 febbraio 1987, n. 49] .
Art. 3
Attività.
[1. Per il perseguimento degli
obiettivi di cui al precedente art. 2 la Regione Puglia può:
a) (obiettivo educazione):
a. 1 - promuovere, coordinare e
sostenere iniziative finalizzate alla conoscenza da parte della popolazione
pugliese delle culture proprie dei gruppi di immigrati extracomunitari mediante
forme idonee di informazione;
a. 2 - promuovere, coordinare e
sostenere la diffusione nella scuola di ogni ordine e grado della conoscenza
delle problematiche connesse alla integrazione multietnica e multiculturale, dei
temi della cooperazione internazionale, delle relative esperienze maturate nei
P.V.S.;
a. 3 - promuovere, coordinare e
sostenere corsi di formazione per operatori di pace e sviluppo;
a. 4 - promuovere, coordinare e
sostenere incontri ed attività di scambi giovanili tra la popolazione pugliese e
le popolazioni dei P.V.S.;
a. 5 - favorire il mantenimento
della identità culturale propria dei gruppi di immigrati dai P.V.S., nel
rispetto del disposto dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29;
a. 6 - promuovere, coordinare e sostenere
forme di collaborazione fra i soggetti istituzionali della ricerca scientifica
ed i soggetti operatori di cooperazione;
a. 7 - organizzare ed attuare,
d'intesa con l'Assessorato al lavoro, una Conferenza regionale biennale al fine
di promuovere la partecipazione alle attività di cooperazione con i P.V.S. dei
soggetti regionali pubblici e privati idonei a svolgere tali attività;
a. 8 - organizzare e sostenere,
d'intesa con l'Assessorato al lavoro, una mostra itinerante sulle esperienze
estere ed italiane condotte nel campo della cooperazione con i P.V.S.;
b) (obiettivo formazione):
b. 1 - promuovere, coordinare e
sostenere attività di formazione anche definite all'interno di progetti di
intervento nei P.V.S., e rivolte:
- a cittadini pugliesi da
impegnare in attività di cooperazione con i P.V.S.;
- a cittadini dei P.V.S.
immigrati in Puglia, ai fini di un loro reinserimento nei Paesi di origine,
anche con compiti di formatori, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma
2, della L.R. 11 maggio 1990, n. 29;
c) (obiettivo coordinamento)
c. 1 - realizzare scambio
sistematico di informazioni fra la Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo (D.G.C.S.) ed i soggetti regionali idonei alla cooperazione con i
P.V.S., anche mediante la partecipazione all'Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo;
c. 2 - fornire nell'ambito
regionale supporto organizzativo ad attività di cooperazione promosse dalla D G
C S anche ai sensi dell'art. 11 della legge n. 49/1987;
c. 3 - promuovere progetti di
sviluppo favorendo la partecipazione dell'imprenditoria pugliese, ai sensi
dell'art. 7 della legge 16 febbraio l987, n 49;
c. 4 - attuare iniziative di
partenariato, anche con impegni di carattere finanziario, atte a consentire il
conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2;
c. 5 - promuovere e sostenere
le iniziative delle O.N.G. regionali idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 16
febbraio 1987, n. 49;
c. 6 - favorire la costituzione
di nuove O.N.G. regionali;
c. 7 - favorire la
partecipazione, anche di altri soggetti operatori di cooperazione, ed in
particolare del volontariato] .
Art. 4
Programma delle
attività.
[1. Il programma delle attività
di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, unitamente ad una relazione
sullo stato di attuazione del programma precedente, è approvato dal Consiglio
regionale entro il mese di maggio di ciascun anno, sentito il parere della
Commissione consiliare competente.
2. Il programma, che viene
trasmesso alla D.G.C.S. individua obiettivi ed attività anche pluriennali,
definendone le priorità ed i singoli progetti] .
Art. 5
Commissione
Tecnica per la Cooperazione e lo Sviluppo.
[1. È istituita la Commissione
Tecnica per la Cooperazione con i P.V.S. (Commissione) con funzioni consultive
in ordine al programma di cui al precedente art. 4.
2. La Commissione è nominata
con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è convocata e presieduta
dall'Assessore competente.
3. La Commissione è presieduta
dall'Assessore delegato alla Cooperazione con i P.V.S. ed è composta da:
a) due componenti espressi
dalle O.N.G. ritenute idonee dal Ministro Affari Esteri ai sensi della L. 16
febbraio 1987, n. 49 ed aventi sede legale ed operante nella Regione Puglia;
b) un componente espresso da
ciascuno dei seguenti soggetti:
1) le Associazioni agricole;
2) le Associazioni degli
industriali;
3) le Associazioni artigiane;
4) le Associazioni dei
commercianti;
5) le Associazioni della
piccola e media industria;
c) un componente designato da
ciascuna delle tre OO.SS. più rappresentative;
d) un componente
dell'associazionismo di volontariato, di documentata capacità ed esperienza in
cooperazione, pace e sviluppo, operante a livello nazionale;
e) due rappresentanti designati
dalle Associazioni cooperative più rappresentative;
f) un componente delle
Associazioni degli immigrati extracomunitari, iscritto nell'Albo di cui
all'art. 13, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29;
g) il coordinatore del Settore
Programmazione;
h) il dirigente responsabile
dell'Ufficio Cooperazione P.V.S.
4. La Commissione è integrata
di volta in volta, in relazione ai temi all'ordine del giorno, dai coordinatori
dei Settori interessati.
5. Possono essere chiamati a
partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, soggetti con
comprovata esperienza sugli specifici temi in discussione.
6. La Commissione esprime i
propri pareri entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti.
7. La funzione di Segretario
della Commissione è affidata ad un dipendente del Settore Programmazione] .
Art. 6
Coordinamento
delle attività.
[1.Con la legge regionale di
riordino degli uffici si provvederà alla istituzione della struttura
organizzativa necessaria per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla
presente legge] .
Art. 7
Disposizione
finanziaria.
[1. Per le attività di cui al
precedente art. 3 si provvede:
a) mediante impiego delle
relative assegnazioni statali, eventualmente disposte ai sensi dell'art. 2 della
legge 16 febbraio 1987, n. 49;
b) mediante risorse proprie,
definite con legge di bilancio.
2. La Regione può anche
avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra parte, anche
internazionali, nonché di contributi e finanziamenti pubblici e privati da
introitare su apposito capitolo] .
Art. 8
[La Giunta regionale si avvarrà
di apposito ufficio Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per
l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge (2)] (3).
(2) Articolo così
sostituito dall'art. 44,
L.R.
9 dicembre 2002, n. 20. Il testo originario era così formulato: «Art. 8.
Norma transitoria. 1. In attesa della legge regionale di riorganizzazione degli
uffici, la Giunta regionale si avvarrà della struttura del Settore
Programmazione per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente
legge.».
(3) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 13,
L.R.
25 agosto 2003, n. 20.