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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1990
Numero
29
Data
11/05/1990
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 5 giugno 1990, n. 98.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 13, L.R. 15 dicembre 2000, n. 26, ad eccezione dell'art. 15, abrogato invece, a determinare condizioni, dall'art. 14, L.R. 11 dicembre 2000, n. 23, unitamente all'art. 16, che pertanto risulta abrogato sia dalla L.R. n. 23/2000 che dalla L.R. n. 26/2000.

 

Art. 1
Finalità.

[1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi generali indicati dallo Statuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in armonia con la Risoluzione delle Nazioni Unite 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la normativa CEE, con le iniziative e leggi dello Stato e, in particolare, con la legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili con i cittadini italiani e a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione.

2. La Regione, in particolare, promuove ogni azione volta al la rimozione e al superamento delle difficoltà per l'inserimento sociale dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, nel rispetto della loro identità culturale; realizza, altresì, interventi volti ad assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio, alla formazione professionale, al lavoro, alle prestazioni socio-sanitarie e alla disponibilità di idonea abitazione] .

 

Art. 2
Destinatari.

[1. I destinatari della presente legge sono gli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che dimorino nel territorio della Regione e siano in possesso del permesso di soggiorno.

2. Sono altresì considerati immigrati i figli e il coniuge di chi abbia acquistato la qualifica di immigrato ai sensi della legislazione vigente.

3. Sono esclusi dagli interventi previsti:

a) gli artisti, i professionisti e i lavoratori soggiornati in Puglia per periodi di tempo limitati in quanto assunti da organizzazioni e imprese straniere con contratto di lavoro alla cui scadenza essi siano tenuti al rimpatrio nel Paese di origine;

b) gli stranieri occupati in Istituzioni di diritto internazionale;

c) i marittimi] .

Art. 3
Intese tra Regione ed Enti locali.

[1. La Regione individua i propri interventi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie previa intesa con gli Enti locali interessati, al fine di assicurare il coordinamento dei reciproci interventi e dell'utilizzazione delle relative risorse.

2. La Giunta regionale è incaricata di promuovere le intese di cui al precedente comma e di realizzare le eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stesse intese] .

Art. 4
Attività culturali.

[1. La Regione programma e promuove, attraverso gli interventi degli Enti locali e in collaborazione con la Scuola, l'Università e le Associazioni che operano nel campo dell'immigrazione, attività culturali e sociali a favore degli immigrati in Puglia al fine di contrastare fenomeni di emarginazione.

2. In particolare la Regione programma:

a) corsi di lingua e cultura italiana opportunamente articolati, tenendo conto anche dell'appartenenza etnico-linguistica dei gruppi di cittadini stranieri extracomunitari;

b) iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i Paesi di origine, anche in collaborazione con le rappresentanze nazionali, attivando un processo di scambi culturali;

c) iniziative di educazione alla multiculturalità, indirizzate principalmente agli alunni della scuola dell'obbligo nel rispetto delle competenze dell'Autorità scolastica;

d) corsi formativi rivolti agli operatori degli Enti Locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati] .

Art. 5
Diritto allo studio.

[1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, anche in collaborazione con la Sovrintendenza scolastica regionale, con i Provveditorati agli studi, sentita la Consulta regionale dell'Immigrazione extracomunitaria, sostiene iniziative progettuali tese a facilitare i processi di integrazione e di apprendimento scolastico degli immigrati nella Regione Puglia, prioritariamente per il livello della scuola dell'obbligo.

2. I programmi regionali per gli interventi per il diritto allo studio prevedono interventi straordinari per gli studenti provenienti dai Paesi extracomunitari in via di sviluppo.

3. Sono ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani gli studenti apolidi o rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti Autorità statali sulla base della Commissione di Ginevra 1951 e/o dei mandati rilasciati dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite e del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416] .

Art. 6
Inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale.

[1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale previsti dalle leggi regionali sono estesi a tutti i cittadini extracomunitari immigrati in Puglia.

2. La Regione attua, d'intesa con i Ministeri competenti e nel rispetto della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e della legge 21 dicembre 1978, n. 845, interventi di qualificazione professionale nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale con i Paesi di origine, finalizzati al recupero professionale dei lavoratori extracomunitari immigrati e al loro possibile rientro stabile e qualificato nei Paesi di origine.

3. La Regione promuove corsi di aggiornamento per gli operatori della formazione professionale per sviluppare una più approfondita loro conoscenza delle condizioni degli immigrati extracomunitari in Puglia, con riferimenti alla cultura dei Paesi di provenienza delle comunità più numerose presenti in Puglia, utilizzando, come docenti esperti, immigrati in possesso di idonei requisiti] .

Art. 7
Attività economiche.

[1. La Regione, nell'ambito ed in attuazione delle leggi regionali:

1) agevola l'inserimento degli immigrati nelle attività produttive estendendo le forme di incentivazioni previste dalle leggi regionali;

2) sostiene forme di associazionismo economico e di cooperazione;

3) sostiene, altresì, nel rispetto della normativa vigente in materia, quelle forme di associazionismo economico volte a facilitare la commercializzazione di merci prodotte nei Paesi di provenienza;

4) emana direttive agli Enti locali al fine di assicurare adeguate collocazioni agli ambulanti nei mercati locali] .

Art. 8
Interventi socio-assistenziali e sanitari.

[1. I cittadini stranieri e i loro familiari, per il periodo della loro permanenza nel territorio regionale, sono ammessi, a condizioni di parità con i cittadini italiani, alle prestazioni socio-assistenziali e ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali: accedono, inoltre, al servizio di asilo - nido.

2. A tal fine la Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare a ciascun Comune, terrà conto del numero degli immigrati presenti nei Comuni della Puglia ed emanerà le relative direttive.

3. La Regione promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla tutela della salute degli immigrati extracomunitari dimoranti nel territorio regionale (2).

4. La Regione promuove iniziative specifiche per la promozione culturale e l'inserimento sociale delle donne immigrate, con particolare riferimento alla tutela della maternità, nonché a favore dei disabili e degli anziani] (3).

(2)  Il Governo ha osservato, in ordine al presente comma, che gli interventi inerenti la tutela della salute devono attuarsi nel rispetto del vigente ordinamento sanitario di cui alla legge n. 833/1978 e dell'articolo 9, comma 12 del D.L. n. 416/1989 convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39.

(3)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, L.R. 15 dicembre 2000, n. 26, ad eccezione dell'art. 15, abrogato invece, a determinare condizioni, dall'art. 14, L.R. 11 dicembre 2000, n. 23, unitamente all'art. 16, che pertanto risulta abrogato sia dalla L.R. n. 23/2000 che dalla L.R. n. 26/2000.

 

Art. 9
Diritto alla casa.

[1. Gli immigrati extracomunitari residenti da almeno due anni nel territorio della Regione partecipano all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni secondo la normativa fissata dalla legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54.

2. I lavoratori extracomunitari che risiedono in un Comune della Puglia sono ammessi a partecipare a bandi di concorso relativi alle provvidenze della Regione Puglia in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero e la costruzione di un alloggio.

3. Allo scopo di favorire il recepimento di alloggi per il soddisfacimento della esigenza abitativa, la Regione concede contributi ai Consorzi di Comuni ed ai Comuni per opere di risanamento igienico-sanitario degli alloggi da destinare agli immigrati e alle loro famiglie.

4. Gli Enti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente presentano formale richiesta corredata di completa documentazione relativa al progetto di risanamento igienico-sanitario di alloggi interessati all'intervento.

5. L'erogazione del contributo viene effettuata come segue:

a) il 75% del contributo dopo la presentazione della domanda corredata della documentazione richiesta;

b) il restante 25% a seguito di presentazione della idonea documentazione attestante l'esecuzione del progetto ammesso a finanziamento.

6. La Regione eroga contributi ai Comuni, alle Associazioni e agli Enti morali che, nelle zone in cui vi è un utilizzo stagionale delle manodopere extracomunitarie, predispongono piani di accoglienza temporanea.

7. Per le modalità di erogazione dei contributi per i piani di accoglienza si fa riferimento alle modalità previste dal quinto comma del presente articolo] .

Art. 10
Contributi e convenzioni.

[1. La Regione sostiene:

a) le funzioni di servizio sociale, culturale e assistenziale svolte, senza fine di lucro, dalle associazioni riconosciute che operano a favore degli immigrati extracomunitari in Puglia.

b) le attività promosse dalle Associazioni di cui all'art. 13 della presente legge.

2. La Regione può erogare contributi o stipulare convenzioni gratuite in riferimento alle finalità di cui alla presente legge.

3. I contributi sono erogati sulla base di domande da presentare alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ciascun anno e corredata di:

- copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

- documentazione comprovante lo svolgimento continuativo di attività e funzioni a favore degli emigrati e degli immigrati;

- programma corredato di preventivo di spesa riguardante le iniziative che si intendono realizzare nonché le spese di gestione.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le associazioni, che abbiano usufruito di contributo nell'anno precedente sono tenute a presentare alla Giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta con la relativa documentazione di spesa.

5. La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione delle associazioni dalla assegnazione di ulteriore contributo nonché il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate.

6. La Regione, tramite il competente Assessorato al bilancio, effettua periodici accertamenti sul corretto impiego delle somme comunque erogate a norma del presente articolo, con facoltà di dispone, nel caso di non corretto impiego delle somme stesse, la revoca della sovvenzione erogata] .

Art. 11
Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitari.

[1. È istituita la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria.

2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promuovere un adeguata informazione fra gli immigrati sulle condizioni di vita e di lavoro nella Regione;

b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine agli atti legislativi e amministrativi regionali per i profili riguardanti l'immigrazione extracomunitaria e, in particolare, in ordine ai piani e programmi in materia socio-sanitaria, orientamento professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, abitazione;

c) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle iniziative e agli interventi regionali realizzati in attuazione della presente legge;

d) esprimere pareri su ogni altro argomento sottopostole dalla Giunta o dal Consiglio regionale;

e) collaborare, su richiesta della Giunta regionale, alla realizzazione di iniziative concernenti l'immigrazione;

f) promuovere gli opportuni collegamenti con le Consulte eventualmente istituite dagli Enti locali della Puglia, con quelle delle altre Regioni e con quelle nazionali;

g) promuovere la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;

h) proporre alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernenti questioni di ordine economico, sociale, previdenziale e assistenziale, anche da realizzare di intesa con gli Stati dai quali provengono gli immigrati] .

Art. 12
Composizione della Consulta.

[1. La Consulta regionale è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è convocata e presieduta dall'Assessore competente. Essa è composta:

a) da n. 2 rappresentanti, di cui uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile, per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari costituita in associazione regionale ed iscritta all'albo di cui all'art. 13 della presente legge;

b) da n. 3 rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dai rispettivi organi;

c) da n. 4 rappresentanti dei Patronati aventi sede nella Regione e che si occupano dell'assistenza ai lavoratori extracomunitari, designati dai rispettivi organi;

d) da n. 4 rappresentanti dei datori di lavoro dei diversi settori economici, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) da n. 1 rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro, designato dal dirigente dell'Ufficio stesso;

f) da n. 1 rappresentante delle Province della Puglia, designato dall'Unione regionale delle province pugliesi (U.R.P.P.);

g) da n. 1 rappresentante dei Comuni, designato dalla Sezione regionale dell'A.N.C.I.;

h) da n. 6 rappresentanti delle associazioni degli emigrati a carattere nazionale che svolgono con continuità, a livello regionale, attività in favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;

i) da n. 3 rappresentanti del Consiglio regionale designati dallo stesso, di cui uno in rappresentanza delle minoranze] .

Art. 13
Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari.

[1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione dell'Albo delle Associazioni degli immigrati extracomunitari determinando, contestualmente, le modalità per l'iscrizione ad esso.

2. L'iscrizione all'albo di cui al precedente comma è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera a) del precedente art. 12] .

Art. 14
Funzionamento della Consulta.

[1. I componenti della Consulta per l'immigrazione sono nominati per la durata della legislatura. Essi sono eletti dal Consiglio regionale sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti di cui al precedente art. 12 entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste.

2. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni nel termine di cui al comma precedente, la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che siano assicurate le nomine della maggioranza dei componenti di cui al precedente art. 12 - lett. a) - e fatte comunque salve le successive eventuali integrazioni.

3. La Consulta elegge a maggioranza nel proprio seno due Vice Presidenti, di cui uno individuato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente art. 12 e uno tra i Consiglieri regionali, con funzioni vicarie.

4. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale all'uopo incaricato dalla Giunta regionale su designazione dell'Assessore competente.

5. Ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni, Enti o Associazioni interessati ai problemi degli immigrati.

6. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica in prima convocazione e con qualunque numero dei componenti in seconda convocazione.

7. La Consulta, entro novanta giorni dalla data della propria costituzione, approva il regolamento interno di funzionamento.

8. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di viaggio, ove spettanti, con le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale] .

Art. 15

[1 ...] (4).

(4)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, L.R. 15 dicembre 2000, n. 26, ad eccezione dell'art. 15, abrogato invece, a determinare condizioni, dall'art. 14, L.R. 11 dicembre 2000, n. 23, unitamente all'art. 16, che pertanto risulta abrogato sia dalla L.R. n. 23/2000 che dalla L.R. n. 26/2000. fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della suddetta L.R. n. 23/2000. Il presente articolo sostituiva la lettera f) dell'art. 7, L.R. 23 ottobre 1979, n. 65, abrogata anch'essa, alle medesime condizioni, dal suddetto art. 14.

Art. 16
Coordinamento.

[1. Il Settore lavoro, oltre all'attuazione delle iniziative di propria competenza, provvede al coordinamento delle iniziative di cui alla presente legge, quali che siano i settori dell'Amministrazione regionale competenti per i singoli campi di intervento. In sede di approvazione della legge di riordino degli uffici regionali sarà costituito il Settore emigrazione - immigrazione] (5).

(5)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, L.R. 15 dicembre 2000, n. 26, ad eccezione dell'art. 15, abrogato invece, a determinare condizioni, dall'art. 14, L.R. 11 dicembre 2000, n. 23, unitamente all'art. 16, che pertanto risulta abrogato sia dalla L.R. n. 23/2000 che dalla L.R. n. 26/2000. fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 17
Norma finanziaria.

[1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte II - Spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, del capitolo 0941020 "Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in Puglia" (legge regionale 11 maggio 1990, n. 29) per un importo, in termini di competenza e cassa, di lire 1.500.000.000 (unmiliardo cinquecentomilioni), con prelievo di pari importo dal cap. 1020020 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa in c/capitale"] .