TITOLO I
Art. 1
[ ...] (1).
(1) Articolo abrogato
sia dal quinto comma dell'art. 14,
L.R.
18 dicembre 1996, n. 27 che dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
Art. 2
[ ...] (2).
(2) Articolo abrogato
sia dal quinto comma dell'art. 14,
L.R.
18 dicembre 1996, n. 27 che dall'art. 36,L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
Art. 3
[1. ...] .
Art. 4
[1. Al secondo comma dell'art.
2 della L.R. 23 agosto 1993, n. 18, dopo le parole «enti gestori convenzionati e delegati», è
aggiunta la frase: «nonché della gestione diretta regionale».
2. Al primo comma
dell'art. 4 della L.R. 23 agosto 1993, n. 18, la frase «tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno
successivo» è sostituita con la frase «tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di
ogni anno».
3. Il terzo comma dell'art.
3 della L.R. 23 agosto 1993, n. 18, è
soppresso]
Art. 5
[1. Il comma 1 dell'art
27 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, sono interpretati nel senso che la mobilità del personale, quale
operazione funzionale allo svolgimento delle attività formative, è disposta tra
gli enti convenzionali di cui al 5° comma dell'art. 5 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 e tra questi
ultimi e gli enti delegati]
Art. 6
[1. Alla copertura degli oneri
finanziari rivenienti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante
utilizzo degli stanziamenti previsti ai capitoli del bilancio regionale
dell'anno 1994 e seguenti, relativi alla formazione professionale]