TITOLO I
La presente legge è stata
abrogata dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
Vedi, anche, quanto disposto dal
primo comma dell'art. 5,
L.R.
11 gennaio 1994, n. 1, L.R. 28 aprile 1995, n. 28.
Art. 1
[1. Fino all'adozione della
legge di riordino delle attività di formazione professionale, in deroga a quanto
previsto dalla L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, il
finanziamento e le attività formative degli Enti gestori e delle Amministrazioni
provinciali vengono disciplinati dalla presente legge]
Art. 2
[1. La Regione riconosce le
spese sostenute sino al 30 giugno 1993, da parte degli Enti gestori
convenzionati e delegati indicati nella deliberazione consiliare 16 luglio 1991,
n. 56 con la quale è stato approvato il piano di formazione professionale
1990/1991, per la prosecuzione ed il completamento, nel 1992 o fino al 30 giugno
1993, delle attività formative previste in tale piano e delle quali è stata
accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54.
2. Sono altresì
riconosciute, sino alla data di entrata in vigore del piano 1993, le spese
sostenute dagli Enti gestori convenzionati e delegati nonché della gestione
diretta regionale (1) per il mantenimento efficiente
delle strutture operative, in base a quanto stabilite dall'art. 3 della
L.R. 8 settembre 1988, n. 26.
3. La Regione riconosce le
attività formative straordinarie realizzate con finanziamenti comunitari e
nazionali negli anni 1991 e 1992 dalle aziende per le quali è stata accertata la
regolare attuazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54. Le relative
spese sono riconosciute nell'ambito dei rendiconti prodotti dalle aziende ed
ammontanti a £. 6.074.595.036 (al netto degli sgravi fiscali a carico delle
aziende) per l'anno 1991 e a £. 6.587.858.250 (al netto degli sgravi fiscali a
carico delle aziende) per l'anno 1992, fatte salve, comunque, le risultanze
delle verifiche contabili operate sugli stessi dall'Ufficio Riscontro e
rendicontazione. I pagamenti relativi si effettueranno a intervenuta riscossione
da parte della Regione di fondi comunitari FSE e nazionali Fondo di rotazione.
4. La Regione riconosce
soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, l'attività formativa straordinaria realizzata dagli Enti pubblici negli
anni 1991 e 1992 e per le quali è stata accertata la regolare attuazione ai
sensi dell'art. 17 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54.
5. La liquidazione degli oneri
derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla Giunta regionale
con apposito atto, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti
e di verifica sugli atti gestionali da parte dei competenti uffici
dell'Assessorato alla formazione professionale] .
(1)
Comma così modificato dal settimo comma dell'art. 4, L.R. 19 luglio 1994, n. 26.
Art. 3
[1. Il piano di formazione
professionale approvato con la deliberazione consiliare 19 luglio 1993, n. 253,
comprende tutte le attività formative relative al periodo dal luglio 1993 al
giugno 1994. Le attività formative destinate ad utenze particolari
(tossicodipendenti soggetti portatori di handicaps, ristretti in istituti di
pena, minori interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) possono
proseguire fino al 31 dicembre 1994 (2).
2. ... (3).
3. ... (4)]
(2) Comma così
sostituito dal primo comma dall'art. 3,
L.R.
19 luglio 1994, n. 26.
(3) Comma abrogato dal
settimo comma dell'art. 4, L.R.
19 luglio 1994, n. 26.
(4) Comma soppresso dal
terzo comma dell'art. 4,
L.R.
19 luglio 1994, n. 26.
Art. 4
[1. ...] .
Art. 5
[1. ...
(5).
2. Sono fatte salve le
disposizioni particolari per l'anno 1993 di cui al precedente art. 3] .
(5) Aggiunge un comma
dopo il primo all'art. 12,L.R.
17 ottobre 1978, n. 54.
Art. 6
[1. ...] .
Art. 7
[1. In attesa del trasferimento
alle Amministrazioni provinciali delle funzioni in materia di formazione
professionale in adempimento a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, la Giunta regionale procede alla stipula di protocolli d'intesa
con le stesse per l'attuazione di procedure di adempimenti tecnici preparatori
dell'indicato trasferimento] .
Art. 8
[1. ...] .
Art. 9
[1. ...
(6).
2. ...] .
(6) Aggiunge un comma,
dopo il terzo, all'art. 4, L.R.
8 settembre 1988, n. 26.
Art. 10
[1. La Regione organizza le
attività di formazione professionale in coerenza con le norme e le direttive
della Comunità Europea, anche ai fini finanziari.
2. La Regione, per la
realizzazione delle attività relative alla progettazione formativa,
all'orientamento professionale ed alla osservazione del mercato del lavoro e
delle professioni, si avvale della collaborazione delle Amministrazioni
provinciali.
3. A tale scopo gli operatori
della formazione professionale, iscritti nella seconda parte dell'Albo di cui
all'art. 26 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, aggiornato ai
sensi dell'art. 1 della L.R. 17 giugno 1983, n. 9, che abbiano frequentato gli appositi corsi di
riqualificazione promossi dalla Regione vengono utilizzati funzionalmente dalle
Amministrazioni provinciali, ferma restando la dipendenza giuridica ed economica
dagli Enti di appartenenza.
4. Le modalità di utilizzazione
vengono disciplinate da specifiche convenzioni stipulate tra le Amministrazioni
provinciali e gli Enti gestori interessati.
5. Le attività relative alle
progettazioni formative, all'orientamento professionale e alle osservazioni del
mercato del lavoro e delle professioni sono approvate dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, previa verifica della
finanziabilità dei progetti da parte della C.E.E. e del Fondo nazionale della
formazione professionale] .
Art. 11
[1. ... (7).
2. Il reclutamento del
personale docente e non docente si applica nel rispetto delle normative
nazionali e regionali vigenti in materia.
3. Il secondo comma dell'art.
1 della L.R. 25 febbraio 1986, n. 5 è
abrogato]
(7) Sostituisce il terzo
comma dell'art. 6, L.R.
17 giugno 1983, n. 9, comma già sostituito dal secondo comma dell'art.1, L.R. 25 febbraio 1986, n. 5.
Art. 12
[1. Per l'esame dei rendiconti
di cui all'art. 14 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 si applicano
le disposizioni previste dall'art. 6 della L.R. 8 settembre 1988, n. 26] .
Art. 13
[1. ...] .
Art. 14
Norma
finanziaria.
[1. Alla copertura degli oneri
finanziari rivenienti dall'attuazione della presente legge, previsti in £.
109.191.971.260, si provvede mediante imputazione della somma di £.
94.554.141.750 quale residuo di stanziamento, sui capitoli del bilancio 1992 nn.
0961010 e 0962010 e della somma di £. 14.637.829.510 sul capitolo n. 0961015 del
bilancio 1993.
2. Per il finanziamento F.S.E.
alle imprese anno 1991 viene utilizzato l'impegno di spesa di £. 7.979.959.857
assunto con delibera di Giunta regionale n. 7875/1991 sul cap. 0962050/R.P. 1991
esercizio 1993 del bilancio regionale.
3. Per il finanziamento F.S.E.
alle imprese anno 1992 vengono utilizzati i residui di stanziamento del cap.
0962050 del bilancio 1992 ammontanti a £.6.587.858.250] (24).