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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1993
Numero
18
Data
23/08/1993
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Misure urgenti per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alla vigente legislazione regionale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 agosto 1993, n. 114.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 5, L.R. 11 gennaio 1994, n. 1, L.R. 28 aprile 1995, n. 28.

Art. 1

[1. Fino all'adozione della legge di riordino delle attività di formazione professionale, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, il finanziamento e le attività formative degli Enti gestori e delle Amministrazioni provinciali vengono disciplinati dalla presente legge]

 

Art. 2

[1. La Regione riconosce le spese sostenute sino al 30 giugno 1993, da parte degli Enti gestori convenzionati e delegati indicati nella deliberazione consiliare 16 luglio 1991, n. 56 con la quale è stato approvato il piano di formazione professionale 1990/1991, per la prosecuzione ed il completamento, nel 1992 o fino al 30 giugno 1993, delle attività formative previste in tale piano e delle quali è stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54.

2. Sono altresì riconosciute, sino alla data di entrata in vigore del piano 1993, le spese sostenute dagli Enti gestori convenzionati e delegati nonché della gestione diretta regionale (1) per il mantenimento efficiente delle strutture operative, in base a quanto stabilite dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1988, n. 26.

3. La Regione riconosce le attività formative straordinarie realizzate con finanziamenti comunitari e nazionali negli anni 1991 e 1992 dalle aziende per le quali è stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54. Le relative spese sono riconosciute nell'ambito dei rendiconti prodotti dalle aziende ed ammontanti a £. 6.074.595.036 (al netto degli sgravi fiscali a carico delle aziende) per l'anno 1991 e a £. 6.587.858.250 (al netto degli sgravi fiscali a carico delle aziende) per l'anno 1992, fatte salve, comunque, le risultanze delle verifiche contabili operate sugli stessi dall'Ufficio Riscontro e rendicontazione. I pagamenti relativi si effettueranno a intervenuta riscossione da parte della Regione di fondi comunitari FSE e nazionali Fondo di rotazione.

4. La Regione riconosce soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'attività formativa straordinaria realizzata dagli Enti pubblici negli anni 1991 e 1992 e per le quali è stata accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54.

5. La liquidazione degli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla Giunta regionale con apposito atto, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica sugli atti gestionali da parte dei competenti uffici dell'Assessorato alla formazione professionale] .

(1)  Comma così modificato dal settimo comma dell'art. 4, L.R. 19 luglio 1994, n. 26.

 

Art. 3

[1. Il piano di formazione professionale approvato con la deliberazione consiliare 19 luglio 1993, n. 253, comprende tutte le attività formative relative al periodo dal luglio 1993 al giugno 1994. Le attività formative destinate ad utenze particolari (tossicodipendenti soggetti portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) possono proseguire fino al 31 dicembre 1994 (2).

2. ... (3).

3. ... (4)]

 

(2)  Comma così sostituito dal primo comma dall'art. 3, L.R. 19 luglio 1994, n. 26.

(3)  Comma abrogato dal settimo comma dell'art. 4, L.R. 19 luglio 1994, n. 26.

(4)  Comma soppresso dal terzo comma dell'art. 4, L.R. 19 luglio 1994, n. 26.

 

 

Art. 4

[1. ...] .

 

 

 

Art. 5

[1. ... (5).

2. Sono fatte salve le disposizioni particolari per l'anno 1993 di cui al precedente art. 3] .

(5)  Aggiunge un comma dopo il primo all'art. 12,L.R. 17 ottobre 1978, n. 54.

 

 

Art. 6

[1. ...] .

 

Art. 7

[1. In attesa del trasferimento alle Amministrazioni provinciali delle funzioni in materia di formazione professionale in adempimento a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Giunta regionale procede alla stipula di protocolli d'intesa con le stesse per l'attuazione di procedure di adempimenti tecnici preparatori dell'indicato trasferimento] .

 

Art. 8

[1. ...] .

 

Art. 9

[1. ... (6).

2. ...] .

(6)  Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 4,  L.R. 8 settembre 1988, n. 26.

 

 

Art. 10

[1. La Regione organizza le attività di formazione professionale in coerenza con le norme e le direttive della Comunità Europea, anche ai fini finanziari.

2. La Regione, per la realizzazione delle attività relative alla progettazione formativa, all'orientamento professionale ed alla osservazione del mercato del lavoro e delle professioni, si avvale della collaborazione delle Amministrazioni provinciali.

3. A tale scopo gli operatori della formazione professionale, iscritti nella seconda parte dell'Albo di cui all'art. 26 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, aggiornato ai sensi dell'art. 1 della L.R. 17 giugno 1983, n. 9, che abbiano frequentato gli appositi corsi di riqualificazione promossi dalla Regione vengono utilizzati funzionalmente dalle Amministrazioni provinciali, ferma restando la dipendenza giuridica ed economica dagli Enti di appartenenza.

4. Le modalità di utilizzazione vengono disciplinate da specifiche convenzioni stipulate tra le Amministrazioni provinciali e gli Enti gestori interessati.

5. Le attività relative alle progettazioni formative, all'orientamento professionale e alle osservazioni del mercato del lavoro e delle professioni sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa verifica della finanziabilità dei progetti da parte della C.E.E. e del Fondo nazionale della formazione professionale] .

 

 

Art. 11

[1. ... (7).

2. Il reclutamento del personale docente e non docente si applica nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

3. Il secondo comma dell'art. 1 della L.R. 25 febbraio 1986, n. 5 è abrogato] 

(7)  Sostituisce il terzo comma dell'art. 6, L.R. 17 giugno 1983, n. 9, comma già sostituito dal secondo comma dell'art.1, L.R. 25 febbraio 1986, n. 5.

 

Art. 12

[1. Per l'esame dei rendiconti di cui all'art. 14 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 della L.R. 8 settembre 1988, n. 26] .

 

 

Art. 13

[1. ...] .

 

Art. 14
Norma finanziaria.

[1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dall'attuazione della presente legge, previsti in £. 109.191.971.260, si provvede mediante imputazione della somma di £. 94.554.141.750 quale residuo di stanziamento, sui capitoli del bilancio 1992 nn. 0961010 e 0962010 e della somma di £. 14.637.829.510 sul capitolo n. 0961015 del bilancio 1993.

2. Per il finanziamento F.S.E. alle imprese anno 1991 viene utilizzato l'impegno di spesa di £. 7.979.959.857 assunto con delibera di Giunta regionale n. 7875/1991 sul cap. 0962050/R.P. 1991 esercizio 1993 del bilancio regionale.

3. Per il finanziamento F.S.E. alle imprese anno 1992 vengono utilizzati i residui di stanziamento del cap. 0962050 del bilancio 1992 ammontanti a £.6.587.858.250] (24).