La presente legge è stata
abrogata dall'art. 38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18, unitamente alle sue successive modificazioni ed
integrazioni. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.
TITOLO I
Finalità e definizioni
Art. 1
Finalità.
[1. La presente in attuazione
delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, disciplina
nella Regione Puglia il sistema del trasporto pubblico di interesse regionale e
locale con le seguenti finalità:
a) realizzare un sistema
coordinato e integrato di trasporto pubblico che, con il conferimento agli enti
locali delle funzioni e delle risorse ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, garantisca le
esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci coordinando la
programmazione degli enti locali con quella regionale e nazionale e promuova un
equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio
regionale;
b) perseguire la
razionalizzazione e l'efficacia della spesa pubblica destinata al settore e il
miglioramento della qualità dei servizi tramite il confronto concorrenziale tra
gli operatori e il contenimento degli obblighi di servizio pubblico ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1191/69 e del regolamento (CEE) n.
1893/91;
c) concorrere alla
salvaguardia ambientale mediante il contenimento dei consumi energetici e dei
fattori di inquinamento, con particolare riferimento agli agglomerati urbani]
.
Art. 2
Definizioni.
[1. Nella presente legge si
indica con L. n. 142/1990 la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modificazioni e integrazioni, con D.Lgs. n. 158/1995 il decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158 con L. n. 59/1997 la legge 15 marzo 1997, n. 59, come
modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e con D.Lgs. n. 422/1997 il
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Gli acronimi utilizzati sono
definiti nel corso del testo.
2. Sono servizi di Trasporto
pubblico regionale e locale (T.P.R.L.) i servizi di trasporto collettivo di
persone e di merci, con esclusione del trasporto di merci pericolose, nocive e
inquinanti, effettuati con modalità terrestre, marittima, lacuale e aerea, che
si svolgono interamente o prevalentemente nel territorio regionale collegando
non più di due regioni con offerta indifferenziata a tariffe prestabilite a
utenti anche appartenenti a particolari categorie. I servizi di T.P.R.L. sono
effettuati con modalità ordinarie di linea o con modalità speciali ai sensi
dell'articolo 20. Non sono servizi di T.P.R.L. i servizi di trasporto collettivo
riservati ad utenti prestabiliti risultanti da apposito contratto ed esercitati
con veicoli in servizio di noleggio o con conducente ai sensi dell'articolo 82,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Si definisce "linea"
l'unità elementare di T.P.R.L. individuata:
a) dai centri serviti,
b) dal percorso,
c) dal programma di esercizio,
d) dalla finalità della
domanda di trasporto prevalentemente soddisfatta.
4. Si definisce "rete"
l'insieme di più linee tra loro connesse in uno o più centri, caratterizzate da
sostanziale omogeneità della domanda di trasporto verso uno o più poli di
attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di
trasporto.
5. Si definisce "bacino"
l'insieme di più reti aventi in comune i poli di attrazione.
6. I servizi di T.P.R.L. si
distinguono:
1) in relazione al modo del
trasporto, in:
a) automobilistici, effettuati
su strada con veicoli à trazione meccanica;
b) tramviari, effettuati con
veicoli a guida vincolata su sede fissa promiscua;
c) filoviari, effettuati su
strada con veicoli a trazione elettrica alimentazione esterna a mezzo linea
aerea o altro sistema;
d) metropolitani, effettuati
con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta e con frequenti fermate;
e) ferroviari, effettuati con
veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta con esclusione dei servizi
ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei
trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 422/1997;
f) marittimi, effettuati con
imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'àmbito regionale, con esclusione dei
servizi di collegamento di terminali ferroviari;
g) lacuali, effettuati con
imbarcazioni o navi nei laghi;
h) aerei, effettuati con
aeromobili nell'àmbito della Regione;
i) altri, effettuati con modi
diversi da quelli elencati ai punti precedenti;
2) in relazione alle
caratteristiche della domanda di trasporto, in:
a) ordinari, per il trasporto
di viaggiatori, anche appartenenti a particolari categorie, per esigenze di
mobilità a carattere continuativo;
b) stagionali, per trasporto
di viaggiatori in determinati periodi dell'anno;
c) gran turismo, per trasporto
di viaggiatori con veicoli "gran turismo" per prevalenti esigenze di turismo a
carattere ricorrente;
d) occasionali, per trasporto
di viaggiatori con finalità a carattere temporaneo connesse a predeterminati
eventi particolari, di durata non superiore a un mese.
7. servizi automobilistici si
distinguono:
1) in relazione alle
caratteristiche dell'ambiente in cui si svolgono e della domanda di mobilità,
in:
a) urbani, se si svolgono
nell'àmbito di centri urbani senza soluzione di continuità abitativa e con
frequenti fermate;
b) suburbani, se collegano più
aggregati urbani con brevi percorsi e frequenti fermate;
c) interurbani, se collegano
più centri con percorsi senza frequenti fermate;
2) in relazione all'àmbito
amministrativo in cui si svolgono, in:
a) comunali, se collegano
centri appartenenti allo stesso comune, anche con percorsi interessanti, senza
fermate, territori di comuni limitrofi;
b) provinciali o
metropolitani, se collegano centri appartenenti alla stessa provincia o città
metropolitana, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di
province o regioni finitime;
c) interprovinciali, se
collegano centri appartenenti a più province, anche con percorsi interessanti
senza fermate, territori di regioni finitime;
d) interregionali, se
collegano centri appartenenti anche ad una Regione finitima, con prevalenza di
percorso nella Regione Puglia] .
TITOLO II
Competenze e risorse
Art. 3
Ripartizione delle competenze.
[1. I Comuni esercitano le
funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che
richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei
servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari e filoviari compresi
nei propri ambiti territoriali.
2. Le Province e ove
istituita, la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione e di
amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a
livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico
automobilistici, tramviari, filoviari e lacuali compresi nei propri ambiti
territoriali.
3. La Regione esercita le
funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto
pubblico locale con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti agli enti
locali ai sensi dei commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse nazionale ai sensi
dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 422/1997, nonché le seguenti funzioni che
richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:
a) individuazione degli
obiettivi generali di programmazione dei servizi di trasporto mediante la
redazione del piano regionale trasporti;
b) definizione dei servizi
minimi di cui all'articolo 5 e ripartizione delle risorse sulla base dei criteri
di cui all'articolo 4;
c) programmazione degli
investimenti nel settore del trasporto, tramite gli accordi di programma di cui
all'articolo 9 ed i programmi regionali degli investimenti di cui all'articolo
10;
d) determinazione delle
tariffe minime ai sensi del titolo VI della presente legge;
e) definizione dei criteri di
aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi di T.P.R.L.;
f) definizione dei compiti
degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 25;
g) definizione dei criteri per
a quantificazione degli importi a compensazione dei servizi di trasporto e per
la loro revisione annuale;
h) definizione dei criteri per
la quantificazione degli organici del personale occorrente per l'effettuazione
dei servizi di trasporto;
i) definizione dei criteri per
la riduzione dell'inquinamento derivante dal trasporto nell'àmbito delle linee
guida e dei principi quadro stabiliti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 del
D.Lgs. n. 422/1997;
l) concessioni per la gestione
delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo
105, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
m) vigilanza generale
sull'esercizio dei servizi di T.P.R.L. e monitoraggio degli indicatori di
efficienza, efficacia e qualità dei servizi stessi;
n) esercizio dei poteri
sostitutivi di cui all'articolo 26.
4. Le Province e la città
metropolitana possono delegare le funzioni di programmazione e di
amministrazione dei servizi di competenza agli enti locali intercomunali
costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 25 della
L. n. 142/1990 e compresi nei propri ambiti territoriali, osservando i principi
di cui all'articolo 4, comma 3, della L. n. 59/1997 ed in particolare quello di
sussidiarietà e di adeguatezza.
5. La Giunta regionale, fatte
salve le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale,
delega agli enti locali, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2, le
funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi che costituiscono
reti non comprese interamente nei propri ambiti territoriali, osservando i
princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in
particolare quelli di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in
favore dell'ente locale individuato con i criteri di cui all'articolo 18, comma
6 (1).
5-bis. Nel caso di reti di
servizi plurimodali comprendenti i servizi ferroviari, metropolitani, marittimi
ed aerei, la Giunta regionale può delegare funzioni amministrative attinenti le
reti agli enti locali individuati con i princìpi e i criteri di cui al comma
5 (2) ] .
(1) Comma così
sostituito dall'art. 56, comma 1, L.R. 12 aprile 2000, n. 9. Il testo originario
così disponeva: «5. La Regione, fatte salve le funzioni che richiedono
l'esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali le funzioni di
programmazione e di amministrazione agli stessi non attribuite ai sensi dei
commi 1 e 2, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della L. n.
59/1997 e in particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è
disposta in favore dell'ente locale nel cui ambito risiede la quota prevalente
dei cittadini interessati alla mobilità soddisfatta dai servizi delegati».
(2) Comma aggiunto
dall'art. 56, comma 2, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
Art. 4
Ripartizione delle risorse.
[1. A decorrere dall'esercizio
1999 la Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un Fondo regionale
trasporti (F.R.T.) destinato all'esercizio e agli investimenti nel settore del
T.P.R.L., alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato ai sensi del D.Lgs. n.
422/1997 e da risorse proprie.
2. Il F.R.T. è articolato nei
seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
a) interventi per l'esercizio
dei servizi automobilistici, tramviari, filoviari e lacuali, finanziato con
risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui
all'articolo 5 e del tasso programmato di inflazione;
b) interventi per l'esercizio
dei servizi ferroviari e metropolitani, finanziato con le risorse trasferite
dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 422/1997, per i
servizi di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;
c) interventi per l'esercizio
dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali
risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all'articolo 10 del D.Lgs.
n. 422/1997;
d) interventi per gli
investimenti nel settore dei servizi di cui alla lettera a), finanziato con
risorse regionali, statali o comunitarie;
e) interventi per gli
investimenti nei settori di cui alle lettere b) e c), finanziato con risorse
regionali, statali o comunitarie;
f) interventi a compensazione
degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di
trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.
3. Il fondo di cui alla
lettera a) del comma 2, detratte le risorse per l'esercizio delle funzioni in
capo alla Regione, è ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali a
copertura degli oneri dei servizi minimi di cui all'articolo 5 attribuiti alla
competenza di ciascun ente locale. Le risorse regionali sono erogate di norma
trimestralmente entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio
o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese
a cui si riferiscono, da conguagliare successivamente all'approvazione del
bilancio regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci
somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse
trasferite dalla Regione (3)] .
(3) Comma così modificato
dall'art. 15, comma 1, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.
Art. 5
Servizi minimi.
[1. La Giunta regionale
determina, con le modalità di cui al comma 2, i servizi minimi di T.P.R.L., come
definiti all'articolo 16 del D.Lgs. n. 422/1997, con l'obiettivo di realizzare
livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di
trasporto. In particolare, i servizi minimi di trasporto interurbano non possono
comprendere servizi per i quali sia accertata una utilizzazione media inferiore
a dieci viaggiatori per corsa se trattasi di servizi automobilistici di linea,
trenta viaggiatori per corsa se trattasi di servizi ferroviari. I servizi minimi
di trasporto urbano possono riguardare esclusivamente i Comuni con popolazione
superiore a quindicimila abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale,
fatti salvi i Comuni minori già dotati di servizi di trasporto urbano alla data
di entrata in vigore della presente legge, e la loro percorrenza annua
chilometrica è rapportata alla loro popolazione nella misura massima che si
ottiene elevando al quadrato il numero degli abitanti diviso per cento. La
predetta misura è maggiorata del 70 per cento per i Comuni capoluoghi di
provincia e di un numero di chilometri pari al numero degli abitanti per gli
altri Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Le eventuali
eccedenze dei servizi urbani esistenti rispetto ai suddetti parametri sono
assorbite in un periodo pluriennale stabilito dalla Giunta regionale.
1-bis. Per i comuni insulari
con meno di quindicimila abitanti la Giunta, regionale può derogare alla
disposizione di cui al comma 1 (4).
2. Per la determinazione dei
servizi minimi l'Assessore regionale ai trasporti elabora una proposta e indice
apposita conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, alla quale sono invitati, con
preavviso minimo di trenta giorni tramite lettera raccomandata:
a) le Province, i Comuni
capoluogo le rappresentanze regionali dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e
dell'U.N.C.E.M., ai fini dell'intesa con gli enti locali di cui all'articolo 16,
comma 2, del D.Lgs. n. 422/1997;
b) le associazioni dei
consumatori che comunichino all'Assessorato regionale trasporti la loro presenza
sul territorio regionale;
c) le organizzazioni sindacali
confederali e federali del settore del trasporto;
d) le associazioni delle
imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale;
e) la società Ferrovie dello
Stato.
I soggetti invitati fanno
pervenire le proprie osservazioni e proposte entro il termine di trenta giorni
dalla data della conferenza. Nei successivi novanta giorni la Giunta regionale,
tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute per quanto compatibili con
gli obiettivi della programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio
regionale, adotta provvedimento di preliminare determinazione dei servizi minimi
di T.P.R.L., che sottopone all'esame della competente Commissione consiliare
permanente. La Commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine
di quarantacinque giorni dalla formale richiesta. Il parere della Commissione
consiliare è vincolante nel caso che l'intesa con gli enti locali non sia stata
raggiunta con le modalità di cui all'articolo 14-bis, comma 2, della L. n.
241/1990.
Decorso il predetto termine di
quarantacinque giorni, la Giunta regionale adotta in ogni caso il provvedimento
di definitiva determinazione dei servizi minimi.
5. La determinazione dei
servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto
e, per il modo automobilistico, separatamente per i servizi urbani, suburbani e
interurbani. La determinazione dei servizi minimi resta in vigore fino a nuova
determinazione o modifica, da effettuare con le medesime modalità di cui al
comma 2 (5).
4. I servizi minimi di
T.P.R.L. non comprendono i servizi gestiti in economia dai Comuni, i cui oneri
restano a carico dei bilanci comunali] .
(4) Comma aggiunto
dall'art. 15, comma 2, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.
(5) Comma così sostituito
dall'art. 15, comma 3, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32. Il testo originario così
disponeva: «5. La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata
separatamente per ciascun modo di trasporto e resta in vigore fino a nuova
determinazione o modifica, da effettuare con le modalità di cui al comma 2.».
Art. 6
Servizi aggiuntivi.
[1. Le Province, i Comuni e le
Comunità montane queste ultime nel caso di esercizio associato di servizi
comunali ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
possono istituire, nell'àmbito delle proprie competenze, servizi di trasporto
aggiuntivi a quelli definiti ai sensi del precedente articolo 5, con oneri a
totale carico dei propri bilanci e previa intesa con la Regione ai fini della
compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale.
2. L'intesa di cui al comma 1
è espressa dalla Giunta regionale nel termine massimo di quarantacinque giorni
dalla data di acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si
prescinde dall'intesa.
3. Per l'istituzione di
servizi aggiuntivi ai sensi del comma 1 gli enti locali possono utilizzare,
oltre alle risorse proprie quelle attribuite dalla Regione ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, che risultino disponibili dopo l'espletamento delle
gare di cui all'articolo 18 per la concessione dei servizi minimi o per
ristrutturazioni riduttive dei servizi minimi di competenza, anche con
trasformazioni in servizi speciali ai sensi dell'articolo 20] .
TITOLO III
Programmazione
Art. 7
Piano regionale trasporti.
[1. Il Piano regionale
trasporti (P.R.T.) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a
realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del piano
nazionale trasporti e degli altri documenti programmatici interregionali, un
sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci in connessione con
i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. Il P.R.T. è
aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti
dall'Osservatorio per la mobilità di cui all'articolo 27.
2. Il P.R.T. è articolato per
bacini e per reti nelle varie modalità del trasporto, sia di persone che di
merci, e definisce in particolare:
a) l'organizzazione generale
dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture;
b) i criteri di mantenimento,
riduzione o soppressione degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo
2 del regolamento (CEE) n. 1191/69;
c) i criteri di individuazione
del modo del trasporto pubblico che ottimizzi l'efficienza economica,
l'efficacia trasportistica e la salvaguardia ambientale nel rispetto del
principio del minimo costo per la collettività di cui all'articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 1191/69;
d) i criteri di integrazione
modale e tariffaria dei servizi;
e) i criteri di individuazione
e misurazione degli indicatori di qualità dei servizi;
f) i criteri per la riduzione
della congestione e dell'inquinamento ambientale;
g) i criteri per
l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti
disabili;
h) il sistema di monitoraggio
dei servizi di trasporto.
3. L'Assessorato regionale ai
trasporti, avvalendosi anche di consulenti esterni di comprovata esperienza nel
settore, predispone la proposta di P.R.T. tenendo conto della programmazione
degli enti locali e in particolare dei piani di bacino predisposti dalle
Province ai sensi dell'articolo 11.
4. La proposta di P.R.T. di
cui al comma 3 è preventivamente approvata dalla Giunta regionale e quindi
trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione. Con uguale
procedura sono approvate le varianti al P.R.T. La proposta e le approvazioni
possono riguardare anche singoli piani settoriali] ).
Art. 8
Piano triennale dei servizi.
[1. Il Piano triennale dei
servizi (P.T.S.), redatto ai sensi dell'articolo 14 comma 3, del D.Lgs. n.
422/1997 e nell'àmbito degli obiettivi del P.R.T., è articolato in piani
settoriali e intersettoriali e definisce:
a) l'insieme dei servizi
istituiti, con indicazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e degli
eventuali servizi aggiuntivi istituiti dagli enti locali ai sensi dell'articolo
6;
b) l'organizzazione dei
servizi con individuazione delle reti e dei bacini di cui all'articolo 2 e degli
enti locali rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 18, comma 6;
c) i servizi speciali ai sensi
dell'articolo 20;
d) le risorse destinate
all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti
rispettivamente competenti;
e) le risorse destinate agli
investimenti ai sensi degli artt. 9 e 10;
f) le integrazioni modali e
tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente legge.
2. Il P.T.S. e le sue varianti
sono approvati dalla Giunta regionale, previa conferenza dei servizi indetta con
le modalità dell'articolo 5, comma 2, e sentite le competenti Commissioni
consiliari, anche con separati provvedimenti riguardanti singoli piani
settoriali. Per i servizi automobilistici il P.T.S. è approvato entro il 30
giugno 2001 (6)] .
(6) Comma così modificato
dall'art. 56, comma 3, L.R. 12 aprile 2000, n. 9. Il termine del 30 giugno 2001
è stato poi differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 37, comma 4, L.R. 31 maggio
2001, n. 14.
Art. 9
Accordi di programma per gli investimenti.
[1. Nell'àmbito degli
obiettivi definiti dal P.R.T. la Regione promuove con gli enti locali, con le
imprese di trasporto pubblico e con soggetti di diritto privato accordi di
programma per investimenti nel settore della mobilità delle persone e delle
merci, che individuano in particolare:
a) gli investimenti da
realizzare, con priorità per quelli riguardanti l'intermodalità e la
salvaguardia dell'ambiente;
b) i soggetti coinvolti e i
loro compiti;
c) le risorse necessarie a
carico della Regione e quelle a carico degli altri enti e soggetti privati
coinvolti;
d) i tempi di realizzazione e
il periodo di validità;
e) le sanzioni in caso di
inadempienze degli enti e dei soggetti privati coinvolti.
2. Gli accordi di programma di
cui al comma 1 sono promossi dall'Assessore ai trasporti che indice apposita
conferenza dei servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni.
Gli accordi di programma sono approvati dalla Giunta regionale sentita la
competente Commissione consiliare permanente e previa ratifica da parte degli
organi collegiali degli enti locali interessati.
3. Gli enti locali possono
sottoscrivere con le imprese di trasporto pubblico accordi di programma per la
realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione della congestione nei
centri urbani. Detti accordi possono prevedere, nella fase di realizzazione
degli investimenti, il riconoscimento alle imprese di trasporto di compensazioni
economiche dei maggiori oneri connessi alla congestione] .
Art. 10
Programmi regionali di investimenti con risorse
vincolate.
[1. La Giunta regionale,
sentita la Commissione consiliare competente, approva, su proposta
dell'Assessore ai trasporti, programmi regionali di investimenti finanziati con
risorse regionali, statali o comunitarie vincolate all'acquisto di veicoli,
attrezzature e tecnologie per l'esercizio dei servizi di T.P.R.L., stabilendo
criteri e modalità di assegnazione dei contributi da accordare ai soggetti
gestori. I contributi sono riconosciuti nella misura massima dell'85 per cento
del costo riconosciuto ammissibile per gli investimenti, al netto di IVA.
2. Sulla base dei programmi di
cui al comma 1 la Giunta regionale rilascia alle imprese di trasporto un
preliminare affidamento di contributo fissando un termine non inferiore a sei
mesi per la sua validità, decorso il quale può disporre la revoca o il
riaffidamento del contributo anche ad altra impresa. L'erogazione dei contributi
è disposta, previa dimostrazione degli investimenti effettuati entro il termine
di validità, nella misura massima dell'85 per cento della spesa sostenuta, al
netto di IVA, e comunque entro il limite ammissibile (7).
3. Sui beni acquistati con i
contributi di cui al comma 1 e destinati ai servizi automobilistici sono
stabiliti i seguenti vincoli per la durata di dieci anni a decorrere dalla data
di erogazione dei contributi:
a) divieto di uso diverso da
quello dei servizi di T.P.R.L.;
b) alienazione subordinata
alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, accordabile previa
restituzione alla Regione di una quota del prezzo di vendita calcolata nel
rapporto fra il contributo regionale e la spesa sostenuta.
L'impresa alienante è
esonerata dalla restituzione della predetta quota, che si trasferisce a favore
dell'impresa acquirente, nel caso in cui quest'ultima eserciti servizi di
T.P.R.L. in Puglia e assuma a proprio carico i vincoli gravanti sul bene
alienato. Il prezzo di vendita Vx viene stabilito con la seguente formula in
funzione degli anni x decorsi dalla data di acquisto del bene, sulla base del
valore Vo, al momento della alienazione, del medesimo bene nuovo, o di altro
equivalente:
Vx = Vo [1 - 0,18x + 0,009
x2], per x minore di 10 anni;
c) nel caso di perdita
accidentale del possesso di beni acquistati con il contributo regionale, non
imputabili a calamità naturali, il soggetto beneficiario del contributo deve
restituire alla Regione una somma pari alla quota di cui alla lettera b).
4. Sui beni acquistati con i
contributi di cui al comma 1 e destinati a servizi non automobilistici la Giunta
regionale stabilisce vincoli analoghi a quelli del comma 3 rapportati alla
durata fisica ed economica dei medesimi beni.
5. Sono ammissibili al
contributi di cui al comma 1 gli autobus acquistati per l'esercizio di servizi
di TPRL interamente con risorse dei soggetti gestori e immatricolati dopo
l'entrata in vigore della legge 18 giugno 1998, n. 194 e sino a tutto il 31
dicembre 1999 (8) ] .
(7) Comma così modificato
dall'art. 15, comma 4, lettera a), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.
(8) Comma aggiunto
dall'art. 15, comma 4, lettera b), L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.
Art. 11
Piani provinciali di bacino.
[1. I Piani provinciali di
bacino (P.P.B.) definiscono in dettaglio:
a) i programmi di esercizio
con relativi orari dei servizi minimi di cui all'articolo 5 di competenza
provinciale, di quelli aggiuntivi ai sensi dell'articolo 6 e di quelli speciali
autorizzati ai sensi articolo 20;
b) le risorse destinate ai
servizi di cui alla lettera a);
c) le integrazioni modali e
tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente legge;
d) i servizi interurbani per
la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo
1997, n. 10.
2. I P.P.B. sono
preventivamente esaminati in apposita conferenza dei servizi indetta
dall'Assessore provinciale ai trasporti con le modalità di cui all'articolo 5,
comma 2, e sono approvati dal Consiglio provinciale, previa intesa con la
Regione. L'intesa è espressa dalla Giunta regionale sulla base della
compatibilità con la programmazione regionale entro il termine massimo di
quarantacinque giorni dall'acquisizione della formale richiesta, decorso il
quale si prescinde dall'intesa.
2-bis. Ove i Piani provinciali
di bacino (P.P.B.) non siano approvati dai competenti Consigli provinciali entro
il 31 ottobre dell'anno 2001, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione
di un congruo termine, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi
in sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri a carico degli stessi
(9) .
3. Le varianti del P.P.B. sono
approvate dalla Giunta provinciale con le medesime modalità del comma 2] .
(9) Comma aggiunto
dall'art. 37, comma 1, L.R. 31 maggio 2001, n. 14.
Art. 12
Piani urbani del traffico.
[1. I Piani urbani del
traffico (P.U.T.) sono adottati, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n.
285/1992, dai Comuni di cui al decreto del Ministero lavori pubblici 2 gennaio
1996.
2. I Comuni di cui al comma 1
trasmettono preventivamente il P.U.T. da adottare alla Regione e alla Provincia
competente che ne verificano la rispondenza alla propria programmazione
esprimendo parere non vincolante nel termine di quarantacinque giorni, decorso
il quale si prescinde dal parere.
3. I P.U.T. definiscono i
servizi urbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26,
comma 3, della L. n. 104/1992 e dell'articolo 13 della L.R. n. 10/1997] .
TITOLO IV
Gestione dei servizi
Art. 13
Obiettivi generali.
[1. La Regione persegue, nella
organizzazione gestionale dei servizi di T.P.R.L., i seguenti obiettivi:
a) introdurre elementi di
periodico raffronto concorrenziale tra i soggetti erogatori dei servizi al fine
di conseguire il progressivo superamento degli assetti monopolistici;
b) ridurre e, ove risulti
possibile in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti e alle
situazioni del mercato, sopprimere gli obblighi di servizio pubblico e le
relative compensazioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 e del
regolamento (CEE) n. 1893/91;
c) separare istituzionalmente
i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei
servizi;
d) incentivare le integrazioni
modali e tariffarie dei servizi e le forme associative gestionali che migliorino
l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti.
2. La Regione può partecipare
solo con quote minoritarie a società o consorzi per la gestione di servizi di
T.P.R.L].
Art. 14
Forme di gestione.
[1. I servizi di T.P.R.L., ai
sensi delle disposizioni degli articoli 22 e 25 della L. n. 142/1990 e
dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 422/1997 sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia direttamente
dall'ente locale competente, quando il complesso dei servizi di trasporto
risulti di modeste dimensioni, individuabili in un numero di addetti non
superiore a venticinque unità;
b) per affidamento diretto
degli enti locali competenti a:
1) aziende speciali costituite
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della L. n. 142/1990 e consorzi
costituiti ai sensi dell'articolo 25 o trasformati ai sensi dell'articolo 60
della medesima L. n. 142/1990;
2) società per azioni o a
responsabilità limitata che risultino costituite ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, lettera e), della L. n. 142/1990, come modificato e integrato
dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dall'articolo 17, comma,
58, della L. n. 127/1997 (10) ;
c) per concessione da parte
della Regione o dell'ente locale competente ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
lettera b) della L. n. 142/1990 e degli artt. 17 e 18 della presente legge;
d) per autorizzazione,
limitatamente ai servizi speciali di cui all'articolo 20] .
(10) Lettera abrogata
dall'art. 56, comma 4, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
Art. 15
Gestioni in economia.
[1. Le gestioni in economia di
cui all'articolo 14, lettera a), sono disciplinate da regolamenti approvati
dagli enti locali competenti che definiscono in particolare:
a) i servizi offerti, con
indicazione dei programmi di esercizio;
b) le tariffe del trasporto;
c) il materiale rotabile in
dotazione;
d) le risorse destinate
dall'ente gestore a copertura dei disavanzi e a compensazione di minori entrate
per eventuali agevolazioni tariffarie accordate.
2. I comuni dotati di gestione
in economia di servizi di trasporto pubblico con numero di addetti superiore a
venticinque unità dispongono la cessazione delle medesime gestioni entro il 31
dicembre 2000 trasformandole, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del D.Lgs.
19 novembre 1997, n. 422, modificato dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400, in
società di capitali ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i
dipendenti, alle quali affidare in concessione i servizi già in economia, previa
stipula dei contratti «ponte» di servizio con le compensazioni già attribuite
alle gestioni in economia. Le concessioni come sopra accordate hanno validità
fino alla data del riaffidamento dei relativi servizi con le procedure
concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque con oltre il 31 dicembre 2003. Il
Comune può prevedere l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze
funzionali o di gestione e può restate socio unico di tali società per un
periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione non avvenga entro il 31
dicembre 2000, provvede il Sindaco nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore
inerzia la Regione, previa sospensione di ogni intervento contributivo per
investimenti nei confronti delle gestioni in economia, provvede all'affidamento
immediato dei servizi in economia con le procedure concorsuali di cui
all'articolo 18 (11).
3. I servizi minimi di TPRL
non comprendono i servizi delle cessate gestioni in economia, i cui oneri
restano a carico dei bilanci comunali (12) ] .
(11) Comma così
sostituito dall'art. 56, comma 5, L.R. 12 aprile 2000, n. 9. Il testo originario
così disponeva: «2. I Comuni dotati di gestioni in economia di servizi di
trasporto pubblico con numero di addetti superiore a venticinque unità
dispongono la cessazione delle medesime gestioni entro il termine del 31
dicembre 2002. A tal fine i predetti Comuni, ove non intendano concedere a terzi
con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, i servizi in economia,
possono in alternativa affidarli direttamente a società costituite ai sensi
dell'articolo 22, lettera e), della L. n. 142/1990 per un periodo non superiore
a tre anni, decorso il quale i servizi devono essere riaffidati in concessione
con le procedure concorsuali. Decorso il termine del 31 dicembre 2002, cessa
ogni intervento contributivo regionale per investimenti in favore delle predette
gestioni in economia non ancora trasformate. In ogni caso, i relativi servizi
potranno essere considerati nei servizi minimi di cui all'articolo 5
subordinatamente all'acquisizione nel bilancio regionale delle relative risorse
già a carico dei bilanci comunali».
(12) Il presente comma,
già sostituito dall'art. 56, comma 6, L.R. 12 aprile 2000, n. 9, è stato poi
nuovamente così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 12 febbraio 2001, n. 10.
Il testo precedente così disponeva: «3. Il servizio delle cessate gestioni in
economia potrà essere considerato nei servizi minimi di cui all'articolo 5
subordinatamente all'acquisizione nel bilancio regionale delle relative risorse
già a carico dei bilanci comunali».
Art. 16
Gestioni in affidamento diretto.
[1. Le gestioni in affidamento
diretto di cui all'articolo 14, lettera b), devono essere regolate da contratti
di servizio stipulati entro il termine del 30 giugno 2000, con i contenuti di
cui all'articolo 21 tra gli enti locali affidanti ed i soggetti affidatari.
2. Alle gestioni in
affidamento diretto è fatto divieto di ampliamento dei bacini in cui sono
esercitati i servizi alla data di entrata in vigore della presente legge. È
vietata l'istituzione di nuove gestioni in affidamento diretto da parte degli
enti locali anche per servizi già esercitati in altre forme. L'inosservanza
delle predette disposizioni comporta l'esclusione dai servizi minimi di cui
all'articolo 5 dei servizi affidati in ampliamento o con nuove gestioni in
affidamento diretto.
3. Nel caso in cui le
esistenti gestioni in affidamento diretto producano per due anni consecutivi
disavanzi di esercizio eccedenti i corrispettivi contrattuali per almeno il 10
per cento, è fatto obbligo agli enti locali competenti di concedere a terzi,
previa revisione dei contratti in essere, quote dei servizi già affidati alle
gestioni medesime. Dette quote, individuate in rapporto all'entità complessiva
dei servizi affidati sulla base della percentuale di eccedenza dei disavanzi
gestionali rispetto ai corrispettivi, sono concesse con le procedure concorsuali
di cui all'articolo 18 e con prescrizione di integrazione tariffaria con i
restanti servizi in affidamento. L'inosservanza della predetta disposizione
comporta l'esclusione dai servizi minimi di cui all'articolo 5 dei servizi
affidati per la quota percentuale come sopra determinata.
4. Ai sensi dell'articolo 18,
comma 3, del D.Lgs. n. 422/1997, la Regione e gli enti locali, allo scopo di
incentivare il riassetto organizzativo delle gestioni in economia, delle aziende
speciali o dei consorzi, possono affidare per un periodo transitorio i servizi
già gestiti nelle predette forme direttamente a società per azioni o a
cooperative, anche tra i dipendenti, derivanti dalla trasformazione delle
predette gestioni in economia, aziende speciali o consorzi. Il periodo
transitorio ha la durata massima di tre anni a decorrere dalla data della
trasformazione, che comunque non deve avvenire in data posteriore al 31 dicembre
2000. La medesima disposizione si applica nei confronti delle società già
costituite con la partecipazione della Regione e degli enti locali, per le quali
il periodo transitorio decorre dal 1° gennaio 2001. Decorso il periodo
transitorio di affidamento diretto, i servizi devono essere affidati in
concessione con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18] (13).
(13) Articolo abrogato
dall'art. 56, comma 7, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
Art. 17
Concessioni per la gestione di servizi di
trasporto e di infrastrutture ferroviarie.
[1. La concessione. è l'atto
amministrativo con il quale l'ente concedente conferisce la propria facoltà di
erogare servizi di trasporto pubblico o di gestire infrastrutture ferroviarie ad
un soggetto di diritto privato dotato di personalità giuridica, regolandone il
rapporto con il contratto di servizio di cui all'articolo 21.
2. Le concessioni sono
rilasciate dalla Regione o dall'ente locale, secondo le competenze ai sensi
dell'articolo 3 e dell'articolo 18, comma 6, a soggetti dotati di personalità
giuridica in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e
professionale previsti dalla vigente normativa e individuati con le procedure
concorsuali di cui al citato articolo 18.
3. Le concessioni di servizi
di T.P.R.L. sono:
a) provvisorie, quando
sussistono necessità di verifica dell'interesse pubblico del servizio o altre
motivazioni connesse all'individuazione delle reti di cui all'articolo 18, comma
6, della durata non superiore ad un anno, revocabili in ogni tempo e prorogabili
eccezionalmente per non più di tre volte;
b) definitive, della durata di
nove anni, elevabile a quaranta anni per i servizi metropolitani, ferroviari e
marittimi di cui all'articolo 2, comma 6, punto 1).
4. Le concessioni per la
gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale sono rilasciate
dalla Regione ai sensi dell'articolo 105, lettera h), del D.Lgs. n. 112/1998 e
sono provvisorie o definitive, con durate pari a quelle di cui al comma 3,
lettere a) e b) ] .
Art. 18
Procedure per il rilascio delle concessioni
(14).
[1. Le concessioni per la
gestione di servizi di T.P.R.L. o di infrastrutture ferroviarie sono rilasciate
dagli enti competenti a seguito di espletamento di gara pubblica con procedura
ristretta ai sensi dell'articolo 12, lettera b), del D.Lgs. n. 158/1995. Per le
concessioni provvisorie è ammessa la procedura negoziata preceduta dalla
pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 158/1995. Alle
gare pubbliche per il rilascio delle concessioni indicate nel presente comma
possono partecipare ai sensi del combinato disposto dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157 e dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. L'ente concedente
istituisce proprio sistema di qualificazione delle imprese concorrenti, ai sensi
dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 158/1995, stabilendo in particolare i seguenti
requisiti:
a) somma dei valori della
produzione risultanti dagli ultimi due bilanci, comprensivi delle contribuzioni
in conto esercizio, non inferiore all'eventuale importo posto a base di gara o,
in assenza, all'ammontare delle retribuzioni annue del personale occorrente per
la gestione di servizi di trasporto o di infrastruttura ferroviaria in gara;
b) per i servizi di trasporto
automobilistico, quantità complessiva dei servizi in gara e di quelli
eventualmente già gestiti dal soggetto concorrente non superiore, ai sensi
dell'articolo 23, al 20 per cento dei servizi automobilistici di T.P.R.L. della
Puglia (15) .
2-bis. Ai sensi dell'articolo
18, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 422/1997, modificato dal D.Lgs. n.
400/1999, sono escluse dalla partecipazione alle gare di cui al comma 1 le
società che, in Italia o all'estero gestiscono servizi in affidamento diretto e
le società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera nelle gare che
hanno ad oggetto, in tutto o in parte prevalente, i servizi già espletati dalle
predette società affidatarie in via diretta (16) .
3. L'aggiudicazione è fatta
con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, lettera
b) del D.Lgs. n. 158/1995, individuata sulla base di elementi di valutazione
prestabiliti dall'ente concedente in apposito capitolato speciale di appalto,
con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) economico, per la
valutazione, con punteggio decrescente nell'ordine:
1) del ribasso sull'importo a
base di gara, se previsto a compensazione di obblighi di servizio pubblico;
2) dell'offerta di servizi di
trasporto aggiunti a quelli in gara;
3) dell'impegno ad effettuare,
a richiesta dell'ente concedente nel periodo di durata della concessione,
eventuali servizi di trasporto aggiuntivi a quelli in gara senza maggiori oneri
per l'ente concedente;
4) dell'impegno a sub
concedere, ai sensi dell'articolo 19, quote di servizi ad eventuali precedenti
gestori dei servizi in gara;
b) qualitativo, per la
valutazione, con punteggio decrescente nell'ordine:
1) delle eventuali
certificazioni di qualità conseguite per servizi di trasporto pubblico già
esercitati;
2) delle caratteristiche
qualitative dei servizi offerti, con particolare riferimento, per aggiudicazione
di servizi di trasporto, all'anzianità di costruzione dei veicoli da utilizzare,
alle loro eventuali dotazioni per la confortevolezza del viaggio e per il
trasporto di disabili;
3) della eventuale dotazione
di impianti fissi utili all'esercizio dei servizi in gara;
4) dell'eventuale offerta al
pubblico di servizi complementari a quello del trasporto;
5) del sistema di informazione
al pubblico dei servizi offerti.
Ai fini dell'aggiudicazione,
ai sopra individuati aspetti economico e qualitativo sono attribuiti punteggi
complessivamente uguali. Nel caso che non sia previsto importo a base di gara si
prescinde dalla lettera a) punto 1). A parità di punteggio ha titolo
preferenziale, nell'ordine:
1) il soggetto che già
gestisce, in tutto o in quota prevalente, il complesso dei servizi in gara;
2) nel caso di servizi di
trasporto ferroviario, il soggetto titolare della concessione per la gestione
della infrastruttura ferroviaria.
4. Ai sensi dell'articolo 25
del D.Lgs. n. 158/1995 sono da considerare anomale le offerte con ribassi
percentuali che superano il limite di anomalia di cui al decreto 18 dicembre
1997 del Ministero dei lavori pubblici nonché, limitatamente alle gare relative
a servizi esistenti con trasferimento del personale addetto, il limite del 10
per cento dell'importo a base di gara.
5. L'eventuale importo posto a
base di gara per la gestione di servizi di T.P.R.L. è quantificato nella misura
massima del disavanzo standardizzato riferito alla gestione ottimale dei servizi
da affidare, calcolato come differenza tra:
a) il costo ottimale di
produzione dei servizi calcolato sulla base di parametri standard di rigorosa ed
efficiente gestione;
b) i ricavi presunti del
traffico, assunti non inferiori all'importo ottenuto moltiplicando il costo
economico standardizzato per il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente
affidante ai sensi dell'articolo 21, comma 2, o del maggiore importo valutato
sulla base della presumibile domanda di trasporto, comunque non inferiore a
prestabiliti livelli minimi del coefficiente di occupazione dei veicoli.
I criteri di calcolo dei
disavanzi standardizzati dei servizi di T.P.R.L. sono stabiliti dalla Giunta
regionale per ciascuna modalità del trasporto, sentite le rappresentanze
regionali dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. dell'U.N.C.E.M., delle organizzazioni
sindacali di categoria e delle associazioni delle imprese di trasporto di
persone presenti sul territorio regionale. Nelle concessioni di servizi per i
quali l'ente concedente individua un rapporto tra ricavi e costi superiore ad
uno, l'ente medesimo ha diritto ad una compartecipazione ai ricavi in quota
parte prestabilita, esigibile anche in forma anticipata; in tal caso, il
criterio di aggiudicazione della gara di cui al comma 3 tiene conto del
correlato aspetto economico.
6. Le concessioni definitive
dei servizi di T.P.R.L. sono rilasciate per ciascuna rete, come definita
all'articolo 2, comma 4, sulla base delle competenze di cui all'articolo 3.
Nel caso di reti di servizi
automobilistici, tramviari o filoviari interessanti territori di più enti
locali, l'ente locale concedente viene individuato dalla Giunta regionale,
sentiti gli enti interessati, sulla base della prevalenza delle residenze dei
cittadini interessati all'offerta di trasporto della rete medesima. Ove non sia
rilevabile alcuna prevalenza di interesse, la concessione della rete viene
rilasciata dalla Giunta regionale.
7. Le reti sono individuate
dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei P.T.S. di cui all'articolo 8
e delle sue varianti, tenendo conto dell'assetto della domanda di trasporto e
dei raggruppamenti comunali nei sistemi locali del lavoro definiti dall'ISTAT.
Le reti interessanti servizi ferroviari di competenza regionale comprendono gli
eventuali servizi automobilistici sostitutivi e quelli aventi esclusiva finalità
di adduzione di traffico alle stazioni ferroviarie.
8. Nell'àmbito della
concessione rilasciata per una rete di servizi automobilistici, l'ente
competente, in relazione a sopravvenute variazioni della domanda di trasporto,
può disporre previa conferenza dei servizi a cui partecipano i soggetti di cui
all'articolo 5, comma 2, e secondo le modalità previste nel contratto di
servizio:
a) trasformazioni dei servizi
concessi in servizi speciali ai sensi dell'articolo 20;
b) modifiche incrementative o
riduttive dei programmi di esercizio dei servizi medesimi;
c) servizi aggiuntivi che
interessino centri e percorsi compresi nella rete e non interferiscano con
servizi di altre reti in concessioni.
Le istituzioni di nuovi
servizi non corrispondenti ai requisiti di cui alle lettere b) e c) sono
disposte dagli enti competenti, previa approvazione delle necessarie varianti
dei propri piani, con rilascio di nuove concessioni secondo le procedure
concorsuali di cui al presente articolo.
9. Ogni provvedimento
modificativo o istitutivo di servizi di trasporto pubblico deve essere
comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni
dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le
sanzioni di cui all'articolo 33] .
(14) Ai sensi
dell'art. 8, comma 8, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 a decorrere dalla data di
entrata in vigore della stessa legge e fino alla data di espletamento delle
procedure concorsuali di cui al presente articolo è fatto divieto di autorizzare
concessioni di intensificazioni di programmi di esercizio, ivi comprese quelle
in via sperimentale, che comportino maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
(15) Lettera abrogata
dall'art. 32, L.R. 21 maggio 2002, n. 7.
(16) Comma aggiunto
dall'art. 56, comma 8, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
Art. 19
Sub concessioni.
[1. Il soggetto gestore dei
servizi di T.P.R.L. in concessione o in affidamento diretto, può dare in sub
concessione, previa autorizzazione dell'ente concedente o affidante, nei cui
confronti rimane comunque unico responsabile, quote di servizi, complessivamente
non superiori al 20 per cento dei servizi gestiti, ad altri soggetti dotati dei
requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente
normativa. I soggetti sub concessionari sono individuati dal soggetto sub
concedente tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, preferendo,
a parità di altre condizioni, i precedenti gestori operanti nel bacino
interessato. È ammessa la trattativa privata previa valutazione di almeno tre
offerte per compensazioni annue inferiori a 200 milioni di lire, al netto di
IVA.
2. L'eventuale compensazione è
determinata con i criteri di cui all'articolo 18, comma 5.
Il sub concedente stipula con
il sub concessionario apposito contratto di servizio con i contenuti di cui
all'articolo 21, per quanto applicabili.
3. Il sub concedente ha
facoltà di cedere al sub concessionario, anche con contratto di franchising,
autobus o impianti di sua proprietà nelle forme più opportune a pattuirsi, fermi
restando i vincoli eventualmente gravanti sugli stessi ai sensi della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13 e dell'articolo 10 della presente legge.
4. È facoltà dell'ente
concedente o affidante procedere alla revisione della compensazione del
contratto di servizio con il soggetto sub concedente quando le percorrenze
chilometriche dei servizi sub concessi superano il 5 per cento delle percorrenze
chilometriche dei servizi concessi o affidati.
5. La sub concessione cessa al
cessare per qualsiasi causa della concessione o affidamento diretto, nonché per
inadempienze del sub concessionario ai sensi dell'articolo 22 comma 2 senza
riconoscimento di alcun indennizzo. La sub concessione non instaura alcun titolo
preferenziale per il rilascio di altre concessioni, sub concessioni o
autorizzazioni ai sensi dell'articolo 20] .
Art. 20
Autorizzazioni di servizi
speciali (17).
[1. Sono definiti servizi
speciali i servizi automobilistici di trasporto collettivo di persone esercitati
con modalità diverse da quelle ordinarie di linea e con tariffe anche difformi
da quelle stabilite al titolo VI della presente legge, che abbiano carattere
integrativo e non concorrenziale nei confronti dei servizi di linea.
Sono servizi speciali:
a) i servizi occasionali di
cui all'articolo 2, comma 6, punto 2), lettera d);
b) i servizi atipici
effettuati con autobus di noleggio per il trasporto di particolari categorie di
utenti per esigenze di lavoro, di studio, commerciali, di ricreazione o
turistiche, su relazioni o in periodi privi di servizi di linea;
c) i servizi a chiamata,
effettuati su percorsi fissi o variabili con prenotazione da parte degli utenti
per esigenze di trasporto in aree a domanda debole;
d) i servizi di taxi
collettivo, effettuati su percorsi fissi in ambiente urbano o suburbano;
e) i servizi di trasporto
collettivo, finalizzati ad utilizzare autoveicoli della categoria MI ad uso
privato per soddisfare modeste esigenze di trasporto a carattere continuativo o
periodico.
2. I servizi speciali di cui
al comma 1 sono autorizzati dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4 a
soggetti di diritto privato dotati di personalità giuridica che ne facciano
domanda e siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per
l'esercizio di autoservizi di linea e non di linea, previa conferenza dei
servizi alla quale partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 indetta
per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, lettera a) (18).
3. Per i servizi di trasporto
pubblico automobilistico dei quali sia accertata una utilizzazione media
inferiore a dieci viaggiatori per corsa, è fatto obbligo all'ente competente di
disporne la trasformazione in servizi speciali, stabilendone le modalità di
effettuazione. L'ente competente può delegare, al soggetto gestore dei servizi
da trasformare, la facoltà di rilasciare sub autorizzazione ad altro soggetto.
Valgono in tal caso le disposizioni stabilite per le sub concessioni
dall'articolo 19.
4. Le autorizzazioni di cui al
comma 2 hanno durata non superiore a tre anni e sono regolate da contratti di
servizio con i contenuti dell'articolo 21, per quanto applicabili. I contratti
di servizio possono prevedere compensazioni a carico del soggetto autorizzante.
In tal caso il soggetto autorizzato è individuato con le procedure concorsuali,
previste per le sub concessioni con preferenza, a parità di altre condizioni e
limitatamente alla fase di prima attuazione della durata di un anno a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a soggetti titolari di
licenze di noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14,
comma 4, del D.Lgs. n. 422/1997.
5. I servizi speciali
occasionali di cui al comma 1, lettera a), sono autorizzati dall'ente competente
senza previsione di compensazioni, senza obbligo di conferenza dei servizi né di
stipula del contratto di servizio.
6. Ogni provvedimento
autorizzativo di servizi speciali deve essere comunicato dall'ente competente
alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione.
L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui
all'articolo 33] .
(17) Per una deroga a
quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 19,
comma 1, L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
(18) Comma così
modificato dall'art. 15,
comma 5, L.R.
13 dicembre 1999, n. 32.
TITOLO V
Disposizioni generali per l'esercizio dei
servizi
Art. 21
Contratti di servizio (19).
[1. L'esercizio dei servizi di
T.P.R.L. per affidamento diretto o per concessione o per autorizzazione, fatta
eccezione per i servizi occasionali di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a),
è subordinato stipula del contratto di servizio che regola sinallagmaticamente i
rapporti tra il soggetto affidante ed il soggetto gestore. I contratti di
servizio hanno durata non superiore a tre anni e sono prorogabili fino alla
scadenza del provvedimento di affidamento diretto o di concessione. I contratti
sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità con un anticipo,
per i servizi ferroviari, di almeno sette mesi al fine di consentire la
definizione degli orari nazionali. I contratti che prevedono importi a
compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1191/69 e del regolamento (CEE) n. 1893/91 devono avere
garanzia di copertura nei bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti.
2. I contratti di servizio
devono prevedere il progressivo incremento del rapporto "r" tra ricavi del
traffico e costi operativi dei servizi fino al raggiungimento, a decorrere dal
1° gennaio 2000, di un valore non inferiore a 0,35 stabilito dall'ente
affidante. L'ente affidante, in relazione a particolari caratteristiche dei
servizi e della domanda di trasporto, può concedere proroga del suddetto termine
sino a non oltre il 1° gennaio 2003 ai soggetti gestori che alla data del 1°
gennaio 2000 non abbiano conseguito per il rapporto "r" il valore mimino di 0,35
a condizione che:
a) abbiano conseguito
nell'ultimo biennio un incremento del rapporto "r" non inferiore a 0,04;
b) adottino e trasmettano
all'ente affidante un piano di risanamento gestionale che consenta il
raggiungimento del valore minimo di 0,35 alla data del 1° gennaio 2003.
In forza delle predette
disposizioni le compensazioni contrattuali non possono annualmente superare
l'importo ottenuto moltiplicando il costo ottimale di cui all'articolo 18, comma
5, lettera a), per il fattore (l - r).
3. Ai fini del calcolo del
rapporto "r" di cui al comma 2 i costi operativi dei servizi comprendono tutti i
costi connessi alla produzione dei servizi offerti, al lordo di IVA, con
esclusione di eventuali oneri finanziari rivenienti da passività pregresse e dei
costi di infrastruttura per ammortamenti di impianti di fermata o di
interscambio nonché, per i servizi ad impianti fissi, dei costi di ammortamento,
di gestione e di manutenzione degli impianti medesimi. I ricavi del traffico
comprendono, al lordo di IVA:
a) i ricavi diretti e
indiretti del traffico e quelli connessi ad eventuali servizi complementari a
quelli del trasporto;
b) le eventuali compensazioni
accordate dalla Regione o dagli enti locali per agevolazioni tariffarie disposte
ai sensi dell'articolo 32;
c) le eventuali compensazioni
attribuite con gli accordi di programma sottoscritti dagli enti locali ai sensi
dell'articolo 9, comma 3;
d) limitatamente ai servizi
ferroviari, le capitalizzazioni per ricostruzioni o grandi riparazioni del
materiale rotabile.
4. Gli importi a compensazione
dei contratti di servizio, con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e
successive modificazioni e integrazioni, possono essere annualmente
incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli enti
affidanti o concedenti, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI,
dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto e delle organizzazioni
sindacali, in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo
l'eventuale recupero delle differenze in caso di scostamento dal tasso effettivo
di inflazione in misura maggiore del 50 per cento. L'incremento decorre dal
primo giorno successivo a quello di compimento di un anno di vigenza del
contratto. Gli oneri annualmente derivanti dall'applicazione della presente
norma sono a carico dei rispettivi enti affidanti o concedenti (20).
5. I contratti di servizio
sono redatti sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale con i
contenuti di cui all'articolo 19, comma 3, del D.Lgs. n. 422/1997 e definiscono
in particolare:
a) il periodo di validità,
comunque non superiore a tre anni, individuato dalla data di inizio e da quella
di scadenza;
b) i servizi di trasporto
oggetto del contratto, individuati con i programmi di esercizio e relativi
orari, nonché gli eventuali servizi offerti aventi carattere complementare a
quello del trasporto;
c) le caratteristiche
qualitative minime dei servizi offerti, in termini di età manutenzione,
confortevolezza e pulizia dei veicoli, nonché di rispetto della carta dei
servizi;
d) le tariffe adottate per il
trasporto, le loro variazioni secondo le disposizioni del titolo VI ed il
rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi del comma 2
del presente articolo;
e) l'eventuale importo a
carico dell'ente affidante, o del soggetto sub affidante ai sensi degli artt. 19
e 20, assunto a base per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico,
le modalità della sua erogazione e quelle di revisione annuale ai sensi del
comma 4 del presente articolo;
f) le modalità di revisione
dell'importo di cui alla lett. e) in caso di sub concessioni, trasformazioni in
servizi speciali, modifiche incrementative o riduttive dei programmi di
esercizio o servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 18, comma 8;
g) gli adempimenti obbligatori
a carico del gestore nei confronti del soggetto affidante, della clientela e del
personale dipendente per il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli
occupazionali, nonché le garanzie che devono essere prestate dal gestore
medesimo, con particolare riferimento alla disponibilità del fondo per il
trattamento di fine rapporto lavoro del personale dipendente, annualmente
rivalutato ai sensi della vigente legislazione;
h) le sanzioni in caso di
mancata osservanza dei rapporti contrattuali o di mancato rispetto della carta
dei servizi;
i) le modalità di proroga del
contratto fino alla cessazione dell'affidamento per scadenza o revoca o
decadenza dell'affidamento medesimo;
l) la regolazione dei rapporti
alla cessazione dell'affidamento, in particolare per quanto riguarda il
trasferimento del personale dipendente e dei veicoli all'eventuale nuovo
soggetto subentrante nella gestione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
24, fermo restando che nessun indennizzo compete al concessionario o affidatario
alla scadenza del provvedimento di affidamento o in caso di decadenza ai sensi
dell'articolo 22;
m) l'obbligo di
rendicontazione delle risultanze gestionali secondo modalità stabilite dalla
Giunta regionale;
n) il foro competente per
eventuali controversie.
6. I contratti riguardanti
servizi di trasporto ferroviario devono considerare separatamente le
compensazioni attribuite per l'esercizio del trasporto e quelli per la gestione
o per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria.
7. Gli eventuali disavanzi
gestionali delle imprese di trasporto non coperti dalle compensazioni
contrattuali restano a carico delle imprese medesime, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera f).
8. Per la Regione i contratti
di servizio sono sottoscritti dal dirigente del Settore trasporti (21) ] .
(19) Vedi, anche, gli
schemi di contratto approvati con Delib.G.R. 3 agosto 1999, n. 1181 e con
Delib.G.R. 15 novembre 2000, n. 1566.
(20) Comma così
sostituito dall'art. 37,
comma 2, L.R.
31 maggio 2001, n. 14. Il testo originario era così formulato: «4. Gli
importi a compensazione dei contratti di servizio, compatibilmente con le
disponibilità dei bilanci degli enti affidanti e con la disposizione di cui al
comma 2, sono soggetti a revisione annuale in misura percentuale individuata con
l'applicazione del metodo denominato transfer cap. I criteri applicativi del
metodo transfer cap sono stabiliti dalla Giunta regionale con l'obiettivo di
conseguire livelli ottimali di produttività delle imprese e incentivare il
miglioramento della qualità dei servizi, sentite le rappresentanze regionali
dell'U.P.I., dell'A.N.C.I., dell'U.N.C.E.M., delle associazioni delle imprese di
trasporto e delle organizzazioni sindacali. La misura percentuale della
revisione annuale non può comunque superare il tasso programmato di inflazione,
salvo eventuale conguaglio nel caso che il tasso effettivo di inflazione si
discosti da quello programmato per oltre il 35 per cento.».
(21) Comma così
sostituito dall'art. 56,
comma 9, L.R.
12 aprile 2000, n. 9. Il testo originario così disponeva: «8. Per la Regione
i contratti di servizio sono sottoscritti dall'Assessore ai trasporti».
Art. 22
Revoca, decadenza, cessione.
[1. Ogni affidamento diretto o
concessione o autorizzazione di servizi rilasciato ai sensi della presente legge
dall'ente competente può essere revocato dall'ente medesimo prima della sua
scadenza con provvedimento motivato da sopravvenuta accertata carenza di
pubblico interesse o da esigenze di riorganizzazione connesse agli obiettivi
della programmazione. In tal caso l'ente competente può disporre un equo
indennizzo in favore del soggetto titolare dell'affidamento revocato pari al
valore del capitale dei veicoli utilizzati per i servizi revocati, al netto
degli ammortamenti effettuati alla data della revoca e degli eventuali
contributi pubblici in conto capitale, e comunque non superiore all'entità delle
eventuali compensazioni pattuite per la durata del contratto, detratte quelle
già erogate.
2. Il soggetto gestore di
servizi di trasporto pubblico in affidamento diretto o concessione o
autorizzazione incorre:
a) nella decadenza di tutti
gli affidamenti diretti o concessioni o autorizzazioni quando venga a perdere il
requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale; quando, dopo la
comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 33 e
nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza agli obblighi
derivanti da leggi, regolamenti o contratti di lavoro; quando denunci disavanzi
gestionali non coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due
esercizi consecutivi;
b) nella decadenza
dell'affidamento o della concessione o dell'autorizzazione quando, in assenza di
causa di forza maggiore, non inizi il servizio alla data fissata nel contratto
né a quella successiva fissata con diffida; quando ne dismetta, anche in parte,
l'esercizio senza preventiva autorizzazione dell'ente affidante o concedente;
quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all'articolo 33 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza
anche a una sola delle restanti clausole contrattuali;
c) nella decadenza
dell'affidamento o della concessione o dell'autorizzazione quando ceda a terzi,
in qualsiasi forma, il servizio o quote parti di esso senza la preventiva
autorizzazione dell'ente competente. Nel caso di perdita del requisito di
idoneità morale o finanziaria o professionale la decadenza decorre dalla data in
cui il fatto è accertato; nei restanti casi la pronuncia di decadenza deve
essere preceduta da due successive diffide intimate al soggetto gestore
dall'ente affidante o concedente ed è operativa dalla scadenza del termine
stabilito nell'ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di
indennizzo al soggetto dichiarato decaduto (22) .
3. I soggetti titolari di
concessioni o di autorizzazioni di servizi di trasporto possono cedere ad altro
soggetto giuridico il titolo posseduto, entro il periodo della sua validità. A
tal fine il soggetto cedente ed il soggetto cessionario richiedono la preventiva
autorizzazione alla cessione dell'ente competente che, verificato il possesso da
parte del cessionario dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e
professionale previsti dalla vigente legislazione, stabilisce modalità e
condizioni della cessione. La cessione decorre dalla data della stipulazione del
contratto.
4. Nel caso di fusione anche
per incorporazione, di più soggetti titolari di concessioni o autorizzazioni, si
applicano le disposizioni del comma 3.
5. Nel caso di improvvisa
dismissione di servizi in concessione l'ente concedente, previa nuova verifica
della pubblica utilità dei servizi dismessi, può assicurare la continuità degli
stessi per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure
concorsuali di cui all'articolo 18, comunque non superiore a dodici mesi,
mediante contratti temporanei di servizio con altri concessionari di servizi
limitrofi. La medesima disposizione si applica anche nel caso di decadenza dalla
concessione o dall'affidamento diretto per qualsiasi altra causa, ivi compresa
l'inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 35, comma 2, della L.R. n.
13/1999 nel testo sostituito dall'articolo 56, comma 11, della L.R. n.
9/2000 (23) .
6. I provvedimenti adottati
dagli enti locali ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati
alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. L'inosservanza della
predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 33] .
(22) Comma così
sostituito dall'art.8,
comma 3, L.R.
22 dicembre 2000, n. 28. Il testo originario così disponeva: «2. Il soggetto
gestore di servizi di trasporto pubblico in affidamento diretto o concessione o
autorizzazione incorre nella decadenza quando: a) venga a perdere il requisito
di idoneità morale o finanziaria o professionale; b) non inizi il servizio alla
data fissata nel contratto o ne dismetta anche in parte l'esercizio senza
preventiva autorizzazione dell'ente concedente; c) non ottemperi alle
disposizioni dell'ente affidante; d) non osservi gli obblighi derivanti da
leggi, regolamenti, contratti di lavoro o clausole contrattuali; e) ceda a
terzi, in qualsiasi forma, i servizi affidati o quote parti di essi senza la
preventiva autorizzazione dell'ente competente; f) denunci disavanzi gestionali
non coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi
consecutivi. La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive
diffide intimate dall'ente affidante al soggetto gestore ed è operativa dalla
scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida. La decadenza non attribuisce
alcun diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto.».
(23) Il secondo periodo è
stato aggiunto dall'art. 8,
comma 4, L.R.
22 dicembre 2000, n. 28.
Art. 23
Norme a garanzia della concorrenza e della
trasparenza.
[1. I provvedimenti di
affidamento diretto di concessione o di autorizzazione di servizi di trasporto
non instaurano alcun diritto di esclusività o titolo di preferenza per il
rilascio di qualsivoglia altro provvedimento relativo agli stessi servizi o ad
ulteriori servizi, anche limitrofi.
2. Nella gestione dei servizi
automobilistici nessun soggetto giuridico, di diritto pubblico o privato, può
superare la quota percentuale del 20 per cento dei servizi di trasporto pubblico
di linea regionale e locale comunque esercitati sul territorio della Regione
Puglia. La quota percentuale è valutata tenendo conto delle eventuali quote
partecipative in altri soggetti societari gestori (24).
3. Nell'esercizio dei servizi
di T.P.R.L. le imprese di trasporto possono assumere traffico locale in tutte le
fermate autorizzate dall'ente affidante. È vietata l'imposizione, da parte degli
enti competenti all'affidamento dei servizi di T.P.R.L., di divieti di traffico
locale.
4. Ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni,
le commissioni aggiudicatrici delle gare per il rilascio di concessioni o
autorizzazioni di servizi di T.P.R.L. sono composte esclusivamente da funzionari
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e da eventuali esperti esterni. Gli
enti locali dotati di aziende speciali o che detengono quote partecipative in
società o consorzi di gestione di T.P.R.L. non possono designare propri
funzionari quali componenti delle commissioni aggiudicatrici nelle gare a cui
concorrano le predette aziende, società o consorzi.
5. Per i servizi ferroviari,
in applicazione della direttiva n. 91/440 (CEE) e della disposizione
dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs. n. 422/1997, deve essere garantito alle
imprese ferroviarie il diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse
regionale e locale. A tal fine le imprese esercenti servizi ferroviari regionali
e locali devono provvedere a separare, anche soltanto sul piano della
contabilità, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi
di trasporto. La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle
disposizioni statali emanate in attuazione della direttiva n. 95/18 (CEE) e
della direttiva n. 95/19 (CEE), in conformità a quanto disposto per le ferrovie
comunitarie dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277.
6. Le imprese di trasporto
hanno l'obbligo di fornire alle associazioni dei consumatori su loro richiesta,
ogni informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi e di consentire
l'accesso alla documentazione riguardante gli obblighi assunti con i contratti
di servizio.
7. Le imprese di trasporto che
esercitano servizi di T.P.R.L. sviluppanti una percorrenza annua superiore a 500
mila chilometri, con qualsiasi modalità, devono adottare propria carta dei
servizi sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994
del Presidente del Consiglio dei Ministri e verificarne periodicamente la
corrispondenza con la qualità dei servizi offerti] .
(24) Comma abrogato
dall'art. 32,
L.R.
21 maggio 2002, n. 7.
Art. 24
Subentro nella gestione dei servizi.
[1. Quando la gestione di
servizi di T.P.R.L. è assegnata, per scadenza o revoca o decadenza del
provvedimento di affidamento diretto o concessione o autorizzazione o per
qualsiasi altra causa, ad un soggetto denominato "entrante" diverso dal
precedente gestore, denominato "uscente", il personale dipendente dal soggetto
uscente e addetto ai servizi riassegnati passa alle dipendenze del soggetto
entrante secondo la disciplina dell'articolo 26 del regolamento allegato A del
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con obbligo di mantenimento dell'anzianità
di servizio e del contratto collettivo nazionale di categoria nonché, per quanto
compatibili con l'organizzazione gestionale del soggetto entrante, delle
mansioni e dei trattamenti economici integrativi. L'eventuale incompatibilità è
verificata tra il soggetto entrante medesimo e le organizzazioni sindacali
aziendali (25).
2. È fatto obbligo al soggetto
uscente di trasferire al soggetto entrante il fondo per il trattamento di fine
rapporto lavoro maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro. In caso di inadempienza l'ente affidante si avvale della garanzia
contrattuale di cui all'articolo 21, comma 5, lettera g).
3. Nel caso che il soggetto
entrante subentri nella gestione di quote parti dei servizi gestiti dal soggetto
uscente fatte salve diverse pattuizioni, le quote di personale da trasferire
sono individuate distintamente per i settori di amministrazione, movimento e
manutenzione, in quote percentuali del personale dipendente calcolate sulla base
delle percorrenze chilometriche dei servizi dismessi e di quelli mantenuti dal
soggetto uscente.
4. Il soggetto uscente ha
l'obbligo di alienare al soggetto entrante, che è obbligato all'acquisto, fatte
salve diverse disposizioni dell'ente concedente, i beni acquistati con i
contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui
all'articolo 10 della presente legge e all'articolo 14 della L.R. n. 13/1982 e
successive modificazioni, nella quantità necessaria all'effettuazione dei
servizi dismessi dal soggetto uscente. Per l'alienazione dei predetti beni
valgono le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4. Nel caso che il
soggetto uscente intenda alienare anche gli altri beni funzionali all'esercizio
dei servizi, il soggetto entrante ha diritto di prelazione per l'acquisto ai
prezzi di mercato] .
(25) Comma così
modificato dall'art. 56, comma 15, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
Art. 25
Compiti degli enti affidanti.
[1. L'ente competente
all'affidamento diretto o concessione o autorizzazione di servizi di T.P.R.L.:
a) controlla periodicamente
l'erogazione dei servizi di propria competenza, sotto l'aspetto quantitativo e
qualitativo, rilevandone il coefficiente di utilizzazione e la rispondenza alla
carta dei servizi;
b) verifica periodicamente la
permanenza dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria dei soggetti
gestori;
c) provvede, anche avvalendosi
degli uffici del Ministero dei trasporti, Direzione generale della
Motorizzazione civile trasporti in concessione (M.C.T.C.) ai sensi dell'articolo
12 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, al riconoscimento, ai fini della sicurezza
e della regolarità del servizio, dell'idoneità dei percorsi stradali e
dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 422/1997; per i
percorsi e le fermate nei centri urbani il predetto riconoscimento è attribuito
alla competenza dei comuni interessati, che ne danno comunicazione all'ente
affidante (26) ;
d) autorizza, secondo
direttive stabilite dalla Giunta regionale, l'immissione e la dismissione di
veicoli adibiti ai servizi di linea in affidamento diretto o in concessione
dandone comunicazione all'Assessorato regionale trasporti;
e) trasmette all'Assessorato
regionale trasporti i dati richiesti per il monitoraggio dei servizi, nelle
forme e modalità stabilite dall'Assessorato medesimo;
f) riscuote le tasse di
concessione ed i contributi di sorveglianza sulla base della vigente normativa;
g) rilascia alle imprese di
trasporto pubblico che ne fanno richiesta, nulla osta a distogliere
occasionalmente gli autobus dai servizi di linea di propria competenza, nelle
quantità e nei periodi compatibili con le esigenze dei medesimi servizi di
linea, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;
h) autorizza il trasporto di
viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di
propria competenza, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione,
secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;
i) provvede agli adempimenti
previsti dalla vigente legislazione riguardanti il personale dipendente dalle
imprese di trasporto e in particolare:
1) determina, su richiesta e
proposta dell'impresa di trasporto, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento
allegato A al R.D. n. 148/1931, le trattenute per il risarcimento dei danni
arrecati dal personale dipendente di importo superiore a lire 2 milioni,
attivabile previo accertamento della responsabilità secondo criteri stabiliti
dal dirigente del Settore trasporti dell'Assessorato regionale ai trasporti;
2) determina, su richiesta e
proposta dell'azienda, l'organico del personale sulla base dei criteri stabiliti
dalla Giunta regionale.
2. Nel caso in cui un'impresa
di trasporto eserciti promiscuamente servizi di competenza di più enti, le
funzioni di cui al comma 1, lettera i) sono esercitate dall'ente competente alla
quota prevalente dei servizi gestiti calcolata sulla base delle percorrenze
chilometriche con criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Compete alla Regione:
a) provvedere previo nulla
osta ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti, Direzione
generale M.C.T.C., all'assenso per l'incarico di direttore o responsabile
dell'esercizio ai sensi dell'articolo 90 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;
b) nominare, ai sensi
dell'articolo 54 del regolamento allegato A del R.D. n. 148/1931 e della
sentenza della Corte costituzionale 25 marzo 1988, n. 449, i componenti del
Consiglio di disciplina, designandone il Presidente.
4. La Regione esercita la
vigilanza generale sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di
T.P.R.L. che si svolgono sul proprio territorio, all'uopo riscuotendo i
contributi di sorveglianza nella misura stabilita dalle proprie leggi per tutti
i servizi di T.P.R.L.
5. I dipendenti della Regione
e degli enti locali che esercitano funzioni di vigilanza e controllo devono
essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dall'ente dal quale
dipendono. Le predette tessere di servizio e quelle rilasciate dal Ministero dei
trasporti, Direzione generale M.C.T.C. consentono la libera circolazione sui
servizi di T.P.R.L. per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo.
Le tessere rilasciate dagli enti locali hanno validità sui servizi di rispettiva
competenza.
6. Le imprese esercenti
trasporto pubblico hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli incaricati alla
vigilanza e controllo di cui al comma 5, ogni documento relativo alla gestione
dei servizi].
(26) Lettera così
modificata dall'art. 8, comma 5, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28.
Art. 26
Poteri sostitutivi.
[1. In caso di mancato o
irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi
conferite dalla presente legge, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione
di un congruo termine, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi
in sostituzione dell'ente locale inadempiente] .
Art. 27
Osservatorio per la mobilità.
[1. Nell'àmbito delle proprie
funzioni di programmazione e di vigilanza dei servizi di T.P.R.L., è istituito
presso l'Assessorato regionale trasporti l'Osservatorio per la mobilità, con i
seguenti compiti:
a) rilevare la mobilità
regionale e i suoi processi evolutivi;
b) individuare e monitorare i
parametri di efficienza, efficacia e qualità dei servizi di T.P.R.L., anche in
relazione al loro impatto ambientale;
c) rilevare i livelli di
produttività delle imprese di trasporto;
d) formulare proposte per
l'individuazione delle reti di cui all'articolo 2, comma 4;
e) verificare il grado di
integrazione modale del sistema del trasporto pubblico;
f) verificare l'efficacia
degli investimenti effettuati nel settore;
g) predisporre un programma
operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi
informatizzati anche al fine di corrispondere alle richieste del Ministero dei
trasporti per l'elaborazione del Conto nazionale trasporti;
h) relazionare annualmente
all'Assessore regionale ai trasporti, evidenziando i processi evolutivi del
settore e formulando ogni proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia
e la qualità del sistema del trasporto;
i) curare la pubblicazione e
la diffusione dei dati monitorati.
2. L'Osservatorio per la
mobilità si avvale di professionalità esterne specializzate nel settore ed
esercita la sua attività in collaborazione con le rappresentanze regionali
dell'U.P.I., dell'A.N.C.I., dell'U.N.C.E.M. delle associazioni delle imprese di
trasporto, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni confederali
e di categoria.
3. I soggetti gestori dei
servizi hanno l'obbligo di fornire all'Osservatorio per la mobilità tutti i dati
richiesti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo.
L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 33, fermo restando l'obbligo di ottemperare] .
TITOLO VI
Disciplina tariffaria
Art. 28
Princìpi generali in materia tariffaria (27).
[1. La Giunta regionale
stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'A.N.C.I. dell'U.P.I.,
dell'U.N.C.E.M., delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali
confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori
presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di
trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice
dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto
minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere
l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati
e in qualunque forma gestiti (28).
2. Le basi tariffarie sono
incrementate annualmente applicando il metodo del price cap di cui all'articolo
2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481. I criteri applicativi del
metodo dei price cap sono stabiliti dalla Giunta regionale assumendo:
a) il tasso di variazione
medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall'ISTAT nell'anno precedente;
b) l'obiettivo della
variazione del tasso annuale di produttività delle imprese di trasporto fino al
raggiungimento di prefissati livelli ottimali in un periodo almeno triennale;
c) l'incentivazione del
miglioramento della qualità dei servizi.
Nel caso che l'applicazione
del suddetto metodo comporti su base annua variazioni dei prezzi dei titoli di
viaggio inferiori al 5 per cento, le variazioni dei prezzi possono essere
applicate su base poliennale.
3. I prezzi minimi dei titoli
di viaggio dei servizi interurbani sono commisurati alle basi tariffarie
chilometriche di cui al comma 1 con i criteri di cui all'articolo 30. I prezzi
minimi dei titoli di viaggio dei servizi urbani e suburbani sono commisurati al
prezzo del biglietto di corsa semplice di cui al comma 1 con i criteri stabiliti
dai Comuni competenti.
4. La Giunta regionale può
disporre prezzi più alti di quelli minimi per i servizi di T.P.R.L. interurbano.
Analoga facoltà compete ai Comuni per servizi di propria competenza.
5. La Giunta regionale e i
Comuni, secondo le competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più
alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere,
tenuto conto della elasticità della domanda, il rapporto contrattualmente
stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione,
le imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della
propria richiesta] .
(27) Con Delib.G.R. 30
ottobre 2000, n. 1381 sono state determinate, ai sensi del presente articolo, le
tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
(28) A norma dell'art. 2,
comma 2, L.R. 25 giugno 2002, n. 11 la base tariffaria chilometrica minima qui
indicata è espressa in euro con almeno quattro cifre decimali.
Art. 29
Titoli di viaggio.
[1. Gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a
conservarlo per la durata del viaggio e ad esibirlo al personale dell'impresa
esercente o dell'ente di vigilanza o controllo.
2. Le imprese di trasporto
sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di
viaggio:
a) biglietti di corsa
semplice, validi per effettuare una sola corsa;
b) abbonamenti settimanali,
validi per la settimana di convalida;
c) abbonamenti mensili, validi
per il mese di convalida;
d) abbonamenti settimanali e
mensili ridotti, validi per la settimana o mese di convalida, per eventuali
servizi utilizzabili per non più di cinque giorni alla settimana.
3. Le imprese di trasporto
possono con proprio regolamento limitare la validità degli abbonamenti
settimanali e mensili, ferma restando la validità temporale per la settimana o
il mese di convalida, ad un numero di corse non inferiore rispettivamente a
dodici e cinquantadue corse, ridotte a dieci e quarantadue corse per gli
abbonamenti ridotti.
4. Le imprese di trasporto
possono adottare, previa autorizzazione della Regione o dei Comuni secondo le
competenze di cui all'articolo 28, altre tipologie dei titoli di viaggio in
relazione a particolari esigenze dei servizi gestiti] .
Art. 30
Prezzi minimi dei titoli di viaggio.
[1. I prezzi minimi dei titoli
di viaggio dei servizi interurbani di Trasporti pubblici regionali locali
(T.P.R.L.) sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 sulla base
della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi
automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti
indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze
sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai
cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri,
assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi dei titoli di
viaggio dei servizi di T.P.R.L. sono arrotondati, per eccesso o per difetto, ai
dieci centesimi di euro fino all'importo di cinque euro, ai cinquanta centesimi
di euro fino all'importo di venticinque euro e all'euro per importi superiori ai
venticinque euro. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA
(29).
2. I prezzi minimi dei
biglietti di corsa semplice dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando
la base tariffaria chilometrica stabilita ai sensi dell'articolo 28, comma 1,
per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la
lunghezza della relazione. Il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è
commisurato alla lunghezza di quindici chilometri.
3. I prezzi minimi degli
abbonamenti settimanali dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la
base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza
massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente
dodici, o il coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione
dei seguenti sconti progressivi:
a) fino a 10 km: 20%
b) da 11 a 20 km: 25%
c) da 21 a 30 km: 35%
d) da 31 a 40 km: 50%
e) da 41 a 50 km: 65%
f) oltre 50 km: 80%
4. I prezzi minimi degli
abbonamenti mensili dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base
tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza
massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente
cinquanta, o il coefficiente quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con
applicazione dei seguenti sconti progressivi:
a) fino a 10 km: 30%
b) da 11 a 20 km: 40%
c) da 21 a 30 km: 50%
d) da 31 a 40 km: 60%
e) da 41 a 50 km: 75%
f) oltre 50 km: 85%
5. I ragazzi di età inferiore
a dieci anni accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.
6. Le imprese di trasporto
stabiliscono con proprio regolamento, trasmesso all'ente affidante e alla
Regione, le modalità per l'eventuale rilascio di tessere di riconoscimento per
viaggiatori in abbonamento e di titoli di viaggio a bordo con relativo
sovraprezzo, per la prenotazione di posti e per il trasporto di bagagli e
animali.
7. Le imprese di trasporto
sono obbligate a trasmettere alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle
dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle
stesse gestiti, dando tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute.
Le imprese di trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla
clientela delle tariffe, applicate e del regolamento di cui al comma 6.
L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 33.
8. A decorrere dal 1° gennaio
2002 i prezzi dei titoli di viaggio sono espressi in euro e sono arrotondati,
per eccesso o per difetto, alla seconda cifra decimale. A decorrere dalla
medesima data la base tariffaria chilometrica minima di cui all'articolo 28,
comma 1, è espressa in euro con almeno due cifre decimali (30 )] .
(29) Comma così
sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 25 giugno 2002, n. 11. Il testo originario
era così formulato: «1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi
interurbani di T.P.R.L. sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4
sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i
servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti
indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze
sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai
cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri,
assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi sono arrotondati
per eccesso e per difetto, alle cinquecento lire o alle mille lire per importi
rispettivamente inferiori o superiori a lire 10 mila. I prezzi dei titoli di
viaggio sono comprensivi di IVA.».
(30) Comma aggiunto
dall'art. 18, comma 3, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Successivamente il suddetto
comma 3 è stato abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 25 giugno 2002, n. 11;
conseguentemente detta abrogazione si estende al presente comma.
Art. 31
Sistema tariffario integrato.
[1. La Regione promuove
l'istituzione di un sistema tariffario integrato che consenta all'utente
l'utilizzo di tutti i servizi di T.P.R.L. sul proprio territorio con il
pagamento di un unico titolo di viaggio, anche con carte multiservizi.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 la Regione promuove la costituzione, anche con la propria
partecipazione, di un centro di gestione del sistema tariffario integrato, in
forma societaria o consortile con la partecipazione delle imprese di trasporto e
di altri soggetti pubblici o privati. L'eventuale quota partecipativa regionale
non può superare il 30 per cento.
3. Fino alla costituzione del
centro di cui al comma 2 la Giunta regionale ha facoltà di imporre integrazioni
tariffarie tra più imprese di trasporto pubblico con modalità dalla stessa
stabilite e sentite le imprese interessate.
4. Per aree a elevata
diffusione abitativa la Giunta regionale promuove, nell'àmbito degli obiettivi
di cui al comma 1, sistemi unitari diversi da quelli di cui agli articoli 29 e
30 riferiti a parametri temporali e zonali].
Art. 32
Agevolazioni tariffarie.
[1. È facoltà della Regione e
degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di
determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi
provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle
imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.
2. Gli sconti sugli
abbonamenti calcolati con i criteri di cui all'articolo 30, commi 3 e 4, hanno
carattere di sconti commerciali e non costituiscono agevolazioni ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
3. Nei limiti della
disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f),
le imprese del TPRL rilasciano documenti di viaggio con lo sconto del 50 per
cento sulla base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 28 per la
circolazione sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di cittadini:
a) privi di vista per cecità
assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il
diritto;
b) gli invalidi di guerra,
civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria
della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive
modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
c) gli invalidi civili e
portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata
accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro
eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi
del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata
una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.
I documenti di viaggio sono
rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al successivo
comma 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le tratte di servizio
interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette
categorie sulla base di idoneo documento e sulla base degli elenchi prodotti
dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto (31).
4. Le compensazioni dei minori
ricavi del traffico conseguenti alle agevolazioni di cui al precedente comma
sono stabilite nel limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali
di servizio e, comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera f) (32).
5. Le clausole dei contratti
di servizio relative alle gratuità di viaggi alle categorie di cui al precedente
comma 3 si intendono sostituite con riferimento alle presenti
disposizioni (33) ] .
(31) Il presente
comma, già modificato dall'art. 25, comma 7, L.R. 4 maggio 1999, n. 17, è stato
poi così sostituito dall'art. 18, comma 4, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Il testo
precedente era così formulato: «3. Nei limiti della disponibilità del capitolo
di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), la Giunta regionale può
disporre per il rilascio di documenti di viaggio per la circolazione gratuita
sugli autoservizi di trasporto pubblico regionale e locale alle seguenti
categorie di cittadini: a) i privi di vista per cecità assoluta o con residuo
visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
e loro eventuale accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto; b) gli
invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima,
seconda e terza categoria della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n.
113 e successive modificazioni e loro eventuale accompagnatore, se ne è
riconosciuto il diritto; c) gli invalidi civili e i portatori di handicap
certificati dall'autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità
in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuale accompagnatore, se ne
è riconosciuto il diritto, nonché gli invalidi del lavoro certificati
dall'autorità competente, ai quali è stata accertata una invalidità in misura
non inferiore al 70 per cento.».
(32) Il presente comma
già modificato dall'art. 37, comma 3, L.R. 31 maggio 2001, n. 14, è stato poi
così sostituito dall'art. 18, comma 5, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32. Il testo
precedente era così formulato: «4. La Giunta regionale stabilisce criteri e
modalità per il rilascio dei documenti di cui al comma 3 da parte delle imprese
esercenti servizi di T.P.R.L. sulla base della documentazione prodotta dalle
associazioni regionali delle categorie e singoli soggetti aventi diritto e per
le compensazioni dei conseguenti minori ricavi del traffico, nel limite massimo
del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali e, comunque, nel limite della
disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
f).».
(33) Comma aggiunto
dall'art. 18, comma 6, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.
TITOLO VII
Sanzioni
Art. 33
Sanzioni agli enti e imprese di trasporto.
[1. La mancata osservanza
delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione di sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni a carico dell'ente
o impresa inadempiente.
2. L'importo della sanzione
amministrativa spetta all'ente competente all'accertamento dell'infrazione, il
quale può introitarne l'importo mediante recupero a valere compensativamente
sugli eventuali corrispettivi dovuti all'impresa sanzionata.
3. La Regione può disporre
recuperi di somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di
trasporto in sede di trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese]
.
Art. 34
Sanzioni e indennizzi agli utenti dei
servizi.
[1. Gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido
titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa
semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 60 mila,
ridotta a lire 30 mila se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni
successivi a quello della contestazione o della sua notifica (34). L'importo della predetta sanzione
amministrativa compete all'impresa esercente il servizio.
2. Il mancato rispetto da
parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale
di vettura comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da lire
100 mila a lire 500 mila, ridotte al 50 per cento se l'utente estingue
l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della
sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete
all'esercente il servizio.
3. Per l'accertamento e la
contestazione degli illeciti di cui ai commi 1 e 2 le imprese di trasporto
abilitano i propri agenti nelle forme di legge. Qualora il pagamento delle
sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il direttore
dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente
che ha accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con le
procedure di cui al medesimo articolo 18 (35).
4. Nel caso di inadempienza
agli obblighi di esercizio rivenienti dai contratti di servizio o dalla carta
dei servizi, l'impresa di trasporto inadempiente, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni contrattualmente previste, è tenuta a corrispondere un equo
indennizzo agli eventuali utenti che ne abbiano subito danno. I criteri di
indennizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con le rappresentanze
dell'U.P.I., dell'A.N.C.I., dell'U.N.C.E.M., delle associazioni delle imprese di
trasporto di persone e delle organizzazioni sindacali] .
(34) A norma dell'art.
18, comma 2, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32, con effetto dal 1° gennaio 2002 la
sanzione amministrativa pecuniaria qui prevista è stata fissata in euro 100; se
l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della
contestazione o della sua notifica, la sanzione è stata ridotta a euro 50.
(35) Comma così
rettificato dall'art. 15, comma 6, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.
TITOLO VIII
Norme transitorie
Art. 35
Contratti ponte (36).
[1. Le concessioni di servizi
di trasporto pubblico in atto alla data di entrata in vigore della presente
legge sono prorogate sino al riaffidamento in concessione dei servizi medesimi
con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque non oltre il 31
dicembre 2003. La predetta proroga è subordinata alla condizione che la Regione
e gli enti locali stipulino, secondo le rispettive competenze, entro il termine
perentorio del 31 dicembre 2000 contratti "ponte" di servizio con le
compensazioni di cui all'articolo 36 e con scadenza non oltre la data del 31
dicembre 2003. Per le concessioni rilasciate con scadenza successiva al 31
dicembre 2003, l'ente competente, ferma restando la facoltà di procedere al
riaffidamento entro la predetta data con le procedure concorsuali di cui
all'articolo 18, può prorogarne la validità per un periodo comunque non
superiore alla scadenza della concessione, previa stipula dei contratti di
servizio entro il termine del 31 dicembre 2000. Le domande di concessione
avanzate prima dell'entrata in vigore della presente legge e ancora pendenti si
intendono respinte (37).
1-bis. La mancata
sottoscrizione dei contratti "ponte" di servizio comporta l'automatica decadenza
dalle concessioni senza l'attivazione di alcun procedimento amministrativo né
alcun obbligo di comunicazione da parte dell'ente concedente (38).
2. Per i servizi in
affidamento diretto gli enti locali competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma
3-bis, del D.Lgs. n. 422/1997, come modificato con il D.Lgs. n. 400/1999, hanno
l'obbligo, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, di trasformare le aziende
speciali o consorzi affidatari in società di capitali ovvero in cooperative a
responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, alle quali affidare in
concessione i servizi già in affidamento diretto previa stipula dei contratti
"ponte" di servizio con le compensazioni di cui all'articolo 36. Le concessioni
come sopra accordate hanno validità fino alla data di riaffidamento dei relativi
esercizi con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18 e comunque non
oltre il 31 dicembre 2003. L'Ente locale competente può prevedere l'eventuale
frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione e può
restare socio unico delle società derivanti dalla trasformazione delle aziende
speciali o consorzi per un periodo non superiore a due anni. Ove tale
trasformazione non avvenga entro il 31 dicembre 2000, provvede il Sindaco o il
Presidente della Provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia
la Regione procede immediatamente alla concessione dei servizi già in
affidamento diretto con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18. I
medesimi adempimenti fanno carico rispettivamente al Sindaco, al Presidente
della Provincia e alla Regione nel caso che trascorra inutilmente il periodo di
due anni, nel quale il Comune può rimanere socio unico delle società rivenienti
dalla trasformazione di aziende speciali o consorzi (39).
3. Nel periodo transitorio
successivo alla stipula dei contratti "ponte" di cui ai commi 1 e 2 e fino alla
determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 gli enti competenti
possono rilasciare concessioni provvisorie di nuovi servizi, con oneri a proprio
carico con la procedura concorsuale negoziata di cui all'articolo 18, comma 1.
Le eventuali sub concessioni o trasformazioni in servizi speciali dei servizi in
atto e le modifiche intensificative o riduttive dei loro programmi di esercizio
sono disposte dagli enti competenti con le modalità contrattualmente stabilite
ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera f).
4. In deroga alle disposizioni
di cui al comma 3 e nel medesimo periodo transitorio gli enti competenti, in
relazione a sopravvenute esigenze di trasporto e previa indizione di conferenza
dei servizi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, possono rilasciare
direttamente, ai soggetti concessionari che ne facciano richiesta, nuove
concessioni di servizi automobilistici alle seguenti vincolanti condizioni:
a) che dalla conferenza dei
servizi risulti acclarato l'interesse pubblico dei servizi richiesti e l'assenza
di interferenze con altri servizi oggetto di corrispettivi;
b) che i servizi richiesti
abbiano finalità di collegamento di centri già interessati da concessioni
regolate da contratto con il soggetto richiedente;
c) che l'ente concedente
provveda contestualmente ad equivalenti riduzioni delle Percorrenze
chilometriche dei servizi oggetto di corrispettivi, da conseguire anche su
proposta del concessionario richiedente tramite soppressioni o ristrutturazioni
riduttive o con trasformazioni in servizi speciali, comunque senza maggiorazione
dell'ammontare delle compensazioni contrattualmente stabilite.
5. Nel periodo transitorio di
cui al comma 3 la Giunta regionale può disporre, anche su proposta degli enti
locali competenti, la trasformazione in servizi speciali di esistenti servizi di
trasporto pubblico automobilistico ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
6. Per i servizi ferroviari e
automobilistici integrativi o sostitutivi di quelli ferroviari in concessione
statale alla società Ferrovie dello Stato o ad altri soggetti, la Regione, dopo
il subentro allo Stato in qualità di ente concedente ai sensi degli articoli 8 e
9 del D.Lgs. n. 422/1997, ferma restando la facoltà di procedere entro il
termine del 31 dicembre 2002 al riaffidamento dei servizi medesimi con le
procedure concorsuali di cui all'articolo 18, può disporre la proroga delle
concessioni fino alla scadenza delle concessioni statali. La proroga delle
concessioni è subordinata alla stipula dei contratti "ponte" con le
compensazioni di cui all'articolo 36 a carico del capitolo di spesa istituito ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) (40).
7. Per i servizi ferroviari
automobilistici in gestione commissariale governativa affidati per la
ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione, dopo il subentro allo Stato ai
sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 422/1997, provvede, entro il termine del 31
dicembre 2002, al rilascio delle concessioni con le procedure concorsuali di cui
all'articolo 18. Fino al rilascio delle suddette concessioni la Giunta
regionale, previa stipula dei contratti di servizio, può affidare alla società
Ferrovie dello Stato la gestione dei servizi già in gestione commissariale
governativa, in relazione ai modelli organizzativi di cui all'articolo 2, comma
2, lettera b), della L. n. 662/1996 (41).
8. Per il servizio
elicotteristico di collegamento delle isole Tremiti, la Giunta regionale può
prorogare la scadenza della convenzione di cui alla legge regionale 19 aprile
1995, n. 24 sino alla data del 31 dicembre 2003, subordinatamente alla stipula
di contratto "ponte" ai sensi del comma 1 entro la data del 31 dicembre 2000, a
decorrere dalla quale cessa il regime di sovvenzione. L'importo assunto a base
contrattuale, a carico del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2
lettera c), è commisurato, a parità di servizi resi, alla sovvenzione erogata,
per l'esercizio 1999 ed è soggetto a revisione annuale ai sensi dell'articolo
21, commi 2 e 4 (42).
8-bis. Ai sensi dell'articolo
18, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 422/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 400/1999,
nel periodo transitorio successivo alla stipula dei contratti «ponte» e fino al
riaffidamento in concessione con le procedure concorsuali di cui all'articolo
18, la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, hanno
l'obbligo di affidare in concessione con le medesime procedure concorsuali quote
di servizi che corrispondano ad accertate esigenze funzionali e di gestione. Per
le medesime esigenze ed in vista della organizzazione dei servizi in rete e
bacini di cui all'articolo 8, previa verifica in apposita conferenza dei servizi
con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, la Regione e
gli enti locali possono altresì disporre, anche di concerto tra loro,
trasferimenti di servizi tra i vari soggetti gestori, definendo le conseguenti
compensazioni con l'eventuale revisione dei contratti in essere (43).
9. I contratti "ponte"
stipulati da enti locali devono essere dagli stessi enti trasmessi, in copia
conforme all'originale, all'Assessorato regionale trasporti entro trenta giorni
dalla loro stipula. L'inosservanza della predetta disposizione comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33] .
(36) Vedi, anche, gli
schemi di contratto approvati con Delib.G.R. 3 agosto 1999, n. 1181 e con
Delib.G.R. 15 novembre 2000, n. 1566.
(37) Comma così
modificato dall'art. 56, comma 19, L.R. 12 aprile 2000, n. 9. Ai sensi dell'art.
8, comma 11, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 il termine del 31 dicembre 2000,
indicato nel presente comma, è ulteriormente differito non oltre novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
(38) Comma aggiunto
dall'art. 8, comma 10, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28.
(39) Comma così
sostituito dall'art. 56, comma 11, L.R. 12 aprile 2000, n. 9. Successivamente
l'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 33, comma 1, L.R. 21 maggio 2002, n.
7. Il testo originario così disponeva: «2. Per i servizi in affidamento diretto
gli enti locali stipulano con le proprie aziende speciali o consorzi, entro il
termine perentorio del 30 giugno 2000, contratti di servizio "ponte", con le
compensazioni di cui al articolo 36, relativi ai servizi in affidamento diretto
alla data di entrata in vigore della presente legge».
(40) Comma così corretto
con avviso di errata-corrige pubblicato nel B.U. 10 giugno 1999, n. 61 poi
abrogato dall'art. 56, comma 12, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
(41) Comma abrogato
dall'art. 56, comma 12, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
(42) Comma così
modificato dall'art. 56, comma 13, L.R. 12 aprile 2000, n. 9. Ai sensi dell'art.
8, comma 11, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 il termine del 31 dicembre 2000,
indicato nel presente comma, è ulteriormente differito non oltre novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
(43) Comma aggiunto
dall'art. 56, comma 14, L.R. 12 aprile 2000, n. 9.
Art. 36
Servizi minimi e regime finanziario.
[1. Fino all'adozione del
provvedimento della Giunta regionale di determinazione dei servizi minimi di cui
all'articolo 5 si assumono come servizi minimi gli autoservizi ammessi alla
contribuzione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, con
eventuale esclusione di quelli riconosciuti dalla Giunta medesima non
corrispondenti alla domanda di mobilità di cui all'articolo 16, comma 1, del
D.Lgs. n. 422/1997. La prima attribuzione agli enti locali delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), è effettuata con decorrenza 1° luglio 1999
sulla base:
a) delle contribuzioni
chilometriche attribuite ai servizi in sede consuntiva per il 1998, considerando
l'incidenza delle percorrenze ausiliarie riconosciute e gli eventuali effetti
riduttivi connessi al progressivo incremento del rapporto tra ricavi e costi ai
sensi dell'articolo 21, comma 2;
b) delle percorrenze
riconosciute in sede consuntiva per il 1998, considerando gli effetti rivenienti
da eventuali provvedimenti modificativi delle situazioni concessionali che
abbiano conseguito l'ammissione alla contribuzione regionale.
2. Per i servizi
automobilistici il regime contributivo di cui alla L.R. n. 13/1982 e successive
modificazioni cessa con l'esercizio 1998. A decorrere dall'esercizio 1999 e fino
alla stipula dei contratti "ponte" gli interventi finanziari in favore di
ciascuna impresa di trasporto pubblico automobilistico sono disposti dalla
Regione e, a decorrere dal 1° luglio 1999, dagli enti locali, secondo le
competenze di cui all'articolo 3, sulla base delle contribuzioni chilometriche e
delle percorrenze di cui al comma 1. I predetti interventi sono assunti a base
dei contratti ponte e, a decorrere dalla data della stipula, sono soggetti a
revisione annuale con le modalità di cui all'articolo 21, commi 2 e 4
(44).
3. Gli interventi finanziari
di cui al comma 2 sono disposti dagli enti competenti, fino alla stipula dei
contratti "ponte", in favore delle imprese interessate, in trimestralità da
erogarsi entro il trimestre di competenza previa domanda delle imprese medesime
corredata di certificazione delle percorrenze sviluppate dai servizi svolti.
4. Nel caso che alla scadenza
dei contratti, entro il periodo di validità delle concessioni o affidamenti
diretti, gli enti competenti non provvedano in tempo utile agli adempimenti di
competenza per i rinnovi contrattuali, la Giunta regionale, previa sospensione
dei trasferimenti agli enti competenti, dispone direttamente in favore dei
soggetti concessionari o affidatari che assicurano il regolare esercizio dei
servizi di trasporto, su domanda degli stessi, interventi finanziari in misura
non superiore a quella corrispondente alle compensazioni attribuite alla data di
scadenza dei contratti, senza applicazione della revisione annuale.
5. È confermata la
disposizione dell'articolo 23, comma 6, della L.R. 3 giugno 1996, n. 6 fino alla
scadenza dei contratti ponte di servizio (45).
6. Per i servizi ferroviari e
automobilistici sostitutivi o integrativi di quelli ferroviari di cui agli
articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 422/1997, dopo il subentro della Regione allo Stato
in qualità di ente concedente e fino alla determinazione dei servizi minimi di
cui all'articolo 5 si assumono come servizi minimi quelli considerati negli
accordi di programma di cui ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 422/1997.
Nello stesso periodo transitorio le risorse rispettivamente destinate ai
predetti servizi, nell'àmbito delle disponibilità del capitolo di spesa di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera b), della presente legge, sono quantificate
sulla base della misura unitaria chilometrica assunta per i trasferimenti dallo
Stato alla Regione di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 422/1997] .
(44) Comma così
modificato dall'art. 15, comma 7, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.
(45) Il presente comma,
già sostituito dall'art. 56, comma 16, L.R. 12 aprile 2000, n. 9, è stato poi
nuovamente così sostituito dall'art. 18, comma 7, L.R. 5 dicembre 2001, n. 32.
Il testo precedente era così formulato: «5. È confermata la disposizione di cui
all'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6, intendendosi la
misura massima del dieci per cento del contributo integrativo riferita
all'ammontare degli interventi finanziari relativi ai servizi già in affidamento
precario. La predetta disposizione è prorogata di validità a tutto l'anno 2003,
assumendo, per gli anni 2001, 2002 e 2003, la misura massima, rispettivamente,
del nove per cento, del sette per cento e del cinque per cento.».
TITOLO IX
Abrogazioni
Art. 37
Abrogazioni.
[1. Sono abrogati: la legge
regionale 23 giugno 1980, n. 79, la legge regionale 19 marzo 1982, n. 13 e la
legge regionale 21 gennaio 1984, n. 5, la legge regionale 5 gennaio 1985, n. 2,
la legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 e l'articolo 1 della legge regionale 3
aprile 1995, n. 11, la legge regionale 23 gennaio 1992, n. 5 e la legge
regionale 15 dicembre 1992, n. 17, la legge regionale 4 maggio 1985, n. 24 e la
legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 la legge regionale 5 maggio 1979, n. 29,
l'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, l'articolo 4 della
legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 e l'articolo 12 della legge regionale 22
dicembre 1997, n. 22 e il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 17
giugno 1994, n. 21, fermi restando gli effetti prodotti da quest'ultima
disposizione sulla contribuzione d'esercizio (46).
2. Le disposizioni abrogate di
cui al comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni
medesime nel periodo della loro vigenza. In particolare, le disposizioni
riguardanti gli interventi finanziari di cui alla legge regionale 4 maggio 1985,
n. 24 e alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 restano in vigore fino alla
data dei 30 giugno 2000 ai sensi dell'articolo 8, della presente legge.
3. Per i servizi comunali le
disposizioni di cui alla Delib.C.R. 8 marzo 1995, n. 999 sono abrogate con
l'entrata in vigore della presente legge.
4. Ai sensi delle disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge restano abrogate le norme
di cui ai capi I, II, V, VI e VII della legge 28 settembre 1939, n. 1822]
.
(46) Comma così
rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32.