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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1992
Numero
3
Data
08/01/1992
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 22 gennaio 1992, n. 14, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

 

TITOLO I

Finalità

Art. 1
Finalità.

[1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici automobilistici di interesse locale in conformità ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali)] .

 

TITOLO II

Organizzazione dei servizi di trasporto

Capo I - Individuazione dei bacini di traffico

Art. 2
Bacini di traffico.

[1. Il territorio regionale è suddiviso in bacini di traffico la cui estensione coincide con i territori delle Province pugliesi e della Città metropolitana di Bari, fatte salve le determinazioni del Consiglio regionale in sede di approvazione del piano regionale dei trasporti] .

 

Art. 3
Titolarità e gestione dei bacini di traffico.

[1. In ciascun bacino di traffico le funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici automobilistici di interesse locale sono esercitate dalla Provincia o Città metropolitana competente, fatte salve le attribuzioni dei Comuni nell'ambito dei propri territori.

2. Ove il bacino di traffico non coincida con il territorio di una Provincia o della città metropolitana, tali funzioni sono esercitate dalla Provincia o Città metropolitana nel cui territorio si svolge la maggiore percorrenza chilometrica delle autolinee in esercizio nel bacino medesimo] .

 

TITOLO II

Organizzazione dei servizi di trasporto

Capo II

Ripartizione delle competenze

Art. 4
Attribuzioni locali.

[1. La Provincia e la Città metropolitana svolgono nell'ambito dei propri bacini compiti di pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo.

2. Le Province, la Città metropolitana ed i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico, nell'ambito delle rispettive competenze, anche con riferimento alle indicazioni previste dalla legge statale 15 dicembre 1990, n. 385, in conformità del piano regionale dei trasporti ed in esecuzione dei piani di trasporto di bacino, nonchè le eventuali funzioni delegate di cui all'art. 5, comma secondo, della presente legge.

3. La Provincia e la Città metropolitana provvedono, in particolare nell'ambito dei bacini di propria competenza:

a) all'istituzione ed all'esercizio delle autolinee, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e delle disposizioni di cui al successivo art. 7;

b) all'erogazione dei contributi di esercizio e in conto investimenti per le autolinee esercitate a totale carico del proprio bilancio;

c) all'autorizzazione dei servizi occasionali;

d) all'approvazione degli orari;

e) all'attività di vigilanza, nel rispetto della normativa vigente] .

 

Art. 5
Attribuzioni della Regione.

[1. Restano ferme le attribuzioni della Regione in materia di:

a) individuazione dei bacini di traffico;

b) autolinee che interessano bacini di competenza di più province;

c) autolinee interregionali;

d) criteri per la determinazione dei parametri di efficienza e di produttività dei servizi di trasporto pubblico, sentite preventivamente le Province e la Città metropolitana di Bari;

e) determinazione dei contributi per l'esercizio e programmi per gli investimenti relativi agli autoservizi pubblici locali, sentite preventivamente le Province e la Città metropolitana di Bari limitatamente ai criteri di quantificazione;

f) tariffe minime degli autoservizi pubblici locali;

g) approvazione regolamenti comunali che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza e criteri per il rilascio delle relative licenze;

h) approvazione degli organici del personale delle aziende di trasporto;

i) rilevazione dei dati del traffico;

l) indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla gestione degli autoservizi;

m) poteri ed interventi previsti dalla legge 15 dicembre 90, n. 385, sentite le Province e la Città metropolitana di Bari.

2. Le competenze regionali nelle materie di cui alle lettere b), c) ed i) del precedente comma possono essere delegate, previa indicazione preliminare dell'Assessore regionale ai trasporti, in sede di approvazione dei piani dei trasporti di bacino di cui al successivo art. 6, alla Provincia nel cui territorio si svolge la prevalente percorrenza di servizio delle autolinee.

3. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale è esercitata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 5 e 6, della presente legge.

4. Nel caso di reiterate violazioni di legge e/o gravi inadempienze nell'esercizio di un servizio di trasporto, la Giunta regionale, nell'ambito della funzione di vigilanza, previa diffida diretta all'Ente locale competente perché provveda entro sessanta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo Ente locale, anche con nomina di un commissario per un periodo non superiore ad un semestre] .

 

TITOLO II

Organizzazione dei servizi di trasporto

Capo III - Piani dei trasporti di bacino

Art. 6
Piani dei trasporti di bacino.

[1. Il piano dei trasporti di bacino si conforma alle direttive ed ai criteri enunciati dal piano regionale dei trasporti e ne attua le prescrizioni e previsioni.

2. Il piano dei trasporti di bacino:

a) determina il numero e le caratteristiche delle linee automobilistiche di bacino, specificando quelle i cui oneri sono a totale carico dei bilanci provinciali;

b) indica le forme di gestione e le forme di coordinamento dei servizi pubblici di trasporto compresi nel bacino;

c) contiene il piano economico e finanziario per la produzione del servizio nonché per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti di bacino] .

 

Art. 7
Piano dei trasporti di bacino - Formazione ed approvazione.

[1. Il piano dei trasporti di bacino è adottato previa convocazione, da parte dell'ente locale competente, di una Conferenza di servizi a cui partecipano con loro rappresentanze le Province limitrofe, i Comuni e le Comunità montane presenti nel bacino, gli uffici provinciali della Motorizzazione civile trasporti in concessione, la Camera di commercio, industria e artigianato, la Direzione trasporto locale della società Ferrovie dello Stato, le Aziende di promozione turistica e le Associazioni delle aziende di trasporto (2).

2. Almeno trenta giorni prima della data della conferenza, il progetto di piano predisposto dalla Provincia o Città metropolitana competente, completo di ogni suo elaborato, è fatto tenere alle Amministrazioni convocate ed alle associazioni delle aziende di trasporto.

3. Si applicano al riguardo le norme di cui all'art. 14, commi due e tre, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Il piano dei trasporti di bacino è deliberato dal Consiglio provinciale o metropolitano competente e ha validità triennale. Ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua sostituzione con il piano successivo (3).

5. Il piano dei trasporti di bacino è approvato, entro novanta giorni dalla trasmissione, dalla Giunta regionale, che può apportarvi solo le modificazioni rese necessarie da esigenze di carattere unitario o di coordinamento ed armonizzazione con gli altri piani di bacino, sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso infruttuosamente il termine, si prescinde dal parere.

6. Le varianti al piano, giustificate da particolari sopravvenute esigenze connesse alle caratteristiche delle popolazioni e dei territori interessati, sono deliberate dalla Provincia o Città metropolitana competente ed approvate dalla Giunta regionale con le stesse modalità e gli stessi termini temporali indicati in precedenza.

6-bis. Non sono considerate varianti al piano le modifiche ai programmi di esercizio delle singole autolinee già comprese nel piano quando queste derivino da particolari esigenze di trasporto che siano state acclarate in sede di apposita Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, e non comportino incrementi della percorrenza annua complessiva attribuita al bacino. Dette modifiche sono approvate dalla Giunta provinciale e sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai fini dell'attribuzione alle aziende interessate del contributo di esercizio (4).

7. Le approvazioni da parte della Giunta regionale dei piani di bacino e delle loro varianti costituiscono presupposto necessario e inderogabile per l'istituzione delle autolinee e/o l'attribuzione dei contributi di cui al successivo art. 10] (5).

(2)  Comma così sostituito dal quinto comma dell'art. 4,   L.R. 31 ottobre 1995, n. 37.

(3)  Comma così sostituito dal sesto comma dell'art. 4,   L.R. 31 ottobre 1995, n. 37.

(4)  Comma aggiunto dal settimo comma dell'art. 4,   L.R. 31 ottobre 1995, n. 37.

(5)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

Art. 8
Istituzione delle autolinee.

[1. All'istituzione delle autolinee comunali provvede il Comune con le modalità di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 (Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) coordinandole con le previsioni del piano di bacino e del piano regionale dei trasporti.

2. Le autolinee di competenza delle Province o della Città metropolitana sono istituite con il piano e le sue varianti.

3. Le autolinee di competenza regionale sono istituite dalla Regione anche su iniziativa delle Province interessate, con le modalità di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 (Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone) e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità delle previsioni del piano regionale dei trasporti] .

 

Art. 9
Gestione.

[1. I servizi di trasporto pubblico sono gestiti dai Comuni, dalle Province e dalla Città metropolitana, per quanto di rispettiva competenza, nelle forme di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142] .

 

Art. 10
Finanziamenti.

[1. La Regione corrisponde alle aziende di trasporto i contributi per l'esercizio e per gli investimenti con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385 (Disposizioni in materia di trasporti) ed alla L.R. 19 marzo 1982, n. 13 (Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e alla L.R.17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive ed integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14), relativamente:

a) alle autolinee di competenza regionale;

b) alle autolinee di competenza provinciale, subordinatamente alla approvazione dei piani di trasporto di bacino ai sensi del precedente art. 7;

c) alle autolinee comunali, previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1982, n. 13] .

 

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 11
Piano dei trasporti di bacino - Prima adozione.

[1. In attesa dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, le Province e la Città metropolitana adottano comunque il piano dei trasporti di competenza entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del decreto di cui all'art. 12 della presente legge, in deroga alle disposizioni del precedente art. 6, comma 1.

2. Fino all'approvazione regionale dei piani di bacino, restano fermi il numero, le caratteristiche, le forme di gestione e di finanziamento delle autolinee esistenti.

3. In caso di gravi e persistenti inadempienze dell'ente locale nella adozione o attuazione del piano di bacino o nell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico, la Giunta regionale, previa diffida diretta all'ente locale perché provveda entro trenta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo ente locale, anche con nomina di un commissario «ad acta» (6)] (7).

(6)  Comma aggiunto dal primo comma dell'art. 1, L.R. 3 aprile 1995, n. 11.

(7)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.

 

Art. 12
Attribuzioni delle competenze - Decorrenza.

[1. L'attribuzione delle competenze di cui alla presente legge alle Province ha effetto dalla data che verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su proposta dell'Assessore ai Trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'attribuzione delle competenze di cui alla presente legge alla Città metropolitana sarà effettuata con le stesse modalità di cui al precedente comma entro novanta giorni dalla data di costituzione della autorità metropolitana] .

 

Art. 13
Trasferimento degli atti.

[1. Entro trenta giorni dalla data del decreto di cui all'art. 12 della presente legge l'Assessorato regionale ai trasporti trasmette agli Enti locali interessati elenchi degli autoservizi pubblici già di competenza regionale, con indicazione dei programmi di esercizio e delle aziende di trasporto esercenti, nonchè, a richiesta, ogni altro atto e documento occorrente per l'esercizio delle loro attribuzioni.

2. Entro il medesimo termine l'Assessorato regionale ai trasporti trasmette gli atti dei procedimenti in corso] .

 

Art. 14
Trasferimento di personale regionale.

[1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, la Giunta regionale stabilisce, sentite le Province e la Città metropolitana, il contingente di personale regionale da trasferire e le relative modalità] .

 

Art. 15
Abrogazioni.

[1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge (8)] (9).

(8)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 3 aprile 1995, n. 11.

(9)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 37, L.R. 25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15, comma 8, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito dal secondo comma dello stesso art. 37.