TITOLO I
(1) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 37,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15,
comma 8, L.R.
13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle
disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito
dal secondo comma dello stesso art. 37.
TITOLO I
Finalità
Art. 1
Finalità.
[1. La presente legge
disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore dei trasporti
pubblici automobilistici di interesse locale in conformità ai principi stabiliti
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali)] .
TITOLO II
Organizzazione dei servizi di
trasporto
Capo I - Individuazione dei bacini di
traffico
Art. 2
Bacini di
traffico.
[1. Il territorio regionale è
suddiviso in bacini di traffico la cui estensione coincide con i territori delle
Province pugliesi e della Città metropolitana di Bari, fatte salve le
determinazioni del Consiglio regionale in sede di approvazione del piano
regionale dei trasporti] .
Art. 3
Titolarità e
gestione dei bacini di traffico.
[1. In ciascun bacino di
traffico le funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici
automobilistici di interesse locale sono esercitate dalla Provincia o Città
metropolitana competente, fatte salve le attribuzioni dei Comuni nell'ambito dei
propri territori.
2. Ove il bacino di traffico
non coincida con il territorio di una Provincia o della città metropolitana,
tali funzioni sono esercitate dalla Provincia o Città metropolitana nel cui
territorio si svolge la maggiore percorrenza chilometrica delle autolinee in
esercizio nel bacino medesimo] .
TITOLO II
Organizzazione dei servizi di
trasporto
Capo II
Ripartizione delle competenze
Art. 4
Attribuzioni
locali.
[1. La Provincia e la Città
metropolitana svolgono nell'ambito dei propri bacini compiti di pianificazione,
programmazione, coordinamento e controllo.
2. Le Province, la Città
metropolitana ed i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di
trasporto pubblico, nell'ambito delle rispettive competenze, anche con
riferimento alle indicazioni previste dalla legge statale 15 dicembre 1990, n.
385, in conformità del piano regionale dei trasporti ed in esecuzione dei piani
di trasporto di bacino, nonchè le eventuali funzioni delegate di cui all'art. 5,
comma secondo, della presente legge.
3. La Provincia e la Città
metropolitana provvedono, in particolare nell'ambito dei bacini di propria
competenza:
a) all'istituzione ed
all'esercizio delle autolinee, nel rispetto della legislazione statale e
regionale vigente e delle disposizioni di cui al successivo art. 7;
b) all'erogazione dei
contributi di esercizio e in conto investimenti per le autolinee esercitate a
totale carico del proprio bilancio;
c) all'autorizzazione dei
servizi occasionali;
d) all'approvazione degli
orari;
e) all'attività di vigilanza,
nel rispetto della normativa vigente] .
Art. 5
Attribuzioni della
Regione.
[1. Restano ferme le
attribuzioni della Regione in materia di:
a) individuazione dei bacini di
traffico;
b) autolinee che interessano
bacini di competenza di più province;
c) autolinee interregionali;
d) criteri per la
determinazione dei parametri di efficienza e di produttività dei servizi di
trasporto pubblico, sentite preventivamente le Province e la Città metropolitana
di Bari;
e) determinazione dei
contributi per l'esercizio e programmi per gli investimenti relativi agli
autoservizi pubblici locali, sentite preventivamente le Province e la Città
metropolitana di Bari limitatamente ai criteri di quantificazione;
f) tariffe minime degli
autoservizi pubblici locali;
g) approvazione regolamenti
comunali che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza e criteri per il
rilascio delle relative licenze;
h) approvazione degli organici
del personale delle aziende di trasporto;
i) rilevazione dei dati del
traffico;
l) indirizzo, coordinamento e
vigilanza sulla gestione degli autoservizi;
m) poteri ed interventi
previsti dalla legge 15 dicembre 90, n. 385, sentite le Province e la Città
metropolitana di Bari.
2. Le competenze regionali
nelle materie di cui alle lettere b), c) ed i) del precedente comma possono
essere delegate, previa indicazione preliminare dell'Assessore regionale ai
trasporti, in sede di approvazione dei piani dei trasporti di bacino di cui al
successivo art. 6, alla Provincia nel cui territorio si svolge la prevalente
percorrenza di servizio delle autolinee.
3. La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative che attengono ad esigenze di
carattere unitario nel territorio regionale è esercitata dalla Giunta regionale,
sentita la Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'art.
7, commi 5 e 6, della presente legge.
4. Nel caso di reiterate
violazioni di legge e/o gravi inadempienze nell'esercizio di un servizio di
trasporto, la Giunta regionale, nell'ambito della funzione di vigilanza, previa
diffida diretta all'Ente locale competente perché provveda entro sessanta
giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo
Ente locale, anche con nomina di un commissario per un periodo non superiore ad
un semestre] .
TITOLO II
Organizzazione dei servizi di
trasporto
Capo III - Piani dei trasporti di
bacino
Art. 6
Piani dei
trasporti di bacino.
[1. Il piano dei trasporti di
bacino si conforma alle direttive ed ai criteri enunciati dal piano regionale
dei trasporti e ne attua le prescrizioni e previsioni.
2. Il piano dei trasporti di
bacino:
a) determina il numero e le
caratteristiche delle linee automobilistiche di bacino, specificando quelle i
cui oneri sono a totale carico dei bilanci provinciali;
b) indica le forme di gestione
e le forme di coordinamento dei servizi pubblici di trasporto compresi nel
bacino;
c) contiene il piano economico
e finanziario per la produzione del servizio nonché per lo sviluppo ed il
miglioramento dei trasporti di bacino] .
Art. 7
Piano dei
trasporti di bacino - Formazione ed approvazione.
[1. Il piano dei trasporti di
bacino è adottato previa convocazione, da parte dell'ente locale competente, di
una Conferenza di servizi a cui partecipano con loro rappresentanze le Province
limitrofe, i Comuni e le Comunità montane presenti nel bacino, gli uffici
provinciali della Motorizzazione civile trasporti in concessione, la Camera di
commercio, industria e artigianato, la Direzione trasporto locale della società
Ferrovie dello Stato, le Aziende di promozione turistica e le Associazioni delle
aziende di trasporto (2).
2. Almeno trenta giorni prima
della data della conferenza, il progetto di piano predisposto dalla Provincia o
Città metropolitana competente, completo di ogni suo elaborato, è fatto tenere
alle Amministrazioni convocate ed alle associazioni delle aziende di trasporto.
3. Si applicano al riguardo le
norme di cui all'art. 14, commi due e tre, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi).
4. Il piano dei trasporti di
bacino è deliberato dal Consiglio provinciale o metropolitano competente e ha
validità triennale. Ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua
sostituzione con il piano successivo (3).
5. Il piano dei trasporti di
bacino è approvato, entro novanta giorni dalla trasmissione, dalla Giunta
regionale, che può apportarvi solo le modificazioni rese necessarie da esigenze
di carattere unitario o di coordinamento ed armonizzazione con gli altri piani
di bacino, sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimere il
proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta.
Decorso infruttuosamente il termine, si prescinde dal parere.
6. Le varianti al piano,
giustificate da particolari sopravvenute esigenze connesse alle caratteristiche
delle popolazioni e dei territori interessati, sono deliberate dalla Provincia o
Città metropolitana competente ed approvate dalla Giunta regionale con le stesse
modalità e gli stessi termini temporali indicati in precedenza.
6-bis. Non sono considerate
varianti al piano le modifiche ai programmi di esercizio delle singole autolinee
già comprese nel piano quando queste derivino da particolari esigenze di
trasporto che siano state acclarate in sede di apposita Conferenza dei servizi,
convocata ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, e
non comportino incrementi della percorrenza annua complessiva attribuita al
bacino. Dette modifiche sono approvate dalla Giunta provinciale e sono
sottoposte all'approvazione della Giunta regionale ai fini dell'attribuzione
alle aziende interessate del contributo di esercizio (4).
7. Le approvazioni da parte
della Giunta regionale dei piani di bacino e delle loro varianti costituiscono
presupposto necessario e inderogabile per l'istituzione delle autolinee e/o
l'attribuzione dei contributi di cui al successivo art. 10] (5).
(2) Comma così
sostituito dal quinto comma dell'art. 4,
L.R.
31 ottobre 1995, n. 37.
(3) Comma così
sostituito dal sesto comma dell'art. 4,
L.R.
31 ottobre 1995, n. 37.
(4) Comma aggiunto dal
settimo comma dell'art. 4,
L.R.
31 ottobre 1995, n. 37.
(5) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 37,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15,
comma 8, L.R.
13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle
disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito
dal secondo comma dello stesso art. 37.
Art. 8
Istituzione delle
autolinee.
[1. All'istituzione delle
autolinee comunali provvede il Comune con le modalità di cui al D.P.R. 28 giugno
1955, n. 771 (Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato
generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione)
coordinandole con le previsioni del piano di bacino e del piano regionale dei
trasporti.
2. Le autolinee di competenza
delle Province o della Città metropolitana sono istituite con il piano e le sue
varianti.
3. Le autolinee di competenza
regionale sono istituite dalla Regione anche su iniziativa delle Province
interessate, con le modalità di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 79
(Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse
regionale per il trasporto di persone) e successive modificazioni ed
integrazioni, in conformità delle previsioni del piano regionale dei trasporti]
.
Art. 9
Gestione.
[1. I servizi di trasporto
pubblico sono gestiti dai Comuni, dalle Province e dalla Città metropolitana,
per quanto di rispettiva competenza, nelle forme di cui all'art. 22 della legge
8 giugno 1990, n. 142] .
Art. 10
Finanziamenti.
[1. La Regione corrisponde alle
aziende di trasporto i contributi per l'esercizio e per gli investimenti con le
modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385
(Disposizioni in materia di trasporti) ed alla L.R. 19 marzo 1982, n. 13 (Ordinamento,
ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il
ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e alla
L.R.17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni
sostitutive ed integrative della legge regionale 4 ottobre 1989, n. 14), relativamente:
a) alle autolinee di competenza
regionale;
b) alle autolinee di competenza
provinciale, subordinatamente alla approvazione dei piani di trasporto di bacino
ai sensi del precedente art. 7;
c) alle autolinee comunali,
previa approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13] .
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 11
Piano dei
trasporti di bacino - Prima adozione.
[1. In attesa dell'approvazione
del piano regionale dei trasporti, le Province e la Città metropolitana adottano
comunque il piano dei trasporti di competenza entro il 30 giugno dell'anno
successivo alla data del decreto di cui all'art. 12 della presente legge, in
deroga alle disposizioni del precedente art. 6, comma 1.
2. Fino all'approvazione
regionale dei piani di bacino, restano fermi il numero, le caratteristiche, le
forme di gestione e di finanziamento delle autolinee esistenti.
3. In caso di gravi e
persistenti inadempienze dell'ente locale nella adozione o attuazione del piano
di bacino o nell'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di
trasporto pubblico, la Giunta regionale, previa diffida diretta all'ente locale
perché provveda entro trenta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze
non esercitate dal medesimo ente locale, anche con nomina di un commissario «ad
acta» (6)] (7).
(6) Comma aggiunto dal
primo comma dell'art. 1,
L.R.
3 aprile 1995, n. 11.
(7) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 37,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15,
comma 8, L.R.
13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle
disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito
dal secondo comma dello stesso art. 37.
Art. 12
Attribuzioni
delle competenze - Decorrenza.
[1. L'attribuzione delle
competenze di cui alla presente legge alle Province ha effetto dalla data che
verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su
proposta dell'Assessore ai Trasporti, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. L'attribuzione delle
competenze di cui alla presente legge alla Città metropolitana sarà effettuata
con le stesse modalità di cui al precedente comma entro novanta giorni dalla
data di costituzione della autorità metropolitana] .
Art. 13
Trasferimento
degli atti.
[1. Entro trenta giorni dalla
data del decreto di cui all'art. 12 della presente legge l'Assessorato regionale
ai trasporti trasmette agli Enti locali interessati elenchi degli autoservizi
pubblici già di competenza regionale, con indicazione dei programmi di esercizio
e delle aziende di trasporto esercenti, nonchè, a richiesta, ogni altro atto e
documento occorrente per l'esercizio delle loro attribuzioni.
2. Entro il medesimo termine
l'Assessorato regionale ai trasporti trasmette gli atti dei procedimenti in
corso] .
Art. 14
Trasferimento di
personale regionale.
[1. Per l'esercizio delle
funzioni trasferite o delegate con la presente legge, la Giunta regionale
stabilisce, sentite le Province e la Città metropolitana, il contingente di
personale regionale da trasferire e le relative modalità] .
Art. 15
Abrogazioni.
[1. Sono abrogati gli articoli
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n.
79, nonché ogni altra norma
in contrasto con la presente legge (8)] (9).
(8) Articolo così
sostituito dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
3 aprile 1995, n. 11.
(9) La presente legge è
stata abrogata dall'art. 37,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, come rettificato dall'art. 15,
comma 8, L.R.
13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi i rapporti sorti in base alle
disposizioni della presente legge nel periodo della sua vigenza, come stabilito
dal secondo comma dello stesso art. 37.