TITOLO I
NORME DI BILANCIO
ARTICOLO 1
(Stato di previsione delle entrate)
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia
per l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire
40.206.055.141.260 in termini di competenza e in lire 52.166.927.902.318 in
termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore,
l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio
finanziario 1998.
ARTICOLO 2
(Stato di previsione della spesa)
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per
l'anno finanziario 1998, annesso alla presente legge, è approvato in lire
40.206.055.141.260 in termini di competenza e in lire 52.166.927.902.318 in
termini di cassa.
2. In conseguenza della mancata definizione nel corso del 1997
del mutuo a completamente del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 1992, determinato in lire 1.203.303.535.957, è iscritta la somma di
lire 403 miliardi in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato
di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1998.
3. Al finanziamento della somma di cui al comma 2 si provvede,
per l'esercizio finanziario 1998, attraverso la contrazione di mutuo a termini
dell'art. 20 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 e secondo i criteri e le modalità
di cui all'art. 15 della presente legge.
ARTICOLO 3
(Impegni e pagamenti delle spese)
1. E’ autorizzato l'impegno delle spese della Regione per
l'esercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all'art. 2, fatto salvo l'impegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli artt. 60
e 61
della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l'esercizio finanziario 1998, entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui all'art.2.
ARTICOLO 4
(Modifiche della codifica regionale e interregionale di
bilancio)
1. In considerazione della recente introduzione del nuovo
programma informatico di contabilità e delle specifiche codifiche introdotte in
connessione con i relativi criteri di classificazione dei capitoli di bilancio
per settore di interventi, la Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio
ogni necessaria modifica tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche
degli emanandi provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione
dell'Amministrazione regionale.
ARTICOLO 5
(Quadro generale riassuntivo)
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998, di cui all'allegato n. 1
alla presente legge.
ARTICOLO 6
(Elenco spese obbligatorie)
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge
regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato n. 2 alla
presente legge.
ARTICOLO 7
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per
l'esercizio finanziario 1998 in lire 3.031.393.962, è iscritto al cap. 1110010
ed è gestito a termini dell'art. 36
della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 8
(Fondo di riserva per spese impreviste)
1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per
l'esercizio finanziario 1998 in lire 900 milioni è iscritto al capitolo 1110030
ed è gestito a termini dell'art. 37
della legge di
contabilità regionale n. 17 del 1997 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 9
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio
finanziario 1998 in lire 267.448.825.966, è iscritto al cap. 1110020 ed è
gestito a termini dell'art. 41
della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie
deliberazioni le procedure di cui al comma 3 dell'art. 41
della legge
regionale di contabilità n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 10*
(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in
corso di adozione)
1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nell'anno
1998 è iscritto al capitolo 1110070 ed è gestito a termini dell'art. 38 della legge
di contabilità regionale.
2. L’allegato n. 3 della presente legge indica l'oggetto e
l'importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso
dell’anno 1998.
* Vedi
anche l’art. 4
della l.r.
22/98 che ha ridotto il fondo globale
ARTICOLO 11
(Fondo per residui passivi perenti)
1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai
fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 1998 in lire 10
miliardi*, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a
termini dell'art. 71
della legge
regionale di contabilità n. 17 del 1977.
*
Importo così ridotto dall’art. 5
della l.r.
22/98
ARTICOLO 12
(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta
regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio
atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui al comma 1 dell'art. 43
della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni negli
stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario
1998.
ARTICOLO 13
(Iscrizione delle economie da reiscrivere tra i residui di
stanziamento)
1. A seguito della avvenuta iscrizione, in esecuzione dell'art.
9,
comma 16, della legge
regionale 22 dicembre 1997, n. 22, sui pertinenti capitoli di bilancio dei
residui di stanziamento delle economie a destinazione vincolata provenienti
dagli esercizi progressi già confluite e conservate, ai sensi dell'art. 13
della legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16, nell'apposito fondo delle economie da
reiscrivere di cui al soppresso capitolo 1110049 della spesa, la Giunta
regionale è autorizzata ad apportare ogni necessaria modificaall'entità delle
relative poste di spesa qualora ciò risulti necessario in dipendenza di
successive rideterminazioni ricognitive originate da minori o maggiori
accertamenti di entrata correlata.
ARTICOLO 14
(Bilancio pluriennale)
1. A norma dell'art. 6
e seguenti della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni è
approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 1998-2000
nel testo allegato alla presente legge.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE
DEBITORIA
ARTICOLO 15
(Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di
amministrazione)
1. Al fine di pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre 1992 di cui all'art. 2, comma 3, della presente
legge, la Regione Puglia, a termini dell'art. 20 del decreto legge n. 9 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, è autorizzata a
contrarre con Aziende e Istituti di credito ordinario ero con la Cassa depositi
e prestiti il relativo mutuo per un importo massimo di lire 403 miliardi.
2. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione
del mutuo di cui al comma I sono utilizzate per il ripiano del residuo disavanzo
di amministrazione risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 1995 di
cui alla legge
regionale 23 dicembre 1997, n. 23, pari a lire 131.830.016.906, per quanto
riferibile alle gestioni 1992 e retro e, per la parte eccedente, per la
regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale,
derivanti da provvedimenti esecutivi dell'Autorità giudiziaria nonché per il
pagamento dei residui passivi perenti riferibili entrambi a obbligazioni sorte
anteriormente al 31 dicembre 1992. Viene a tal fine istituito apposito capitolo
di bilancio da attivare all'atto della contrazione del mutuo.
3. La verifica in ordine alla utilizzazione delle predette
risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 2 sarà effettuata al termine
degli esercizi finanziari 1998 e 1999 mediante apposito atto deliberativo da
adottare da parte della Giunta regionale sulla base di specifiche rilevazioni
predisposte dalla Ragioneria. qualora dovessero risultare eccedenze di risorse
non utilizzabili, si provvede, per pari importo, alla riduzione del mutuo
stipulato.
4. Il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo pari a
quello di riferimento risultante più conveniente tra quelli praticati dagli
Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima dell'ammortamento di
venti anni.
5. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nel bilancio
pluriennale 1999-2000, al capitolo 1122020, della spesa annua del servizio di
ammortamento di lire 45 miliardi, comprensiva degli interessi di
preammortamento, per il 1999 e di lire 40 miliardi per l'anno 2000.
6. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere
all'assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo, nei limiti,
alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
7. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli
interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio
di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per
l'effettuazione dei pagamenti.
8. Gli oneri di cui al comma 7 troveranno copertura, così come
previsto dall'art. 42. comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446,
mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'art. 3,
comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per mezzo di
apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal
Presidente della Regione.
9. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma dell'art. 56,
comma 3, della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 16
(Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli
Istituti di credito)
1. L’annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040
dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di
consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e
indiretti, per credito; agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su
leggi regionali, viene elevata a lire 225 miliardi al fine di considerare il
previsto consolidamento, da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso
appositi atti convenzionali aggiuntivi, dei debiti nel settore edilizio maturati
nel corso del 1997 per un ammontare di lire 90 miliardi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle connesse al
debito in edilizia in maturazione negli anni 1999 e 2000, è iscritta, nel
bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma
di lire 235 miliardi per l'anno 1999 e di lire 245 miliardi per l'anno 2000.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli
interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio
di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per
l'effettuazione dei pagamenti.
4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come
previsto dall'art. 42, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'art. 3,
comma 12, della legge n. 549 del 1995, da attivare per mezzo di apposita
delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente della
Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 6, della
medesima legge n. 549 del 1995.
5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente
gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui all'art. 3,
comma 12, della legge n. 549 del 1995, alle risorse finanziarie di propria
spettanza provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui al
sopracitato art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma dell'art. 36,
comma 3, della legge
di contabilità regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 17
(Ricontrattazione tassi di interesse)*
1. In relazione alle operazioni di rimodulazione e
ricontrattazione delle condizioni previste nella intesa convenzionale già
sottoscritta di cui all'art. 16, da definire con gli Istituti di credito
interessati, in attuazione dell'art. 17
della legge
regionale n. 16 del 1997, si provvederà ad apportare, con apposita
successiva legge di variazione al presente bilancio, le conseguenti
modificazioni negli stanziamenti previsti sugli appositi capitoli di bilancio
concernenti il pagamento delle relative rate di ammortamento.
2. Le eventuali economie provenienti dalle operazioni di
rimodulazione di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente all'incremento
del cap. 1110050 concernente il fondo di cofinanziamento dei programmi
comunitari di cui all'art. 32
della legge
regionale n. 6 del 1996 eall'art. 31 della presente legge.
Articolo abrogato a decorrere dalla l.r. 28/2001 art.
115Articolo
abrogato a decorrere dalla l.r. 28/2001 art.
115
ARTICOLO 18
(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)
1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per
ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa
0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 1998 le somme
rispettivamente di lire 3 miliardi quale quota interessi, di lire 1 miliardo 500
milioni quale quota rivalutazione e di lire I miliardo quali spese
procedimentali e legali.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella
stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione
giudiziale.
TITOLO III
NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO
FINANZIARIO
ARTICOLO 19
(Disposizioni in materia di gestione liquidatoria ex
ERSAP)
1. Al fine di sostenere le operazioni di consolidamento di cui
all'art. 2,
comma 3, della legge
regionale 4 luglio 1997, n. 18, relative alle partite debitorie derivanti
dal concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario già
autorizzate, dalle rate di ammortamento su mutui contratti dall'ERSAP, dalle
garanzie fidejussorie concesse a cooperative e società miste qualora
riconoscibili, da debiti diversi e vari connessi ad obbligazioni giuridiche
vincolanti, si provvede a iscrivere in bilancio, al capitolo 0004942, la somma
di lire 8 miliardi.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al
fine di consentire la definizione dei rapporti obbligatori derivanti dalla
gestione liquidatoria ex-ERSAP, potranno essere utilizzate altresì le
disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali
riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli
111030, 111040, 111064 e 111075, nonché dalle economie di bilancio provenienti
dall'esercizio 1997 sul capitolo 0004940 "Spese di funzionamento connesse alle
attività di sviluppo agricolo e al soppresso ERSAP (leggi
regionali 11 marzo 1988, n. 11 e n. 18
del 1997)".
ARTICOLO 20
(Attività formative aziendali. Oneri progressi)
1. In considerazione delle disponibilità finanziarie
comunitarie e statali realizzatesi sugli appositi capitoli di bilancio degli
esercizi 1994, 1995 e 1996 connesse alle attività formative svolte dalle aziende
di cui alla legge
regionale 28 marzo 1997, n.11, così come modificata dalla legge
regionale 28 marzo 1997, n. 12, nei medesimi anni e al fine di consentite
l'utilizza per far fronte alle relative obbligazioni insorte, viene prevista la
necessaria quota di cofinanziamento regionale mediante l'iscrizione al capitolo
0961013 del bilancio 1998 della somma di lire 42 milioni.
ARTICOLO 21*
(Operazioni contabili compensativi nel Settore formazione
Professionale - Enti gestori)
* Abrogato dall’art.
36
della l.r.
15/2002
ARTICOLO 22*
(Progetto di revisione organica della legge di contabilità
regionale)
*
Abrogato dall’art. 115
della l.r.
28/2001
ARTICOLO 23
(Anticipazioni di pagamento delle ASL)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 24
(Enti fieristici regionali - Art. 39 legge regionale 22
giugno 1994, n. 22)
1. Per gli Enti Derisici regionali a carattere regionale - art.
39
legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 - di Foggia e di Francavilla Fontana è
iscritta nel bilancio regionale, al capitolo 0352025, quale contributo per le
spese di funzionamento, la somma di lire 900 milioni come di seguito
articolata:
a) per l'Ente Fiera di Foggia, la somma di lire
800 milioni;
b) per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana, la
somma di lire 100 milioni.
2. Il finanziamento recato dal cap. 0352025 della
Parte Spesa è vincolato per importo pari a lire 900 milioni in termini di
competenza e cassa per gli interventi di cui al comma 1.
ARTICOLO 25
(Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del
Levante)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 26
(Norme integrative legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 in
materia di biblioteche)
1. Ai fini della definizione contabile dei rendiconti
presentati dagli Enti gestori delle biblioteche ai sensi degli artt. 8
e 10
della legge
regionale 17 aprile 1979, n. 22 per gli esercizi finanziari 1985-1986-1987,
sono riconosciute ammissibili le spese regolarmente documentate dagli stessi
Enti, nel limite massimo dei contributi già erogati dalla Regione per gli
stessi esercizi finanziari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI DI INTERVENTO
DELLA REGIONE
ARTICOLO 27
(Conservazione e valorizzazione beni immobili)
1. Con riferimento agli interventi in materia di conservazione
e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico-architettonico
e archeologico, nonché di edilizia monumentale, bibliotecaria e teatrale di cui
alla legge
regionale 22 giugno 1979, 37, saranno presi in considerazione in via
prioritaria e nei limitidegli stanziamenti previsti al capitolo 821010 del
bilancio regionale, i progetti o per la cui realizzazione gli enti locali e/o
gli enti proprietari saranno in grado di garantire la copertura finanziaria di
almeno il 15% del costo totale del progetto stesso.
2. RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 28
(Conferimento patrimonio ONPI)
1.* In attuazione delle disposizioni
della legge
regionale 29 giugno 1992, n. 15 e successive modificazioni, con decorrenza
1° giugno 1998 sono conferiti ai rispettivi Comuni il patrimonio immobiliare e
mobiliare dell'ONPI e le relative competenze assistenziali. Il conferimento del
patrimonio immobiliare e mobiliare ha luogo nello stato di fatto, di diritto e
di consistenza in cui si trovano.
* Comma
così integrato dall’art. 29
della l.r.
9/2000
2. RINVIATO DAL GOVERNO.
3. RINVIATO DAL GOVERNO.
4. RINVIATO DAL GOVERNO.
ARTICOLO 29
(Osservatorio europeo internazionale delle migrazioni
mediterranee)
RINVIATO DAL GOVERNO.
ARTICOLO 30
(Leggi regionali 17 giugno 1983, n. 8 e 17 aprile 1984, n. 17
- Revoca dei contributi)
1. I contributi assentiti, ai sensi delle leggi
regionali 17 giugno l983, 8 - art. 22 - e 17
aprile 1984, n. 17 - artt. 14
e 15
- in favore delle Amministrazioni locali che alla data di entrata in vigore
della presente legge non abbiano presentato istanza di liquidazione a saldo, nei
modi previsti, sono revocati.
2. Ai fini del recupero delle somme anticipate alle
Amministrazioni aisensi delle leggi di cui al comma 1, si provvederà in via
compensativa in sede di erogazione delle future risorse regionali da accreditare
in favore delle medesime.
ARTICOLO 31
(Piano regionale di sviluppo)
1. Per la redazione del Piano regionale di sviluppo previsto
dalla legge
regionale 4 marzo 1975, n. 24, così come modificata e integrata dalla legge
regionale 25 luglio 1979, n. 44, è istituito il capitolo 1083020 con una
dotazione finanziaria pari a lire 500 milioni.
2. La Giunta regionale si avvale, a tal fine, anche del
Comitato tecnico scientifico, così come previsto dalla norma di cui al comma
1.
3. RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 32
(Fondo per il cofinanziamento dei programmi
comunitari)
1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari di
cui al capitolo 1110050, istituito con l'art.32
della legge
regionale n. 6 del 1996, incrementato della somma di lire 50 miliardi, è
gestito e alimentato secondo i criteri e le modalità di cui al medesimo art. 32,
all'uopo utilizzando, altresì, i residui di stanziamento rivenienti dagli
esercizi precedenti accertati su detto capitolo.
2. Le relative risorse vengono prioritariamente utilizzate per
il cofinanziamento delle spese relative all'attuazione, in tutto in parco, del
piano finanziario Il triennio relativo alle misure facenti capo al FESR e al
FEOGA per le quali è possibile l'attivazione immediata delle risorse
medesime.
ARTICOLO 33
(Azioni promozionali)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 34
(Livello organizzativo dell'assistenza primaria)
1. L’assistenza primaria sul territorio della Regione Puglia,
sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio regionale con deliberazione
1008 dell'8 marzo 1995, e per effetto dell'art. 19, punto 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, va organizzata per Distretti
o per Comuni nell'ambito dei Distretti.
ARTICOLO 35
(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)
1. Le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di
stanziamento o da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi
propri accertati sui capitoli finanziati dalle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente per gli anni 1994 e precedenti possono essere
utilizzate per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria di parte corrente
relativa agli anni 1994 e precedenti, con particolare riguardo alla spesa
concernente gli anni 1990 e 1991 a carico del bilancio regionale.
ARTICOLO 36
(Ripartizione Fondo sanitario regionale)
1. Al fine di consentire alle Aziende sanitarie e alle
Istituzioni sanitarie di poter programmare e organizzare le attività proprie per
l'anno 1998, la ripartizione del Fondo sanitario regionale e l'individuazione
delle quote riservate alle Aziende ospedaliere per l'anno 1998 di cui all'art.
7,
comma 1, della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38, devono essere effettuate dalla Giunta
regionale entro e non oltre il 31 maggio 1998 ed entro i limiti del Fondo
sanitario regionale assegnato per il 1997.
ARTICOLO 37
(Assistenza sanitaria dell'IRCCS pubblico - Ospedale
Oncologico di Bari)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 38
(Programma degli interventi per l'integrazione scolastica
degli handicappati)
1. Nelle more della concreta attuazione della legge
regionale 18 marzo 1997, 10, con particolare riferimento al programma
annuale di intervento di cui all'art. 18, la validità del piano triennale di
riparto finanziario di cui all'art. 4,
comma 2, della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, è prorogata di un ulteriore anno. Resta
confermato il principio della proroga delle convenzioni in atto, presso le AUSL,
con il personale addetto al servizio di integrazione scolastica
handicappati.
ARTICOLO 39
(Assistenza ex ONMI ai minori)
1. Lo stanziamento previsto al capitolo 0781070 è destinato al
rimborso della quota a carico della Regione per l'assistenza ex ONMI ai minori
illegittimi riconosciuti dalla sola madre di cui all'art. 3 del regio
decreto legge 8 maggio 1927, n. 798 richiesto dalle Amministrazioni provinciali
per le anticipazioni relative agli esercizi finanziari dal 1990 al 1996.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre i rimborsi alle
Amministrazioni provinciali richiedenti ad avvenuta presentazione della
documentazione attestante la spesa sostenuta.
ARTICOLO 40
(Fusione tra le Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza)
1. Al fine di favorire la fusione tra le Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB), viene riconosciuta, con decreto del
Presidente della Regione, su istanza di parte e sulla base di specifico
programma, per ogni ambito sanitario, una IPAB capofila chiamata a realizzare,
attraverso l'assorbimento di altre IPAB, una rete di servizi alla persona,
articolata sul territorio e diversificata in attività socio-assistenziali di
carattere domiciliare e residenziale.
2. Alle IPAB riconosciute capofila viene riservato il 50 per
cento delle risorse finanziarie di cui al cap. 784018, da erogare sulla base
delle modalità fissate dall'art. 42
della legge
regionale n. 6 del 1996. Il termine di cui all'art. 42,
comma 5, della legge
regionale n. 6 del 1996 è prorogato al 31 dicembre 1998.
ARTICOLO 41
(Proroga termine art. 30, comma 2, legge regionale 17 giugno
1994, n. 21)
1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 30
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni si intende
prorogato al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 42
(Progetti di assistenza integrata)
1. Lo stanziamento previsto al capitolo 784015 è riservato al
finanziamento dei progetti di assistenza integrata agli anziani proposti dai
Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti non finanziati con i
precedenti programmi di intervento.
2. L’eventuale stanziamento non utilizzato è destinato al
finanziamento di progetti proposti dai Comuni con popolazione superiore a
ventimila abitanti.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge determina i criteri per la ripartizione dei fondi e le modalità di accesso
ai contributi.
ARTICOLO 43
(Adesione al Consorzio ‘Centro internazionale di alti studi
universitari")
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 44
(Consorzi di bonifica - Sospensione riscossione
tributi)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 45
(Controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica)*
[1. Al fine dell'esercizio del controllo sugli
atti dei Consorzi di Bonifica, di competenza della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, in attesa dell'adozione della nuova normativa regionale in
materia di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali,
l'attività istruttoria finalizzata al controllo da parte dei competenti organi è
effettuata dagli uffici delle Sezioni del Comitato regionale di controllo nel
cui ambito provinciale hanno sede i Consorzi stessi.]
* Articolo abrogato dalla l.r. 4/2012, art.1, c. 1, lett.
f)
ARTICOLO 46
(Oneri di manutenzione ed esercizio della diga del
Locone)
1. La Regione, rilevate le finalità di pubblico interesse
perseguite con la realizzazione della diga del Locone, alla quale è sotteso
anche lo schema irriguo del Comprensorio di Minervino Alto e, considerato che le
funzioni in materia di irrigazione rientrano nella competenza regionale,
concorre nelle spese di manutenzione ed esercizio della suddetta diga anche per
la salvaguardia delle condizioni socio-economiche del territorio
interessato.
2. A tal fine è stanziata, nello stato di previsione di spesa
per l'esercizio finanziario 1998, la somma di lire 700 milioni con il seguente
capitolo di nuova istituzione:
Cap. n. i. 131022 "Spese per la manutenzione ed
esercizio della diga del Locone, da riconoscere all'Ente gestore".
ARTICOLO 47
(Disposizioni per il Settore dei trasporti)
1.RINVIATO DAL GOVERNO.
2. Il termine massimo del 28 febbraio 1997 fissato dall'art. 11
della legge
regionale 18 dicembre 1996, n. 27, è differito al 30 aprile 1997, data entro
la quale risultano effettivamente cessate tutte le gestioni in affidamento
precario con contestuale concessione a terzi degli esercizi dei relativi
autoservizi.
3. Le partite debitorie delle cessate aziende affidatarie di
autoservizi interurbani, da sistemare dalla Giunta regionale in applicazione
dell'art. 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37, comprendono tutte le obbligazioni facenti
capo alle stesse aziende affidatarie per rapporti negoziali connessi agli
esercizi degli autoservizi interurbani e antecedenti alla data di cessazione,
anche se accertate successivamente. Sono da considerare partite debitorie da
sistemare dalla Giunta regionale anche quelle derivante da provvedimenti
esecutivi emanati dall'Autorità giudiziaria e riferentisi ai rapporti giuridici
insorti nell'esercizio degli autoservizi interurbani prima della data di
cessazione di dette aziende affidatarie. I contenziosi ancora pendenti possono
essere definiti dalla Giunta regionale in via transattiva secondo condizioni e
modalità da stabilire dalla medesima Giunta, sentito il Settore legale e
contenzioso della Regione, nel limite di spesa di lire 2 miliardi.
4. RINVIATO DAL GOVERNO
5. E’ autorizzata la spesa di lire 800 milioni per
l'aggiornamento del piano regionale dei trasporti e per l'elaborazione del piano
triennale dei servizi, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, con imputazione al capitolo n. 0552026.
6. Alla spesa derivante dall'attuazione dei commi 3 e 5 si
provvede con gli stanziamenti iscritti nei capitoli nn. 0552010, 0004950 e
0553022 del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.
7. Il capitale sociale della Società regionale trasporti - SRT
Spa è fissato, in sede di costituzione, in lire 300 milioni ed è interamente
sottoscritto dalla Regione con onere a carico del capitolo 0552009 del bilancio
per l'esercizio finanziario 1998.
8. Sono abrogati l'art. 3
della legge
regionale 5 agosto 1993, n. 13, l'art. 3
della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 11, l'art. 3 della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 9.
9. Per accedere al contributo straordinario di cui al comma 3
dell'art. 3
della legge
regionale n. 37 del 1995, aggiunto dal comma 6 dell'art. 23
della legge
regionale n. 6 del 1996, i soggetti gestori interessati devono rivolgere
istanza alla Regione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno
successivo a quello di riferimento.
10. Per accedere al contributo straordinario di cui al comma 5
dell'art. 23
della legge regionale
n. 6 del 1996, aggiunto dal comma 1 dell'art.11
della legge
regionale 18 dicembre 1996, n. 27, i soggetti gestori interessati devono
rivolgere istanza alla Regione entro il termine perentorio del 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento.
11. Le partecipazioni azionarie della Regione Puglia sono
sempre minoritarie. I relativi conferimenti, sia di prima costituzione che di
aumento del capitale sociale, possono essere fatti anche con beni immobili e/o
mobili registrati, con l'osservanza degli artt. 2342 e seguenti del Codice
civile.
12. La composizione delle Commissioni per le gestioni stralcio
delle cessate gestioni di autoservizi interurbani in affidamento regionale,
istituite in attuazione della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 3
della legge
regionale n. 37 del 1995, è integrata con la nomina di un funzionario del
Settore legale e contenzioso di livello non inferiore al settimo.
ARTICOLO 48
(Proroga termini tasse di concessione regionale all'esercizio
del commercio su aree pubbliche)
1. Il termine del 3 I gennaio previsto dall'art. 11, comma 3,
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 533, convertito dalla legge 27 giugno
1994, n. 413, è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge qualora l'atto di conversione dell'autorizzazione
di cui all'art. 5 della legge
regionale 2 maggio 1995, n.30, sia stato adottato dal Comune nel corso
dell'anno 1998.
ARTICOLO 49
(Indennità di funzione)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 50
(Legge regionale 8 gennaio 1992, n. 1 - Art. 2, comma 1,
lett. a) - Indennità)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 51
(Personale inquadrato ai sensi dell'art. 5 della legge
regionale 6 giugno 1989, n. 6)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 52
(Inquadramento personale proveniente da Enti o da
Amministrazioni pubbliche)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 53
(Sviluppo della rete dei metanodotti per il completamente
della metanizzazione della Regione Puglia)
1. Al fine di consentire il completamento, nei territori della
Regione attualmente privi del servizio, del Programma generale di metanizzazione
del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e
successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad
assumere i relativi impegni di spesa sul capitolo di nuova istituzione 0635050
"Sviluppo della rete dei metanodotti per il completamente della metanizzazione
della Regione Puglia (art. 11 della legge n. 784/80)", entro i limiti delle
disponibilità finanziarie affluite sul capitolo di entrata 2032000, all'uopo
istituito, provenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di
giacimenti di idrocarburi ubicati nel territorio regionale, di cui all'art. 20,
comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
2. Per la realizzazione delle infrastrutture necessarie al
completamento della metanizzazione, la Regione Puglia attiverà le procedure di
cui alla legge
regionale 20 febbraio 1995, n.4 "Disciplina delle procedure per gli accordi
di programma".
ARTICOLO 54
(Edilizia residenziale)
1. I Comuni sono delegati a esercitare le funzioni attinenti la
verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari di edilizia agevolata e/o
convenzionata, nonché la verifica del mantenimento degli obblighi di legge,
secondo modalità, fissate in apposito atto di Giunta regionale, che consentano,
anche all'Assessorato regionale competente, lo svolgimento dei rapporti con gli
Istituti di credito convenzionati.
2. Nel caso in cui il Comune non rilasci la prescritta
certificazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'Assessorato
competente, su richiesta dell'interessato, si sostituisce all'Amministrazione
comunale nel compimento del relativo atto.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 28 gennaio
1994, 85, la Giunta regionale autorizza le trasformazioni da proprietà indivisa
a proprietà divisa delle cooperative, di cui alla lett. g) dell'art. 18 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, che hanno presentato il piano di cessione entro
il 31 dicembre 1994 e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 della
legge n. 179 del 1992.
TITOLO V
CONTABILITÀ REGIONALE E MODIFICAZIONI NORMATIVE
ARTICOLO 55
(Modifiche e integrazioni legge regionale 28 gennaio 1998, n.
5)
1. Riportato all’art. 1
della l.r. 5/98
2. Riportato all’art. 2
della l.r. 5/98
3. Riportato all’art. 3
della l.r. 5/98
4. Riportato all’art. 5
della l.r. 5/98
5. Riportato all’art. 10
della l.r. 5/98
ARTICOLO 56
(Modifica art. 47 legge regionale 6 marzo 1995, n. 3)
1. Il comma 2 dell'art. 47
della legge
regionale 6 marzo 1995, n. 3 è soppresso.
ARTICOLO 57 *
(Modifiche legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3)
1. Riportato all’art. 5 della l.r. 3/98
2. Riportato all’art. 7 della l.r. 3/98
* Articolo
da ritenersi implicitamente abrogato dalla l.r. 14/2000, art. 1 che ha abrogato
l.r. 3/98
ARTICOLO 58
(Tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi)
1. Riportato all’art. 6
della l.r. 5/97
2. Sono abrogati l'art. 41
della legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16 e l'art. 13
della legge
regionale 22 gennaio 1997, n. 5.
ARTICOLO 59
(Tasse di concessione governative. Decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 473 - art. 8)
1. Riportato all’art. 6
della l.r. 65/80
2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 e successive modificazioni e
integrazione.
ARTICOLO 60
(Modifiche legge regionale 31 maggio 1980, n. 54)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 61
(Modifica comma I art. 10 legge regionale 30 dicembre 1994,
n. 38)
1. Riportato al comma 1
dell’art. 10
della l.r. 38/94
ARTICOLO 62
(Modifica legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 - art. 22
"Dipartimento ospedaliero")
1. Riportato all’art. 22
della l.r.
36/94
2. L’art. 35
della legge
regionale n. 36 del 1994 è soppresso.
ARTICOLO 63
(Modifica art. 19 legge regionale 5 giugno 1997, n.
16)
1. Riportato al comma 4
dell’art. 19
della l.r. 16/97 *
2. Le attività formative inserite nel piano di formazione 1997,
autorizzate dallo Stato con decreto interministeriale che non preveda limiti
temporali di attuazione, finanziate unicamente con fondi comunitari, statali e
aziendali, non sono assoggettate al rispetto delle scadenze dei termini fissati
dalla legge
regionale 28 marzo 1997, n. 20.
* Comma
da ritenersi implicitamente abrogato in quanto l’art. 19 della l.r. 16/97 è
stato abrogato dalla l.r. 15/2002
ARTICOLO 64
(Modifica art. 31 legge regionale 27febbraio 1995, n.
7)
1. Riportato all’art. 31
della l.r. 7/95
2. RINVIATO DAL GOVERNO
3. RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 65
(Integrazione art. 23legge regionale 4febbraio 1997, n.
7)
1. RINVIATO DAL GOVERNO
2.* Sino alla data di entrata in vigore
dei provvedimenti di inquadramento del personale addetto alla gestione degli
impianti irrigui di cui all'art. 5,
comma 2, della legge
regionale n. 15 del 1994, almeno il 50 per cento della dotazione finanziaria
prevista in termini di competenza e di cassa per il cap. 131072 "Trasferimento
di fondi al Consorzi di bonifica per le gestioni di impianti irrigui regionali"
è utilizzato per il pagamento delle competenze sal"Times New Roman"i al suddetto
personale. E’ data facoltà ai Consorzi di bonifica di richiedere alla Regione
Puglia, limitatamente all’esercizio finanziario 1999, la corresponsione, in nome
e per conto dei medesimi, dei salari al personale operaio addetto alla gestione
degli impianti irrigui regionali sulla base di appositi tabulati nominativi
predisposti dai suddetti Consorzi. Le somme eventualmente erogate secondo le
modalità di cui sopra costituiscono quota parte delle anticipazioni delle spese
di gestione di cui all’articolo 3
della legge
regionale n. 15 del 1994.
* Comma
così integrato dall’art. 31
della l.r.
17/99
ARTICOLO 66
(Modifica art. 24 legge regionale n. 7 del 1997)
1. Riportato all’art. 24
della l.r. 7/97
ARTICOLO 67
(Modifiche art. 27 legge regionale n. 7 del 1997)
RINVIATO DAL GOVERNO
ARTICOLO 68
(Modifiche e integrazioni art. 32legge regionale n. 7 del
1997)
1. Riportato all’art. 32
della l.r. 7/97
TITOLO VI
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 21 NOVEMBRE 1996, N. 25
ARTICOLO 69
(Modifica art. 1 legge regionale 21 novembre 1996, n.
25)
1. Riportato al comma 1 dell’art. 1
della l.r. 25/96
2. Riportato al comma 2 dell’art. 1
della l.r. 25/96
3. Riportato al comma 4 dell’art. 1
della l.r. 25/96
ARTICOLO 70
(Modifica art. 2 legge regionale n. 25 del 1996)
1. Riportato al comma 1 dell’art. 2
della l.r. 25/96
2. Riportato al comma 2 dell’art. 2
della l.r. 25/96
ARTICOLO 71
(Modifica art. 3 legge regionale n. 25 del 1996)
1. Riportato all’art. 3
della l.r. 25/96
ARTICOLO 72
(Integrazione legge regionale n. 25 del 1996 - Art.
4/bis)
1. Aggiunge l’art. 4
bis alla l.r.
. 25/96
ARTICOLO 73
(Integrazione legge regionale n. 25 del 1996 - Art.
4/ter)
1. Aggiunge l’art. 4
ter alla l.r. 25/96
ARTICOLO 74
(Integrazione legge regionale n. 25 del 1996 - Art.
4/quater)
1. Aggiunge l’art.
4
quater alla l.r. 25/96
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.