L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo
articolo.
Art. 1
Regime
giuridico.
[1. La Regione Puglia promuove
la costituzione di una società per azioni secondo le norme degli articoli 2325 e
seguenti del Codice civile, denominata Società regionale trasporti - S.R.T.
S.p.A.
2. La S.R.T. opera nel settore
dei trasporti delle persone e delle merci nell'ambito delle direttive del Piano
regionale trasporti e per le finalità di cui al successivo art. 2.
3. Soci della S.R.T. possono
essere enti locali, aziende e istituti di credito, Camere di commercio,
industria e artigianato, imprenditori singoli e associati.
4. Lo statuto della S.R.T. è
approvato dal competente organo societario, previo parere della Giunta
regionale].
Art. 2
Finalità.
[1. La S.R.T. partecipa al
capitale sociale delle:
a) società per azioni
costituite dagli enti locali e/o da soggetti di diritto privato per la gestione
dei servizi di trasporto pubblico locale anche mediante conferimento delle
immobilizzazioni e quote partecipative di cui al successivo art. 3;
b) società per azioni
costituite per la realizzazione e l'esercizio degli interporti;
c) società per azioni
costituite per la realizzazione e l'esercizio delle ferrovie di interesse
locale, tramvie, filovie e metropolitane;
d) società per azioni
costituite per la realizzazione e l'esercizio degli impianti portuali e
aeroportuali;
e) società per azioni
costituite per la realizzazione e l'esercizio di impianti e di tecnologie di
controllo finalizzati alla organizzazione del trasporto pubblico.
2. La S.R.T. assume le quote di
partecipazioni associative del disciolto Ente regionale pugliese trasporti
(E.R.P.T.) nei consorzi di trasporto pubblico.
3. La partecipazione della
S.R.T. nelle società di cui al precedente comma 1 è minoritaria fino a quando la
Regione ne detiene la maggioranza del capitale.
4. La S.R.T., nell'ambito degli
obiettivi del Piano regionale trasporti e previe direttive della Giunta
regionale:
a) svolge, promuove e coordina
l'elaborazione di studi, ricerche e progetti per migliorare la mobilità e
l'accessibilità al territorio, tesi alla realizzazione di un sistema di
trasporto integrato;
b) adotta iniziative per
conseguire il miglioramento dei servizi per lo svolgimento dell'intermodalità;
c) costituisce un centro di
documentazione sul trasporto avvalendosi di una propria banca dati;
d) collabora con organismi ed
enti regionali, nazionali e internazionali operanti nel settore della ricerca
scientifica applicata ai trasporti]
Art. 3
Capitale
sociale.
[1. Il capitale sociale della
S.R.T. è fissato, in sede di costituzione, nell'importo corrispondente alla
sommatoria del valore reale delle partecipazioni azionarie del disciolto
E.R.P.T. e del valore capitale delle immobilizzazioni di proprietà del medesimo
E.R.P.T., al netto degli ammortamenti alla data dell'atto costitutivo e con
esclusione degli immobili ed è interamente sottoscritto dalla Regione mediante
conferimento delle predette immobilizzazioni e quote partecipative]
Art. 4
Aumento capitale sociale.
[1. La S.R.T., appena
costituita, procede a un aumento del capitale sociale in misura superiore al
capitale conferito all'atto della costituzione.
2. La Regione si astiene dalla
partecipazione a tale aumento di capitale, in modo da assumere una presenza
minoritaria]
Art. 5
Organi sociali.
[1. La composizione degli
organi sociali è determinata dallo Statuto dalla S.R.T.. La rappresentanza della
Regione è designata dal Consiglio regionale con voto limitato a una indicazione
per ciascun Consigliere.
2. La rappresentanza della
Regione negli organi statutari della S.R.T. relaziona annualmente alla stessa
Regione sulle realizzazioni e sui programmi della società, nonché sull'andamento
di gestione economico- finanziaria.
3. La Regione è rappresentata
nell'assemblea della S.R.T. dal Presidente della Giunta regionale o da un
Assessore regionale suo delegato, che partecipa all'Assemblea dopo aver
acquisito gli orientamenti della Giunta stessa]
Art. 6
Norme transitorie.
[1. Alla sistemazione delle
pendenze residuate dopo la cessazione dell'incarico del Commissario liquidatore
del disciolto E.R.P.T. di cui all'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1992, n. 8 e successive
modificazioni, nonché all'amministrazione del patrimonio di detto Ente e agli
adempimenti connessi alla costituzione della S.R.T., ivi compresi quelli di
primo impianto, si provvede mediante gestione stralcio da affidare, con atto
della Giunta regionale, alla responsabilità di un dirigente o funzionario
direttivo del disciolto E.R.P.T. o di un dirigente dell'Assessorato ai
Trasporti, il quale opererà nell'ambito di direttive stabilite dalla stessa
Giunta e sarà delegato alla esecuzione dei pagamenti delle spese connesse
all'applicazione del presente comma e del successivo comma 2, ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo XI della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al responsabile della
gestione stralcio di cui al precedente comma 1 e alle unità di personale che
collaboreranno con lo stesso compete il trattamento economico secondo le misure
e alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35]
Art. 7
Norma
finanziaria.
[1. Per il finanziamento della
spesa di cui al precedente art. 6 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti
nei capitoli n. 0004950 e n. 0553022 del bilancio di previsione della Regione
Puglia per l'esercizio finanziario 1995].