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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1981
Numero
35
Data
26/06/1981
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Legge regionale 23 giugno 1980, n. 79 - Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone - Regime transitorio.
Note
Pubblicata nel B.U.r. Puglia 3 luglio 1981, n. 55
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Per l'anno 1981, nelle more che siano definiti gli interventi di cui agli articoli 19 e seguenti della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, alle aziende pubbliche e private che alla data del 1° gennaio 1981 siano affidatarie o concessionarie di autolinee di interesse regionale, possono essere concessi acconti sulle sovvenzioni di esercizio alle condizioni e secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Le sovvenzioni di esercizio in favore delle società ferrotramviarie esercenti autolinee di interesse regionale continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 19 marzo 1979, n. 14 e dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 31.

 

Art. 2

Gli acconti sulle sovvenzioni di esercizio di cui al primo comma del precedente articolo sono così determinati:

a) aziende con 50 o più dipendenti: 700 lire/km per i chilometri di percorrenza annua previsti dai programmi di esercizio approvati;

b) aziende con meno di 50 dipendenti: 600 lire/km per i chilometri di percorrenza annua previsti dai programmi di esercizio approvati.

 

Art. 3

Per l'attuazione del disposto di cui al precedente articolo, la Giunta regionale determina per ciascuna azienda lo ammontare annuo dell'acconto e ne autorizza l'erogazione a mensilità anticipate in ragione di un dodicesimo.

L'erogazione degli acconti è disposta dal settore ragioneria senza altra formalità, previo nulla osta dell'assessore ai trasporti, al quale ciascuna azienda deve presentare:

a) dichiarazione di regolare esercizio, nel mese precedente, delle autolinee autorizzate;

b) dichiarazione di avvenuta osservanza, nel mese precedente, delle norme sul trattamento economico e giuridico al personale dipendente, di cui all'art. 32 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79;

c) dichiarazione di regolare adempimento, nel mese precedente, degli obblighi in materia contributiva.

 

Art. 4

Limitatamente all'anno 1981 la Giunta regionale è autorizzata altresì a disporre interventi finanziari straordinari in favore delle aziende di cui al primo comma del precedente art. 1.

Detti interventi finanziarti straordinari, da valere in conto delle sovvenzioni di esercizio, devono essere accordati con vincoli di destinazione per la copertura totale o parziale di esposizioni debitorie dell'esercizio per noli autobus dovuti all'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.), dei trattamenti di fine lavoro al personale e di maggiori oneri di personale derivanti dagli aggiornamenti dei contratti nazionali di lavoro.

 

Art. 5

Le posizioni economiche e normative di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, comprendono anche le anzianità di servizio riconosciute in base all'art. 4 del decreto del presidente della Giunta regionale 22 dicembre 1973, n. 2190.

I conseguenti trattamenti di fine servizio devono essere aziendalmente liquidati o riliquidati per il personale già cessato dal servizio anche anteriormente alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, previo recupero compensativo delle eventuali somme già erogate agli agenti interessati dai precedenti datori di lavoro.

I ratei dei trattamenti di fine servizio maturati presso le aziende di provenienza e da queste non erogati agli agenti o non trasferiti alle aziende affidatarie, devono da queste essere recuperati dalla Giunta regionale a valere su somme a qualsiasi titolo dovute agli stessi.

 

Art. 6

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche alla gestione commissariale per gli autoservizi di Taranto istituita con Delib.G.R. 29 luglio 1977, n. 5368; ciò fino alla data di effettivo trapasso dei relativi servizi al Consorzio autoservizi extraurbani di Taranto, già istituito.

È confermato, con decorrenza dal 23 giugno 1978 ed in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 24, il provvedimento amministrativo di conferimento dello incarico di componenti della commissione straordinaria per la gestione degli autoservizi extraurbani di Taranto a funzionari di ruolo della Regione Puglia. Agli stessi competono dalla data del provvedimento di nomina, anche se antecedente alla presente legge, il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio o l'indennità chilometrica per l'uso del mezzo proprio, nonché il compenso per lavoro straordinario anche in deroga al limite di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.

La commissione straordinaria di cui al precedente comma, sottoporrà alla Giunta regionale, per l'approvazione, appositi rendiconti finanziari riferiti a trimestri solari ed alla gestione della competenza e dei residui. Ciascun rendiconto deve essere corredato di una relazione illustrativa dell'andamento gestionale relativo al periodo considerato. Il rendiconto finale di esercizio deve essere accompagnato dal conto industriale di esercizio, dal conto dei profitti e delle perdite e dal conto patrimoniale.

 

Art. 7

Il concorso nelle spese sostenute da Regioni finitime per l'esercizio di autolinee interregionali che interessano anche la Regione Puglia, può essere disposto dalla Giunta regionale coi fondi assegnati nei bilanci regionali annuali per gli interventi finanziari di cui alla presente legge, anche se afferenti ad esercizi pregressi.

 

Art. 8

La legge regionale 17 gennaio 1980, n. 6, continua ad essere applicata in favore delle aziende private esercenti autoservizi di concessione comunale o del Ministero dei trasporti, aventi la sede o la direzione dell'esercizio sul territorio regionale pugliese (1) .

Il primo comma dell'art. 31 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, viene così modificato:

«I servizi esercitati su concessione regionale sono soggetti a tassa di concessione e a contributo di sorveglianza nella misura prevista dalle apposite leggi regionali».

Il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 79, è abrogato.

(1)  L'applicazione del presente comma è limitata alla data del 31 dicembre 1981, come disposto dal terzo comma dell'art. 3, L.R. 19 marzo 1982, n. 13.

 

Art. 9

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi, si provvede con fondo del cap. 05107 del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.