Titolo I
Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n.
17
ARTICOLO 1
Modifica l’ art.
1
della l.r.
17/93.
ARTICOLO 2
Modifica art. l’art. 3 della
lr
n. 17/93.
ARTICOLO 3
Modifica .l’art. 7
della l.r.
17/93.
ARTICOLO 4
Modifica l’art. 10
della l.r.
17/93.
ARTICOLO 5
Modifica l’art. 13
della l.r.
17/93.
ARTICOLO 6
Abroga l’art. 22
della l.r.
17/93.
TITOLO II
NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
13 AGOSTO 1993, N. 17
ARTICOLO 7
(Finanziamento attivita' di recupero e raccolta
differenziata)
1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce
ogni anno i criteri per la destinazione e l' utilizzo dei fondi pervenuti alla
Regione ai sensi del comma 27 dell' art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
La deliberazione e' pubblicata per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e ne e' data notizia attraverso i quotidiani regionali a maggiore
diffusione.
2. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della
deliberazione, la Giunta regionale individua gli interventi ammessi a
finanziamento sulla base delle proposte presentate dalle Province, dai Comuni
singoli e/ o associati, nelle forme di cui all' art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142 e/ o dai Consorzi misti.
[3. Le deliberazioni regionali di cui ai commi precedenti
sono assunte su proposta di apposita Commissione tecnica nominata dall'
Assessore all' ambiente, costituita da undici elementi e composta dal dirigente
dell' Ufficio regionale smaltimento rifiuti o da un suo delegato; da tre
dirigenti dello Stato con qualificata esperienza amministrativa in enti,
strutture pubbliche di media o grande dimensione; da due esperti del Comitato
tecnico scientifico della lr
n. 17 del 1993 e da un funzionario designato da ciascuna
Amministrazione provinciale. ]*
*Comma già soppresso dalla l.r. 17/2007, art. 6, è stato
successivamente abrogato dalla l.r. 36/2009, art. 13.
[4. La Commissione avra' il compito di promuovere
altresì:
- studi e programmazione delle attivita' di
sensibilizzazione ed educazione ambientale con particolare riguardo al
perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantita' di rifiuti prodotti e
della raccolta differenziata degli stessi;
- l' adeguamento dei regolamenti comunali per le attivita'
di smaltimento e l' organizzazione e la vigilanza sugli adempimenti di cui al
comma 3 dell' art. 10
della lr
n. 17 del 1993.] *
Comma già soppresso dalla l.r. 17/2007, art. 6, è stato
successivamente abrogato dalla l.r. 36/2009, art. 13.
ARTICOLO 8
(Siti impianti di smaltimento)
1. I siti sui quali devono essere realizzati gli impianti di
smaltimento dei rifiuti urbani in attuazione del piano regionale di cui alle
deliberazioni del Consiglio regionale n. 251 del 30 giugno 1993 e n. 359 del 19
settembre 1993 sono individuati con la presente legge in conformita' delle
localizzazioni gia' adottate al 31 dicembre 1995 in applicazione dell' art. 9
della lr
n. 17 del 1993.
2. E' data facolta' ai Comuni ricompresi in ciascuno dei bacini
di utenza definiti dal piano regionale di stabilire, d' intesa fra loro, la
variazione delle localizzazioni di cui al comma 1, nell' ambito del territorio
coincidente con il medesimo bacino di utenza, secondo il criterio della
rotazione.
3. Nel rispetto dei limiti di frazionamento degli impianti di
discarica controllata di cui al comma 5 dell' art. 9
della lr
n. 17 del 1993, alcuni dei Comuni ricadenti nello stesso bacino di utenza
possono, di intesa tra loro, individuare autonomamente un nuovo sito ove
localizzare un impianto di discarica controllata con volumetria utile pari a
quota parte, misurata proporzionalmente alla popolazione da servire, di quella
gia' individuata dal piano regionale quale fabbisogno del bacino medesimo.
4. E' data facolta' al Comune nel cui ambito ricade la
localizzazione di cui al precedente comma 1 di stabilire la variazione di tale
localizzazione ad altro sito nell' ambito del medesimo territorio comunale,
comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge; decorso inutilmente tale periodo, si applica quanto previsto al
precedente comma 1.
5. Le localizzazioni stabilite ai sensi dei precedenti commi 2
e 4 devono essere effettuate in conformita' del decreto del Ministro dell'
ambiente 28 dicembre 1987, n. 559 e con l' osservanza dei criteri stabiliti dal
piano regionale.
ARTICOLO 9
(Situazioni di emergenza)
1. In situazioni di comprovata eccezionalita', l'
Amministrazione provinciale competente per territorio provvede con procedura d'
urgenza, ad autorizzare la prosecuzione delle attivita' di esercizio degli
impianti autorizzati di 1a categoria esistenti alla data di entrata in vigore
della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 23 oltre la capacita' massima gia' autorizzata
su esclusiva istanza del Comune nel cui territorio ricade l' impianto o dei
soggetti giuridici titolari della gestione in conformita' dell' art. 6, lett d),
del dpr n. 915 del 1982, con esclusione di quelli eserciti e censiti quali siti
inquinati. Tale prosecuzione e' progettualmente definita mediante ampliamento e
innalzamento della quota massima di colmata finale dei rifiuti; l'
autorizzazione dovra' essere concessa previo parere tecnico del comitato di cui
all' art. 5
della legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 30, e nulla osta igienico sanitario della ASL
competente, fino all' entrata in funzione dei nuovi impianti programmati.
2. Le volumetrie di discarica controllata, gia' previste dal
piano regionale per ciascun bacino di utenza, possono essere variate in aumento
fino a un massimo del venti per cento con deliberazione del Consiglio comunale
da parte dei Comuni nel cui territorio le discariche risultano localizzate.
3. Gli impianti di discarica controllata di 1^ categoria che
alla data di entrata in vigore della presente legge risultano autorizzati all'
esercizio ai sensi del dpr n. 915 del 1982, della lr n. 30 del 1986 e della
legge n. 441 del 1987, non coincidenti con le localizzazioni stabilite in
attuazione del piano regionale, sono esercitati fino all' esaurimento delle
volumetrie progettuali gia' approvate, a servizio del bacino di utenza nel quale
ricadono, nel rispetto della distanza minima di Km 2 dai punti di
approvvigionamento delle risorse idriche ad uso idropotabile.
ARTICOLO 10
1. Gli impianti di compostaggio autorizzati in via sperimentale
ai sensi del precedente art. 3 devono possedere caratteristiche tecnologiche
conformi a quanto stabilito da apposita delibera di Giunta regionale e avere
capacita' di smaltimento non inferiore a cento tonnellate al giorno.
ARTICOLO 11
1. I Comuni devono prioritariamente individuate le soluzioni di
recupero dei rifiuti attraverso gli impianti di riciclaggio eventualmente
presenti sul territorio.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.