Vedi la l.r. 52/2019, art. 36 che così
dispone : art. 36 ( Disposizioni attuative della legge
regionale 22 luglio 1998, n. 20 e dell’articolo 45 del PPTR) 1. A
integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici
comunali sono consentite le attività previste dalla legge
regionale 22 luglio 1998, n. 20
(Turismo rurale), senza necessità di approvazione regionale, e dall’articolo 45,
commi 3 e 4 delle norme tecniche d’attuazione del Piano paesaggistico
territoriale regionale (PPTR), salvo che il comune interessato non esprima la
volontà dl non avvalersene con delibera del consiglio comunale.
ARTICOLO 1
- La
Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e
diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la
fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la
valorizzazione dei patrimonio storico-artistico-rurale.
- Nell'ambito
di tutto il territorio regionale sono consentite,(1)
[immutata la volumetria fuori terra esistente ] (2) e fatti salve (3) [i prospetti originari] (4) e le caratteristiche architettoniche e artistiche
dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici
rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi
manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico
della legge lo giugno 1939, 1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale
regime per essere stati eseguiti da oltre cinquant'anni, al fine della
trasformazione dell'immobile in strutture ricettive di cui all'art. 6 della
legge 17 maggio 1983, n. 217.
- L’eventuale
ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi
interrati, deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti
sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità
naturali, etc.Il progetto è approvato con deliberazione del Consiglio
comunale, previo parere favorevole della Commissione edilizia comunale.
Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo nulla-osta della
Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e
storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, il
preventivo nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497 e successive modifiche e integrazioni.
- La
deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di
variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato ed è trasmessa, in
uno con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli Assessorati regionali
all'urbanistica e al turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio
motivato parere. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la
variante. Il Comune inserisce la relativa previsione nell'ambito del proprio
piano fabbricazione e/o piano regolatore generale vigente e/o adottato.
- La
presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi
e per gli effetti dell'art. 54
della legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 3, che non hanno conseguito il
finanziamento POP, con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.
- Le
aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi quelle inserite
nella legge regionale sulle Comunità Montane e quelle inserite dalla delibera
del Consiglio regionale per l’eleggibilità aree PIM.
(1) Parola sostituita dalla l.r.
43/2019, art. 1,
comma 1, Lett. a).
(2) Parole soppresse dalla l.r.
43/2019, art. 1, comma 1, Lett. a).
(3) Parola sostituita dalla l.r.
43/2019, art. 1, comma 1, Lett. a).
(4) Parole soppresse dalla l.r.
43/2019, art. 1, comma 1, Lett. a).
Art. 1 bis. (5)
Ristrutturazione
e ampliamenti strutturali
1.
I locali e gli alloggi destinati al turismo rurale devono possedere i
requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio
comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti
e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche
strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.
2.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire a turismo rurale
devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in
conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte
salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla
normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti,
strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali,
fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel
rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti
urbanistici.
3.
Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati
esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica
originaria.
(5) Articolo aggiunto dalla l.r.
43/2019, art.2,
comma 1.
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