Art. 1
Modifiche
all’articolo 1
della legge
regionale 22 luglio 1998, n. 20
1.
All’articolo 1
della legge
regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2:
1) la
parola: “consentiti”, è sostituita dalla seguente: “consentite”;
2) sono
soppresse le seguenti parole: “, immutata la volumetria fuori terra esistente”;
3) le
parole: “e fatti salvi”, sono sostituite dalle seguenti: “e fatte salve”;
4) prima della
parola: “caratteristiche”, sono soppresse le seguenti: “i prospetti originari
e”.
b) al comma 3, dopo la parola: “ampliamento,”sono soppresse le
seguenti:“, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi
interrati,”;
c) i commi 6 e 7 sono abrogati.
Art.
2
Integrazioni
alla l.r.
20/1998
1.
Dopo l’articolo 1
della l.r.
20/1998 è aggiunto il seguente:
“Art.
1 bis.
Ristrutturazione
e ampliamenti strutturali
1.
I locali e gli alloggi destinati al turismo rurale devono possedere i
requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio
comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti
e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche
strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.
2.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire a turismo rurale
devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in
conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte
salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla
normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti,
strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali,
fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel
rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti
urbanistici.
3.
Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati
esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.”.
Art.
3
Interpretazione
autentica dell’articolo 2
della legge
regionale 12 dicembre 2016, n. 38
1.
Al comma 2
dell’articolo 2
della legge
regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli
incendi boschivi e di interfaccia), la parola: “ringrano” si interpreta come
“coltivazione di frumento o altro cereale in un campo in cui l’anno precedente
sia stato coltivato lo stesso o altro cereale”.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.