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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
43
Data
09/08/2019
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale) e interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia)”.
Note
Bollettino n. 91, pubblicato il 09/08/2019
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20

1.    All’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2:

                 1) la parola: “consentiti”, è sostituita dalla seguente: “consentite”;

                 2) sono soppresse le seguenti parole: “, immutata la volumetria fuori terra esistente”;

                 3) le parole: “e fatti salvi”, sono sostituite dalle seguenti: “e fatte salve”;

                4) prima della parola: “caratteristiche”, sono soppresse le seguenti: “i prospetti originari e”.

            b) al comma 3, dopo la parola: “ampliamento,”sono soppresse le seguenti:“, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati,”;

            c) i commi 6 e 7 sono abrogati.

 

Art. 2

Integrazioni alla l.r. 20/1998

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 20/1998 è aggiunto il seguente:

“Art. 1 bis.

Ristrutturazione e ampliamenti strutturali

1.         I locali e gli alloggi destinati al turismo rurale devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici sono ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e della tipologia rurale dell’edificio esistente.

2.         Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia dei locali da adibire a turismo rurale devono consentire di conservare gli elementi architettonici tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali, fino a un massimo del 20 per cento della volumetria esistente, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti strumenti urbanistici.

3.         Nel caso di demolizione e ricostruzione di parte dei fabbricati esistenti, deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria.”.

 

Art. 3

Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38

1.      Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), la parola: “ringrano” si interpreta come “coltivazione di frumento o altro cereale in un campo in cui l’anno precedente sia stato coltivato lo stesso o altro cereale”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.