(1)
La presente legge è
stata abrogata dall'art. 57,
L.R.
25 settembre 2000, n. 13. Vedi, anche, quanto previsto dallo
stesso art. 57.
TITOLO I
Disposizioni
generali
Art. 1
Finalità.
[1. La presente legge disciplina, per il triennio
1994/1996, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi previsti nel
Programma operativo plurifondo (P.O.P.) Puglia 1994-1999.
Art. 2
Obiettivi del
P.O.P. Puglia.
1. La Regione attraverso il
P.O.P. persegue i seguenti obiettivi:
a) potenziamento delle
infrastrutture a valenza regionale e/o a diffusione territoriale con
riferimento:
- alla tutela delle risorse
idriche, energetiche e ambientali;
- allo sviluppo delle reti di
comunicazione;
- alla creazione di strutture di
formazione superiore e d'eccellenza a iniziativa del sistema universitario
pugliese;
- alla realizzazione di
interventi infrastrutturali per la razionalizzazione di servizi sanitari di alta
specializzazione;
b) rafforzamento delle strutture
del sistema produttivo per lo sviluppo dell'artigianato, dei servizi alle
imprese e del turismo;
c) qualificazione delle risorse
agricole e delle aree rurali;
d) sostegno alle attività di
ricerca e sviluppo orientate all'effettivo trasferimento e diffusione di
tecnologie e competenze dal mondo della ricerca a quello del sistema produttivo;
e) qualificazione e
finalizzazione delle attività di formazione professionale;
f) riequilibrio socio-economico
del territorio regionale.
Art. 3
Area delle politiche
comunitarie.
1. In attuazione del protocollo
d'intesa in materia di snellimento delle procedure e azioni per l'accesso ai
contributi comunitari, sottoscritto il 2 agosto 1994 a termini dell'art. 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituita, nel quadro organizzativo e
funzionale della Regione Puglia, l'Area di coordinamento delle politiche
comunitarie.
2. L'incarico di coordinamento
dell'Area è attribuito ad un dirigente regionale individuato sulla base dei
criteri fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Entro 15 giorni dalla data di
entrata in vigore delle presente legge, la Giunta regionale nomina il
responsabile dei programmi comunitari e delle politiche regionali. Il
responsabile di programma, entro 15 giorni dalla nomina, provvede alla
riorganizzazione e al potenziamento delle strutture di attuazione e di
monitoraggio, alla definizione, a tutti i livelli operativi, delle
responsabilità relative all'attuazione degli interventi, indicando ruoli e
competenze. Il responsabile propone alla Giunta regionale l'assetto
organizzativo e operativo definito.
Art. 4
Comitato interassessorile per le
Politiche Comunitarie.
1. È istituito il Comitato
interassessorile per le politiche comunitarie (C.I.P.C.), di cui fanno parte gli
Assessori alla programmazione, al bilancio e quelli interessati ai singoli
programmi. Del Comitato, presieduto dal Presidente della Regione o da un
Assessore delegato, fa parte il responsabile di programma.
2. Il Comitato coordina la
predisposizione di programmi comunitari, vigila sulla coerenza con la
programmazione regionale, promuove l'informazione e la conoscenza sulle attività
dell'Unione Europea, indica le fonti e le risorse finanziarie per il
cofinanziamento dei programmi comunitari, vigila sull'attuazione degli
interventi nel rispetto delle procedure e in relazione agli obiettivi indicati.
Art. 5
Comitato misto.
1. È istituito il Comitato misto
tra Regione, Enti locali e forze economiche e sociali. Il Comitato è presieduto
dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce almeno quattro volte
l'anno. Del Comitato fanno parte il responsabile di programma e i responsabili
di sottoprogramma componenti del Comitato di sorveglianza istituito ai sensi del
successivo art. 7 (2).
2. La Giunta regionale, con
proprio provvedimento, definisce la composizione del Comitato misto.
3. Il Comitato misto ha
carattere consultivo e garantisce la cooperazione tra soggetti istituzionali,
economici e sociali per migliorare l'efficacia dei programmi comunitari, formula
proposte e pareri sui programmi comunitari, propone iniziative per la diffusione
delle informazioni e delle conoscenze sull'attività della Regione e dell'Unione
europea nonché del Comitato di sorveglianza.
(2) Comma
così modificato dal primo comma, lettera a), dell'art. 1, L.R.
21 novembre 1996, n. 26.
Art. 6
Compiti del responsabile di
programma.
1. Il responsabile di programma
trasmette alla Giunta regionale, al C.I.P.C. e al Comitato misto, ogni sei mesi,
una relazione sullo stato di attuazione dei programmi comunitari, nella quale
rileva eventuali difficoltà sorte nella fase operativa, propone le soluzioni per
garantire l'efficacia degli interventi, sollecita eventuali modifiche
amministrative, normative o regolamentari per migliorare l'operatività
istituzionale. La Giunta trasmette la relazione al Consiglio regionale.
2. Il responsabile di programma:
- assolve al compito di
coordinamento tra tutti i settori interessati;
- partecipa alle riunioni del
C.I.P.C.;
- interviene per migliorare il
sistema di attuazione e di monitoraggio;
- verifica il rispetto delle
norme comunitarie, statali e regionali;
- cura un'ampia diffusione
dell'informazione e della pubblicità;
- sottoscrive le proposte di
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del successivo art. 16.
3. Il responsabile di programma
si avvale di un Comitato tecnico composto da esperti particolarmente qualificati
nelle materie relative alle politiche regionali e comunitarie, alle procedure di
finanziamento che prevedano forme di partneriato pubblico-privato e ai
principali settori interessati dai programmi comunitari.
4. Possono fare parte del
Comitato degli esperti anche soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
5. I membri del Comitato tecnico
sono nominati dal Presidente della Regione.
6. Per le attività di
valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post, così come previste dall'art. 26 del
Reg. comunitario n. 2082/1993, dal P.O.P. 1994/1999 «Sottoprogramma
"Attuazione"» e dagli altri programmi comunitari, il responsabile di programma
si avvale di una struttura tecnica, organismo pubblico o a prevalente
partecipazione pubblica, di qualificata competenza in materia, indicata dalla
Giunta regionale.
7. Il responsabile di programma
relaziona ogni tre mesi al C.I.P.C. sul lavoro svolto dal Comitato tecnico e sui
risultati del sistema di valutazione e monitoraggio.
8. Il centro di spesa è unico.
Il responsabile di programma, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, vigila
sulla correttezza degli impegni finanziari e dei pagamenti relativi agli
interventi previsti nei programmi comunitari.
Art. 7
Compiti del Comitato di sorveglianza.
1. È istituito il Comitato di
sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) 1994-1999. Il Comitato
è insediato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il Comitato è presieduto d al Presidente della Regione o suo delegato,
che provvede anche alla nomina del segretario del Comitato stesso.
2. Fanno parte del Comitato di
sorveglianza: i responsabili dei sottoprogrammi del P.O.P. 1994-1999 e delle
sovvenzioni globali, i rappresentanti comunitari e ministeriali designati dalle
Amministrazioni competenti.
3. L'attività del Comitato di
sorveglianza si esplica secondo i principi e le modalità contenute nel capitolo
VII «Sorveglianza e Valutazione» del Reg. comunitario n 2082/1993.
4. Il Comitato di sorveglianza
esercita le sue competenze in base alle conoscenze sullo stato di avanzamento
del Q.C.S. e dei relativi programmi e misure, fornite dal responsabile di
programma con apposite relazioni tecniche. Il Comitato di sorveglianza:
- coordina gli interventi
previsti dal Programma operativo e dagli strumenti di sovvenzione,
armonizzandoli con le politiche statali;
- ha la responsabilità di
seguire e sorvegliare l'attuazione e l'esecuzione dei diversi programmi e misure
in cui si articola il Q.C.S. 1994- 1999, affinché siano raggiunti gli obiettivi
previsti;
- ha la responsabilità del
controllo finanziario;
- propone, nell'ambito dei
principi concordati ed adottati nel Q.C.S. 1994-1999, nonché secondo le
disposizioni previste al capitolo VII del Reg. comunitario n 2082/1993,
eventuali modifiche dei programmi, delle misure e dei relativi piani di
finanziamento.
L'attività del Comitato di
sorveglianza è estesa a tutti i programmi comunitari.
4-bis. Il Comitato di
sorveglianza è convocato almeno due volte l'anno. In occasione di ogni Comitato,
di concerto con i Servizi della Commissione UE sono organizzate riunioni di
informazione delle parti economiche e sociali. Le riunioni di partenariato
allargato sono convocate per il giorno successivo a quello previsto per il
Comitato di sorveglianza (3).
4-ter. Tutti gli organismi in
rappresentanza delle forze economiche e sociali che ne faranno richiesta saranno
invitati a partecipare (4).
4 quater. Al fine di favorire
più ampia informazione e partecipazione, sarà data notizia delle suddette
riunioni a mezzo di tre organi di stampa a diffusione regionale (5).
(3) Comma aggiunto
dal primo coma, lettera b) dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26.
(4) Comma
aggiunto dal primo coma, lettera b) dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26.
(5) Comma
aggiunto dal primo coma, lettera b) dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26.
Art. 8
Informatizzazione e controllo.
1. Entro trenta giorni dalla
data di nomina, il responsabile di programma propone alla Giunta regionale un
piano per estendere il sistema informativo a tutti i programmi e le misure
previsti nel Q.C.S. 1994-1999. Il piano deve prevedere un sistema contabile
distinto che consenta di ottenere estratti ricapitolativi, dettagliati e
sinottici di tutte le transazioni oggetto di interventi relativi al P.O.P.
1994-1999 e degli altri interventi previsti nell'ambito del Q.C.S. 1994-1999.
Tale piano deve prevedere l'estensione dell'accesso al sistema informativo alla
I Commissione consiliare permanente. Gli impegni finanziari e i pagamenti devono
rispettare, oltre la legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive
modificazioni ed integrazioni «Norme sulla contabilità regionale», i vincoli e
le procedure concordate tra Commissione comunitaria e Stato e adottate nel
Q.C.S.
2. Il controllo finanziario deve
riguardare sia la fase dell'impegno, certificato dal Settore ragioneria, sia
quella del pagamento a fronte di spese effettivamente sostenute, conformi ed
ammissibili secondo le procedure adottate nel Q.C.S. e le disposizioni
comunitarie e nazionali vigenti.
Art. 9
Informazione e pubblicità.
1. Le azioni in materia di
informazione e di pubblicità devono rispettare le disposizioni contenute nella
decisione della Commissione del 31 maggio 1994, n. 94/342.
2. La pubblicità deve essere
realizzata secondo criteri di trasparenza e oggettività, in base ai dati di
ascolto Auditel per le televisioni locali e agli indici ADS per la carte
stampata. Tali criteri si applicano anche ad eventuali azioni informative e
promozionali riferite a singole misure.
3. Le azioni promozionali e di
diffusione dei regimi di aiuti di cui al successivo art. 23 sono attuate anche
attraverso le associazioni delle PMI e loro consorzi. A tal fine, la Regione
concede contributi in conto capitale nella misura non superiore al 70% delle
spese ammissibili. Le Associazioni e i Consorzi presentano, entro sessanta
giorni dalla data di esecutività del P.O.P., progetti operativi di promozione e
diffusione, con riferimento alle singole misure, agli Assessorati competenti per
materia. Le proposte, istruite e valutate da parte dei Settori competenti, sono
approvate con atto deliberativo della Giunta regionale.
Art. 10
Disciplina pareri di competenza
regionale per l'attuazione degli interventi comunitari.
1. Al fine di pervenire alla
formulazione contestuale di pareri di competenza di uffici e/o di organismi
tecnici regionali relativi a programmi e/o interventi finanziati alla Unione
europea e gestiti dalla Regione, è istituito un Comitato composto da un
rappresentante per ciascun organismo tecnico regionale competente per materia,
dal responsabile di ciascun ufficio competente e dal responsabile del programma.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta
2. Il Comitato esprime i pareri
entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente tale
termine, il parere si intende positivo.
3. Il Comitato è presieduto dal
Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato. Alle sedute
sono chiamati a partecipare i dirigenti degli uffici regionali interessati alle
problematiche in esame, ivi compresi i dirigenti dei Settori urbanistica e
assetto del territorio ed ecologia.
4. Funge da segretario un
funzionario della Presidenza della Giunta regionale di qualifica non inferiore
alla VIII.
Art. 11
Rimodulazione.
In coerenza con le disposizioni
contenute nel capitolo IV dell'«Attuazione del Quadro Comunitario di sostegno» e
dei regolamenti comunitari di attuazione dei fondi strutturali, il Comitato di
sorveglianza, anche in base di valutazione intermedia, potrà procedere a
rimodulare, tra le singole misure dei sottoprogrammi FERS, dei sottoassi FEOGA e
degli assi F.S.E. e tra suddette articolazioni operative di ciascun fondo, le
risorse finanziarie annuali previste dal P.O.P. 1994-1999, per un importo non
superiore al 30% dei costi totali e, comunque, con un limite che non sia
superiore a 30 MECU.
Art. 12
1. Gli interventi di cui alla
presente legge sono riservati ai soggetti che nei confronti del personale
dipendente applicano integralmente gli istituti economici e normativi stabiliti
dai contratti collettivi di lavoro e/o eventuali contratti di gradualità.
Art. 13
Modificazioni e integrazioni al
programma operativo.
1. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, modificazioni e
integrazioni al programma operativo a seguito di osservazioni formulate in sede
di trattativa con la Commissione comunitaria.
2. La deliberazione di cui al
precedente comma 1 è trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale.
TITOLO II
Sezione Fers
Capo I - Infrastrutture
Sezione I - Disposizioni
generali
Art. 14
Soggetti beneficiari.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. II, sent. n. 3393 del 04-10-2000,
Soc. I.A.J.S. e Provincia di Brindisi c.
Regione Puglia,
Soc. S.A.J.S. e Provincia di
Lecce
1. Possono presentare richiesta
di finanziamento per la realizzazione di interventi e opere di natura
infrastrutturale, relativamente al triennio 1994-1996, di cui al P.O.P.
1994-1999: le Amministrazioni pubbliche locali, territoriali e strumentali e
loro associazioni e consorzi, organismi di diritto pubblico ai sensi della
direttiva comunitaria n 50/1992, società con capitale pubblico anche di
minoranza, esercenti servizi di pubblico interesse.
Art. 15
Modalità di accesso al finanziamento.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Lecce
Sez. II, sent. n. 3393 del
04-10-2000,
Soc. I.A.J.S. e Provincia di Brindisi c.
Regione Puglia,
Soc. S.A.J.S. e Provincia di
Lecce
1. Le proposte di intervento,
con riferimento al triennio 1991-1996, da parte dei soggetti di cui al
precedente art. 14 devono essere presentate alla Regione Puglia entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino ufficiale
regionale. Al fine di garantire la più ampia informazione, verrà data notizia
della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione
nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e
AUDIPRESS, risultino essere i più diffusi.
2. Ogni proposta di intervento
deve essere corredata della scheda di cui all'allegato n I della presente legge.
3. Le proposte di intervento
relative a progetti che insistono nelle aree sensibili dal punto di vista
ambientale, di cui all'allegato 2 della direttiva CEE n 85/337, così come
definite e delimitate in base alla cartografia su scala 1:200.000 nel P.O.P.
1994-1999, devono essere corredate anche della scheda di cui all'allegato n 2
della presente legge.
4. I soggetti di cui al
precedente art. 14 possono presentare proposte relative ad interventi da
realizzare e gestire anche attraverso il finanziamento privato per quelle
infrastrutture che prevedano un regime tariffario.
5. La Finpuglia S.p.A. potrà
ricercare risorse nazionali e comunitarie finalizzate all'attuazione di
interventi «Project financing». A tal fine, la Giunta regionale adotterà
specifiche direttive di attuazione.
6. La scelta dei soggetti
privati avverrà attraverso procedure concorsuali.
Art. 16
Finanziamento.
1. Il 30% dell'ammontare del
finanziamento relativo a interventi e opere di natura infrastrutturale per il
triennio 1994-1996, di cui al P.O.P. 1994-1999, e destinato ai progetti
esecutivi e immediatamente cantierabili.
2. Per la redazione dei progetti
esecutivi relativi agli interventi ammessi a finanziamento la Giunta regionale
provvede ad impegnare un'anticipazione pari al 5% dell'intero importo
dell'intervento. Tale anticipazione sarà erogata sulla base della presentazione,
da parte del soggetto proponente, della attestazione di avvenuta e regolare
predisposizione del progetto esecutivo stesso.
3. La Giunta regionale approva
la ripartizione delle risorse finanziarie previste nelle misure «Infrastrutture»
su tutto il territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla
programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino - sulla
base di parametri oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di
infrastrutture, ai livelli di occupazione e alle vocazioni delle singole
Province.
Art. 17
Istruttoria e valutazione delle
domande.
1. Le proposte di intervento
sono istruite e valutate dai Settori regionali di competenza, sulla base della
normativa vigente e del P.O.P. 1994- 1999.
2. Le proposte di intervento
istruite e valutate da parte dei Settori competenti sono approvate, con atto
deliberativo, dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla scadenza dei termini
per la presentazione della proposta di cui al comma 1 del precedente art. 15.
Per gli interventi superiori a 5 miliardi, gli atti deliberativi devono essere
preceduti da valutazione del Nucleo previsto al successivo art. 18.
3. I progetti esecutivi ammessi
al finanziamento devono essere predisposti entro sessanta giorni dalla
comunicazione dell'atto deliberativo della Giunta.
4. I Settori competenti
procedono alla verifica tecnica in corso d'opera e finale sulla realizzazione
degli interventi ammessi al finanziamento accertando, attraverso la stesura di
appositi verbali:
- l'apertura dei cantieri o
l'inizio delle attività;
- lo stato di avanzamento dei
lavori o delle attività in termini quantitativi ed economici;
- la chiusura dei cantieri e
delle attività;
- la rilevazione degli
indicatori fisici conseguiti con la realizzazione del progetto;
- l'osservanza delle norme
nazionali in materia di piani di sicurezza dei cantieri ex art. 18 legge 19
marzo 1990, n 55.
Art. 18
Nucleo di
valutazione.
1. Il Nucleo di valutazione
opera presso l'Assessorato alla programmazione ed è composto da:
- il Coordinatore del Settore
programmazione, che lo presiede;
- il Coordinatore del Settore
ragioneria generale;
- i Coordinatori dei Settori
competenti;
- due esperti esterni
all'Amministrazione regionale particolarmente qualificati nelle materie relative
agli interventi.
2. I componenti del Nucleo di
valutazione sono nominati dalla Giunta regionale entro 15 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Sezione II - Interventi per la
realizzazione di impianti di smaltimento
e di bonifica dei siti
inquinati.
Art. 19
Soggetti beneficiari e attuatori.
1. La realizzazione degli
interventi di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e di fanghi derivanti
dalla depurazione dei liquami urbani viene demandata ai Comuni, singoli,
associati o consorziati, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17.
2. Gli interventi previsti
dall'art. 7 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con legge 9
novembre 1988, n. 475, sono delegati alle Province.
3. Le Amministrazioni
provinciali, nel cui territorio gli impianti ricadono, provvedono alla
realizzazione degli impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento dei
rifiuti speciali, tossici e nocivi, di cui all'art. 7 del citato decreto legge
n. 397 del 1988, convertito con legge n. 475 del 1988, nonché alla loro gestione
mediante affidamento in concessione ad imprese pubbliche o private ovvero ad
aziende municipalizzate. Per tali fini, le Amministrazioni provinciali sono
individuate quali stazioni appaltanti degli interventi in questione. Gli
affidamenti di concessione avvengono esclusivamente mediante bando pubblico.
4. Le Amministrazioni
provinciali sono, inoltre, individuate quali soggetti attuatori degli interventi
per la bonifica dei siti inquinati, caratterizzati con criteri di priorità
nell'ambito del piano regionale di cui all'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n
441 e inclusi fra gli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del P.O.P.
1994-1999, nonché nell'ambito del programma triennale per la tutela ambientale
1994-1996.
Art. 20
Finanziamento.
1. Nel bilancio regionale di
previsione per il 1994 e pluriennale 1994-1996 è istituito un fondo regionale di
rotazione per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree
inquinate.
2. Il fondo regionale di
rotazione è alimentato inizialmente con le risorse finanziarie acquisite dalla
Regione per il finanziamento degli interventi di bonifica nell'ambito del P.O.P.
1994-1999, nonché del programma triennale per la tutela dell'ambiente 1994-1996.
Successivamente, al fondo regionale di rotazione confluiscono le risorse
finanziarie derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti
responsabili di situazioni di inquinamento.
3. Nella parte Entrata del
bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994-1996 è istituito
il capitolo «Finanziamenti statali e comunitari destinati ad interventi di
bonifica dei siti inquinati. Somme derivanti da azioni regionali di rivalsa nei
confronti di soggetti responsabili di situazioni di inquinamento. Fondo
regionale di rotazione», con una dotazione finanziaria per l'anno 1994 di lire 2
miliardi.
4. Nella parte Uscita del
bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994-1996 è istituito
il capitolo «Finanziamento per interventi di bonifica delle aree inquinate.
Fondo regionale di rotazione», con uno stanziamento per l'anno 1994 di lire 2
miliardi (6).
(6) Vedi,
anche, l'art. 6, L.R. 19 aprile 1995, n. 20
Capo II - Regime di aiuti
Sezione I - Disposizioni
generali
Art. 21
Soggetti beneficiari.
1. Possono presentare richiesta
di finanziamento per il triennio 1994- 96 i soggetti pubblici e privati così
come indicati nelle leggi regionali e/o nazionali che disciplinano i settori di
intervento ricompresi nel P.O.P. 1994-1999.
Art. 22
Modalità di accesso al finanziamento.
1. Le richieste di finanziamento
relative alle annualità 1994 e 1995 devono essere presentate alla Regione Puglia
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul
Bollettino ufficiale.
2. Al fine di garantire la più
ampia informazione, verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre
organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani
regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più
diffusi.
3. Le richieste di finanziamento
relative all'annualità 1996 devono essere presentate dal 1° dicembre 1995 al 31
gennaio 1996.
Per il triennio 1997-1999, le
richieste di finanziamento devono essere presentate entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dei relativi bandi sul Bollettino ufficiale (7).
(7) Articolo
così modificato dall'art. 40, L.R. 5 giugno 1997, n. 16
Art. 23
Finanziamento.
1. I regimi di aiuti si
applicano ai seguenti interventi:
a) investimenti effettuati dalle
imprese artigiane;
b) servizi reali a favore delle
imprese;
c) accesso al mercato dei
capitali;
d) infrastrutture a tutela
dell'ambiente;
e) infrastrutture di piccole
dimensioni di sostegno al sistema produttivo;
f) investimenti effettuati dagli
operatori turistici;
g) internazionalizzazione delle
imprese.
2. La Giunta regionale approva
la ripartizione delle risorse finanziarie previste nelle misure «Aiuti alle
imprese» su tutto il territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi
individuati dalla programmazione regionale - Capitenata, Puglia centrale,
Jonico-Salentino - sulla base di parametri oggettivi riferiti alla popolazione,
al grado di infrastrutturazione, ai livelli di occupazione e alle vocazioni
delle singole Province.
Art. 24
Istruttoria e valutazione delle
domande.
1. Le richieste di finanziamento
sono istruite e valutate dai settori regionali di competenza ovvero, ove
previsto, dai Nuclei di valutazione sulla base della normativa regionale vigente
e dei criteri di cui al P.O.P. 1994-1999 entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al precedente art. 22, comma 1.
2. La Giunta regionale, entro i
successivi trenta giorni, approva il piano di riparto dei finanziamenti, alla
cui liquidazione provvederà l'Assessore competente per settore.
Sezione II - Artigianato
Art. 25
Criteri e procedure di attuazione.
1. I criteri e le procedure per
l'attuazione del P.O.P. 1994-1999 «Asse prioritario 2 "Industria, artigianato e
servizi alle imprese" - Sottoprogramma 2: Aiuti all'artigianato» sono
disciplinati da apposita legge regionale e dalle relative misure del programma.
Sezione III - Fondo speciale di
garanzia
Art. 26
Istituzione.
1. È istituito un fondo speciale
destinato ad assicurare prestazioni di garanzia per interventi in favore di
piccole e medie imprese e loro consorzi e di singoli lavoratori per le
iniziative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.
2. Il fondo presta garanzie agli
istituti di credito ed agli investitori istituzionali anche a fronte di
operazioni di consolidamento dell'indebitamento a breve termine, delle piccole e
medie imprese, generato da investimenti realizzati entro l'anno antecedente alla
data della domanda di accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo.
3. I rendimenti finanziari
maturati sul fondo andranno ad aumentare la dotazione dello stesso.
Art. 27
Interventi ammissibili a garanzia.
1. Gli interventi ammissibili a
garanzia sono i seguenti:
a) prestiti partecipativi;
b) operazioni di investitori
istituzionali che acquisiscano quote di minoranza nel capitale di rischio di
imprese costituite in forma di società di capitale o cooperative, anche
costituite ai sensi della legge n. 49 del 1985;
c) partecipazioni di singoli
lavoratori aderenti a società cooperative costituite ai sensi della legge n. 49
del 1985;
d) finanziamenti a medio e lungo
termine.
Art. 28
Gestione.
1. La gestione del fondo sarà
affidata ad un istituto di credito specializzato in operazioni di medio-lungo
termine.
2. La selezione dell'istituto di
credito gestore del fondo avverrà con procedura ristretta ai sensi della
direttiva CEE n 50/1992. I rapporti tra la Regione Puglia e l'istituto gestore
del fondo sono regolati da specifiche convenzioni.
3. Per la copertura delle spese
di gestione del fondo è riservata all'istituto gestore una commissione «una
tantum», da definirsi in sede di convenzione con l'istituto stesso.
4. L'istituto gestore deve
presentare alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, un rapporto
previsionale circa l'utilizzo del fondo; entro il 31 gennaio ed il 31 luglio una
relazione consuntiva sull'attività realizzata nel semestre precedente. Nel primo
anno di attuazione il rapporto previsionale deve essere presentato entro 30
giorni dalla data di trasferimento della dotazione finanziaria del fondo
all'istituto gestore.
Art. 29
Disciplina ed operatività.
1. Il fondo potrà prestare
garanzie fino ad un massimo del 50% dei rischi derivanti dalle operazioni di
consolidamento concesse ed in essere. La durata della garanzia non può essere
superiore a 10 anni.
2. Le modalità operative per
l'accesso al fondo, nonché le azioni di promozione, sono predisposte
dall'istituto gestore del fondo, di concerto con l'Assessorato regionale
all'industria, artigianato e commercio, sentite le organizzazioni delle piccole
e medie imprese.
3. L'importo finanziabile, per
ogni impresa, relativo alla garanzia non può superare i 950 milioni di lire.
Sezione IV - Nuove iniziative
Art. 30
Interventi ammissibili a contributo.
1. La Regione Puglia promuove la
creazione di nuove iniziative imprenditoriali mediante l'agevolazione per:
- l'acquisizione dei servizi;
- l'acquisizione di attrezzature
e macchinari.
Art. 31
Acquisizione servizi.
1. I servizi ammissibili alle
agevolazioni sono i seguenti:
a) utilizzo di uno spazio
attrezzato per l'attività di impresa e di tutti i servizi logistici disponibili;
b) servizi di segreteria,
ricevimento e vigilanza;
c) utilizzo di telefax, telex,
fotocopiatrici ed attrezzature informatiche;
d) utilizzo di sale riunioni,
conferenze, formazione e show room;
e) (8);
f) assistenza contabile,
fiscale, amministrativa e legale;
g) assistenza e consulenza nel
controllo di gestione;
h) assistenza e consulenza nella
gestione del personale;
i) assistenza e consulenza per
la ricerca e la selezione di personale;
l) assistenza e consulenza per
la redazione dei business plan;
m) assistenza e consulenza
commerciale e in materia di marketing;
n) assistenza e consulenza per
l'accesso a canali di finanziamento regionali, nazionali e comunitari.
2. Per l'acquisizione dei
servizi di cui al precedente comma 1 è concesso un contributo su un importo
complessivo non superiore a lire 100 milioni per anno.
3. Il contributo è erogato per
un triennio e nelle seguenti misure:
- 70% dell'importo complessivo
nel primo anno;
- 50% dell'importo complessivo
nel secondo anno;
- 40% dell'importo complessivo
nel terzo anno.
4. I servizi di cui alle lettere
a), b), c), d) del precedente comma 1 sono offerti dai soggetti aderenti alla
rete European Business Innovation Center Network E.B.N. che gestiscono
incubatori di impresa e dai parchi scientifici e tecnologici, presenti sul
territorio regionale. I servizi di cui alle lettere f), g), h), i), l), m) e n)
sono offerti da società presenti sul mercato (9).
(8) Lettera
abrogata dal primo comma, lettera c), dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26
(9) Comma
così modificato dal primo comma, lettera d), dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26
Art.
32
Acquisizione di attrezzature e
macchinari.
1. È istituito un fondo per
agevolare gli investimenti mediante l'abbattimento del 50% del tasso di
interesse di riferimento alla data di erogazione.
2. Gli investimenti agevolabili
sono:
- macchinari, impianti ed
attrezzature nuovi di fabbrica;
- brevetti;
- beni materiali e immateriali.
3. L'importo complessivo
dell'investimento agevolabile non può essere superiore a lire 500 milioni.
4. La gestione del fondo sarà
affidata ad un istituto di credito di carattere locale e diffuso su tutto il
territorio regionale.
5. La selezione dell'istituto
gestore del fondo avverrà con procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE
n. 50/1992.
6. I rendimenti finanziari
maturati sul fondo di cui al precedente comma 1 andranno ad aumentare la
dotazione del fondo stesso.
Art. 33
Soggetti beneficiari.
1. I beneficiari degli
interventi previsti dal precedente art. 30 sono: le imprese artigiane, le
piccole imprese industriali, le imprese di servizi di nuova costituzione,
organizzate anche in forma consortile, e le cooperative, anche ai sensi della
legge n. 49 del 1985, in possesso di un piano di impresa, che si localizzano
anche all'interno degli incubatori di impresa o all'interno dei parchi
scientifici e tecnologici, presenti sul territorio regionale e gestiti dai
soggetti di cui al precedente art. 31 (10).
2. Le domande di ammissione alle
agevolazioni potranno essere avanzate sia da nuovi imprenditori, senza limiti di
età, sia da imprese esistenti che intendono avviare nuove iniziative
imprenditoriali.
(10) Comma
così modificato dal primo comma, lettera e), dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26.
Art. 34
Modalità di accesso ai finanziamenti.
1. Le richieste di finanziamento
devono essere presentate dai soggetti beneficiari indicati al precedente art. 33
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul
Bollettino ufficiale della Regione.
2. Al fine di garantire la più
ampia informazione, verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre
organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani
regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più
diffusi.
Art. 35
Selezione e valutazione delle
domande.
1. La selezione e valutazione
delle domande di agevolazione di cui al precedente art. 34 è affidata
dall'Assessorato all'industria, artigianato e commercio alla Società per lo
sviluppo della imprenditorialità giovanile S.p.A., cui è affidata anche la
valutazione della congruità dei costi degli investimenti e dei servizi.
Art. 36
Rapporti tra Regione e organismi
gestori.
I rapporti tra Regione Puglia,
organismi gestori degli incubatori di impresa e parchi scientifici e
tecnologici, istituto di credito locale e società per lo sviluppo della
imprenditorialità giovanile S.p.A. sono regolati da specifiche convenzioni.
Sezione V - Cooperazione
transnazionale
Art. 37
Interventi ammissibili a contributo.
1. La Regione promuove progetti
di sviluppo delle PMI finalizzati a realizzare accordi di collaborazione con
partners esteri, mediante la concessione di agevolazioni per l'acquisizione dei
servizi indicati nella specifica misura del sottoprogramma «Aiuti ai servizi
alle imprese».
Art. 38
Soggetti beneficiari.
1. Sono destinatari dei benefici
di cui al precedente art. 37 le piccole e medie imprese e loro consorzi che
abbiano sede legale, operativa e amministrativa nel territorio regionale.
Art. 39
Modalità di accesso.
1. L'accesso alle agevolazioni
sarà disciplinato attraverso apposito bando pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia e sui principali organi di stampa a diffusione nazionale e
regionale .
Art. 40
Finanziamento.
1. Ai fini della concessione dei
benefici di cui al successivo comma del presente articolo, sono ritenute
prioritarie le iniziative promosse dai consorzi di imprese.
2. Ai beneficiari sono concessi
contributi in conto capitale fino al 70% dei costi ritenuti ammissibili per ogni
singola iniziativa, secondo le modalità previste dal sottoprogramma «Aiuti ai
servizi alle imprese».
Art. 41
Selezione e valutazione delle
domande.
1. La selezione e valutazione
delle domande di agevolazione nonché la valutazione finale degli interventi
ammessi a contributo sono affidate a un Nucleo tecnico di valutazione, nominato
dalla Giunta regionale, costituito presso l'Assessorato all'industria commercio
e artigianato e composto dal dirigente responsabile del Settore industria, che
lo presiede, e da quattro esperti esterni all'Amministrazione regionale dotati
di competenze diversificate.
2. I criteri di selezione e
valutazione sono gli stessi indicati nella specifica misura del sottoprogramma
«Aiuti ai servizi alle imprese».
Sezione VI - Innovazioni
tecnologiche
Art. 42
Soggetti beneficiari.
1. Sono destinatari dei
benefici:
a) le imprese di cui al decreto
del Ministro all'industria, commercio e artigianato del 1° giugno 1993;
b) le imprese artigiane;
c) i consorzi o le società
consortili dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b);
d) le società consortili o i
centri di ricerca costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b), a
capitale misto e a maggioranza privato;
e) le società di servizi.
2. I suddetti beneficiari devono
avere sede legale, operativa e amministrativa sul territorio regionale.
Art. 43
Modalità di accesso al finanziamento.
1. Le richieste di finanziamento
devono essere presentate da parte dei soggetti beneficiari entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale.
2. Al fine di garantire la più
ampia informazione, verrà data nomina della suddetta pubblicazione su tre organi
di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che,
in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più diffusi.
Art. 44
Finanziamento.
1. Ai fini della concessione dei
benefici sono ritenute prioritarie le tipologie individuate dalle specifiche
iniziative previste dalla misura «Ricerca, innovazione e sviluppo» di cui al
P.O.P. 1994-1999.
2. Ai beneficiari di cui al
precedente art. 42 sono concessi contributi in conto capitale fino al 60% dei
costi ritenuti ammissibili, per ogni singola iniziativa.
Art. 45
Istruttoria e valutazione.
1. Le richieste di finanziamento
sono istruite e valutate dalle Università degli studi di Bari, Lecce e
Politecnico di Bari entro novanta giorni dalla data di chiusura del bando di cui
al precedente art. 43, comma 1.
2. I rapporti tra Regione e
organismo di cui al precedente comma 1 sono regolati da specifica convenzione.
3. L'attuazione delle misure
avverrà nei modi e nei termini previsti dal relativo sottoprogramma.
Sezione VII - Incentivi agli
investimenti nel settore turistico
Art. 46
Tipologie di intervento.
1. Le tipologie di intervento
sono quelle previste dalla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 e dalla relativa misura del P.O.P. 1994-1999 «Incentivi agli
investimenti turistici».
Art. 47
Soggetti beneficiari.
Giurisprudenza
Corte
Costituzionale
Sentenza 19
novembre 2008, n. 391
1. Sono destinatari dei
benefici:
a) gli operatori privati,
singoli o associati;
b) le associazioni e le società
commerciali costituite ai sensi del Codice civile, interessate allo sviluppo
delle attività turistiche;
e) gli enti pubblici e/o loro
consorzi.
2. (11). (12)
(11) Comma
soppresso dal primo comma dell'art. 56, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.
(12) La Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.
Art. 48
Modalità di accesso al finanziamento.
1. Le richieste di finanziamento
devono essere presentate da parte dei soggetti beneficiari alla Regione Puglia
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul
Bollettino ufficiale.
2. Al fine di garantire la più
ampia informazione, verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre
organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani
regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più
diffusi.
Art. 49
Finanziamento.
1. Ai fini della concessione dei
benefici sono ritenute prioritarie le tipologie individuate dalla specifica
misura del sottoprogramma «Turismo» di cui al P.O.P. 1991-1999.
2. Ai beneficiari di cui al
precedente art. 47 vengono concessi contributi in conto capitale fino al 40% dei
costi ritenuti ammissibili per ogni singola iniziativa.
3. Per le iniziative che
riguardano la realizzazione di strutture per il turismo nautico, la misura dei
contributi e elevata, se a favore di enti pubblici, fino al 60%
dell'investimento ritenuto ammissibile e, comunque, nel limite massimo di 400
milioni di lire.
4. Le modalità di finanziamento
delle strutture di cui al precedente comma 3 sono quelle previste dal successivo
art. 54.
5. La Giunta regionale approva
la ripartizione delle risorse finanziarie tenendo conto dei tre sistemi
individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale,
Jonico-Salentino - sulla base dei parametri oggettivi di cui al precedente art.
23.
Art. 50
1. I criteri e le procedure per
l'attuazione del P.O.P. 1991-1999 «Asse prioritario 3 - Sottoprogramma 6 -
Misura 6.2 "Promozione dell'attività turistica"» sono disciplinati da apposite
leggi regionali e dalla relativa misura del programma.
2. I programmi di «Promozione
turistica» vengono predisposti dall'Assessorato al turismo e approvati dalla
Giunta regionale mediante piano triennale d'intervento finanziato con gli
stanziamenti degli esercizi finanziari di riferimento globalmente considerati.
Sezione VIII - Recupero beni
culturali
Art. 51
Recupero teatro Petruzzelli.
1. Per il recupero del teatro
Petruzzelli di Bari, rientrante nel regime giuridico della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, i soggetti privati proprietari dell'immobile possono richiedere
contributi.
2. La misura del contributo non
potrà superare il 40% della spesa ritenuta ammissibile e il 20% delle risorse
finanziarie del primo triennio.
3. Il contributo sarà erogato
tramite l'Amministrazione comunale di Bari con le modalità previste dalla legge regionale 29 giugno 1979, n. 37, previa stipula di una specifica convenzione tra la Regione,
l'Amministrazione comunale di Bari e i soggetti di cui al precedente comma 1 che
disciplinerà la fruizione pubblica del bene in conformità a quanto sancito dalla
legge 21 dicembre 1961, n. 1552.
4. Per il recupero di tutti gli
altri beni culturali inseriti nel P.O.P., per tutto quanto non riportato nella
presente normativa si applicano le norme statali e regionali vigenti.
Sezione IX - Turismo rurale
Art. 52
Finalità.
1. La Regione, nell'ambito del
P.O.P. 1994-1999, nonché di altri programmi di iniziativa comunitaria, promuove
interventi a favore del turismo rurale al fine di potenziare e diversificare
l'offerta turistica.
2. Il turismo rurale comprende
l'offerta di ospitalità, ristorazione, servizi e attività per il tempo libero,
sportivi e culturali, coerenti con una corretta fruizione dei beni ambientali
naturalistici e culturali, nel rispetto del territorio rurale.
3. Per il perseguimento delle
finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Regione promuove e assicura
interventi per il recupero e la valorizzazione di edifici rurali, masserie,
trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel
catasto agricolo urbano rientranti nel regime giuridico della legge n. 1089 del
1939, o comunque la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, anche di proprietà
privata, situati in aree rurali per renderli suscettibili di fruizione turistica
e per sostenere la vocazione turistica delle aree rurali.
4. La Regione Puglia concede
provvidenze, nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi articoli, per
favorire opere di ristrutturazione, recupero e trasformazione in strutture
ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ivi compresi
strutture e impianti sportivi.
Art. 53
Soggetti beneficiari.
1. Sono destinatari dei benefici
i seguenti soggetti proprietari degli immobili indicati nel precedente art. 52:
a) gli enti locali e loro
consorzi;
b) gli altri enti pubblici, le
cooperative e le società costituite ai sensi del Codice civile, interessate allo
sviluppo delle attività turistiche;
c) i privati cittadini.
Art. 54
Modalità di accesso al finanziamento.
1. Le domande dirette ad
ottenere la concessione dei benefici, indirizzate all'Assessorato regionale al
turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio
ricade l'intervento e corredate dei seguenti documenti:
- relazione tecnica;
- progetto esecutivo
dell'intervento proposto;
- computo metrico estimativo;
- piano finanziario;
- dichiarazione del richiedente,
sotto la propria responsabilità, di non aver richiesto o beneficiato per la
medesima opera, di contributi derivanti da leggi statali o regionali;
- dichiarazione d'impegno ad
attenersi alle prescrizioni e alle disposizioni di cui al decreto ministeriale
27 luglio 1976 ed eventuali successive modificazioni, che consentono alla
Regione di accedere ai finanziamenti previsti dal FESR, così come previsti dal
Reg. CEE n. 4254/1988;
- titolo di proprietà del
terreno e del manufatto.
2. Nel caso in cui il progetto
proposto sia rispondente alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, la
domanda di cui al precedente comma 1 deve essere corredata anche della
concessione edilizia.
3. Nel caso in cui il progetto
proposto non sia rispondente alle previsioni dello strumento urbanistico vigente
e/o adottato, in deroga al disposto dell'art. 55 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, lo stesso progetto, previo parere favorevole della
Commissione edilizia, deve essere approvato con deliberazione comunale.
4. La deliberazione, in uno agli
atti progettuali, viene inviata all'Assessorato regionale all'urbanistica. che
esprime, entro sessanta giorni, con relazione, il proprio motivato parere.
Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivo.
5. La deliberazione regionale di
inserimento del medesimo intervento nei programmi di finanziamento costituisce
approvazione della variante. È fatto obbligo ai Comuni di inserire le relative
previsioni nell'ambito dei PF e/o PRC vigenti e/o adottati.
6. La relazione di cui al
precedente comma 4, in caso di progetti in variante e di aree sottoposte al
vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve
esplicitare l'ammissibilità o meno dell'intervento sotto detto profilo. La
deliberazione regionale di cui al precedente comma 5 costituisce, se richiesto,
rilascio di nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939.
7. Ove occorra, ai progetti
possono essere apportate modifiche senza che ciò comporti la necessità di
ulteriori atti autorizzativi da parte del Comune.
8. La effettiva erogazione del
finanziamento è sempre subordinata alla presentazione, da parte
dell'Amministrazione comunale, all'Assessorato regionale al turismo della
concessione edilizia e/o della autorizzazione e dei nulla-osta necessari, ove
esistano vincoli sul territorio.
Art. 55
Finanziamento.
1. Ai fini della realizzazione
degli interventi di cui al precedente art. 52, sono concessi ai soggetti
beneficiari contributi in conto capitale nella misura massima del 60% dei costi
ritenuti ammissibili.
2. Per la realizzazione di
strutture e impianti sportivi e ricreativi di supporto ai manufatti
ristrutturati e per l'adeguamento tecnologico di questi ultimi è consentito un
aumento non superiore al 20% del volume globale dei manufatti esistenti.
3. La Giunta regionale approva
la ripartizione delle risorse finanziarie tenendo conto dei tre sistemi
individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale,
Jonico-Salentino - sulla base dei parametri oggettivi di cui al precedente art.
23.
Art. 56
Vincolo di destinazione.
1. Gli immobili incentivati ai
sensi della presente normativa sono vincolati alla specifica destinazione di
ricettività turistico-rurale per la durata di venti anni.
2. Il vincolo è reso pubblico a
cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria del
registro Immobiliare competente per territorio.
Art. 57
Revoca dei finanziamenti.
1. In caso di mancata attuazione
di quanto previsto dalla presente normativa il finanziamento è revocato e il
beneficiario è obbligato alla restituzione di quanto ricevuto maggiorato degli
interessi legali e della svalutazione monetaria.
TITOLO III
Sezione FEOGA
Art. 58
Criteri e procedure di attuazione.
1. I criteri e le procedure per
gli interventi e la gestione finanziaria del P.O.P. 19941/999 - Asse prioritario
4 «Diversificazione, valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale»,
sono quelle previste nel P.O.P. - Sezione F.E.O.G.A., pane «C».
TITOLO IV
Sezione Fondo sociale europeo
Art. 59
Azioni cofinanziate dal Fondo sociale
europeo a favore delle imprese.
1. La Regione Puglia, in
riferimento alle specifiche finalità individuate dall'art. 1 del Reg. CEE n.
2081/1993, obiettivi 1, 3 e 4, può autorizzare, con il concorso finanziario del
Fondo sociale europeo (F.S.E.) e in coerenza con il programma operativo delle
attività cofinanziate F.S.E. approvato dalla Unione europea:
a) la realizzazione di
iniziative di formazione proposte da imprese o loro consorzi, con le modalità di
cui al successivo art. 60;
b) la corresponsione alle
imprese degli aiuti all'occupazione di cui al successivo art. 61, così come
previsto dal Reg. CEE n 2084/1993 e in coerenza con le specifiche norme dello
Stato in materia.
Art. 60
Attività formativa.
1. Le imprese o loro consorzi
possono presentare progetti di formazione per disoccupati, giovani o adulti, da
inserire nei propri organici e progetti di riqualificazione, riconversione,
aggiornamento e specializzazione del proprio personale, che siano coerenti con
il programma operativo.
2. La presentazione di progetti
di formazione per disoccupati deve essere corredata dell'impegno all'assunzione
del personale qualificato al termine della attività formativa.
3. La presentazione di progetti
di formazione per occupati deve essere corredata di adeguate motivazioni e/o
accordi relativi all'operazione formativa proposta.
4. I progetti formativi devono
indicare:
a) i presupposti
tecnico-economici e occupazionali del percorso formativo progettato;
b) il programma didattico da
svolgere, che può prevedere, nel caso sia necessario per le finalità del corso,
un'adeguata attività di tirocinio;
c) le attrezzature e il
personale da utilizzare per lo svolgimento della attività formativa;
d) il bilancio delle spese che
si presume di sostenere;
e) i risultati che l'attività
formativa si propone di raggiungere.
Art. 61
Aiuti all'occupazione.
1. Le imprese possono presentare
richieste di corresponsione di aiuti all'occupazione, così come previsto
all'art. 1 del Reg. CEE n. 2084/1993, nelle attività e alle condizioni previste
nel programma operativo e/o dalle norme nazionali,
2. Le provvidenze di cui innanzi
devono essere erogate per assunzioni supplementari e definitive.
Art. 62
Modalità di presentazione delle
richieste.
1. Le richieste di intervento di
cui ai precedenti artt. 60 e 61 devono essere presentate dalle imprese alla
Regione Puglia entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di
realizzazione, con le modalità individuate nell'apposito bando che verrà
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro il 31 marzo di
ogni anno.
2. Per l'anno 1995 le richieste
devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
bando.
Art. 63
Istruttoria e valutazione delle
richieste.
1. Le richieste di intervento
sono istruite e valutate dall'Assessorato competente e, su proposta della Giunta
regionale, approvate con atto deliberativo del Consiglio regionale in conformità
ai seguenti criteri:
a) ripartizione tra misure e
settori di intervento, così come definito nel programma operativo approvato;
b) garanzia di equa ripartizione
delle risorse sul territorio, secondo indici di riparto definiti, in via
previsionale, nel bando annuale;
c) preferenza per eventuali
operazioni da realizzare in aree di crisi o conseguenti a specifici accordi
sottoscritti in sedi istituzionali;
d) priorità per le iniziative di
formazione proposte dai soggetti attuatori che beneficiano degli interventi FESR
e FEOGA;
e) priorità, per la
corresponsione degli aiuti all'assunzione, alle richieste avanzate da piccole e
medie imprese o per determinate categorie di persone, nelle percentuali
indicate, in via previsionale, nei bandi annuali.
2. Per l'anno 1994 le richieste
già presentate sono approvate dal Consiglio regionale entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo l'ordine
cronologico di presentazione e verificata la coerenza con le norme del programma
operativo.
Art. 64
Esecuzione dei progetti.
1. L'esecuzione dei progetti si
attua previa verifica dell'idoneità delle strutture adibite alla formazione e
accettazione del controllo ispettivo da parte degli organi preposti ed e
disciplinata da apposita convenzione.
2. Ai sensi di quanto previsto
all'art. 5, comma 3, del Reg. CEE n. 2084/1993, le imprese devono cofinanziare
il costo delle azioni formative per una quota adeguata, nell'entità definita a
livello nazionale per tali progetti.
Art. 65
Borse di formazione.
1. Allo scopo di favorire la
frequenza a corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e
tecnologico, istituiti in Italia ed all'estero e finalizzati al conseguimento di
particolari perfezionamenti e specializzazioni, la Regione, in coerenza con il
programma operativo e nell'ambito del programma annuale delle attività di
formazione professionale, può prevedere borse di studio in favore di giovani
laureati.
2. Ciascuna borsa comprende un
assegno di studio per la durata del corso da frequentare, nonché la copertura
delle spese di iscrizione, frequenza ed eventuale copertura assicurativa, oltre
quelle di viaggio necessarie per raggiungere la sede di realizzazione del corso.
3. I criteri di assegnazione e
fruizione delle borse, nonché di selezione dei candidati, saranno stabiliti in
sede di approvazione dei piani annuali di formazione professionale.
Art. 66
Rapporti con il sistema delle
Università pugliesi.
1. Nel quadro dei principi di
cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria
collaborazione con le Università pugliesi, la Regione può stipulare con esse, ai
sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma per
la realizzazione di collaborazioni in materia di formazione professionale, ivi
compresa la fruizione delle borse di formazione di cui al precedente art. 65,
per l'attuazione di attività formative avanzate contenute nel programma
operativo approvato dalla Unione europea e previste nei programmi annuali di
formazione o, comunque, in attuazione di specifici programmi comunitari.
TITOLO V
Disposizioni finali e
finanziarie
Art. 67
Disciplina degli organismi.
1. I compensi spettanti ai
componenti degli organismi previsti dalla presente legge e dal P.O.P. 1994-1999
sono determinati dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall'art. 5
della
legge regionale 12 agosto 1981, n.
45.
2. Agli oneri derivanti dal
funzionamento degli organismi di cui al precedente comma 1 si fa fronte mediante
gli stanziamenti previsti dal fondo FESR - Sottoprogramma 9 «Assistenza tecnica,
pubblicità, monitoraggio» e dal fondo FEOGA - Misura 4.3.6 «Assistenza al
programma e supporto tecnico scientifico al sistema agroindustriale», ove non
indicati nelle specifiche misure.
Art. 68
Anticipazioni finanziarie.
1. Al fine di dare immediato
avvio al programma operativo e tempestiva attuazione degli interventi, la Giunta
regionale è autorizzata a definire con gli istituti di credito specializzati le
modalità di accesso ad anticipazioni finanziarie che saranno erogate dagli
stessi e disciplinate da apposita convenzione.
Art. 69
Norma finanziaria.
1.
Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
del P.O. P. 1994-1999 e da quanto previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13 della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21. ]
Allegato (13)
(13)
L'allegato, che si omette, contiene il testo del Programma operativo plurifondo
1994-1999. Detto programma è stato modificato con L.R. 23 gennaio 1996, n. 2.
L'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 57, L.R. 25 settembre 2000, n. 13. Vedi, anche, quanto previsto
dallo stesso art. 57.
Leggi
richiamate:
1)
l.r. 21
novembre 1996, n. 26 “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 20 febbraio 1995, n. 3
‘Procedure per l’attuazione del Programma Operativo
1994/1999”;
2)
l.r. 5
giugno 1997, n. 16 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1997 e
bilancio pluriennale 1997 – 1999”;
3)
l.r. 6
maggio 1998, n. 14 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998 e
bilancio pluriennale 1998 – 2000”.