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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1995
Numero
3
Data
20/02/1995
Abrogato
 
Materia
Programmazione
Titolo
Procedure per l' attuazione del Programma Operativo Plurifondo 1994- 1999.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 6 marzo 1995, n. 26
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

(1) La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, L.R. 25 settembre 2000, n. 13. Vedi, anche, quanto previsto dallo stesso art. 57.

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

[1. La presente legge disciplina, per il triennio 1994/1996, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi previsti nel Programma operativo plurifondo (P.O.P.) Puglia 1994-1999.

Art. 2

Obiettivi del P.O.P. Puglia.

1. La Regione attraverso il P.O.P. persegue i seguenti obiettivi:

a) potenziamento delle infrastrutture a valenza regionale e/o a diffusione territoriale con riferimento:

- alla tutela delle risorse idriche, energetiche e ambientali;

- allo sviluppo delle reti di comunicazione;

- alla creazione di strutture di formazione superiore e d'eccellenza a iniziativa del sistema universitario pugliese;

- alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la razionalizzazione di servizi sanitari di alta specializzazione;

b) rafforzamento delle strutture del sistema produttivo per lo sviluppo dell'artigianato, dei servizi alle imprese e del turismo;

c) qualificazione delle risorse agricole e delle aree rurali;

d) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo orientate all'effettivo trasferimento e diffusione di tecnologie e competenze dal mondo della ricerca a quello del sistema produttivo;

e) qualificazione e finalizzazione delle attività di formazione professionale;

f) riequilibrio socio-economico del territorio regionale.

 

Art. 3

Area delle politiche comunitarie.

1. In attuazione del protocollo d'intesa in materia di snellimento delle procedure e azioni per l'accesso ai contributi comunitari, sottoscritto il 2 agosto 1994 a termini dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituita, nel quadro organizzativo e funzionale della Regione Puglia, l'Area di coordinamento delle politiche comunitarie.

2. L'incarico di coordinamento dell'Area è attribuito ad un dirigente regionale individuato sulla base dei criteri fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, la Giunta regionale nomina il responsabile dei programmi comunitari e delle politiche regionali. Il responsabile di programma, entro 15 giorni dalla nomina, provvede alla riorganizzazione e al potenziamento delle strutture di attuazione e di monitoraggio, alla definizione, a tutti i livelli operativi, delle responsabilità relative all'attuazione degli interventi, indicando ruoli e competenze. Il responsabile propone alla Giunta regionale l'assetto organizzativo e operativo definito.

Art. 4

Comitato interassessorile per le Politiche Comunitarie.

1. È istituito il Comitato interassessorile per le politiche comunitarie (C.I.P.C.), di cui fanno parte gli Assessori alla programmazione, al bilancio e quelli interessati ai singoli programmi. Del Comitato, presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato, fa parte il responsabile di programma.

2. Il Comitato coordina la predisposizione di programmi comunitari, vigila sulla coerenza con la programmazione regionale, promuove l'informazione e la conoscenza sulle attività dell'Unione Europea, indica le fonti e le risorse finanziarie per il cofinanziamento dei programmi comunitari, vigila sull'attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure e in relazione agli obiettivi indicati.

Art. 5

Comitato misto.

1. È istituito il Comitato misto tra Regione, Enti locali e forze economiche e sociali. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce almeno quattro volte l'anno. Del Comitato fanno parte il responsabile di programma e i responsabili di sottoprogramma componenti del Comitato di sorveglianza istituito ai sensi del successivo art. 7 (2).

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce la composizione del Comitato misto.

3. Il Comitato misto ha carattere consultivo e garantisce la cooperazione tra soggetti istituzionali, economici e sociali per migliorare l'efficacia dei programmi comunitari, formula proposte e pareri sui programmi comunitari, propone iniziative per la diffusione delle informazioni e delle conoscenze sull'attività della Regione e dell'Unione europea nonché del Comitato di sorveglianza.

(2) Comma così modificato dal primo comma, lettera a), dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26.

 

Art. 6

Compiti del responsabile di programma.

1. Il responsabile di programma trasmette alla Giunta regionale, al C.I.P.C. e al Comitato misto, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi comunitari, nella quale rileva eventuali difficoltà sorte nella fase operativa, propone le soluzioni per garantire l'efficacia degli interventi, sollecita eventuali modifiche amministrative, normative o regolamentari per migliorare l'operatività istituzionale. La Giunta trasmette la relazione al Consiglio regionale.

2. Il responsabile di programma:

- assolve al compito di coordinamento tra tutti i settori interessati;

- partecipa alle riunioni del C.I.P.C.;

- interviene per migliorare il sistema di attuazione e di monitoraggio;

- verifica il rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali;

- cura un'ampia diffusione dell'informazione e della pubblicità;

- sottoscrive le proposte di deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del successivo art. 16.

3. Il responsabile di programma si avvale di un Comitato tecnico composto da esperti particolarmente qualificati nelle materie relative alle politiche regionali e comunitarie, alle procedure di finanziamento che prevedano forme di partneriato pubblico-privato e ai principali settori interessati dai programmi comunitari.

4. Possono fare parte del Comitato degli esperti anche soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

5. I membri del Comitato tecnico sono nominati dal Presidente della Regione.

6. Per le attività di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post, così come previste dall'art. 26 del Reg. comunitario n. 2082/1993, dal P.O.P. 1994/1999 «Sottoprogramma "Attuazione"» e dagli altri programmi comunitari, il responsabile di programma si avvale di una struttura tecnica, organismo pubblico o a prevalente partecipazione pubblica, di qualificata competenza in materia, indicata dalla Giunta regionale.

7. Il responsabile di programma relaziona ogni tre mesi al C.I.P.C. sul lavoro svolto dal Comitato tecnico e sui risultati del sistema di valutazione e monitoraggio.

8. Il centro di spesa è unico. Il responsabile di programma, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, vigila sulla correttezza degli impegni finanziari e dei pagamenti relativi agli interventi previsti nei programmi comunitari.

 

Art. 7

Compiti del Comitato di sorveglianza.

 

1. È istituito il Comitato di sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) 1994-1999. Il Comitato è insediato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato è presieduto d al Presidente della Regione o suo delegato, che provvede anche alla nomina del segretario del Comitato stesso.

2. Fanno parte del Comitato di sorveglianza: i responsabili dei sottoprogrammi del P.O.P. 1994-1999 e delle sovvenzioni globali, i rappresentanti comunitari e ministeriali designati dalle Amministrazioni competenti.

3. L'attività del Comitato di sorveglianza si esplica secondo i principi e le modalità contenute nel capitolo VII «Sorveglianza e Valutazione» del Reg. comunitario n 2082/1993.

4. Il Comitato di sorveglianza esercita le sue competenze in base alle conoscenze sullo stato di avanzamento del Q.C.S. e dei relativi programmi e misure, fornite dal responsabile di programma con apposite relazioni tecniche. Il Comitato di sorveglianza:

- coordina gli interventi previsti dal Programma operativo e dagli strumenti di sovvenzione, armonizzandoli con le politiche statali;

- ha la responsabilità di seguire e sorvegliare l'attuazione e l'esecuzione dei diversi programmi e misure in cui si articola il Q.C.S. 1994- 1999, affinché siano raggiunti gli obiettivi previsti;

- ha la responsabilità del controllo finanziario;

- propone, nell'ambito dei principi concordati ed adottati nel Q.C.S. 1994-1999, nonché secondo le disposizioni previste al capitolo VII del Reg. comunitario n 2082/1993, eventuali modifiche dei programmi, delle misure e dei relativi piani di finanziamento.

L'attività del Comitato di sorveglianza è estesa a tutti i programmi comunitari.

4-bis. Il Comitato di sorveglianza è convocato almeno due volte l'anno. In occasione di ogni Comitato, di concerto con i Servizi della Commissione UE sono organizzate riunioni di informazione delle parti economiche e sociali. Le riunioni di partenariato allargato sono convocate per il giorno successivo a quello previsto per il Comitato di sorveglianza (3).

4-ter. Tutti gli organismi in rappresentanza delle forze economiche e sociali che ne faranno richiesta saranno invitati a partecipare (4).

4 quater. Al fine di favorire più ampia informazione e partecipazione, sarà data notizia delle suddette riunioni a mezzo di tre organi di stampa a diffusione regionale (5).

 (3) Comma aggiunto dal primo coma, lettera b) dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26.

(4) Comma aggiunto dal primo coma, lettera b) dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26.

(5) Comma aggiunto dal primo coma, lettera b) dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26.

 

Art. 8

Informatizzazione e controllo.

1. Entro trenta giorni dalla data di nomina, il responsabile di programma propone alla Giunta regionale un piano per estendere il sistema informativo a tutti i programmi e le misure previsti nel Q.C.S. 1994-1999. Il piano deve prevedere un sistema contabile distinto che consenta di ottenere estratti ricapitolativi, dettagliati e sinottici di tutte le transazioni oggetto di interventi relativi al P.O.P. 1994-1999 e degli altri interventi previsti nell'ambito del Q.C.S. 1994-1999. Tale piano deve prevedere l'estensione dell'accesso al sistema informativo alla I Commissione consiliare permanente. Gli impegni finanziari e i pagamenti devono rispettare, oltre la legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme sulla contabilità regionale», i vincoli e le procedure concordate tra Commissione comunitaria e Stato e adottate nel Q.C.S.

2. Il controllo finanziario deve riguardare sia la fase dell'impegno, certificato dal Settore ragioneria, sia quella del pagamento a fronte di spese effettivamente sostenute, conformi ed ammissibili secondo le procedure adottate nel Q.C.S. e le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

 

Art. 9

Informazione e pubblicità.

1. Le azioni in materia di informazione e di pubblicità devono rispettare le disposizioni contenute nella decisione della Commissione del 31 maggio 1994, n. 94/342.

2. La pubblicità deve essere realizzata secondo criteri di trasparenza e oggettività, in base ai dati di ascolto Auditel per le televisioni locali e agli indici ADS per la carte stampata. Tali criteri si applicano anche ad eventuali azioni informative e promozionali riferite a singole misure.

3. Le azioni promozionali e di diffusione dei regimi di aiuti di cui al successivo art. 23 sono attuate anche attraverso le associazioni delle PMI e loro consorzi. A tal fine, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura non superiore al 70% delle spese ammissibili. Le Associazioni e i Consorzi presentano, entro sessanta giorni dalla data di esecutività del P.O.P., progetti operativi di promozione e diffusione, con riferimento alle singole misure, agli Assessorati competenti per materia. Le proposte, istruite e valutate da parte dei Settori competenti, sono approvate con atto deliberativo della Giunta regionale.

 

Art. 10

Disciplina pareri di competenza regionale per l'attuazione degli interventi comunitari.

1. Al fine di pervenire alla formulazione contestuale di pareri di competenza di uffici e/o di organismi tecnici regionali relativi a programmi e/o interventi finanziati alla Unione europea e gestiti dalla Regione, è istituito un Comitato composto da un rappresentante per ciascun organismo tecnico regionale competente per materia, dal responsabile di ciascun ufficio competente e dal responsabile del programma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta

2. Il Comitato esprime i pareri entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivo.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato. Alle sedute sono chiamati a partecipare i dirigenti degli uffici regionali interessati alle problematiche in esame, ivi compresi i dirigenti dei Settori urbanistica e assetto del territorio ed ecologia.

4. Funge da segretario un funzionario della Presidenza della Giunta regionale di qualifica non inferiore alla VIII.

 

Art. 11

Rimodulazione.

In coerenza con le disposizioni contenute nel capitolo IV dell'«Attuazione del Quadro Comunitario di sostegno» e dei regolamenti comunitari di attuazione dei fondi strutturali, il Comitato di sorveglianza, anche in base di valutazione intermedia, potrà procedere a rimodulare, tra le singole misure dei sottoprogrammi FERS, dei sottoassi FEOGA e degli assi F.S.E. e tra suddette articolazioni operative di ciascun fondo, le risorse finanziarie annuali previste dal P.O.P. 1994-1999, per un importo non superiore al 30% dei costi totali e, comunque, con un limite che non sia superiore a 30 MECU.

 

Art. 12

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono riservati ai soggetti che nei confronti del personale dipendente applicano integralmente gli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e/o eventuali contratti di gradualità.

 

Art. 13

Modificazioni e integrazioni al programma operativo.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, modificazioni e integrazioni al programma operativo a seguito di osservazioni formulate in sede di trattativa con la Commissione comunitaria.

2. La deliberazione di cui al precedente comma 1 è trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale.

 

TITOLO II

Sezione Fers

Capo I - Infrastrutture

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 14

Soggetti beneficiari.

(giurisprudenza)

T.A.R. Lecce

Sez. II, sent. n. 3393 del 04-10-2000,

 Soc. I.A.J.S. e Provincia di Brindisi c. Regione Puglia,

 Soc. S.A.J.S. e Provincia di Lecce

1. Possono presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione di interventi e opere di natura infrastrutturale, relativamente al triennio 1994-1996, di cui al P.O.P. 1994-1999: le Amministrazioni pubbliche locali, territoriali e strumentali e loro associazioni e consorzi, organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva comunitaria n 50/1992, società con capitale pubblico anche di minoranza, esercenti servizi di pubblico interesse.

 

Art. 15

Modalità di accesso al finanziamento.

(giurisprudenza)

T.A.R. Lecce

Sez. II, sent. n. 3393 del 04-10-2000,

 Soc. I.A.J.S. e Provincia di Brindisi c. Regione Puglia,

 Soc. S.A.J.S. e Provincia di Lecce

1. Le proposte di intervento, con riferimento al triennio 1991-1996, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 14 devono essere presentate alla Regione Puglia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino ufficiale regionale. Al fine di garantire la più ampia informazione, verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più diffusi.

2. Ogni proposta di intervento deve essere corredata della scheda di cui all'allegato n I della presente legge.

3. Le proposte di intervento relative a progetti che insistono nelle aree sensibili dal punto di vista ambientale, di cui all'allegato 2 della direttiva CEE n 85/337, così come definite e delimitate in base alla cartografia su scala 1:200.000 nel P.O.P. 1994-1999, devono essere corredate anche della scheda di cui all'allegato n 2 della presente legge.

4. I soggetti di cui al precedente art. 14 possono presentare proposte relative ad interventi da realizzare e gestire anche attraverso il finanziamento privato per quelle infrastrutture che prevedano un regime tariffario.

5. La Finpuglia S.p.A. potrà ricercare risorse nazionali e comunitarie finalizzate all'attuazione di interventi «Project financing». A tal fine, la Giunta regionale adotterà specifiche direttive di attuazione.

6. La scelta dei soggetti privati avverrà attraverso procedure concorsuali.

 

Art. 16

Finanziamento.

1. Il 30% dell'ammontare del finanziamento relativo a interventi e opere di natura infrastrutturale per il triennio 1994-1996, di cui al P.O.P. 1994-1999, e destinato ai progetti esecutivi e immediatamente cantierabili.

2. Per la redazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi ammessi a finanziamento la Giunta regionale provvede ad impegnare un'anticipazione pari al 5% dell'intero importo dell'intervento. Tale anticipazione sarà erogata sulla base della presentazione, da parte del soggetto proponente, della attestazione di avvenuta e regolare predisposizione del progetto esecutivo stesso.

3. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie previste nelle misure «Infrastrutture» su tutto il territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino - sulla base di parametri oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di infrastrutture, ai livelli di occupazione e alle vocazioni delle singole Province.

 

Art. 17

Istruttoria e valutazione delle domande.

1. Le proposte di intervento sono istruite e valutate dai Settori regionali di competenza, sulla base della normativa vigente e del P.O.P. 1994- 1999.

2. Le proposte di intervento istruite e valutate da parte dei Settori competenti sono approvate, con atto deliberativo, dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della proposta di cui al comma 1 del precedente art. 15. Per gli interventi superiori a 5 miliardi, gli atti deliberativi devono essere preceduti da valutazione del Nucleo previsto al successivo art. 18.

3. I progetti esecutivi ammessi al finanziamento devono essere predisposti entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto deliberativo della Giunta.

4. I Settori competenti procedono alla verifica tecnica in corso d'opera e finale sulla realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento accertando, attraverso la stesura di appositi verbali:

- l'apertura dei cantieri o l'inizio delle attività;

- lo stato di avanzamento dei lavori o delle attività in termini quantitativi ed economici;

- la chiusura dei cantieri e delle attività;

- la rilevazione degli indicatori fisici conseguiti con la realizzazione del progetto;

- l'osservanza delle norme nazionali in materia di piani di sicurezza dei cantieri ex art. 18 legge 19 marzo 1990, n 55.

 

Art. 18

Nucleo di valutazione.

1. Il Nucleo di valutazione opera presso l'Assessorato alla programmazione ed è composto da:

- il Coordinatore del Settore programmazione, che lo presiede;

- il Coordinatore del Settore ragioneria generale;

- i Coordinatori dei Settori competenti;

- due esperti esterni all'Amministrazione regionale particolarmente qualificati nelle materie relative agli interventi.

2. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dalla Giunta regionale entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Sezione II - Interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento

e di bonifica dei siti inquinati.

Art. 19

Soggetti beneficiari e attuatori.

1. La realizzazione degli interventi di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e di fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani viene demandata ai Comuni, singoli, associati o consorziati, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17.

2. Gli interventi previsti dall'art. 7 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475, sono delegati alle Province.

3. Le Amministrazioni provinciali, nel cui territorio gli impianti ricadono, provvedono alla realizzazione degli impianti di iniziativa pubblica per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, di cui all'art. 7 del citato decreto legge n. 397 del 1988, convertito con legge n. 475 del 1988, nonché alla loro gestione mediante affidamento in concessione ad imprese pubbliche o private ovvero ad aziende municipalizzate. Per tali fini, le Amministrazioni provinciali sono individuate quali stazioni appaltanti degli interventi in questione. Gli affidamenti di concessione avvengono esclusivamente mediante bando pubblico.

4. Le Amministrazioni provinciali sono, inoltre, individuate quali soggetti attuatori degli interventi per la bonifica dei siti inquinati, caratterizzati con criteri di priorità nell'ambito del piano regionale di cui all'art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n 441 e inclusi fra gli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del P.O.P. 1994-1999, nonché nell'ambito del programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996.

 

Art. 20

Finanziamento.

1. Nel bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994-1996 è istituito un fondo regionale di rotazione per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree inquinate.

2. Il fondo regionale di rotazione è alimentato inizialmente con le risorse finanziarie acquisite dalla Regione per il finanziamento degli interventi di bonifica nell'ambito del P.O.P. 1994-1999, nonché del programma triennale per la tutela dell'ambiente 1994-1996. Successivamente, al fondo regionale di rotazione confluiscono le risorse finanziarie derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento.

3. Nella parte Entrata del bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo «Finanziamenti statali e comunitari destinati ad interventi di bonifica dei siti inquinati. Somme derivanti da azioni regionali di rivalsa nei confronti di soggetti responsabili di situazioni di inquinamento. Fondo regionale di rotazione», con una dotazione finanziaria per l'anno 1994 di lire 2 miliardi.

4. Nella parte Uscita del bilancio regionale di previsione per il 1994 e pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo «Finanziamento per interventi di bonifica delle aree inquinate. Fondo regionale di rotazione», con uno stanziamento per l'anno 1994 di lire 2 miliardi (6).

(6) Vedi, anche, l'art. 6, L.R. 19 aprile 1995, n. 20

 

Capo II - Regime di aiuti

Sezione I - Disposizioni generali

Art. 21

Soggetti beneficiari.

1. Possono presentare richiesta di finanziamento per il triennio 1994- 96 i soggetti pubblici e privati così come indicati nelle leggi regionali e/o nazionali che disciplinano i settori di intervento ricompresi nel P.O.P. 1994-1999.

Art. 22

Modalità di accesso al finanziamento.

1. Le richieste di finanziamento relative alle annualità 1994 e 1995 devono essere presentate alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino ufficiale.

2. Al fine di garantire la più ampia informazione, verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più diffusi.

3. Le richieste di finanziamento relative all'annualità 1996 devono essere presentate dal 1° dicembre 1995 al 31 gennaio 1996.

Per il triennio 1997-1999, le richieste di finanziamento devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei relativi bandi sul Bollettino ufficiale (7).

(7) Articolo così modificato dall'art. 40, L.R. 5 giugno 1997, n. 16

 

Art. 23

Finanziamento.

1. I regimi di aiuti si applicano ai seguenti interventi:

a) investimenti effettuati dalle imprese artigiane;

b) servizi reali a favore delle imprese;

c) accesso al mercato dei capitali;

d) infrastrutture a tutela dell'ambiente;

e) infrastrutture di piccole dimensioni di sostegno al sistema produttivo;

f) investimenti effettuati dagli operatori turistici;

g) internazionalizzazione delle imprese.

2. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie previste nelle misure «Aiuti alle imprese» su tutto il territorio regionale tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitenata, Puglia centrale, Jonico-Salentino - sulla base di parametri oggettivi riferiti alla popolazione, al grado di infrastrutturazione, ai livelli di occupazione e alle vocazioni delle singole Province.

 

Art. 24

Istruttoria e valutazione delle domande.

1. Le richieste di finanziamento sono istruite e valutate dai settori regionali di competenza ovvero, ove previsto, dai Nuclei di valutazione sulla base della normativa regionale vigente e dei criteri di cui al P.O.P. 1994-1999 entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 22, comma 1.

2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva il piano di riparto dei finanziamenti, alla cui liquidazione provvederà l'Assessore competente per settore.

 

Sezione II - Artigianato

Art. 25

Criteri e procedure di attuazione.

1. I criteri e le procedure per l'attuazione del P.O.P. 1994-1999 «Asse prioritario 2 "Industria, artigianato e servizi alle imprese" - Sottoprogramma 2: Aiuti all'artigianato» sono disciplinati da apposita legge regionale e dalle relative misure del programma.

 

Sezione III - Fondo speciale di garanzia

Art. 26

Istituzione.

1. È istituito un fondo speciale destinato ad assicurare prestazioni di garanzia per interventi in favore di piccole e medie imprese e loro consorzi e di singoli lavoratori per le iniziative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2. Il fondo presta garanzie agli istituti di credito ed agli investitori istituzionali anche a fronte di operazioni di consolidamento dell'indebitamento a breve termine, delle piccole e medie imprese, generato da investimenti realizzati entro l'anno antecedente alla data della domanda di accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo.

3. I rendimenti finanziari maturati sul fondo andranno ad aumentare la dotazione dello stesso.

 

Art. 27

Interventi ammissibili a garanzia.

1. Gli interventi ammissibili a garanzia sono i seguenti:

a) prestiti partecipativi;

b) operazioni di investitori istituzionali che acquisiscano quote di minoranza nel capitale di rischio di imprese costituite in forma di società di capitale o cooperative, anche costituite ai sensi della legge n. 49 del 1985;

c) partecipazioni di singoli lavoratori aderenti a società cooperative costituite ai sensi della legge n. 49 del 1985;

d) finanziamenti a medio e lungo termine.

 

Art. 28

Gestione.

1. La gestione del fondo sarà affidata ad un istituto di credito specializzato in operazioni di medio-lungo termine.

2. La selezione dell'istituto di credito gestore del fondo avverrà con procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE n 50/1992. I rapporti tra la Regione Puglia e l'istituto gestore del fondo sono regolati da specifiche convenzioni.

3. Per la copertura delle spese di gestione del fondo è riservata all'istituto gestore una commissione «una tantum», da definirsi in sede di convenzione con l'istituto stesso.

4. L'istituto gestore deve presentare alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l'utilizzo del fondo; entro il 31 gennaio ed il 31 luglio una relazione consuntiva sull'attività realizzata nel semestre precedente. Nel primo anno di attuazione il rapporto previsionale deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di trasferimento della dotazione finanziaria del fondo all'istituto gestore.

 

Art. 29

Disciplina ed operatività.

1. Il fondo potrà prestare garanzie fino ad un massimo del 50% dei rischi derivanti dalle operazioni di consolidamento concesse ed in essere. La durata della garanzia non può essere superiore a 10 anni.

2. Le modalità operative per l'accesso al fondo, nonché le azioni di promozione, sono predisposte dall'istituto gestore del fondo, di concerto con l'Assessorato regionale all'industria, artigianato e commercio, sentite le organizzazioni delle piccole e medie imprese.

3. L'importo finanziabile, per ogni impresa, relativo alla garanzia non può superare i 950 milioni di lire.

 

Sezione IV - Nuove iniziative

Art. 30

Interventi ammissibili a contributo.

1. La Regione Puglia promuove la creazione di nuove iniziative imprenditoriali mediante l'agevolazione per:

- l'acquisizione dei servizi;

- l'acquisizione di attrezzature e macchinari.

 

Art. 31

Acquisizione servizi.

1. I servizi ammissibili alle agevolazioni sono i seguenti:

a) utilizzo di uno spazio attrezzato per l'attività di impresa e di tutti i servizi logistici disponibili;

b) servizi di segreteria, ricevimento e vigilanza;

c) utilizzo di telefax, telex, fotocopiatrici ed attrezzature informatiche;

d) utilizzo di sale riunioni, conferenze, formazione e show room;

e) (8);

f) assistenza contabile, fiscale, amministrativa e legale;

g) assistenza e consulenza nel controllo di gestione;

h) assistenza e consulenza nella gestione del personale;

i) assistenza e consulenza per la ricerca e la selezione di personale;

l) assistenza e consulenza per la redazione dei business plan;

m) assistenza e consulenza commerciale e in materia di marketing;

n) assistenza e consulenza per l'accesso a canali di finanziamento regionali, nazionali e comunitari.

2. Per l'acquisizione dei servizi di cui al precedente comma 1 è concesso un contributo su un importo complessivo non superiore a lire 100 milioni per anno.

3. Il contributo è erogato per un triennio e nelle seguenti misure:

- 70% dell'importo complessivo nel primo anno;

- 50% dell'importo complessivo nel secondo anno;

- 40% dell'importo complessivo nel terzo anno.

4. I servizi di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1 sono offerti dai soggetti aderenti alla rete European Business Innovation Center Network E.B.N. che gestiscono incubatori di impresa e dai parchi scientifici e tecnologici, presenti sul territorio regionale. I servizi di cui alle lettere f), g), h), i), l), m) e n) sono offerti da società presenti sul mercato (9).

(8) Lettera abrogata dal primo comma, lettera c), dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26

(9) Comma così modificato dal primo comma, lettera d), dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26

Art. 32

Acquisizione di attrezzature e macchinari.

1. È istituito un fondo per agevolare gli investimenti mediante l'abbattimento del 50% del tasso di interesse di riferimento alla data di erogazione.

2. Gli investimenti agevolabili sono:

- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

- brevetti;

- beni materiali e immateriali.

3. L'importo complessivo dell'investimento agevolabile non può essere superiore a lire 500 milioni.

4. La gestione del fondo sarà affidata ad un istituto di credito di carattere locale e diffuso su tutto il territorio regionale.

5. La selezione dell'istituto gestore del fondo avverrà con procedura ristretta ai sensi della direttiva CEE n. 50/1992.

6. I rendimenti finanziari maturati sul fondo di cui al precedente comma 1 andranno ad aumentare la dotazione del fondo stesso.

 

Art. 33

Soggetti beneficiari.

1. I beneficiari degli interventi previsti dal precedente art. 30 sono: le imprese artigiane, le piccole imprese industriali, le imprese di servizi di nuova costituzione, organizzate anche in forma consortile, e le cooperative, anche ai sensi della legge n. 49 del 1985, in possesso di un piano di impresa, che si localizzano anche all'interno degli incubatori di impresa o all'interno dei parchi scientifici e tecnologici, presenti sul territorio regionale e gestiti dai soggetti di cui al precedente art. 31 (10).

2. Le domande di ammissione alle agevolazioni potranno essere avanzate sia da nuovi imprenditori, senza limiti di età, sia da imprese esistenti che intendono avviare nuove iniziative imprenditoriali.

(10) Comma così modificato dal primo comma, lettera e), dell'art. 1, L.R. 21 novembre 1996, n. 26.

Art. 34

Modalità di accesso ai finanziamenti.

1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate dai soggetti beneficiari indicati al precedente art. 33 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Al fine di garantire la più ampia informazione, verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più diffusi.

 

Art. 35

Selezione e valutazione delle domande.

1. La selezione e valutazione delle domande di agevolazione di cui al precedente art. 34 è affidata dall'Assessorato all'industria, artigianato e commercio alla Società per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile S.p.A., cui è affidata anche la valutazione della congruità dei costi degli investimenti e dei servizi.

Art. 36

Rapporti tra Regione e organismi gestori.

I rapporti tra Regione Puglia, organismi gestori degli incubatori di impresa e parchi scientifici e tecnologici, istituto di credito locale e società per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile S.p.A. sono regolati da specifiche convenzioni.

 

Sezione V - Cooperazione transnazionale

Art. 37

Interventi ammissibili a contributo.

1. La Regione promuove progetti di sviluppo delle PMI finalizzati a realizzare accordi di collaborazione con partners esteri, mediante la concessione di agevolazioni per l'acquisizione dei servizi indicati nella specifica misura del sottoprogramma «Aiuti ai servizi alle imprese».

 

Art. 38

Soggetti beneficiari.

1. Sono destinatari dei benefici di cui al precedente art. 37 le piccole e medie imprese e loro consorzi che abbiano sede legale, operativa e amministrativa nel territorio regionale.

 

Art. 39

Modalità di accesso.

1. L'accesso alle agevolazioni sarà disciplinato attraverso apposito bando pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sui principali organi di stampa a diffusione nazionale e regionale .

 

Art. 40

Finanziamento.

1. Ai fini della concessione dei benefici di cui al successivo comma del presente articolo, sono ritenute prioritarie le iniziative promosse dai consorzi di imprese.

2. Ai beneficiari sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% dei costi ritenuti ammissibili per ogni singola iniziativa, secondo le modalità previste dal sottoprogramma «Aiuti ai servizi alle imprese».

 

Art. 41

Selezione e valutazione delle domande.

1. La selezione e valutazione delle domande di agevolazione nonché la valutazione finale degli interventi ammessi a contributo sono affidate a un Nucleo tecnico di valutazione, nominato dalla Giunta regionale, costituito presso l'Assessorato all'industria commercio e artigianato e composto dal dirigente responsabile del Settore industria, che lo presiede, e da quattro esperti esterni all'Amministrazione regionale dotati di competenze diversificate.

2. I criteri di selezione e valutazione sono gli stessi indicati nella specifica misura del sottoprogramma «Aiuti ai servizi alle imprese».

 

Sezione VI - Innovazioni tecnologiche

Art. 42

Soggetti beneficiari.

1. Sono destinatari dei benefici:

a) le imprese di cui al decreto del Ministro all'industria, commercio e artigianato del 1° giugno 1993;

b) le imprese artigiane;

c) i consorzi o le società consortili dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b);

d) le società consortili o i centri di ricerca costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b), a capitale misto e a maggioranza privato;

e) le società di servizi.

2. I suddetti beneficiari devono avere sede legale, operativa e amministrativa sul territorio regionale.

 

Art. 43

Modalità di accesso al finanziamento.

1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate da parte dei soggetti beneficiari entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino Ufficiale.

2. Al fine di garantire la più ampia informazione, verrà data nomina della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più diffusi.

 

Art. 44

Finanziamento.

1. Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie le tipologie individuate dalle specifiche iniziative previste dalla misura «Ricerca, innovazione e sviluppo» di cui al P.O.P. 1994-1999.

2. Ai beneficiari di cui al precedente art. 42 sono concessi contributi in conto capitale fino al 60% dei costi ritenuti ammissibili, per ogni singola iniziativa.

 

Art. 45

Istruttoria e valutazione.

1. Le richieste di finanziamento sono istruite e valutate dalle Università degli studi di Bari, Lecce e Politecnico di Bari entro novanta giorni dalla data di chiusura del bando di cui al precedente art. 43, comma 1.

2. I rapporti tra Regione e organismo di cui al precedente comma 1 sono regolati da specifica convenzione.

3. L'attuazione delle misure avverrà nei modi e nei termini previsti dal relativo sottoprogramma.

 

Sezione VII - Incentivi agli investimenti nel settore turistico

Art. 46

Tipologie di intervento.

1. Le tipologie di intervento sono quelle previste dalla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 e dalla relativa misura del P.O.P. 1994-1999 «Incentivi agli investimenti turistici».

 

Art. 47

Soggetti beneficiari.

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

Sentenza 19 novembre 2008, n. 391

1. Sono destinatari dei benefici:

a) gli operatori privati, singoli o associati;

b) le associazioni e le società commerciali costituite ai sensi del Codice civile, interessate allo sviluppo delle attività turistiche;

e) gli enti pubblici e/o loro consorzi.

2. (11). (12)

(11) Comma soppresso dal primo comma dell'art. 56, L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

(12) La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.

 

Art. 48

Modalità di accesso al finanziamento.

1. Le richieste di finanziamento devono essere presentate da parte dei soggetti beneficiari alla Regione Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul Bollettino ufficiale.

2. Al fine di garantire la più ampia informazione, verrà data notizia della suddetta pubblicazione su tre organi di stampa, di cui uno a diffusione nazionale e sui due quotidiani regionali che, in base ai rilevamenti ADS e AUDIPRESS, risultino essere i più diffusi.

 

Art. 49

Finanziamento.

1. Ai fini della concessione dei benefici sono ritenute prioritarie le tipologie individuate dalla specifica misura del sottoprogramma «Turismo» di cui al P.O.P. 1991-1999.

2. Ai beneficiari di cui al precedente art. 47 vengono concessi contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ritenuti ammissibili per ogni singola iniziativa.

3. Per le iniziative che riguardano la realizzazione di strutture per il turismo nautico, la misura dei contributi e elevata, se a favore di enti pubblici, fino al 60% dell'investimento ritenuto ammissibile e, comunque, nel limite massimo di 400 milioni di lire.

4. Le modalità di finanziamento delle strutture di cui al precedente comma 3 sono quelle previste dal successivo art. 54.

5. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino - sulla base dei parametri oggettivi di cui al precedente art. 23.

 

Art. 50

1. I criteri e le procedure per l'attuazione del P.O.P. 1991-1999 «Asse prioritario 3 - Sottoprogramma 6 - Misura 6.2 "Promozione dell'attività turistica"» sono disciplinati da apposite leggi regionali e dalla relativa misura del programma.

2. I programmi di «Promozione turistica» vengono predisposti dall'Assessorato al turismo e approvati dalla Giunta regionale mediante piano triennale d'intervento finanziato con gli stanziamenti degli esercizi finanziari di riferimento globalmente considerati.

 

Sezione VIII - Recupero beni culturali

Art. 51

Recupero teatro Petruzzelli.

1. Per il recupero del teatro Petruzzelli di Bari, rientrante nel regime giuridico della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i soggetti privati proprietari dell'immobile possono richiedere contributi.

2. La misura del contributo non potrà superare il 40% della spesa ritenuta ammissibile e il 20% delle risorse finanziarie del primo triennio.

3. Il contributo sarà erogato tramite l'Amministrazione comunale di Bari con le modalità previste dalla legge regionale 29 giugno 1979, n. 37, previa stipula di una specifica convenzione tra la Regione, l'Amministrazione comunale di Bari e i soggetti di cui al precedente comma 1 che disciplinerà la fruizione pubblica del bene in conformità a quanto sancito dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

4. Per il recupero di tutti gli altri beni culturali inseriti nel P.O.P., per tutto quanto non riportato nella presente normativa si applicano le norme statali e regionali vigenti.

 

Sezione IX - Turismo rurale

Art. 52

Finalità.

1. La Regione, nell'ambito del P.O.P. 1994-1999, nonché di altri programmi di iniziativa comunitaria, promuove interventi a favore del turismo rurale al fine di potenziare e diversificare l'offerta turistica.

2. Il turismo rurale comprende l'offerta di ospitalità, ristorazione, servizi e attività per il tempo libero, sportivi e culturali, coerenti con una corretta fruizione dei beni ambientali naturalistici e culturali, nel rispetto del territorio rurale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, la Regione promuove e assicura interventi per il recupero e la valorizzazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano rientranti nel regime giuridico della legge n. 1089 del 1939, o comunque la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, anche di proprietà privata, situati in aree rurali per renderli suscettibili di fruizione turistica e per sostenere la vocazione turistica delle aree rurali.

4. La Regione Puglia concede provvidenze, nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi articoli, per favorire opere di ristrutturazione, recupero e trasformazione in strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ivi compresi strutture e impianti sportivi.

Art. 53

Soggetti beneficiari.

1. Sono destinatari dei benefici i seguenti soggetti proprietari degli immobili indicati nel precedente art. 52:

a) gli enti locali e loro consorzi;

b) gli altri enti pubblici, le cooperative e le società costituite ai sensi del Codice civile, interessate allo sviluppo delle attività turistiche;

c) i privati cittadini.

 

Art. 54

Modalità di accesso al finanziamento.

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici, indirizzate all'Assessorato regionale al turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l'intervento e corredate dei seguenti documenti:

- relazione tecnica;

- progetto esecutivo dell'intervento proposto;

- computo metrico estimativo;

- piano finanziario;

- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non aver richiesto o beneficiato per la medesima opera, di contributi derivanti da leggi statali o regionali;

- dichiarazione d'impegno ad attenersi alle prescrizioni e alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1976 ed eventuali successive modificazioni, che consentono alla Regione di accedere ai finanziamenti previsti dal FESR, così come previsti dal Reg. CEE n. 4254/1988;

- titolo di proprietà del terreno e del manufatto.

2. Nel caso in cui il progetto proposto sia rispondente alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, la domanda di cui al precedente comma 1 deve essere corredata anche della concessione edilizia.

3. Nel caso in cui il progetto proposto non sia rispondente alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e/o adottato, in deroga al disposto dell'art. 55 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, lo stesso progetto, previo parere favorevole della Commissione edilizia, deve essere approvato con deliberazione comunale.

4. La deliberazione, in uno agli atti progettuali, viene inviata all'Assessorato regionale all'urbanistica. che esprime, entro sessanta giorni, con relazione, il proprio motivato parere. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivo.

5. La deliberazione regionale di inserimento del medesimo intervento nei programmi di finanziamento costituisce approvazione della variante. È fatto obbligo ai Comuni di inserire le relative previsioni nell'ambito dei PF e/o PRC vigenti e/o adottati.

6. La relazione di cui al precedente comma 4, in caso di progetti in variante e di aree sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve esplicitare l'ammissibilità o meno dell'intervento sotto detto profilo. La deliberazione regionale di cui al precedente comma 5 costituisce, se richiesto, rilascio di nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939.

7. Ove occorra, ai progetti possono essere apportate modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori atti autorizzativi da parte del Comune.

8. La effettiva erogazione del finanziamento è sempre subordinata alla presentazione, da parte dell'Amministrazione comunale, all'Assessorato regionale al turismo della concessione edilizia e/o della autorizzazione e dei nulla-osta necessari, ove esistano vincoli sul territorio.

 

Art. 55

Finanziamento.

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 52, sono concessi ai soggetti beneficiari contributi in conto capitale nella misura massima del 60% dei costi ritenuti ammissibili.

2. Per la realizzazione di strutture e impianti sportivi e ricreativi di supporto ai manufatti ristrutturati e per l'adeguamento tecnologico di questi ultimi è consentito un aumento non superiore al 20% del volume globale dei manufatti esistenti.

3. La Giunta regionale approva la ripartizione delle risorse finanziarie tenendo conto dei tre sistemi individuati dalla programmazione regionale - Capitanata, Puglia centrale, Jonico-Salentino - sulla base dei parametri oggettivi di cui al precedente art. 23.

 

Art. 56

Vincolo di destinazione.

1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente normativa sono vincolati alla specifica destinazione di ricettività turistico-rurale per la durata di venti anni.

2. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria del registro Immobiliare competente per territorio.

Art. 57

Revoca dei finanziamenti.

1. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dalla presente normativa il finanziamento è revocato e il beneficiario è obbligato alla restituzione di quanto ricevuto maggiorato degli interessi legali e della svalutazione monetaria.

 

TITOLO III

Sezione FEOGA

Art. 58

Criteri e procedure di attuazione.

1. I criteri e le procedure per gli interventi e la gestione finanziaria del P.O.P. 19941/999 - Asse prioritario 4 «Diversificazione, valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale», sono quelle previste nel P.O.P. - Sezione F.E.O.G.A., pane «C».

 

TITOLO IV

Sezione Fondo sociale europeo

Art. 59

Azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo a favore delle imprese.

1. La Regione Puglia, in riferimento alle specifiche finalità individuate dall'art. 1 del Reg. CEE n. 2081/1993, obiettivi 1, 3 e 4, può autorizzare, con il concorso finanziario del Fondo sociale europeo (F.S.E.) e in coerenza con il programma operativo delle attività cofinanziate F.S.E. approvato dalla Unione europea:

a) la realizzazione di iniziative di formazione proposte da imprese o loro consorzi, con le modalità di cui al successivo art. 60;

b) la corresponsione alle imprese degli aiuti all'occupazione di cui al successivo art. 61, così come previsto dal Reg. CEE n 2084/1993 e in coerenza con le specifiche norme dello Stato in materia.

 

Art. 60

Attività formativa.

1. Le imprese o loro consorzi possono presentare progetti di formazione per disoccupati, giovani o adulti, da inserire nei propri organici e progetti di riqualificazione, riconversione, aggiornamento e specializzazione del proprio personale, che siano coerenti con il programma operativo.

2. La presentazione di progetti di formazione per disoccupati deve essere corredata dell'impegno all'assunzione del personale qualificato al termine della attività formativa.

3. La presentazione di progetti di formazione per occupati deve essere corredata di adeguate motivazioni e/o accordi relativi all'operazione formativa proposta.

4. I progetti formativi devono indicare:

a) i presupposti tecnico-economici e occupazionali del percorso formativo progettato;

b) il programma didattico da svolgere, che può prevedere, nel caso sia necessario per le finalità del corso, un'adeguata attività di tirocinio;

c) le attrezzature e il personale da utilizzare per lo svolgimento della attività formativa;

d) il bilancio delle spese che si presume di sostenere;

e) i risultati che l'attività formativa si propone di raggiungere.

 

Art. 61

Aiuti all'occupazione.

1. Le imprese possono presentare richieste di corresponsione di aiuti all'occupazione, così come previsto all'art. 1 del Reg. CEE n. 2084/1993, nelle attività e alle condizioni previste nel programma operativo e/o dalle norme nazionali,

2. Le provvidenze di cui innanzi devono essere erogate per assunzioni supplementari e definitive.

 

Art. 62

Modalità di presentazione delle richieste.

1. Le richieste di intervento di cui ai precedenti artt. 60 e 61 devono essere presentate dalle imprese alla Regione Puglia entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di realizzazione, con le modalità individuate nell'apposito bando che verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Per l'anno 1995 le richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

 

Art. 63

Istruttoria e valutazione delle richieste.

1. Le richieste di intervento sono istruite e valutate dall'Assessorato competente e, su proposta della Giunta regionale, approvate con atto deliberativo del Consiglio regionale in conformità ai seguenti criteri:

a) ripartizione tra misure e settori di intervento, così come definito nel programma operativo approvato;

b) garanzia di equa ripartizione delle risorse sul territorio, secondo indici di riparto definiti, in via previsionale, nel bando annuale;

c) preferenza per eventuali operazioni da realizzare in aree di crisi o conseguenti a specifici accordi sottoscritti in sedi istituzionali;

d) priorità per le iniziative di formazione proposte dai soggetti attuatori che beneficiano degli interventi FESR e FEOGA;

e) priorità, per la corresponsione degli aiuti all'assunzione, alle richieste avanzate da piccole e medie imprese o per determinate categorie di persone, nelle percentuali indicate, in via previsionale, nei bandi annuali.

2. Per l'anno 1994 le richieste già presentate sono approvate dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo l'ordine cronologico di presentazione e verificata la coerenza con le norme del programma operativo.

 

Art. 64

Esecuzione dei progetti.

1. L'esecuzione dei progetti si attua previa verifica dell'idoneità delle strutture adibite alla formazione e accettazione del controllo ispettivo da parte degli organi preposti ed e disciplinata da apposita convenzione.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 3, del Reg. CEE n. 2084/1993, le imprese devono cofinanziare il costo delle azioni formative per una quota adeguata, nell'entità definita a livello nazionale per tali progetti.

 

Art. 65

Borse di formazione.

1. Allo scopo di favorire la frequenza a corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico, istituiti in Italia ed all'estero e finalizzati al conseguimento di particolari perfezionamenti e specializzazioni, la Regione, in coerenza con il programma operativo e nell'ambito del programma annuale delle attività di formazione professionale, può prevedere borse di studio in favore di giovani laureati.

2. Ciascuna borsa comprende un assegno di studio per la durata del corso da frequentare, nonché la copertura delle spese di iscrizione, frequenza ed eventuale copertura assicurativa, oltre quelle di viaggio necessarie per raggiungere la sede di realizzazione del corso.

3. I criteri di assegnazione e fruizione delle borse, nonché di selezione dei candidati, saranno stabiliti in sede di approvazione dei piani annuali di formazione professionale.

 

Art. 66

Rapporti con il sistema delle Università pugliesi.

1. Nel quadro dei principi di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341 e al fine di assicurare la necessaria collaborazione con le Università pugliesi, la Regione può stipulare con esse, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma per la realizzazione di collaborazioni in materia di formazione professionale, ivi compresa la fruizione delle borse di formazione di cui al precedente art. 65, per l'attuazione di attività formative avanzate contenute nel programma operativo approvato dalla Unione europea e previste nei programmi annuali di formazione o, comunque, in attuazione di specifici programmi comunitari.

 

TITOLO V

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 67

Disciplina degli organismi.

1. I compensi spettanti ai componenti degli organismi previsti dalla presente legge e dal P.O.P. 1994-1999 sono determinati dalla Giunta regionale con i criteri previsti dall'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi di cui al precedente comma 1 si fa fronte mediante gli stanziamenti previsti dal fondo FESR - Sottoprogramma 9 «Assistenza tecnica, pubblicità, monitoraggio» e dal fondo FEOGA - Misura 4.3.6 «Assistenza al programma e supporto tecnico scientifico al sistema agroindustriale», ove non indicati nelle specifiche misure.

 

Art. 68

Anticipazioni finanziarie.

1. Al fine di dare immediato avvio al programma operativo e tempestiva attuazione degli interventi, la Giunta regionale è autorizzata a definire con gli istituti di credito specializzati le modalità di accesso ad anticipazioni finanziarie che saranno erogate dagli stessi e disciplinate da apposita convenzione.

 

Art. 69

Norma finanziaria.

1.      Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del P.O. P. 1994-1999 e da quanto previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21. ]

Allegato (13)

(13) L'allegato, che si omette, contiene il testo del Programma operativo plurifondo 1994-1999. Detto programma è stato modificato con L.R. 23 gennaio 1996, n. 2.

L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 57, L.R. 25 settembre 2000, n. 13. Vedi, anche, quanto previsto dallo stesso art. 57.

 

 

 

 

Leggi richiamate:

 

1)      l.r. 21 novembre 1996, n. 26 “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 20 febbraio 1995, n. 3 ‘Procedure per l’attuazione del Programma Operativo 1994/1999”;

2)      l.r. 5 giugno 1997, n. 16 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997 – 1999”;

3)      l.r. 6 maggio 1998, n. 14 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998 – 2000”.