(*) La validità delle disposizioni della presente legge
è stata prorogata dall'art. 24
della l.r.
17/99; dall'art. 19
della l.r.
28/2000 e dall'art. 26
della l.r. 32/2001
ARTICOLO 1
1. In adempimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 18
della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54, le funzioni concernenti la gestione del
centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce, già gestito
dalla Confederazione nazionale delle Opere Salesiane sono assicurate
dall'Amministrazione provinciale di Lecce a far tempo dalla cessazione di ogni
rapporto convenzionale tra la Regione Puglia e lo stesso CNOS.
2. L’Amministrazione provinciale di Lecce esercita le funzioni
di cui al comma 1 sulla base di piani o programmi approvati dalla Regione ai
sensi della vigente normativa.
3. I beni funzionari alle attività formative esercitate dal
CNOS e pervenuti, tra gli altri, alla Regione con la delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 dicembre 1972,
sono trasferiti all'Amministrazione provinciale di Lecce. La destinazione d'uso
degli stessi è finalizzata esclusivamente alle attività formative.
4. Il personale a tempo indeterminato inserito nell'Albo e
nell'Elenco degli operatori della formazione professionale di cui all'art. 26
della legge
regionale n. 54 del 1978 in servizio alla data della cessazione di detto
rapporto convenzionale è trasferito dalla stessa data
all'Amministrazione provinciale di Lecce in apposito ruolo ad esaurimento e
conserva la
posizione giuridica ed economica in godimento all'atto di trasferimento. Allo
stesso personale continua ad essere applicata la disciplina contrattuale vigente
per gli operatori della formazione professionale. Al personale eventualmente non
utilizzato nelle attività corsuali assegnate viene applicato il trattamento di
mobilità previsto per gli operatori inseriti nell'Albo e nell'Elenco di cui
all'art. 26
della legge
regionale n. 54 del 1978. La modalità attuativa è demandata alla Giunta
regionale.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale provvede alla individuazione dei beni e del
personale da trasferire ai sensi della presente legge.
6. Fino alla definizione degli atti di cui al comma 5 valgono
le determinazioni assunte dal Consiglio regionale in sede di approvazione del
piano di formazione professionale 1998/1999.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
trovano copertura finanziaria sul capitoli di spesa relativi al finanziamento
dei piani di formazione professionale del bilancio della Regione per l'esercizio
1998 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.
8. Le disposizioni del presente articolo sono da considerarsi
provvisorie e limitate nel tempo fino alla data di entrata in vigore della legge
di riordino della formazione professionale e, comunque, non oltre il 30 giugno
1999.
La Giunta regionale è delegata a verificare con la Provincia di
Lecce il buon andamento delle operazioni di
trasferimento e a proporre eventuali correttivi in sede di intesa con la
Provincia di Lecce.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.