TITOLO I
Norme in materia di contabilità
regionale
Art. 1
Modificazioni e integrazioni legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17.
[1. All'articolo 44
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole
«salvo quanto disposto dai precedenti articoli», è aggiunta la seguente
espressione: «nonché dal successivo articolo 71, comma 6,»;
b) al comma 2, dopo le parole
«... e viceversa», è aggiunta l'espressione «salvo quanto disposto dal
successivo articolo 71, comma 12».
2. Al comma 2 dell'articolo71
della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole «... negli stanziamenti
di spesa», è soppressa l'espressione «in conto capitale e».
3. Al comma 3 dell'articolo 71
della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni l'espressione «in conto capitale» è
sostituita con le parole «in annualità».
4. (1).
5. Al comma 8 dell'articolo 71
della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni,
dopo l'espressione «I residui delle spese in conto capitale» sono aggiunte le
parole «e in annualità».
6. Al comma 9 dell'articolo 71
della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole «... progetti comunitari
o statali», è soppressa l'espressione «e a spese in conto capitale o di
investimento e in annualità oggetto di provvedimenti che ne individuano il
vincolo di destinazione».
7. Al comma 12 dell'articolo 71
della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole «... Giunta regionale» è
aggiunta l'espressione «da adottarsi successivamente alla ricognizione di cui
agli articoli 58 e 70 della presente legge. Il suddetto atto deliberativo deve
riportare l'analitica individuazione dei singoli provvedimenti di impegno di
spesa che hanno dato origine ai residui passivi propri di cui si propone la
riduzione o l'eliminazione».
8. Il comma 4 dell'articolo 82
della legge regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
9. Al comma 5 dell'articolo 82
della legge regionale n. 17 del 1977
e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola «... irregolarità», è
inserita la parola «contabile»] (2).
(1) Sostituiva il sesto comma
dell'art. 71,
L.R.
30 maggio 1977, n. 17, poi abrogata, al pari del
presente articolo, dall'art. 15,
L.R.
16 novembre 2001, n. 28.
(2) Articolo abrogato dall'art.
15,
comma 1, n. 25), L.R. 16 novembre 2001, n.
28,
a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.
Detto articolo ha abrogato anche la L.R. 30 maggio 1977, n. 17.
Art. 2
Modificazioni legge regionale 25 gennaio
1977, n. 2.
1. Al comma 3 dell'articolo 4
della legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e
integrazioni sono soppresse le disposizioni di cui alle lettere a) e c).
Art. 3
Fondo per il cofinanziamento dei programmi
comunitari.
1. Al comma 1 dell'articolo 11
della legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 31, dopo le parole «... eccedenti
rispetto alle spese rendicontate», sono aggiunte le parole «nonché dalle
disponibilità finanziarie rivenienti dall'approvazione, con atto della Giunta
regionale, della contabilità finale a chiusura di un programma comunitario.
La Giunta
regionale provvede, con proprio atto, ad apportare le conseguenti variazioni al
bilancio regionale».
2. In attuazione della
delibera CIPE n. 224 del 3 dicembre 1997, tutte le somme assegnate alla
Regione Puglia per l'attuazione del
regolamento comunitario F.E.O.G.A. n. 2085/1993 che risultano impegnate, alla
data del 31 dicembre 1998, per le quali è accertata dal competente Settore
l'insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano ai sensi dell'articolo
11
della L.R.
n. 31/1998, così come modificato dal comma 1 del presente articolo,
il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari istituito con
l'articolo 32
della legge
regionale 31 giugno 1996, n. 6 e sono destinate al cofinanziamento
nazionale del fondo F.E.O.G.A.
3. I fondi assegnati alla
Regione Puglia a valere sul piano
regionale di sviluppo e specificatamente destinati dal Ministero del tesoro,
bilancio e programmazione economica al cofinanziamento dei programmi operativi
comunitari, impegnati alla data del 31 dicembre 1998, per i quali è accertata
dal competente Settore la insussistenza delle obbligazioni correlate, alimentano
il fondo di cui al comma 2.
TITOLO II
Norme settoriali finalizzate al risanamento
finanziario e razionalizzazione della spesa
Capo I
Disposizioni in materia
sanitaria
Art. 4
Norme procedurali di impegno della spesa in
materia sanitaria.
1 Gli atti e i provvedimenti
dirigenziali e di Giunta regionale, anche di carattere programmatorio comunque
incidenti sul sistema sanitario pugliese, oltre che indicare gli adempimenti
contabili di cui alla legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e
integrazioni, devono altresì contenere l'espressa dichiarazione dei responsabili
del procedimento amministrativo che le spese derivanti dagli stessi atti sono
contenute nei limiti del fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori
correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono
oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.
2. Nelle more dell'adozione della
deliberazione di Giunta regionale di riparto delle quote del fondo sanitario
regionale di parte corrente alle Aziende sanitarie, le anticipazioni mensili
sono contenute nei limiti di un dodicesimo delle assegnazioni dell'esercizio
precedente (3).
(3) Articolo così sostituito
dall'art. 13,
L.R.
13 dicembre 1999, n. 32. Il testo originario così
disponeva: «Art. 4. - Norme procedurali di impegno della spesa in materia
sanitaria. 1. Gli atti e i provvedimenti dirigenziali e di Giunta regionale,
anche di carattere programmatorio comunque incidenti sul sistema sanitario
pugliese, oltre che indicare gli adempimenti contabili di cui alla legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni, devono altresì contenere l'espressa dichiarazione dei responsabili
del procedimento amministrativo che le spese derivanti dagli stessi atti sono
contenute nei limiti del Fondo sanitario regionale e che non producono oneri
aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata o da assegnare a
ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera.».
Art. 5
Norme procedurali di attuazione della
ristrutturazione della rete ospedaliera.
1. L'attivazione relativa alle
nuove istituzioni previste nel piano di ristrutturazione della rete ospedaliera
può avvenire dietro specifica autorizzazione della Giunta regionale con atto da
sottoporre al parere vincolante della 1ª Commissione consiliare permanente, su
richiesta dell'Azienda sanitaria con apposita deliberazione del Direttore
generale, corredata di relazione sugli effetti economici, finanziari e
patrimoniali di detta attivazione. In particolare, la relazione deve contenere
la certificazione della copertura economico-finanziaria, nell'ambito del proprio
bilancio, evidenziando il quadro, di compatibilità dei provvedimenti di riordino
da attivare con le quote del F.S.R. attribuite in ciascun anno, al netto della
mobilità interregionale.
2. Il quadro di compatibilità
finanziaria, deve essere certificato da parte del Collegio dei revisori dei
conti e va accompagnato dall'illustrazione dell'andamento della spesa riferito,
in particolare, a quelle per il personale, beni e servizi, assistenza
farmaceutica e assistenza convenzionale e deve, altresì, tenere conto dei
risultati di amministrazione e gestionali così come rilevati dai conti
consuntivi degli esercizi relativi al biennio precedente all'esercizio
finanziario decorso rispetto all'anno di presentazione della proposta.
3. La suddetta copertura
finanziaria può essere dimostrata secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2
anche attraverso la realizzazione di disattivazioni e/o riconversioni di posti
letto e servizi nell'ambito della stessa Azienda sanitaria.
4. In caso di mancata
copertura finanziaria, le richieste, che saranno inoltrate alla Regione con evidenziazione nella relazione degli
effetti economici, finanziari e patrimoniali, possono essere prese in esame
dalla Giunta regionale, con le modalità previste dai commi 1, 2 e
3, in
correlazione a disattivazioni previste in altre Aziende sanitarie e, comunque,
in coincidenza con il piano annuale di riparto dei F.S.R. nell'ambito del quale
potranno essere considerate le nuove attivazioni, in relazione alla
disponibilità finanziaria regionale, ai piani delle prestazioni, ai tetti di
spesa e ai limiti di trasferimenti alle Aziende a carico del F.S.R. In tale
ipotesi il provvedimento di riparto del F.S.R. deve essere sottoposto al parere
vincolante della lª Commissione consiliare permanente per la parte riguardante
le su indicate autorizzazioni.
5. La Giunta regionale, nell'esame
delle richieste e nel rilascio delle autorizzazioni, adotta il criterio di
priorità assoluta per le nuove istituzioni direttamente correlate all'avvio del
sistema dell'emergenza sanitaria 118 e ai servizi di prevenzione.
6. Nel procedimento di
autorizzazione delle nuove attivazioni deve, comunque, essere rispettata la
disposizione di cui all'articolo 32, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, circa l'estensione dell'obbligo del pareggio di bilancio ai presidi
ospedalieri delle Aziende U.S.L.
7. Tutti gli atti della
Regione, delle Aziende sanitarie
locali e delle Aziende ospedaliere riguardanti l'esecuzione del piano di
riordino della rete ospedaliera, ivi compresi quelli inerenti le strutture
sanitarie transitoriamente accreditate e/o da accreditare a gestione privata,
devono conformarsi agli obiettivi del patto di stabilità interno approvato con
l'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con particolare riferimento
alla riduzione del disavanzo, alla garanzia del corretto impiego delle risorse e
appropriati livelli di utilizzazione dei servizi, al rispetto degli indicatori e
parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi nonché al
perseguimento del complessivo equilibrio economico nel rispetto dei livelli di
assistenza.
8. I procedimenti di richiesta di
autorizzazione per l'attivazione delle nuove istituzioni contenute nel piano di
riordino della rete ospedaliera possono essere avviati dai Direttori generali a
condizione che sia garantito il pareggio di bilancio per l'esercizio in corso e
che il conto consuntivo dell'esercizio precedente non presenti disavanzo
gestionale e successivamente all'approvazione, da parte della Regione, degli assetti organizzativi di cui
all'articolo 22
della legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36 e all'articolo 62
della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14, nonché secondo le procedure e le
direttive previste dalla Delib.G.R. 23 dicembre 1998, n. 4268.
9. Tutte le procedure di
attivazione del piano di riordino ospedaliero devono essere rispettate anche per
le proposte gestionali riferibili all'applicazione dell'articolo 4, comma 6,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e le eventuali proposte gestionali
attraverso costituzioni di società miste possono essere inoltrate alla Giunta
regionale successivamente all'approvazione di specifiche direttive da adottarsi
con delibera della Giunta regionale previo parere vincolante delle Commissioni
consiliari 1^ e 3^, che devono esprimersi entro trenta giorni.
10. Al fine del raggiungimento
dell'equilibrio tra i costi sostenuti per l'assistenza ospedaliera regionale e
la quota percentuale assegnata dal riparto annuale del FSN, la Giunta regionale predispone
un apposito piano per obiettivi rapportato alle tipologie dei presidi, posti
letto e servizi assistenziali previsti dal piano di riordino.
11. La Giunta regionale può
esaminare eventuali richieste attuative per le nuove istituzioni del piano di
riordino solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE
del riparto annuale del F.S.N. e successivamente all'approvazione del piano dei
costi di previsione su indicato, procedendo all'attuazione della riduzione
dell'attuale spesa ospedaliera regionale annuale nella misura del 2 per cento
per l'anno 1999, del 2,5 per cento per l'anno 2000 e del 3 per cento per l'anno
2001.
12. I procedimenti di richiesta
di autorizzazione per l'attivazione delle nuove istituzioni contenute nel piano
di riordino, inoltre, possono essere avviati, fermo restando il rispetto di
tutte le procedure e i vincoli finanziari e non, di cui ai precedenti commi,
allorché i presidi delle Aziende sanitarie locali abbiano l'obiettivo
tendenziale del raggiungimento del tasso di ospedalizzazione fissato (160/1000
abitanti) dal provvedimento di riordino.
Comma 13
rinviato.
Art. 6
Ripartizione fondo sanitario
regionale.
1. Al fine di consentire alle
Aziende sanitarie e alle istituzioni sanitarie di programmare e organizzare le
attività proprie, la ripartizione del Fondo sanitario regionale e
l'individuazione delle quote riservate annualmente alle Aziende ospedaliere, di
cui all'articolo 7,
comma 1, della legge
regionale 30 dicembre 1994, n 38, sono effettuate dalla Giunta
regionale entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno ed entro i limiti del
Fondo sanitario regionale assegnato per l'anno in corso.
Art. 7
Disposizioni transitorie per l'Istituto di
ricovero e cura
a carattere scientifico - I.R.C.C.S. -
Bari.
1. All'Istituto di ricovero e
cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) pubblico Ospedale oncologico di Bari,
anche in considerazione dei costi sostenuti per la mancata disponibilità di una
sede propria, è estesa la possibilità di finanziamento dei costi non coperti con
gli introiti rivenienti dalla tariffazione delle prestazioni di degenza e
ambulatoriali nonché da entrate proprie, prevista per le Aziende ospedaliere
dall'articolo 20,
comma 6, della legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16.
2. Il finanziamento dei costi
dell'I.R.C.C.S. pubblico Ospedale oncologico di Bari non coperti è corrisposto
per gli anni 1998 e 1999 mediante acconti mensili pari all'80 per cento e
conguagli annuali calcolati sulla base delle risultanze dei dati contabili
finali (4).
(4) Ai
sensi dell'art. 28,
L.R.
22 dicembre 2000, n. 28, nelle versione
antecedente alla sostituzione, le disposizioni di cui al presente articolo sono
prorogate fino a tutto il 31 dicembre 2001.
Art. 8
Azioni di rivalsa
sanitarie.
1. (5).
(5)
Sostituisce l'art. 2,
L.R.
2 aprile 1981, n. 24.
Art. 9
Modalità per l'accesso alle prestazioni
riabilitative.
1. In attuazione del
provvedimento 7 maggio 1998 «Linee guida del Ministero della sanità per le
attività di riabilitazione», è abrogata ogni norma regionale che stabilisce il
limite di età di cui al punto 1, lett. d), della circolare dell'8 settembre 1987
assistenza sanitaria riabilitativa specifica - allegata alla Delib.G.R. 16
aprile 1987, n. 3395 - (B.U. 2 gennaio 1989, n. 1).
2. In tal senso si intendono
modificate le modalità per l'accesso alle prestazioni riabilitative erogate ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nelle strutture
pubbliche e private, le cui convenzioni con le A.S.L. sono conseguentemente
adeguate.
Art.
10
Modifiche all'art. 12 della legge regionale
n. 36 del 1994.
Articolo 10 rinviato.
Capo II
Disposizioni in materia di valorizzazione e
miglioramento ambientale dei demani civici
Art.
11
Norme di accelerazione delle procedure di
liquidazione degli usi civici.
1. (6).
2. (7). *
3. In ossequio all'articolo 10
della legge n. 1766 del 1927, così come previsto dall'articolo 2,
comma 3, della legge
regionale n. 7 del 1998, possono prevedersi riduzioni del prezzo di
stima per i residenti, nella misura che verrà stabilita autonomamente da ciascun
Comune, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, purché tale riduzione
non sia inferiore ad un terzo del valore venale attuale dell'area.
4. Le Amministrazioni comunali
devono destinare i fondi rivenienti dalle alienazioni alla realizzazione di
opere di valorizzazione dei restanti demani civici previa autorizzazione allo
svincolo delle somme con atto dirigenziale del Settore agricoltura della
Regione Puglia.
5. Al fine di accelerare, le
procedure per le operazioni peritali di stima i Comuni possono avvalersi dei
propri uffici tecnici per essere poi sottoposti al giudizio di congruità della
Commissione regionale, previsto dall'articolo 8 della legge regionale n 7 del
1998.
(6)
Aggiunge il comma 5
all'art. 1, L.R.
28 gennaio 1998, n. 7.
(7)
Aggiunge il comma 4
all'art. 9, L.R.
28 gennaio 1998, n. 7.
* Comma implicitamente abrogato dalla l. r. 14/01 art. 32 che ha
ridisciplinato la materia.
Art.
12
Proroga termini legge regionale 11 maggio
1990, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni.
1. Le norme transitorie di tutela
di particolare interesse ambientale-paesaggistico di cui alla legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive modificazioni ed
integrazioni sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del piano
urbanistico territoriale tematico «Paesaggio e beni ambientali», già adottato
con Delib.G.R. 11 ottobre 1994, n. 6946, e comunque, fino alla data del 31
dicembre 1999.
Capo III
Disposizioni in materia di servizi
sociali
Art.
13
Sostegno portatori di handicap (8).
1. I finanziamenti statali a
destinazione vincolata di cui al cap. 784030 sono finalizzati al sostegno delle
persone con handicap grave, in attuazione delle misure previste dall'articolo
39, comma 2, lettere I-bis) ed I-ter) della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La Giunta regionale fissa i
criteri e le modalità di erogazione dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 162.
(8) Con Delib.G.R. 11 dicembre
2001, n. 1871, sono stati approvati i criteri e le modalità di erogazione dei
fondi statali di sostegno delle persone con handicap grave, ai sensi del
presente articolo.
Art.
14
Programma di interventi e di
riparto
per l'integrazione scolastica degli
handicappati.
1. Il programma di intervento e di riparto di cui
all'articolo 4
della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18
della legge
regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.
2.
In attesa degli accordi di programma, gli interventi in
favore delle A.U.S.L. che attuano le convezioni di cui all'articolo 5,
comma 4, della legge regionale n. 16 del 1987,
saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia
intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle stesse
per l'intero anno solare.
Art.
15
Fondo
socio-assistenziale.
[1. Il fondo globale per i servizi socio-assistenziali
di cui al cap. 784010, detratte le quote di cui ai successivi commi, è ripartito
ai Comuni sulla base dei seguenti parametri:
a) 3/10 in parti uguali tra tutti
i Comuni;
b) 4/10 in base alla popolazione
residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dell'articolo 8 della
legge
regionale 11 maggio 1990, n. 29;
c) 1/10 in base alla
disoccupazione;
d) 1/10 in base alla popolazione
ultrasessantenne;
e) 1/10 in base alla popolazione
infradiciottenne.
2. Una quota del fondo di cui al
comma 1 è riservata alle provvidenze integrative a favore degli hanseniani e
delle loro famiglie ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11.
3. Gli stanziamenti di cui al
comma 1, assegnati quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni,
nell'ambito della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni
amministrative socio-assistenziali di competenza.
4. Una quota non inferiore al 20
per cento dell'assegnazione attribuita al singolo Comune è vincolata per
assicurare i servizi socio-assistenziali a favore dei portatori di handicap con
patologie stabilizzate, presso le strutture di riabilitazione] (9).
(9) Il presente articolo è stato abrogato
sia dall'art. 48,
comma 1, L.R.
25 agosto 2003, n. 17 che dall'art. 70,
comma 1, L.R.
10 luglio 2006, n. 19, il cui comma
3 ha in
pari tempo abrogato la suddetta L.R. n. 17/2003.
Art.
16
Utilizzo delle risorse assegnate ai Comuni
negli esercizi precedenti.
1. I contributi di spesa
corrente, concessi a qualsiasi titolo ai Comuni per le attività
socio-assistenziali sino all'esercizio finanziario 1996 e non utilizzati restano
attribuiti ai medesimi Comuni ad incremento della quota del Fondo regionale per
le spese socio-assistenziali dell'esercizio corrente.
2. I Comuni, entro e non oltre
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono
comunicare all'Assessorato regionale alla ragioneria l'entità dei contributi di
cui al comma 1, con specificazione del titolo d'attribuzione.
3. In caso di omessa
comunicazione nei termini di cui al comma 2 i Comuni sono tenuti alla
restituzione delle quote di contributi non utilizzati.
Art.
17
Disposizioni per l'eliminazione del
contenzioso
tra Regione ed enti locali e pubblici.
1. Le azioni di recupero dei
contributi di spesa corrente concessi a qualsiasi titolo ai Comuni per le
attività socio-assistenziali sono sospese a condizione che gli stessi dichiarino
di rinunciare al contenzioso giudiziario eventualmente promosso ed accettino la
compensazione degli oneri legali.
2. Ai Comuni di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dell'articolo 16 e la materia del contendere deve
ritenersi cessata.
3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle azioni di recupero dei contributi concessi alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi della legge
regionale 28 novembre 1983, n. 20. I contributi non utilizzati
restano attribuiti alle medesime istituzioni per le attività assistenziali
istituzionali.
Art.
18
Assistenza ex ONMI ai
minori.
1. Lo stanziamento previsto al
cap. 781070 è destinato al rimborso della quota a carico della Regione per l'assistenza ex ONMI ai minori
illegittimi riconosciuti dalla sola madre di cui all'articolo 3 del regio
decreto 8 maggio 1927, n. 798 richiesto dalle Amministrazioni provinciali per le
anticipazioni relative agli esercizi finanziari decorsi.
2. Il rimborso è disposto previa
attestazione con atto formale da parte dell'Amministrazione richiedente della
spesa effettivamente sostenuta.
Art.
19
Osservatorio regionale del
volontariato.
1. Lo stanziamento previsto al
capitolo di nuova istituzione 786010 è destinato al finanziamento delle attività
dell'Osservatorio regionale del volontariato, istituito ai sensi della legge
regionale 16 marzo 1994, n. 11, e al rimborso delle spese di viaggio
per la partecipazione dei suoi componenti alle riunioni del medesimo
Osservatorio.
Capo IV
Disposizioni in materia di
ambiente
Art.
20
Procedure di utilizzo dei
finanziamenti.
1. I finanziamenti concessi, a
valere sullo stanziamento del bilancio di previsione della Regione Puglia per il fondo di cui all'articolo 15,
commi 1 e 2, della L.R.
22 gennaio 1997, n. 5, sono utilizzati dai soggetti destinatari entro
l'esercizio finanziario successivo a quello di avvenuta erogazione della prima
anticipazione, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle
anticipazioni erogate.
2. I soggetti beneficiari dei
finanziamenti contributivi regionali devono presentare la rendicontazione entro
il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di effettiva
utilizzazione delle risorse, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la
restituzione delle anticipazioni erogate.
3. L'erogazione del saldo è
concessa ai soggetti beneficiari dopo il riscontro e la validazione del
rendiconto di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Per i finanziamenti già
concessi, a valere sulle risorse degli esercizi finanziari 1997 e 1998 ed
effettivamente erogati nel corso degli anni 1998 e 1999, i soggetti destinatari
sono tenuti a presentare la relativa rendicontazione delle spese, entro il 31
marzo 2002, pena la revoca dei finanziamenti medesimi e la restituzione delle
anticipazioni concesse (10).
(10) Articolo così sostituito
dall'art. 24,
L.R.
5 dicembre 2001, n. 32. Il testo originario era così
formulato: «Art. 20. Procedure di utilizzo dei finanziamenti. 1. I finanziamenti
concessi a valere sullo stanziamento del bilancio di previsione della
Regione Puglia per il fondo di cui
all'articolo 15,
commi 1 e 2, della legge
regionale 22 gennaio 1997, n. 5, che non sono stati utilizzati
in tutto o in parte dai soggetti destinatari entro l'esercizio finanziario
successivo a quello nel corso del quale è stata effettivamente erogata la prima
anticipazione e per i quali i medesimi soggetti attuatori non hanno provveduto
alla relativa rendicontazione entro i due mesi successivi, sono revocati.
2. Le disponibilità finanziarie
che si determinano in conseguenza delle revoche di cui al comma 1,
definitivamente accertate in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio
finanziario in cui è stato adottato l'atto di revoca, sono reiscritte nel
bilancio regionale secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis
della legge
regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Per i finanziamenti già
concessi e per i quali la prima anticipazione è già stata effettivamente
erogata, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge.».
Capo V
Disposizioni in materia di turismo,
cultura e beni culturali
Art.
21
Beni e attività
culturali.
1. (11).
(11) Il
presente articolo, come modificato dall'art. 62, L.R. 12 aprile 2000, n.
9, sostituisce il primo comma dell'art. 2,
L.R.
11 maggio 1990, n. 28.
Capo VI
Disposizioni in materia di formazione
professionale, lavoro, cooperazione,
diritto allo studio e
istruzione
Art.
22
Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 -
Modifica procedure per la concessione di contributi.
1.
In deroga alle norme di cui al Titolo 1 della legge
regionale 27 dicembre 1996, n. 30, possono essere concessi contributi
di cui all'articolo 3 della predetta legge regionale ai soggetti destinatari
degli stessi, che hanno già presentato istanza nel corso dell'anno 1998, previo
rinnovo della sola domanda, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge.
Art.
23
Modifica articolo 57, comma 2, della legge
regionale n. 14 del 1998.
1. (12).
(12)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 57,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
* Articolo da ritenersi implicitamente abrogato in quanto
l’art. 57 della l.r. 14/98 modificava la l.r. 3/98 abrogata dalla l.r.
14/2000, art. 1
Art.
24
Norme transitorie in materia di formazione
professionale per l'anno formativo 1999-2000.
[1. In previsione della modifica della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54, per l'anno formativo 1999-2000 le
procedure e le modalità per l'attuazione degli interventi in materia di
formazione professionale sono disciplinate dal presente articolo.
2. Ai sensi del comma 4
dell'articolo 8
della legge
regionale n. 54 del 1978, così come introdotto dall'articolo 4 della
legge
regionale 23 agosto 1993, n. 18, le attività del piano di formazione
professionale 1998-1999 possono proseguire nel semestre successivo alla data del
30 aprile 1999, utilizzando il finanziamento assegnato in piano.
3. Al fine di garantire il
diritto alla formazione degli allievi ammessi alle attività formative previste
dal programma regionale di attività e dai piani integrativi, nonché per
assicurare la destinazione vincolata delle risorse comunitarie, nazionali e
regionali impegnate, le somme da erogarsi agli organismi attuatori, secondo
quanto previsto dall'apposita convenzione di affidamento delle attività, non
possono essere utilizzate per passività pregresse.
4. Le disposizioni di cui alla
legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 32 «Trasferimento all'Amministrazione
provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale C.N.O.S. -
Polivalente di Lecce» hanno validità anche per l'anno formativo 1999-2000.
5. Eventuali recuperi di somme
già erogate o da erogare a carico del bilancio autonomo regionale a favore di
aziende private per attività di formazione destinate all'occupazione dalle
stesse realizzate o in corso e successivamente ammesse a cofinanziamento
comunitario e statale, vengono introitati sul capitolo 4110600 di entrata ed
utilizzati, nella misura del 20 per cento, per il pagamento di eventuali
passività pregresse a carico sempre del bilancio autonomo regionale formatesi,
ai sensi dell'articolo 5
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1 e successive proroghe, modificazioni
e integrazioni, in assenza di attività corsuale sul cap. 961021 e, per il
restante 80 per cento, al finanziamento in anticipazione di nuove attività di
formazione destinate all'occupazione da ammettere successivamente a
cofinanziamento statale e comunitario. Per il medesimo scopo possono essere
altresì utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dalle economie di
bilancio accertate al termine dell'esercizio 1997 sul cap. 961021] (13).
(13)
Articolo abrogato dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
Capo VII
Disposizioni in materia di
trasporti
Art.
25
Norme di elaborazione e aggiornamento del
piano regionale dei trasporti.
1. È autorizzata per l'esercizio
1999 la spesa di lire 300 milioni per l'aggiornamento del piano regionale dei
trasporti e per l'elaborazione del piano triennale dei servizi, con imputazione
al capitolo di spesa n. 0552026.
2. Per l'elaborazione dei
documenti programmatici di cui al comma 1, la Giunta regionale, previo monitoraggio, a mezzo di
apposita «struttura di progetto» presso l'Assessorato ai trasporti, dei dati
relativi alla mobilità per «bacini», per «reti» e per «linee» e dei relativi
parametri di efficienza, di efficacia e qualità dei servizi di T.P.R.L., si
avvale del supporto di propri organismi esterni operanti nel settore, previa
apposita convenzione e con onere di spesa sul capitolo n. 0552029, di nuova
istituzione.
3. [Dal 1° luglio 1999 cessano improrogabilmente le
gestioni stralcio istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 3
aprile 1995, n. 9 e dell'articolo 3
della legge
regionale 31 ottobre 1995, n. 37]
(14).
4. [Dal 1° luglio 1999 al completamento delle definizioni
di tutte le pendenze residuali del disciolto Ente regionale pugliese trasporti
(E.R.P.T.) e delle cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani
provvedono:
a) il Settore legale e
contenzioso per tutti i contenziosi del disciolto E.R.P.T. e delle cessate
gestioni precarie di autoservizi interurbani interrotti e riassunti nei
confronti della Regione Puglia,
nonché per i nuovi contenziosi attivati contro la Regione medesima e per le
definizioni transattive di cui all'articolo 47,
comma 3, della legge
regionale n. 14 del 1998;
b) il Settore trasporti per la
sistemazione delle partite debitorie residuali del disciolto E.R.P.T. e delle
cessate gestioni precarie di autoservizi interurbani (con conclusione di quelle
connesse ai contenziosi di cui alla lettera a), nonché per le liquidazioni dei
contributi straordinari di cui all'articolo 23
della legge
regionale n. 6/1996;
c) il Settore demanio e
patrimonio per la gestione dei patrimonio del disciolto E.R.P.T.] (15).
5. Al spesa derivante dai commi 3
e 4 si fa fronte con lo stanziamento dei capitolo n. 0553023 di nuova
istituzione e con i residui di stanziamento del capitolo n. 0552010 (16).
6. Le annualità dei contributi
statali per investimenti nel settore dei trasporli pubblici locali, assegnate
per gli anni 1997, 1998 e 1999 ai sensi dell'articolo 2 comma 5, della legge 18
giugno 1998, n. 194, sono utilizzate nel corrente esercizio in linea capitale
secondo modalità da stabilire dalla Giunta regionale.
7. [
(17).
8. I contributi di esercizio
liquidati nell'anno 1999
in vigenza della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13 per i servizi automobilistici del
T.P.R.L. sono imputati in conto degli interventi finanziari di cui all'articolo
4,
comma 4, lett. a), della legge
regionale n. 13 del 1999. (14) Comma abrogato dall'art. 16,
comma 1, L.R.
13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi gli effetti
prodotti durante la sua vigenza. In pari tempo lo stesso comma
1 ha
ripristinato la vigenza della norma di cui all'art. 3,
comma 1, L.R.
31 ottobre 1995, n. 37.
(15) Comma abrogato dall'art. 16,
comma 1, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32, fatti salvi gli effetti
prodotti durante la sua vigenza.
(16) Vedi, anche, l'art. 16,
comma 2, L.R.
13 dicembre 1999, n. 32.
(17) Il presente comma (indicato
erroneamente nel B.U. come comma 2) è stato abrogato dall'art. 38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18, (vedi, anche, il comma 2 del
medesimo articolo). Sostituiva la lettera c) del terzo comma dell'art. 32,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, abrogata anch'essa dal suddetto
comma 1 del citato art. 38.
Capo VIII
Disposizioni in materia di edilizia
residenziale
Art.
26
Definizione partite debitorie
residuali.
1. Per il completamento e la
definizione di tutte le partite debitorie residuali in edilizia residenziale
pubblica a finanziamento statale pervenute dagli esercizi 1990/1996, sono
utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o
da eventuali riduzioni per insussistenza di residui passivi propri accertati sul
cap. 1120034 ora cap. 491034.
Art.
27
Schema d'atto d'obbligo articolo 8 legge 17
febbraio 1992, n. 179 (18).
1. Al fine di consentire
l'attivazione degli interventi di recupero e di nuova costruzione di alloggi
destinati alla locazione per uso abitativo primario di lavoratori dipendenti
previsti in attuazione dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e di
utilizzare le relative risorse assegnate dallo Stato e messe a disposizione
della Regione Puglia dal Segretario
generale C.E.R., la
Giunta regionale è autorizzata, nella vigenza del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad adottare con deliberazione lo schema
d'atto d'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 10, della legge n. 179 del 1992
e a definire i rapporti contrattuali da indicare nelle convenzioni comunali
previsti dal punto 2.5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto
1994.
2. Dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di tale delibera di Giunta decorre, a
pena decadenza, il termine per l'inizio dei lavori per i soggetti individuati
con Delib.G.R. 25 marzo 1997, n. 1072.
(18)
Vedi, anche la
Delib.G.R. 3 agosto 1999, n. 1156.
Capo IX
Disposizioni in materia di
agricoltura
Art.
28
Norme in materia di controlli sui Consorzi
di bonifica.
1. (19).
(19)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 35,
L.R.
31 maggio 1980, n. 54.
Art.
29
Deliberazioni.
1. (20).
(20)
Sostituisce l'art. 36,
L.R.
31 maggio 1980, n. 54.
Capo X
Disposizioni in materia di
immigrazione
Art.
30
Osservatorio europeo interregionale delle
migrazioni mediterranee.
1. Al fine di partecipare alle spese derivanti dalla
costituzione, d'intesa con il Consiglio di Europa, dell'Osservatorio europeo
interregionale delle migrazioni mediterranee, viene iscritta al cap. 0001265 del
bilancio di previsione per il 1999 la somma di lire 100 milioni.
Capo XI
Disposizioni in materia di risorse
naturali e difesa del suolo
Art.
31
Modifica art. 65 legge regionale n. 14 del
1998.
1. Il trasferimento di fondi ai
Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui
alla legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15, già prorogato al biennio 1997-98 ai
sensi dell'articolo 24
della legge
regionale n. 16 del 1997, viene esteso all'anno 1999, nei limiti
dello stanziamento previsto al capitolo 131072 del bilancio regionale.
2. Il comma 2 dell'articolo 65
della legge
regionale n. 14 del 1998 è così integrato:
«È data facoltà ai Consorzi di
bonifica di richiedere alla Regione
Puglia, limitatamente all'esercizio finanziario 1999, la corresponsione, in nome
e per conto dei medesimi, dei salari al personale operaio addetto alla gestione
degli impianti irrigui regionali sulla base di appositi tabulati nominativi
predisposti dai suddetti Consorzi. Le somme eventualmente erogate secondo le
modalità di cui sopra costituiscono quota parte delle anticipazioni delle spese
di gestione di cui all'articolo 3
della legge
regionale n. 15 del 1994».
Capo XII
Disposizioni previste dalla Unione
europea - Articolo 93 del Trattato
Art.
32
Disposizioni in materia di aiuti a finalità
regionale.
1. Al terzo comma dell'articolo
5
della legge
regionale 14 gennaio 1999, n. 1 sono aggiunte le seguenti parole:
«limitatamente
agli articoli che prevedono la concessione e l'erogazione di aiuti».
Capo XIII
Disposizioni in materia di protezione
civile
Art.
33
Programmazione annuale della
spesa.
1. La Giunta regionale, con
deliberazione annuale, su proposta del Presidente del Comitato regionale di
protezione civile, nei limiti dello stanziamento previsto nel capitolo 531040
dello stato di previsione delle spese, determina gli obiettivi, i progetti e le
attività da perseguire e attuare da parte del Settore di protezione civile,
stabilendone le priorità e gli indirizzi generali tenuto conto delle funzioni di
cui al decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. La deliberazione di cui al
comma 1 può essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario e può
disporre limitazioni e revoche di azioni e progetti comportanti spese, salvo nei
casi di intervenuto diritto di terzi, ove occorra disporre di risorse
finanziarie da destinare ad interventi urgenti di protezione civile resisi
necessari per accadimenti occorsi successivamente.
3. La deliberazione di cui al
comma 1 determina di massima l'eventuale spesa per gli obiettivi, i progetti e
le attività individuate.
4. In sede di definizione
ovvero in corso di attuazione, ove si appalesi necessità ovvero opportunità, può
essere, con successiva deliberazione della Giunta regionale, modificata la
previsione di attribuzione, fermo il limite dello stanziamento del capitolo di
bilancio.