Legge abrogata dalla
l.r.
32/2018, art. 8,
comma 1.
Capo I - Emissioni
odorifere delle aziende
Art. 1
(1)
[1. L’emissione in atmosfera di
sostanze odorigene deve osservare, in prima applicazione, le concentrazioni
limite (CL) definite nell’allegato tecnico (2) alla
presente legge, che riporta i limiti in termini di concentrazione di odore e di
corrispondente concentrazione in volume per ogni sostanza considerata, oltre
alle indicazioni del metodo di analisi di riferimento.
2. La Giunta regionale, sulla
base di aggiornamenti scientifici e normativi anche a livello nazionale e
internazionale, sentita l’ARPA Puglia, con propria deliberazione modifica e/o
integra, secondo necessità, l’allegato tecnico.
3. Tutti i processi di
lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi
aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse),
devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di
captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante
sistema di abbattimento efficace.
4. Le concentrazioni limite si
applicano alle seguenti tipologie di emissioni:
a) emissioni puntuali
Le
emissioni di sostanze odorigene, derivanti da sorgenti puntuali, devono
rispettare i limiti riportati nell’Allegato tecnico;
b) emissioni diffuse
In caso di documentata
impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle
emissioni di processo, l’autorità competente, su richiesta del gestore, può
autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque
osservare le concentrazione limite stabilita nell’allegato tecnico.
5.
Per entrambe le tipologie di emissioni, i gestori devono adottare tecnologie
idonee e dimensionare gli impianti, ivi comprese l’altezza e la sezione di
sbocco del camino, in modo da evitare alla popolazione ogni disturbo o molestia
derivante dalle emissioni odorigene.
6. I gestori devono comunicare
all’autorità competente, all’autorità di controllo e al comune i dati relativi
ai controlli delle emissioni odorigene da effettuare con frequenza almeno
semestrale.
7. Nell’eventualità di
segnalazioni di disturbo o molestia, confermate da ARPA Puglia, attraverso
indagini al recettore mediante la determinazione di singoli composti odorigeni o
della concentrazione di odore misurata attraverso olfattometria dinamica che
consentano di individuare la sorgente che ha originato il fenomeno, il gestore
di detta sorgente deve presentare all’autorità competente, entro trenta giorni
dalla richiesta formale di ARPA Puglia, un piano di mitigazione/eliminazione
delle emissioni odorigene, da attuare entro dodici mesi, ovvero nei termini
stabiliti dall’Autorità ambientale competente.]
(1) Articolo, già
modificato dalla l.r.
n. 17/2007, art. 4, è stato sotituito dalla l.r.
n. 23/2015, art. 1. Il testo modificato era così formulato:"
Art. 1 - 1. L'emissione in
atmosfera di sostanze odorifere con livello olfattivo molto basso (minore di 1
ppm) dovrà osservare i seguenti limiti: A)
Emissioni puntuali - 1) sostanze con livello
olfattivo minore o uguale a 0,001 ppm: VLE minore o uguale a 5 ppm -
2) sostanze con livello olfattivo minore o uguale
a 0,010 ppm: VLE minore o uguale a 20 ppm. Qualora
alcune di dette sostanze odorifere fossero comprese nell'allegato I del decreto
ministeriale del 12 luglio 1990 con valori limiti di emissione più bassi,
occorre adottare i limiti inferiori. Il
dimensionamento del camino (altezza e sezione di sblocco) deve essere
determinato tenendo conto della peggiore situazione meteorologica verificatasi
negli ultimi dieci anni, in modo tale che la concentrazione massima al suolo
degli inquinanti abbia una diluizione minima di 1:16000 rispetto alle
concentrazioni misurate al camino stesso. Qualora
l'emissione contenga due o più sostanze ciascuna in concentrazione inferiore
alla corrispondente Concentrazione limite (C.L.) o Valore guida (V.G.), si dovrà
calcolare la sommatoria dei rapporti tra concentrazione effettiva e la
rispettiva C.L. o V.G. per verificare che la suddetta sommatoria sia inferiore a
1. Comunque, in caso di emissioni in atmosfera che
diano luogo a percezione di odori molesti, l'azienda è tenuta a ricercare
tecnologie idonee ad eliminare ogni inconveniente alla popolazione. L'azienda è tenuta a comunicare alla Regione, anche dopo
l'ottenimento di autorizzazione, la quantità e la qualità dei costituenti
l'emissione stessa. B) Emissioni diffuse -
Per le attività lavorative poste a meno di duemila
metri dal perimetro urbano è vietata l'emissione diretta in atmosfera di
sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo (minore o uguale a 0,010 ppm)
derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, ecc. . I valori di T.O.C.
(Threshold odor concentration) per le sostanze potranno essere desunti dai dati
di letteratura scientificamente riconosciuti così come determinati con apposita
deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere del Comitato regionale
per l'inquinamento atmosferico per la Puglia (C.R.I.A.P.) di cui alla legge
regionale 16 maggio 1985, n. 31. 1-bis. Nel
caso in cui, a seguito delle verifiche operate dalle autorità di controllo
ambientale, sia accertata l'emissione diffusa diretta in atmosfera di sostanze
inquinanti e/o a basso livello olfattivo, come definita al comma 1, derivante da
vasche, serbatoi e stoccaggi non confinati in ambienti chiusi, la stessa
autorità di controllo può disporre il confinamento in ambiente chiuso, o
comunque condizionato, delle medesime strutture di deposito e/o stoccaggio, le
cui successive emissioni convogliate sono soggette ad autorizzazione ai sensi
dell'articolo 269, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.
(2) Vedi l'Allegato
Tecnico
Art. 1 bis (3)
Campo di applicazione del Capo I
[1. Il Capo I della
presente legge si applica a tutte quelle attività che durante l’esercizio danno
luogo a emissioni odorigene, a quelle soggette ad autorizzazione integrata
ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni
- parte seconda) o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/06 e
s.m. - parte quarta) o ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera (d.lgs
152/06 e s.m. - parte quinta, articolo 269, articolo 272, comma 2, articolo 272
comma 1, lettere p-bis), z), aa)), nonché a tutte le attività sottoposte a
valutazione di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, da cui
possono derivare emissioni odorigene. Inoltre, la presente legge si applica alle
attività soggette a modifiche sostanziali come definite all’articolo 1 ter,
lettere d), e), f) e g).]
(3) Articolo aggiunto dalla l.r. n. 23/2015, art. 2
Art. 1 ter (4)
Definizioni
[a)
Stabilimento/installazione in esercizio: stabilimento/installazione già in
esercizio alla data dell’entrata in vigore del presente articolo;
b)
Stabilimento/installazione autorizzato ma non in esercizio:
stabilimento/installazione non ancora entrato in esercizio alla data di entrata
in vigore del presente articolo ma che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni
ambientali necessarie all’esercizio;
c) Stabilimento/installazione non
ancora autorizzato: stabilimento/installazione che non ricade nelle definizioni
di cui alle lettere a) e b);
d) Modifica sostanziale ai fini VIA: modifica
che a seguito di valutazione da parte dell’Autorità competente comporta
l’assoggettamento a valutazione di impatto ambientale o verifica di
assoggettabilità a VIA;
e) Modifica sostanziale ai fini AIA: modifica
ritenuta sostanziale secondo il procedimento stabilito dalla deliberazione di
Giunta regionale 5 aprile 2011, n. 648 (Linee guida per l’individuazione delle
modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e per
l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali);
f) Modifica sostanziale
ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006: modifica ritenuta sostanziale a
seguito della valutazione da parte dell’autorità competente;
g) Modifica
sostanziale ai sensi della parte V del d.lgs. 152/2006: modifica ritenuta
sostanziale a seguito della valutazione da parte dell’autorità competente, in
applicazione dei criteri previsti dall’articolo 268, comma 1, lettera m-bis;
h) Emissione odorigena: scarico diretto o indiretto da sorgenti puntuali o
diffuse dello stabilimento/installazione di sostanze in grado di essere
percepite dall’uomo attraverso il senso dell’olfatto, atte ad alterare le
normali condizioni di salubrità dell’aria e di costituire pertanto pregiudizio
diretto o indiretto sulla salute dell’uomo, tale da compromettere le attività
ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente.
i) Emissioni odorigene
puntuali: emissioni di sostanze odorigene in atmosfera prodotte da una sorgente
fissa attraverso condotti canalizzati di dimensioni definite e portata nota
dell’effluente gassoso.
j) Emissioni odorigene diffuse: emissioni di
sostanze odorigene in atmosfera prodotte da superfici areali solide o liquide di
dimensioni definite.]
(4) Articolo aggiunto dalla
l.r. n. 23/2015, art. 3
Art. 1
quater (5)
Superamento della
concentrazione limite
[1. Nel caso in cui
sia accertato il superamento della concentrazione limite delle emissioni
puntuali e/o diffuse delle emissioni odorigene, ovvero sia accertata la presenza
di emissioni non autorizzate, l’autorità di controllo segnala tale circostanza
all’autorità competente che richiede al gestore sistemi correttivi idonei a
rimuovere la criticità rilevata, assegnando un termine congruo per
l’adempimento. Perdurando l’inadempienza, l’autorità competente, su segnalazione
dell’autorità di controllo, assume le iniziative del caso.]
(5) Articolo aggiunto dalla
l.r. n. 23/2015, art. 4
Art. 1 quinquies
(6)
Disposizioni
transitorie e finali
[1. Per gli stabilimenti/installazioni di
cui all’articolo 1 ter, lettera c), le disposizioni trovano immediata
applicazione.
2. I gestori degli stabilimenti/installazioni di cui
all’articolo 1 ter, lettere a) e b), con attività rientranti nel campo di
applicazione di cui all’articolo 1 bis, presentano istanza di aggiornamento
dell’autorizzazione ambientale per l’adeguamento della stessa alle disposizioni
di cui agli articoli del novellato Capo 1, entro e non oltre due anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo. (7)
3. La realizzazione degli interventi di adeguamento,
salvo esplicite deroghe da parte dell’Autorità competente, deve essere portata a
termine entro un anno dalla data di aggiornamento dell’autorizzazione.]
(6) Articolo aggiunto dalla
l.r. n. 23/2015, art. 5
(7) Comma modificato
dalla l.r.
n. 1/2016, art.52.
Capo II -
Emissioni derivanti da sansifici
Art.
2
[1. Oltre a quanto stabilito dal
D.M. 12 luglio 1990 ed alle linee-guida della Regione Puglia sulle emissioni
puntuali di sostanze odorifere, di cui al precedente articolo, si prescrive
quanto segue:
a) utilizzazione di sanse con
contenuto di umidità non superiore al 60%;
b) divieto di stoccaggio e
smaltimento di acque di vegetazione a mezzo dell'impianto di essiccazione della
sansa;
c) lo stoccaggio della sansa devo
avvenire in ambienti protetti, in zone opportunamente cordolate (anche vasche
purché dotate di copertura fissa o amovibile);
d) lo stoccaggio di ciascuna
partita di sansa non confinato in ambiente chiuso, in ogni caso, non deve avere
una durata superiore agli otto giorni ; (8)
e) la quantità massima di
stoccaggio della sansa non confinato in ambiente chiuso non deve mai superare il
doppio della potenzialità settimanale degli impianti presenti nell'insediamento
produttivo .] (9)
(8)
Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera c),
L.R. 14 giugno 2007, n. 17. Il
testo originario era così formulato: «d) lo stoccaggio della sansa, in ogni
caso, non dovrà avere una durata superiore agli otto giorni.».
(9) Lettera così sostituita
dall'art.4, comma 2, lettera c),
L.R. 14 giugno 2007, n. 17. Il
testo originario era così formulato: «e) la quantità massima di stoccaggio non
deve mai superare il doppio della potenzialità degli impianti presenti
nell'insediamento produttivo.».
Art.
3
[1. Oltre quanto stabilito per le
sostanze odorifere, si applicano i seguenti limiti alle emissioni:
|
A) Generatori di calore (minore a 5 MW)
alimentati con sansa |
|
|
|
|
1) Polveri |
100 |
mg/m3 |
|
2) SOV (come C.O.T.) |
50 |
mg/m3 |
|
3) HCL |
30 |
mg/m3 |
|
4) Nox |
650 |
mg/m3 |
|
5) Sox |
2000 |
mg/m3 |
|
|
|
|
|
|
B) Estrazione e raffinazione oli di sansa
di oliva |
|
|
|
|
1) Polveri |
200 |
mg/m3 |
|
2) Nox |
300 |
mg/m3 |
|
|
|
|
C) Estrazione e raffinazione oli di
semi |
|
|
|
|
1) essiccazione semi |
polveri 150 |
mg/m3 |
|
2) lavorazione semi |
polveri 80 |
mg/m3 |
|
|
|
|
|
|
Capo III
Art.
4
[1. Le
caratteristiche di funzionamento, di cui alla presente normativa, devono essere
assicurate sia per gli impianti già autorizzati dalla Regione che per quelli per
i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 6,
12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 203.
2. A tal fine, i
titolari degli impianti devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, progetto di adeguamento.
3. Entro i
successivi ventiquattro mesi, anche in assenza di provvedimento autorizzativo da
parte della Regione sul progetto di adeguamento presentato, gli impianti devono,
comunque, essere adeguati in conformità alla presente normativa.
4. Decorso
inutilmente il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione concessa,
dalla Regione ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 si intende automaticamente
revocata, mentre gli impianti per i quali sia stata presentata domanda ai sensi
dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/1988 devono cessare ogni attività.
]
Capo IV -
Disciplina delle emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale
Art.
5
[1. Nelle aree dichiarate a
elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio
1986, n. 349, modificata, dalla successiva legge 28 agosto 1989, n. 305, fermo
restando quanto disposto dal precedente art. 4, qualsiasi impianto ivi ubicato
che procuri emissioni in atmosfera è tenuto a far rientrare le stesse in limiti
più bassi del 20 per cento di quelli autorizzati o previsti in normativa.
Trovano applicazione i commi 2, 3 e 4 del precedente art. 4.
2. Le limitazioni delle emissioni
operano anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validità della
dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, senza che siano divenuti
operativi gli interventi di risanamento di cui al piano previsto dal già citato
art. 7 della L. n. 349/1986. ]
Art.
5-bis
[1. Gli interventi disposti e
autorizzati ai sensi della presente legge devono essere realizzati in conformità
all'articolo 269, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, anche in riferimento alle
procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia).
2. In caso di verificata
impraticabilità della realizzazione degli interventi disposti per l'adeguamento
dell'impianto, l'impresa interessata è chiamata a proporre, entro un anno dalla
data di emanazione delle prescrizioni impiantistiche, un piano di
delocalizzazione dell'impianto in questione, da concordare, nelle sue modalità
operative e temporali di attuazione, con le autorità locali ](10).
(10) Articolo aggiunto dall'art. 4,
comma 2, lettera d), L.R.
14 giugno 2007, n. 17.