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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1999
Numero
7
Data
22/01/1999
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia 27 gennaio 1999, n. 10
Allegati

 



Legge abrogata dalla l.r. 32/2018, art. 8, comma 1.

 Capo I - Emissioni odorifere delle aziende

Art. 1 (1)

 

[1. L’emissione in atmosfera di sostanze odorigene deve osservare, in prima applicazione, le concentrazioni limite (CL) definite nell’allegato tecnico (2) alla presente legge, che riporta i limiti in termini di concentrazione di odore e di corrispondente concentrazione in volume per ogni sostanza considerata, oltre alle indicazioni del metodo di analisi di riferimento.

2. La Giunta regionale, sulla base di aggiornamenti scientifici e normativi anche a livello nazionale e internazionale, sentita l’ARPA Puglia, con propria deliberazione modifica e/o integra, secondo necessità, l’allegato tecnico.

3. Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace.

4. Le concentrazioni limite si applicano alle seguenti tipologie di emissioni:

a) emissioni puntuali
Le emissioni di sostanze odorigene, derivanti da sorgenti puntuali, devono rispettare i limiti riportati nell’Allegato tecnico;
b) emissioni diffuse


In caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l’autorità competente, su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare le concentrazione limite stabilita nell’allegato tecnico.

5. Per entrambe le tipologie di emissioni, i gestori devono adottare tecnologie idonee e dimensionare gli impianti, ivi comprese l’altezza e la sezione di sbocco del camino, in modo da evitare alla popolazione ogni disturbo o molestia derivante dalle emissioni odorigene.

6. I gestori devono comunicare all’autorità competente, all’autorità di controllo e al comune i dati relativi ai controlli delle emissioni odorigene da effettuare con frequenza almeno semestrale.

7. Nell’eventualità di segnalazioni di disturbo o molestia, confermate da ARPA Puglia, attraverso indagini al recettore mediante la determinazione di singoli composti odorigeni o della concentrazione di odore misurata attraverso olfattometria dinamica che consentano di individuare la sorgente che ha originato il fenomeno, il gestore di detta sorgente deve presentare all’autorità competente, entro trenta giorni dalla richiesta formale di ARPA Puglia, un piano di mitigazione/eliminazione delle emissioni odorigene, da attuare entro dodici mesi, ovvero nei termini stabiliti dall’Autorità ambientale competente.]

(1) Articolo, già modificato dalla l.r. n. 17/2007, art. 4, è stato sotituito dalla l.r. n. 23/2015, art. 1. Il testo modificato era così formulato:" Art. 1 - 1. L'emissione in atmosfera di sostanze odorifere con livello olfattivo molto basso (minore di 1 ppm) dovrà osservare i seguenti limiti: A) Emissioni puntuali - 1) sostanze con livello olfattivo minore o uguale a 0,001 ppm: VLE minore o uguale a 5 ppm - 2) sostanze con livello olfattivo minore o uguale a 0,010 ppm: VLE minore o uguale a 20 ppm. Qualora alcune di dette sostanze odorifere fossero comprese nell'allegato I del decreto ministeriale del 12 luglio 1990 con valori limiti di emissione più bassi, occorre adottare i limiti inferiori. Il dimensionamento del camino (altezza e sezione di sblocco) deve essere determinato tenendo conto della peggiore situazione meteorologica verificatasi negli ultimi dieci anni, in modo tale che la concentrazione massima al suolo degli inquinanti abbia una diluizione minima di 1:16000 rispetto alle concentrazioni misurate al camino stesso. Qualora l'emissione contenga due o più sostanze ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente Concentrazione limite (C.L.) o Valore guida (V.G.), si dovrà calcolare la sommatoria dei rapporti tra concentrazione effettiva e la rispettiva C.L. o V.G. per verificare che la suddetta sommatoria sia inferiore a 1. Comunque, in caso di emissioni in atmosfera che diano luogo a percezione di odori molesti, l'azienda è tenuta a ricercare tecnologie idonee ad eliminare ogni inconveniente alla popolazione. L'azienda è tenuta a comunicare alla Regione, anche dopo l'ottenimento di autorizzazione, la quantità e la qualità dei costituenti l'emissione stessa. B) Emissioni diffuse - Per le attività lavorative poste a meno di duemila metri dal perimetro urbano è vietata l'emissione diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo (minore o uguale a 0,010 ppm) derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, ecc. . I valori di T.O.C. (Threshold odor concentration) per le sostanze potranno essere desunti dai dati di letteratura scientificamente riconosciuti così come determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere del Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico per la Puglia (C.R.I.A.P.) di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 31. 1-bis. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche operate dalle autorità di controllo ambientale, sia accertata l'emissione diffusa diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo, come definita al comma 1, derivante da vasche, serbatoi e stoccaggi non confinati in ambienti chiusi, la stessa autorità di controllo può disporre il confinamento in ambiente chiuso, o comunque condizionato, delle medesime strutture di deposito e/o stoccaggio, le cui successive emissioni convogliate sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006

(2) Vedi l'Allegato Tecnico

 

Art. 1 bis  (3)

Campo di applicazione del Capo I

 

[1. Il Capo I della presente legge si applica a tutte quelle attività che durante l’esercizio danno luogo a emissioni odorigene, a quelle soggette ad autorizzazione integrata ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni - parte seconda) o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/06 e s.m. - parte quarta) o ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera (d.lgs 152/06 e s.m. - parte quinta, articolo 269, articolo 272, comma 2, articolo 272 comma 1, lettere p-bis), z), aa)), nonché a tutte le attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, da cui possono derivare emissioni odorigene. Inoltre, la presente legge si applica alle attività soggette a modifiche sostanziali come definite all’articolo 1 ter, lettere d), e), f) e g).]

(3) Articolo aggiunto dalla l.r. n. 23/2015, art. 2

 

Art. 1 ter  (4)

Definizioni

[a) Stabilimento/installazione in esercizio: stabilimento/installazione già in esercizio alla data dell’entrata in vigore del presente articolo;
b) Stabilimento/installazione autorizzato ma non in esercizio: stabilimento/installazione non ancora entrato in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo ma che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio;
c) Stabilimento/installazione non ancora autorizzato: stabilimento/installazione che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere a) e b);
d) Modifica sostanziale ai fini VIA: modifica che a seguito di valutazione da parte dell’Autorità competente comporta l’assoggettamento a valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità a VIA;
e) Modifica sostanziale ai fini AIA: modifica ritenuta sostanziale secondo il procedimento stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2011, n. 648 (Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali);
f) Modifica sostanziale ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006: modifica ritenuta sostanziale a seguito della valutazione da parte dell’autorità competente;
g) Modifica sostanziale ai sensi della parte V del d.lgs. 152/2006: modifica ritenuta sostanziale a seguito della valutazione da parte dell’autorità competente, in applicazione dei criteri previsti dall’articolo 268, comma 1, lettera m-bis;
h) Emissione odorigena: scarico diretto o indiretto da sorgenti puntuali o diffuse dello stabilimento/installazione di sostanze in grado di essere percepite dall’uomo attraverso il senso dell’olfatto, atte ad alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto sulla salute dell’uomo, tale da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente.
i) Emissioni odorigene puntuali: emissioni di sostanze odorigene in atmosfera prodotte da una sorgente fissa attraverso condotti canalizzati di dimensioni definite e portata nota dell’effluente gassoso.
j) Emissioni odorigene diffuse: emissioni di sostanze odorigene in atmosfera prodotte da superfici areali solide o liquide di dimensioni definite.]

(4) Articolo aggiunto dalla l.r. n. 23/2015, art. 3

 

Art. 1 quater  (5)

Superamento della concentrazione limite

[1. Nel caso in cui sia accertato il superamento della concentrazione limite delle emissioni puntuali e/o diffuse delle emissioni odorigene, ovvero sia accertata la presenza di emissioni non autorizzate, l’autorità di controllo segnala tale circostanza all’autorità competente che richiede al gestore sistemi correttivi idonei a rimuovere la criticità rilevata, assegnando un termine congruo per l’adempimento. Perdurando l’inadempienza, l’autorità competente, su segnalazione dell’autorità di controllo, assume le iniziative del caso.]

(5) Articolo aggiunto dalla l.r. n. 23/2015, art. 4

 

 

Art. 1 quinquies (6)

Disposizioni transitorie e finali


[1. Per gli stabilimenti/installazioni di cui all’articolo 1 ter, lettera c), le disposizioni trovano immediata applicazione.

2. I gestori degli stabilimenti/installazioni di cui all’articolo 1 ter, lettere a) e b), con attività rientranti nel campo di applicazione di cui all’articolo 1 bis, presentano istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale per l’adeguamento della stessa alle disposizioni di cui agli articoli del novellato Capo 1, entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
(7)

3. La realizzazione degli interventi di adeguamento, salvo esplicite deroghe da parte dell’Autorità competente, deve essere portata a termine entro un anno dalla data di aggiornamento dell’autorizzazione.]

(6) Articolo aggiunto dalla l.r. n. 23/2015, art. 5

(7) Comma modificato dalla l.r. n. 1/2016, art.52.

 

 

Capo II - Emissioni derivanti da sansifici

Art. 2

 

[1. Oltre a quanto stabilito dal D.M. 12 luglio 1990 ed alle linee-guida della Regione Puglia sulle emissioni puntuali di sostanze odorifere, di cui al precedente articolo, si prescrive quanto segue:

a) utilizzazione di sanse con contenuto di umidità non superiore al 60%;

b) divieto di stoccaggio e smaltimento di acque di vegetazione a mezzo dell'impianto di essiccazione della sansa;

c) lo stoccaggio della sansa devo avvenire in ambienti protetti, in zone opportunamente cordolate (anche vasche purché dotate di copertura fissa o amovibile);

d) lo stoccaggio di ciascuna partita di sansa non confinato in ambiente chiuso, in ogni caso, non deve avere una durata superiore agli otto giorni ; (8)

e) la quantità massima di stoccaggio della sansa non confinato in ambiente chiuso non deve mai superare il doppio della potenzialità settimanale degli impianti presenti nell'insediamento produttivo .] (9)

(8)  Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera c), L.R. 14 giugno 2007, n. 17. Il testo originario era così formulato: «d) lo stoccaggio della sansa, in ogni caso, non dovrà avere una durata superiore agli otto giorni.».

(9)  Lettera così sostituita dall'art.4, comma 2, lettera c), L.R. 14 giugno 2007, n. 17. Il testo originario era così formulato: «e) la quantità massima di stoccaggio non deve mai superare il doppio della potenzialità degli impianti presenti nell'insediamento produttivo.».

 

Art. 3

 

[1. Oltre quanto stabilito per le sostanze odorifere, si applicano i seguenti limiti alle emissioni:

 

A) Generatori di calore (minore a 5 MW) alimentati con sansa

 

 

 

 

1) Polveri

100

mg/m3

 

2) SOV (come C.O.T.)

50

mg/m3

 

3) HCL

30

mg/m3

 

4) Nox

650

mg/m3

 

5) Sox

2000

mg/m3

 

 

 

 

 

 

B) Estrazione e raffinazione oli di sansa di oliva

 

 

 

 

1) Polveri

200

mg/m3

 

2) Nox

300

mg/m3

 

 

 

 

C) Estrazione e raffinazione oli di semi

 

 

 

 

1) essiccazione semi

polveri 150

mg/m3

 

2) lavorazione semi

polveri 80

mg/m3

 

 

 

 

 

 

 

Capo III

Art. 4

 

[1. Le caratteristiche di funzionamento, di cui alla presente normativa, devono essere assicurate sia per gli impianti già autorizzati dalla Regione che per quelli per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 6, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 203.

2. A tal fine, i titolari degli impianti devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, progetto di adeguamento.

3. Entro i successivi ventiquattro mesi, anche in assenza di provvedimento autorizzativo da parte della Regione sul progetto di adeguamento presentato, gli impianti devono, comunque, essere adeguati in conformità alla presente normativa.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione concessa, dalla Regione ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 si intende automaticamente revocata, mentre gli impianti per i quali sia stata presentata domanda ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 203/1988 devono cessare ogni attività. ]

 

 

Capo IV - Disciplina delle emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale

Art. 5

 

[1. Nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modificata, dalla successiva legge 28 agosto 1989, n. 305, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 4, qualsiasi impianto ivi ubicato che procuri emissioni in atmosfera è tenuto a far rientrare le stesse in limiti più bassi del 20 per cento di quelli autorizzati o previsti in normativa. Trovano applicazione i commi 2, 3 e 4 del precedente art. 4.

2. Le limitazioni delle emissioni operano anche nell'ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, senza che siano divenuti operativi gli interventi di risanamento di cui al piano previsto dal già citato art. 7 della L. n. 349/1986. ]

 

Art. 5-bis

 

[1. Gli interventi disposti e autorizzati ai sensi della presente legge devono essere realizzati in conformità all'articolo 269, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, anche in riferimento alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. In caso di verificata impraticabilità della realizzazione degli interventi disposti per l'adeguamento dell'impianto, l'impresa interessata è chiamata a proporre, entro un anno dalla data di emanazione delle prescrizioni impiantistiche, un piano di delocalizzazione dell'impianto in questione, da concordare, nelle sue modalità operative e temporali di attuazione, con le autorità locali ](10).

(10)  Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera d), L.R. 14 giugno 2007, n. 17.