Art. 1
Modifica all’articolo
1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7
1. L’articolo
1 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni
odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree
a elevato rischio di crisi ambientale), così come modificato dall’articolo
4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, è sostituito dal seguente:
“Art. 1
1. L’emissione in atmosfera di sostanze
odorigene deve osservare, in prima applicazione, le concentrazioni limite (CL)
definite nell’allegato tecnico (1) alla presente
legge, che riporta i limiti in termini di concentrazione di odore e di
corrispondente concentrazione in volume per ogni sostanza considerata, oltre
alle indicazioni del metodo di analisi di riferimento.
2. La Giunta regionale, sulla base di aggiornamenti
scientifici e normativi anche a livello nazionale e internazionale, sentita
l’ARPA Puglia, con propria deliberazione modifica e/o integra, secondo
necessità, l’allegato tecnico.
3. Tutti i processi di lavorazione che
comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti,
stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono
essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione
e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema
di abbattimento efficace.
4. Le concentrazioni limite si applicano
alle seguenti tipologie di emissioni:
a) emissioni puntuali Le emissioni di sostanze
odorigene, derivanti da sorgenti puntuali, devono rispettare i limiti
riportati nell’Allegato tecnico; b) emissioni diffuse
In caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare
idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l’autorità
competente, su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di
sostanze odorigene che devono comunque osservare le concentrazione limite
stabilita nell’allegato tecnico.
5. Per entrambe le tipologie di
emissioni, i gestori devono adottare tecnologie idonee e dimensionare gli
impianti, ivi comprese l’altezza e la sezione di sbocco del camino, in modo da
evitare alla popolazione ogni disturbo o molestia derivante dalle emissioni
odorigene.
6. I gestori devono comunicare all’autorità competente,
all’autorità di controllo e al comune i dati relativi ai controlli delle
emissioni odorigene da effettuare con frequenza almeno semestrale.
7. Nell’eventualità di segnalazioni di disturbo
o molestia, confermate da ARPA Puglia, attraverso indagini al recettore
mediante la determinazione di singoli composti odorigeni o della
concentrazione di odore misurata attraverso olfattometria dinamica che
consentano di individuare la sorgente che ha originato il fenomeno, il gestore
di detta sorgente deve presentare all’autorità competente, entro trenta giorni
dalla richiesta formale di ARPA Puglia, un piano di mitigazione/eliminazione
delle emissioni odorigene, da attuare entro dodici mesi, ovvero nei termini
stabiliti dall’Autorità ambientale competente.”. (1) Vedi l'Allegato
Tecnico
Art. 2
Inserimento dell’articolo
1 bis alla l.r. 7/1999
1. Dopo l’articolo
1 della l.r. n. 7/1999 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis Campo di applicazione del Capo I
1. Il Capo I della presente legge si applica a tutte quelle attività
che durante l’esercizio danno luogo a emissioni odorigene, a quelle soggette
ad autorizzazione integrata ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni - parte seconda) o ad autorizzazione alla
gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/06 e s.m. - parte quarta) o ad autorizzazione
alle emissioni in atmosfera (d.lgs 152/06 e s.m. - parte quinta, articolo 269,
articolo 272, comma 2, articolo 272 comma 1, lettere p-bis), z), aa)), nonché
a tutte le attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o a
verifica di assoggettabilità, da cui possono derivare emissioni odorigene.
Inoltre, la presente legge si applica alle attività soggette a modifiche
sostanziali come definite all’articolo 1 ter, lettere d), e), f) e g).”.
Art. 3
Inserimento dell’articolo
1 ter alla l.r. 7/1999
1. Dopo l’articolo
1 bis della l.r. n. 7/1999, inserito dall’articolo 2 della presente legge,
è aggiunto il seguente:
“Art. 1 ter Definizioni
a)
Stabilimento/installazione in esercizio: stabilimento/installazione già in
esercizio alla data dell’entrata in vigore del presente articolo; b)
Stabilimento/installazione autorizzato ma non in esercizio:
stabilimento/installazione non ancora entrato in esercizio alla data di
entrata in vigore del presente articolo ma che ha già ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio; c)
Stabilimento/installazione non ancora autorizzato: stabilimento/installazione
che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere a) e b); d) Modifica
sostanziale ai fini VIA: modifica che a seguito di valutazione da parte
dell’Autorità competente comporta l’assoggettamento a valutazione di impatto
ambientale o verifica di assoggettabilità a VIA; e) Modifica sostanziale
ai fini AIA: modifica ritenuta sostanziale secondo il procedimento stabilito
dalla deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2011, n. 648 (Linee guida per
l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del
d.lgs. 152/2006 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali);
f) Modifica sostanziale ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006:
modifica ritenuta sostanziale a seguito della valutazione da parte
dell’autorità competente; g) Modifica sostanziale ai sensi della parte V
del d.lgs. 152/2006: modifica ritenuta sostanziale a seguito della valutazione
da parte dell’autorità competente, in applicazione dei criteri previsti
dall’articolo 268, comma 1, lettera m-bis; h) Emissione odorigena: scarico
diretto o indiretto da sorgenti puntuali o diffuse dello
stabilimento/installazione di sostanze in grado di essere percepite dall’uomo
attraverso il senso dell’olfatto, atte ad alterare le normali condizioni di
salubrità dell’aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto
sulla salute dell’uomo, tale da compromettere le attività ricreative e gli
altri usi legittimi dell’ambiente. i) Emissioni odorigene puntuali:
emissioni di sostanze odorigene in atmosfera prodotte da una sorgente fissa
attraverso condotti canalizzati di dimensioni definite e portata nota
dell’effluente gassoso. j) Emissioni odorigene diffuse: emissioni di
sostanze odorigene in atmosfera prodotte da superfici areali solide o liquide
di dimensioni definite.”.
Art. 4
Inserimento dell’articolo
1 quater alla l.r. 7/1999
1. Dopo l’articolo
1 ter della l.r. n. 7/1999, inserito dall’articolo 3 della presente legge, è
aggiunto il seguente:
“Art. 1 quater Superamento della
concentrazione limite
1. Nel caso in cui sia accertato il
superamento della concentrazione limite delle emissioni puntuali e/o diffuse
delle emissioni odorigene, ovvero sia accertata la presenza di emissioni non
autorizzate, l’autorità di controllo segnala tale circostanza all’autorità
competente che richiede al gestore sistemi correttivi idonei a rimuovere la
criticità rilevata, assegnando un termine congruo per l’adempimento.
Perdurando l’inadempienza, l’autorità competente, su segnalazione
dell’autorità di controllo, assume le iniziative del caso.”.
Art. 5
Inserimento dell’articolo
1 quinquies alla l.r. 7/1999
1. Dopo l’articolo
1 quater della l.r. n. 7/1999, inserito dall’articolo 4 della presente
legge, è aggiunto il seguente:
“Art. 1 quinquies Disposizioni transitorie e finali
1. Per gli stabilimenti/installazioni di cui all’articolo 1 ter,
lettera c), le disposizioni trovano immediata applicazione.
2. I
gestori degli stabilimenti/installazioni di cui all’articolo 1 ter, lettere a)
e b), con attività rientranti nel campo di applicazione di cui all’articolo 1
bis, presentano istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale per
l’adeguamento della stessa alle disposizioni di cui agli articoli del
novellato Capo 1, entro e non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente articolo.
3. La realizzazione degli interventi
di adeguamento, salvo esplicite deroghe da parte dell’Autorità competente,
deve essere portata a termine entro un anno dalla data di aggiornamento
dell’autorizzazione.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art.
53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 16 aprile 2015
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