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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2018
Numero
32
Data
16/07/2018
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Disciplina in materia di emissioni odorigene
Note
Con Sentenza n. 178/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett.c) e d), 3,4,5,6,7 e 9 e dell'Allegato tecnico della presente legge promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma , lettera s), della Costituzione e in relazione agli artt. 7-bis, comma 8, 19, 22 e 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale; ha dichiarato non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, della presente legge, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e in relazione all'art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006. Bollettino n. 96 Suppl., pubblicato il 19/07/2018
Allegati

 



 

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

  1. Le presenti disposizioni sono volte a evitare, prevenire e ridurre l’impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche.

    2. Le presenti disposizioni si applicano:

                  [  a) alle installazioni che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in caso di presenza di sorgenti odorigene significative; ] (1)

                 [  b) alle modifiche sostanziali delle installazioni di cui alla lettera a), ove tali modifiche comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;] (2)

                  c) ai progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;

                 d) alle modifiche o estensioni dei progetti di cui alla lettera c), già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione laddove per tali modifiche sia necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale e ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;

                     e) alle installazioni soggette ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta, titolo I, capo IV, del d.lgs. 152/2006;

                     f) alle installazioni/stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 269 del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di emissioni odorigene significative;

                    g) alle installazioni/stabilimenti individuati in esito alle attività di cui all’articolo 5;

                   h) alle installazioni individuate con deliberazione di Giunta regionale secondo quanto previsto all’articolo 6.

(1) Con Sentenza n. 178/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l 'illegittimità costituzionale della presente lettera.

(2) Con Sentenza n. 178/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l 'illegittimità costituzionale della presente lettera.

 

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

           a) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle presenti disposizioni;

           b) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi;

          c) istanza: la domanda, presentata dal gestore ovvero dal proponente, volta all’ottenimento del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di valutazione di impatto ambientale ovvero di AIA autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;

          d) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denom inato che autorizza l’esercizio;

          e) odorante: sostanza che stimola un sistema olfattivo umano in modo che sia percepito un odore;

          f) emissione odorigena: rilascio in atmosfera diretto o indiretto di odoranti da sorgenti puntiformi, diffuse o fuggitive dell’installazione, atto a generare un impatto olfattivo;

         g) sorgente odorigena significativa: la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m3;

          h) disturbo olfattivo: effetto negativo causato sulla persona dall’esposizione a un odore;

        i) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all’odore;

        j) ricettore sensibile: posizione geografica sul territorio presso la quale devono essere rispettati i valori di accettabilità in relazione alla destinazione d’uso attuale e prevista e alla densità abitativa dell’intorno del ricettore;

        k) valore di accettabilità : concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata sull’intero dominio temporale di simulazione annuale che deve essere rispettato presso i recettor i sensibili.

2. Restano ferme le altre definizioni di cui al d.lgs. 152/2006.

Art. 3

Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione dell’impatto olfattivo

1. Il gestore ovvero il proponente, all’atto della presentazione dell’istanza all’autorità competente, provvede ad allegare la documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell’impatto olfattivo delle emissioni, redatta secondo le indicazioni di cui all’allegato annesso alle presenti disposizioni.

2. L’assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge.

3. In ogni caso tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace. Solo in caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l’autorità competente su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare i valori limite fissati dall’autorità competente.

4. L’autorità competente, nell’ambito dell’istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (ARPA) Puglia:

             a) valuta la documentazione presentata;

           b) verifica, anche sulla base delle migliori tecniche disponibili, l’adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali proposti dal gestore al fine di garantire il contenimento delle emissioni odorigene, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della presenza di potenziali recettori sensibili;

          c) individua i valori limite di emissione che devono essere rispettati al fine di contenere entro i valori di accettabilità l’impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene;

         d) formula le eventuali prescrizioni tecniche e gestionali, definendone la relativa tempistica, per il contenimento delle emissioni odorigene sia in condizioni di normale attività sia in condizioni diverse dal normale esercizio;

         e) definisce le misure e le modalità e le frequenze di monitoraggio delle emissioni odorigene.

5. La violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nei provvedimenti, anche in esito alle attività di cui al comma 2, determina l’applicabilità del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore.

6. In sede di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni procedenti tengono conto della presenza di sorgenti odorigene significative garantendo la coerenza delle previsioni dei piani con le finalità delle presenti disposizioni.

 

Art. 4

Attività di controllo

  1. ARPA Puglia assicura l’effettuazione, secondo quanto previsto e programmato nei provvedimenti autorizzativi, delle ispezioni ambientali, comprensive delle attività di controllo delle emissioni odorigene e di verifica e validazione degli autocontrolli dei gestori.

  2. ARPA Puglia trasmette all’autorità competente il rapporto dell’attività di ispezione ambientale completo della descrizione delle attività di sopralluogo e delle attività di campionamento e analisi delle emissioni odorigene.

  3. ARPA Puglia allega al rapporto dell’attività di ispezione i rapporti di prova e indica tutte le criticità eventualmente riscontrate nell’ambito dell’ispezione ambientale.

  4. ARPA Puglia uniforma lo svolgimento delle attività relative alle emissioni odorigene e agli impatti olfattivi alle indicazioni di cui all’allegato annesso alle presenti disposizioni.

 

Art. 5

Gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo

1. ARPA Puglia assicura la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo, in particolare:

          a) raccoglie, elabora, verifica e valida le segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione;

         b) individua la sorgente che ha originato il disturbo anche mediante sopralluoghi, ispezioni, campionamenti e analisi condotte conformemente alle presenti disposizioni;

         c) propone le possibili soluzioni tecnico-impiantistiche o gestionali, sulla base delle migliori tecniche disponibili, volte a ricondurre le emissioni entro valori adeguati e l’impatto olfattivo entro i valori di accettabilità.

2. ARPA Puglia, ai fini della conduzione dell’attività di cui al comma 4, elabora d’intesa con la Regione un protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo redatto secondo le indicazioni di cui all’allegato annesso alle presenti disposizioni. ARPA Puglia garantisce, altresì, che il tempo intercorrente tra la validazione delle segnalazioni di disturbo olfattivo di cui al comma 1, lettera a), e la trasmissione all’autorità competente dei relativi esiti non sia superiore a sei mesi.

3. I comuni, le province e la Città metropolitana concorrono alla gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo secondo le modalità previste nel protocollo operativo di cui al comma 2.

4. ARPA Puglia trasmette gli esiti dell’attività di cui al comma 1 all’autorità competente che, sentito il gestore, valuta se sussiste la necessità di riesame e/o aggiornamento del titolo autorizzativo.

5. Nell’ambito del procedimento di cui al comma 4, l’autorità competente richiede al gestore la presentazione di un progetto di adeguamento, redatto tenendo conto delle valutazioni nonché delle risultanze delle indagini svolte da ARPA Puglia.

6. L’autorità competente, nell’ambito dell’istruttoria tecnico amministrativa volta all’aggiornamento e/o al riesame del provvedimento autorizzativo, anche avvalendosi del supporto tecnico di ARPA Puglia, procede come indicato alle lettere da a) a e) del dell’articolo 3, comma 4.

 

Art. 6

Aggiornamenti

  1. [La Giunta regionale con propria deliberazione provvede all’aggiornamento dell’allegato annesso alle presenti disposizioni.

  2. La Giunta regionale definisce nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disposizioni volte alla minimizzazione dell’impatto olfattivo per particolari categorie di attività.]

 (3) Con Sentenza n. 178/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l 'illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati per effetto delle disposizioni della legge regionale del 16 aprile 2015, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17) restano disciplinati dalla normativa previgente. Su istanza del proponente, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’autorità competente dispone l’applicazione delle disposizioni recate da quest’ultima al procedimento in corso.

Art. 8

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale del 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale).

Art. 9

Adempimenti

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione