(1) Il Governo ha osservato la previsione di
un eccessivo accentramento, in capo alla Regione, di compiti che potrebbero
invece essere conferiti agli enti locali, ed in particolare alle province, in
ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera a),
della L. n. 59/1997.
Art.1
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo
117 della Costituzione, dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142
"Ordinamento delle autonomie locali", nonché della legge 15 marzo 1997, n.59
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed
enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa" e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143
"Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materie di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale", provvede
a disciplinare l’articolazione e l’organizzazione delle funzioni attribuite in
materia di agricoltura, alimentazione, acquacoltura, caccia, pesca, incentivi
alle imprese agricole e zootecniche e usi civici alla Regione, ovvero da questa
conferite alle Province, ai Comuni o loro Consorzi e alle Comunità montane.
Art.2
(Oggetto)
1. Ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica. 15 gennaio 1972, n. 11, del decreto del Presidente della
Repubblica. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 4 dicembre 1993, n. 491, le
funzioni amministrative in materia di agricoltura concernono: le coltivazioni
della terra, le attività zootecniche e l’allevamento di qualsiasi specie con le
relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e
gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; la
raccolta, conservazione, trasformazione e commercio dei prodotti agricoli e
zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi
a favore dell’impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività
di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori
agricoli; le attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le
destinazioni agrarie delle terre di uso civico; il demanio armentizio; la
propaganda per la cooperazione agricola; la propaganda, la divulgazione tecnica
e l’informazione socio-economica in agricoltura; la formazione e qualificazione
professionale degli operatori agricoli; l’assistenza aziendale e interaziendale
nel settore agricolo; il miglioramento fondiario e l’ammodernamento delle
strutture fondiarie; gli interventi di incentivazione e sostegno della
cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione e
il commercio dei prodotti agricoli; il miglioramento e incremento zootecnico; il
servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;
la gestione dei centri di fecondazione artificiale; ogni altro intervento sulle
strutture agricole, anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari,
ivi compresa l’erogazione di incentivi e contributi.
Art.3
(Funzioni attribuite alla Regione)
1. Ai sensi
dell’articolo 1 del d. lgs. 143/1997, sono esercitate dalla Regione
direttamente, ovvero conferite alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane
o svolte attraverso enti funzionali, tutte le funzioni amministrative in materia
di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale e
alimentazione già svolte dal soppresso Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali e non mantenute alla specifica competenza statale ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo medesimo.
Art.4
(Funzioni riservate alla competenza regionale)
1. Sono riservate alla competenza della Regione le
funzioni e i compiti amministrativi richiedenti l’unitario esercizio a livello
regionale concernenti:
- i rapporti con il Ministero delle politiche agricole e
forestali e l’Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici
generali e settoriali in campo agricolo, ittico, agrituristico, rurale,
alimentare e faunistico; il coordinamento delle funzioni delegate e la
relativa vigilanza;
- l’attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale
previsti in campo agricolo, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e
faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali;
- la ripartizione delle risorse finanziarie occorrenti per
l’esercizio delle funzioni delegate;
- le funzioni amministrative, comprese la vigilanza e la tutela,
relative a enti o istituzioni a carattere regionale;
- la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da
calamità naturali e da avversità atmosferiche e l’adozione dei provvedimenti
relativi e conseguenti, ai sensi della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 e
successive modificazioni, sulla base delle proposte formulate dalle Province
entro i termini previsti dalla legislazione vigente;
- la regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria,
anche attraverso la istruzione e redazione del piano faunistico venatorio
regionale e la predisposizione del calendario venatorio regionale; il
controllo tecnico-amministrativo dei piani faunistici provinciali;
- il coordinamento e l’indirizzo per i controlli e le
certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei
prodotti vegetali;
- l’offerta dei prodotti agricoli e gli interventi sui mercati,
ivi comprese le relative forme organizzative;
- gli interventi sulle strutture di trasformazione e
commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione;
- i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito
agrario e, in particolare, il riparto fra gli stessi delle disponibilità
finanziarie relative al credito agevolato, la definizione delle priorità, dei
criteri e dei parametri relativi al credito stesso;
- il riconoscimento giuridico delle associazioni dei produttori
agricoli, la vigilanza e il controllo sulle attività delle associazioni
riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
- le funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a
commissioni e comitati a carattere regionale;
- la rappresentanza in commissioni, gruppi di lavoro, incontri e
riunioni a livello nazionale ove si trattino problemi di carattere agricolo;
- le funzioni amministrative concernenti la ricerca applicata,
le attività sperimentali e dimostrative e le attività per il supporto
regionale all’assistenza tecnica in agricoltura; nonché, d’intesa con le
Province, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo
agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e
interprovinciale;
- l’impostazione e gestione di programmi e di azioni di
coordinamento per la promozione, a livello regionale, del comparto
agroalimentare pugliese, anche in raccordo con omologhe azioni locali e con le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia;
- la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno
alimentare, l’attuazione degli interventi relativi alla promozione e
all’orientamento dei consumi alimentari;
- la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, ivi
comprese le azioni per l’innovazione di processo e di prodotto, nonché gli
interventi a livello regionale per l’orientamento dei consumi alimentari e per
il coordinamento delle politiche nutrizionali anche relative alle produzioni
biologiche;
- la bonifica e l’irrigazione, ivi compresi il controllo e la
vigilanza sui consorzi di bonifica;
- la gestione del servizio informativo agricolo della Regione
Puglia e il coordinamento delle rilevazioni statistiche agricole previste dal
programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, anche in
collegamento con l’Ufficio statistico regionale;
- la definizione di capitolati speciali d’appalto finalizzati
all’acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali è ritenuta
necessaria l’uniformazione su standard di livello regionale;
- la definizione di convenzioni con le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della Puglia che disciplinino modalità e
condizioni per la messa a disposizione della Regione e degli enti delegati, e
il relativo trasferimento telematico, di dati, notizie e atti presenti nel
registro delle imprese;
- le funzioni amministrative in materia di usi civici,
trasferite con l’articolo 1 del d.p.r. 11/1972 e con l’articolo 66 del d.p.r.
616/1977 e disciplinate dalla legge
regionale 28 gennaio 1998, n.7;
- l’irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione
della normativa regionale, statale e comunitaria.
Art.5
(Funzioni delegate alle Province)
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative
concernenti:
- gli interventi relativi al miglioramento delle strutture
agrarie (l’insediamento di giovani agricoltori, l’indennità compensativa nelle
aree non rientranti fra quelle delimitate per le Comunità montane), ivi
compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di
produzione e di trasformazione aziendale;
- la ricomposizione e il riordinamento fondiario;
- i contributi per l’acquisto di macchine innovative e macchine
sostitutive per rottamazione;
- la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante,
l’autorizzazione per l’uso dei presidi sanitari di I e II categoria di cui
all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,
n.1255 e successive modifiche e integrazioni;
- le richieste di impianto, reimpianto ed estirpazione dei
vigneti;
- le attività zootecniche aziendali, la bachicoltura,
l’apicoltura, l’elicicoltura e le relative produzioni;
- l’acquacoltura e la produzione ittica nelle acque interne;
- l’autorizzazione all’abbattimento di piante di ulivo;
l’attestazione per i terreni vitati ai fini dell’iscrizione nell’albo dei
vigneti; l’autorizzazione all’attività vivaistica e al commercio di piante,
parti di piante e altro materiale di moltiplicazione vegetale;
- l’attuazione di programmi di aiuti al reddito agricolo, per
territori non compresi nelle aree sottese alle Comunità montane, e, in
particolare, i contributi in conto interessi su prestiti, compresi quelli di
soccorso, e i mutui di miglioramento perfezionati a tasso agevolato dalle
banche convenzionate, a favore delle aziende agricole e degli organismi
cooperativi, nonché l’istruttoria, l’accertamento e i controlli per
l’erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative
comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;
- la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno
alimentare e l’attuazione dei programmi provinciali d’intervento relativi alla
educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, ivi comprese quelle
biologiche;
- l’istruttoria, l’accertamento e i controlli per la gestione
delle quote di produzione;
- l’attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia di
calamità naturali e di avversità atmosferiche, nonché le attività istruttorie
e la gestione degli interventi conseguenti ad esse, a sostegno delle colture e
delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello
provinciale, nell’ambito delle zone delimitate ai sensi dell’articolo 4, comma
1, lettera e);
- le funzioni di vigilanza sui Consorzi costituiti per la difesa
delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche;
- i controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla
produzione e circolazione dei prodotti vegetali;
- le funzioni ex UMA connesse all’immatricolazione delle nuove
macchine agricole e al trasferimento di proprietà di macchine agricole usate;
- gli interventi relativi all’irrigazione e alle infrastrutture
rurali in ambito esclusivamente provinciale;
- le attività agrituristiche di cui alla legge
regionale 22 maggio 1985, n. 34, fatte salve quelle ricadenti nei
territori compresi nelle Comunità montane.
2. Sono esercitate dalle Province le funzioni
amministrative concernenti la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri
genealogici e sull’attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli
adempimenti derivanti dall’applicazione delle norme inerenti alla riproduzione
animale.
Art.6
(Funzioni conferite ai Comuni)
1. Sono conferite ai Comuni o a Consorzi costituiti fra gli
stessi le funzioni amministrative concernenti:
- la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di
imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica richiesta
in agricoltura previa verifica delle risultanze del registro delle imprese
presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l’autorizzazione degli interventi relativi a strade vicinali e
interpoderali;
- la formazione degli elenchi dei progetti in ordine prioritario
relativi alla realizzazione di elettrodotti rurali;
- le funzioni ex UMA connesse alla concessione delle
agevolazioni sui carburanti agricoli.
Art. 7 (2)
(Funzioni conferite alle Comunità montane)
[1. Sono conferite alle Comunità montane le
funzioni amministrative concernenti:
a.
l’attuazione di programmi di aiuti al reddito agricolo, per territori compresi
nelle aree di competenza;
b. la tutela
e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;
c. le
attività agrituristiche di cui alla l.r.
34/1985 in relazione ai territori ricadenti nelle zone
omogenee delle Comunità montane.]
(2) Articolo abrogato dall'art. 3, c. 1, lettera a) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 36.
Art. 8
(Disposizioni regionali)
1. Le Province, i Comuni o i loro Consorzi e le
Comunità montane esercitano i compiti e le funzioni amministrative loro
conferite ai sensi della presente legge in armonia con gli indirizzi di politica
agraria, generali e settoriali, deliberati dalla Regione.
2. Gli enti di cui al comma 1 devono attenersi alle
disposizioni emanate dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni
loro conferite.
3. La Regione può in ogni tempo specificare e meglio
dettagliare le norme relative alle funzioni e ai compiti conferiti agli enti
locali, adottando regolamenti di esecuzione con atti della Giunta regionale. I
regolamenti di esecuzione disciplinano, altresì, l’esercizio delle funzioni
conferite dalla Regione agli enti locali al sol fine di semplificare e
accelerare la conclusione dei procedimenti, nel rispetto dell’autonomia degli
enti locali e dei principi di cui all’articolo 20, comma 5, della l.
59/1997.
Art. 9
(Programmazione in agricoltura)
1. In funzione del bilancio triennale e in
coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, per
armonizzare la programmazione di settore con la politica agricola nazionale e
dell’Unione europea, al fine di garantire l’omogeneo ed efficace esercizio delle
funzioni con la presente legge conferite agli enti locali, la Regione definisce
il piano agricolo poliennale degli interventi, delle iniziative e delle risorse
da attivarsi a sostegno del sistema agricoloalimentare, della pesca,
dell’agriturismo, della caccia, dello sviluppo rurale e della sana
alimentazione.
2. Il piano definisce in particolare:
- le linee strategiche dell’intervento regionale in agricoltura,
coordinate con il programma regionale di sviluppo, le politiche nazionali e
comunitarie di settore e i restanti strumenti di programmazione negoziata;
- le priorità nell’allocazione delle risorse;
- i criteri e i parametri di riparto delle risorse necessarie
per l’esercizio delle funzioni conferite.
3. Il piano è approvato dal Consiglio
regionale. La Giunta regionale ne approva annualmente i programmi operativi in
coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale
(DPEFR).
4. Le Province partecipano alla
programmazione di cui al presente articolo mediante lo strumento del piano
agricolo triennale provinciale, il quale è articolato in stralci annuali in
analogia con lo schema regionale di programmazione e:
- indica gli obiettivi della programmazione provinciale in
agricoltura, con riferimento alle condizioni socio-economiche, strutturali e
territoriali, delle diverse aree sub-provinciali;
- individua i comparti produttivi, indicando le strategie di
sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni e dei servizi, nonché le
strategie e gli interventi di supporto e di riconversione per i comparti
produttivi in condizioni di difficoltà strutturale e territoriale;
- definisce le strategie e indica gli interventi e gli strumenti
per l’attuazione dei servizi di sviluppo agricolo di competenza provinciale;
- formula proposte per la programmazione agricola di competenza
regionale;
- definisce le linee di indirizzo per l’omogeneo esercizio sul
territorio provinciale delle funzioni amministrative conferite con la presente
legge agli enti sub-provinciali.
Art. 10
(Anagrafe aziendale)
1. Gli enti delegati sono obbligati a fornire
i dati e gli elementi per concorrere alla formazione dell’anagrafe
informatizzata delle aziende agricole istituita presso la Regione. Essi possono
collegarsi alla banca dati per conoscere informazioni ed elementi per lo
svolgimento delle funzioni di istruttoria e di erogazione degli aiuti, delle
sovvenzioni e delle provvidenze.
Art. 11
(Razionalizzazione delle funzioni regionali attuate
attraverso gli enti strumentali regionali)
1. Nell’ambito del conferimento di funzioni di
cui alla presente legge e in correlazione con le indicazioni relative alla
riforma degli enti controllati dal Ministero per le politiche agricole di cui
all’articolo 3, comma 1, del d. lgs. 143/1997, la Regione avvia la riforma degli
enti strumentali regionali operanti in agricoltura.
2. La riorganizzazione di cui al comma 1 può
prevedere :
- la ridefinizione e riarticolazione delle funzioni assolte
dagli enti;
- l’aggregazione di funzioni attualmente svolte da enti
differenti;
- l’aggregazione e/o la soppressione degli enti;
- la ridefinizione delle forme statutarie degli enti;
- la previsione di specifici conferimenti di funzioni agli enti
da parte della Regione e l’elezione degli enti alla fornitura dei servizi di
quanto previsto all’articolo 10.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore delle norme che disciplinano la riorganizzazione degli
enti controllati dal Ministero delle politiche agricole, predispone un organico
progetto di legge che prevede la riorganizzazione degli enti regionali.
La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto
ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 30 novembre 2000