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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2000
Numero
1
Data
28/02/2000
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Criteri e modalità per il finanziamento regionale dei progetti di lotta alla droga.
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 29 febbraio 2000, n. 27. Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 agosto 2002, n. 1137.
Allegati

 



IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE


Vista la Deliberazione di G.R. n. 1245 del 10-10-2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di organizzazione del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, in attuazione dell'art. 7, co. 6 della L.R. n. 7/97;
Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25-10-2000, prot. n. 1695/05 così come di seguito riportata: "Non riscontra vizi di legittimità in ordine all'atto in oggetto n. 1245 del 10-10-2000 a condizione che gli eventuali altri quattro Consiglieri siano considerati consulenti e vengano disciplinati secondo la L.R. n. 45/81";
Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto regionale;
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali;
Vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 recante "Norme di organizzazione dell'amministrazione regionale";


EMANA


Il seguente regolamento:


 
 


Art. 1

Progetti triennali.

1. Le quote del Fondo nazionale di lotta alla droga assegnate alla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, sono destinate al finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, presentati dalle provincie, dai traumi e loco consorzi, dalle comunità montane, dalle aziende unità sanitarie locali, dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dai loro consorzi.


Art. 2

Attività finanziabili.

1. Le attività finanziabili attraverso i progetti triennali di cui all'articolo 1 comprendono:

a) interventi di prevenzione primaria delle tossicodipendenze e dell'alcolidipendenza correlata, riferiti alla famiglia, alla scuola, al lavoro e ai luoghi del terzo tempo, nonché di prevenzione secondaria e terziaria, compresa la riduzione del danno, purché finalizzata al miglioramento della salute e della qualità della vita, nonché al recupero sociale;

b) interventi di educazione alla tutela della salute;

c) interventi in contrasto alla diffusione delle "nuove droghe";

d) reinserimento sociale e lavorativo di tossicodipendenti e alcoldipendenti correlati;

e) interventi a bassa soglia integrati sul territorio, integrativi di quelli svolti istituzionalmente dai servizi pubblici e affidati al privato sociale accreditato;

f) riconversione specialistica delle attività terapeutiche svolte e/o di attivazione sperimentale della fase di avvio di attività specialistiche destinate a tossicomani con problematiche psichiatriche, a donne tossicodipendenti in gravidanza, a donne o coppie tossicodipendenti con figli minori, a famiglie di tossicodipendenti, a stranieri e detenuti tossicodipendenti;

g) riconversione delle attività terapeutiche a favore dei consumatori che presentano problemi da affrontare con tecniche diverse da quelle in uso per i consumatori di eroina;

h) servizi di informazione con sedi proprie e personale già formato che offra anche assistenza telefonica;

i) iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali di intervento a rete per il contrasto delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata fra servizi e competenze diverse e complementari, tra soggetti pubblici e del privato sociale;

j) formazione e aggiornamento degli operatori sociali e sanitari con forme di partecipazione congiunta di operatori pubblici e del privato sociale, finalizzati al miglioramento delle competenze anche in ordine ai nuovi bisogni degli utenti ed alle caratteristiche evolutive del fenomeno; in particolare, in caso di previsione di apertura di nuovi interventi e servizi, preventiva organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento per gli operatori interessati all'iniziativa;

k) acquisti relativi ad attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività condotte per il rifacimento o il potenziamento di impianti ai fini dell'adeguamento alle normative vigenti.

2. Non sono finalizzabili:

a) le funzioni istituzionali definiti dal D.P.R. n. 309/1990 e dalla L. n. 45/1999 finalizzate con oneri a carico del Servizio unitario nazionale (SSN);

b) i progetti di prevenzione e reinserimento sociale finanziati con altre leggi specifiche;

c) l'acquisizione o la ristrutturazione di immobili, nonché l'acquisizione di beni e servizi durevoli per i quali non sia indicato il mantenimento della destinazione d'uso originaria anche dopo la conclusione del progetto.

3. I progetti che contengono interventi socio-sanitari possono essere finanziati esclusivamente qualora gli interventi in natura sanitari siano garantiti da soggetti accreditati con il SSN.


Art. 3

Costi ammissibili.

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, possono essere finanziate le seguenti voci di spesa:

a) acquisto di beni durevoli;

b) oneri per la costituzione e l'avviamento di attività imprenditoriali individuali o collettive;

c) oneri per le risorse umane e materiali direttamente necessarie per la realizzazione del progetto;

d) spese di funzionamento e di gestione (canoni ed utenze, locazioni, carburanti, manutenzione ordinaria macchinari, impianti e strutture, cancelleria e stampati, materiale didattico, spese postali);

e) acquisto di beni e servizi;

f) oneri per la pubblicizzazione degli interventi e la diffusione dei risultati;

g) oneri assicurativi;

h) rimborsi delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute dai volontari secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L. n. 266/1991;

i) spese di progettazione, coordinamento, supervisione e valutazione dei risultati conseguiti;

j) spese per l'impiego di documenti e di tutori.

2. I costi previsti nel piano finanziario dei progetti devono essere congrui rispetto agli obiettivi da conseguire tramite l'azione progettuale e possono essere ridimensionati in sede di valutazione e finanziamento dei progetti.

3. Non sono ritenute ammissibili le spese relative alle funzioni instituzionali con oneri a carico del SSN nonché le spese non chiaramente connesse alla realizzazione delle attività progettuali.

4. I costi previsti nel piano finanziario dei progetti di cui si chiede il finanziamento si intendono, comprensivi di IVA, ove dovuta in base alle aliquote previste per legge.


Art. 4

Finalità dei progetti.

1. I progetti triennali di cui all'articolo 1 sono finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) prevenzione, caratterizzata dalla collaborazione tra le diverse realtà pubbliche e private presenti sul territorio e orientata alla quotidianità e non alla eccezionalità degli interventi;

b) inclusione sociale e lavorativa di tossicodipendenti tramite interventi personalizzati;

c) diffusione sul territorio dei servizi sociali e sanitari di primo intervento e servizi di consulenza;

d) strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

e) educazione alla tutela della salute;

f) formazione e aggiornamento degli operatori.


Art. 5

Aree di intervento.

1. In relazione ai soggetti destinatari dei finanziamenti si individuano le seguenti aree di intervento:

a) provincie, comuni e loro consorzi, comunità montane:

1) prevenzione primaria delle tossicodipendenze e dell'alcolipendenza correlata;

2) attività di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del D.P.R. n. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale;

3) inclusione sociale;

b) aziende unità sanitarie locali;

1) prevenzione primaria, secondaria e terziaria della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;

2) trattamento della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;

3) attivazione o potenziamento degli Osservatori edipemiologici;

4) avvio di nuove attività sperimentali;

5) attivazione di servizi ed interventi finalizzati alla riduzione del danno da uso di droga. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del D.P.R. n. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico - terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi;

6) formazione e aggiornamento degli operatori pubblici e privati;

7) progetti di educazione alla salute;

c) enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990 iscritti all'albo definitivo o provvisorio della Regione:

1) avvio di nuove attività volte al recupero e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti ovvero sostegno ad attività già esistenti;

2) attivazione di servizi e interventi finalizzati alla riduzione del danno da uso di droga. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del D.P.R. n. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale;

3) programmi di riconversione specialistica delle strutture terapeutiche esistenti e/o attivazione sperimentale di strutture specialistiche limitatamente alla fase di avvio;

4) educazione alla tutele della salute;

5) prevenzione primaria, secondaria e terziaria della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;

6) formazione e aggiornamento degli operatori del settore;

d) organizzazione di volontariato iscritte nel registro generale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;

1) prevenzione primaria della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza correlata;

2) reinserimento sociale di tossicodipendeti, attraverso attività di sostegno delle azioni di recupero e reinserimento lavorativo svolto dagli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990 e dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. n. 381/1991 e loro consorzi;

e) cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 21 e loro consorzi:

1) reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, limitatamente a progetti concordati con i SERT territorialmente competenti e con l'Agenzia per l'impiego.

2. Ai fini dell'ammissibilità dei progetti, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui all'articolo 2 della L.R. n. 11/1994, nonché le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 21/1993 e loro consorzi, devono documentare il pregresso svolgimento di specifiche attività in favore di persone tossicodipendenti.


Art. 6

Destinazione del fondo.

1. La quota regionale del Fondo sarà utilizzata come segue:

a) 50 per cento per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali e dalie aziende USL;

b) 48 per cento per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990, dalle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o dalle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. n. 381/1991 e loro consorzi;

c) 2 per cento per il finanziamento delle spese generali relative alla gestione del Fondo, tra le quali le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 7, le spese conseguenti l'attività di verifica e controllo, gli scambi interregionali e l'attuazione di un idoneo sistema di informatizzazione.

2. Le quote di cui al comma 1 destinate al finanziamento dei progetti sono ripartite su base provinciali secondo i seguenti parametri:

a) 20 per cento in base alla popolazione generale;

b) per cento in base alla popolazione giovanile compresa tra i quindici e venticinque anni;

c) 50 por cento in base al numero dei soggetti in carico presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze.

3. I fondi non assegnati per carenza di progetti sono destinati al finanziamento dei progetti di altre categorie di soggetti, nell'ambito della medesima provincia e in proporzione alla ripartizione di cui al comma 1.

4. Le quote di destinazione del Fondo potranno essere modificate dalla Giunta regionale in relazione a sopravvenute esigenze.

5. Eventuali somme erogate e non utilizzate dovranno essere restituite dai soggetti destinatari e assegnate al capitolo di entrata della quota regionale del Fondo nazionale di intervento di lotta alla deroga, per essere impiegate nell'esercizio finanziario successivo.

6. La quota di finanziamento delle spese generali è posta a disposizione del Settore servizi sociali della Regione e utilizzata secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.


Art. 7

Commissione consultiva regionale.

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, una Commissione regionale a carattere consultivo avente seguenti compiti:

a) valutazione dei progetti presentati per il finanziamento;

b) individuazione di sistemi di verifica e di valutazione dell'efficacia degli interventi;

c) verifica degli obiettivi generali da perseguire

2. La Commissione è costituita da:

a) Assessore regionale ai servizi sociali;

b) due esperti in materia di tossicodipendenza e di alcoldipendenza correlata nominati dalla Giunta regionale;

c) tre esperti, tra gli operatori in servizio presso i SERT, nominati dalla Giunta regionale;

d) due esperti in materia di lotta alle tossicodipendenze designati all'ANCI di Puglia;

e) un esperto in materia di lotta alle tossicodipendenze designato all'UPI di Puglia;

f) tre esperti in materia di tossicodipendenze e di alcoldipendenze correlata, nominati tra gli operatori in servizio presso gli enti ausiliari per le tossicodipendenze, designati alla Commissione permanente sulle tossicodipendenze di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 22;

g) il dirigente dell'ufficio adulti del Settore servizi sociali della Regione;

h) il dirigente dell'Ufficio tossicodipendenze del Settore sanità della Regione.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.

4. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale ai servizi sociali o dal suo delegato nominato tra i componenti della stessa Commissione.

5. I componenti dimissionari o assenti ingiustificati per tre sedute consecutive sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. La Commissione è validamente costituita se sono presenti almeno sette componenti.

7. In caso di mancata riunione per tre sedute consecutive la Commissione decade e, in attesa della sua ricostituzione, le sue funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale.

8. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali.

9. Le spese relative al funzionamento della Commissione fanno carico alla quota di finanziamento destinata alle spese generali relative alla gestione del Fondo, di cui all'articolo 6; ai componenti della Commissione, estranei alla Pubblica amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.

10. La Commissione decade automaticamente al termine delle attività di valutazione dei progetti finanziati a valere sulle risorse finanziarie relative all'esercizio 2001 (1).

(1)  Comma aggiunto dall'art. 110, comma 1, Reg. 18 gennaio 2007, n. 4.

 

Art. 8 (2) 

Modalità e termini di presentazione delle domande .

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di attribuzione delle risorse finanziarie, fissa i termini per la presentazione dei progetti triennali, che devono essere inoltrati, esclusivamente attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o tramite altri servizi di recapito postale, alla Regione Puglia - Assessorato sanità e servizi sociali - Settore servizi sociali.

2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 5 che devono dare corso ai progetti.

3. Alla domanda di finanziamento, redatta in conformità all'allegato A del presente regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:

a) progetto tecnico dettagliato;

b) formulario sintetico redatto in conformità all'allegato B del presente regolamento

4. Le provincie, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende USL, oltre a quanto previsto al comma 2, devono inviare il provvedimento di approvazione del progetto, in copia autenticata, adottato dal competente organo.

5. Gli enti di cui agli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990 possono presentare progetti relativi a:

a) sedi operative iscritte all'albo regionale degli enti ausiliari;

b) sedi o servizi di nuova istituzione ovvero complementari e/o annesse alle sedi iscritte.

6. Per le sedi e servizi di cui al comma 5, lettera b), entro e non oltre tre mesi dalla data di approvazione dei progetti l'assessorato competente, sulla base della domanda dell'ente interessato, espleta e conclude le procedure per la iscrizione all'albo. Decorsi inutilmente i tre mesi, l'assenza di iscrizione all'albo determina comunque la possibilità dei fondi la cui utilizzazione è vincolata all'ottenimento dell'iscrizione all'albo

7. Le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. n. 381/1991 e le organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991, legge quadro, oltre a quanto previsto al comma 2, devono inviare:

a) il certificato di iscrizione ai rispettivi albi o registri regionali;

b) l'atto costitutivo o lo statuto che prevedono lo svolgimento di attività nel settore delle tossicodipendenze;

c) una relazione delle attività effettivamente svolte circa l'esperienza maturata in materia di prevenzione, recupero, riabilitazione, o reinserimento socio-lavorativo di tossicodipendenti.

  ( 2 )Vedi quanto disposto dalla Delib.G.R. 3 ottobre 2000, n. 1237.

 


 

Art. 9

Disposizioni generali.

1. I progetti sono realizzati direttamente dai soggetti proponenti; gli enti locali e le aziende unità sanitarie locali possono ricorrere a diversa gestione, espressamente motivata, avvalendosi degli enti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), d) ed e).

2. Nel caso di acquisizione o di ristrutturazione di immobili, nonché di acquisizione di beni e servizi durevoli, nel progetto deve essere indicato il mantenimento della destinazione d'uso originaria dopo la conclusione del progetto.

3. I progetti da realizzare in forma associata nonché le iniziative per lo sviluppo di interventi a rete devono indicare l'ente responsabile del progetto.

4. I progetti devono essere avviati improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del primo finanziamento, dandone comunicazione dalla Regione Puglia - Assessorato sanità e servizi sociali - Settore servizi sociali.

5. La mancata comunicazione di avvio del progetto, nei termini indicati al comma 4, comporta il recupero delle somme erogate.


 

Art. 10

Criteri di valutazione dei progetti.

1. I progetti triennali, in conformità al D.P.C.M. 10 settembre 1999, relativo all'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 127, comma 7, del D.P.R. n. 309/1999, sono valutati con riferimento ai seguenti elementi che i soggetti presentatori devono comprendere nella esposizione delle specifiche progettuali:

a) contesto di riferimento:

1) area territoriale interessata;

2) studio e analisi del contesto sociale del territorio interessato;

3) cause e/o fattori peculiari del disagio che si intende affrontare con il progetto;

b) dati generali di progetto:

1) numero di tipologia dei destinatari finali;

2) durata, fasi, obiettivi intermedi e a breve termine;

3) ricadute sul territorio;

4) obiettivi ed esiti attesi in relazione alla cause e/o ai fattori peculiari del disagio su cui si vuole intervenire;

5) integrazioni degli obiettivi del progetto con le politiche del territorio;

6) collegamenti (di integrazione, coordinamento, prosecuzione) con altri progetti e iniziative (comunitari, nazionali, regionali, locali);

7) soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione del progetto e modalità di partecipazione, con individuazione delle rispettive attribuzioni operative;

c) congruità dei costi di realizzazione:

1) relazione sui criteri adottati nella determinazione dei costi delle singole componenti del progetto;

2) rapporto fra risorse da impiegare e costi da sostenere;

d) metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi e la diffusione dei risultati e sistema di valutazione del progetto;

e) modalità di realizzazione del progetto:

1) gestione operativa a cura del soggetto che ha presentato il progetto, ovvero motivazioni alla base di una diversa gestione;

2) livello professionale degli operatori da impiegare nel progetto e programmi di formazione specifica;

3) protezione del personale impiegato nella realizzazione del progetto da "burn-out" e da rischi ambientali, nel caso in cui la realizzazione del progetto comporti un contratto ripetuto con situazioni di grave disagio;

4) rispetto alle norme di legge e contrattuali in materia di tutela del lavoro;

f) diffusione dei risultati:

1) modalità e forme di trasferimento progettuali; al Settore servizi sociali della Regione Puglia; agli altri soggetti pubblici e del privato sociale che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; alle amministrazioni pubbliche centrali. Per i progetti riguardanti il reinserimento lavorativo il programma di trasferimento deve comprendere anche le istituzioni locali di governo del mercato del lavoro e le parti sociali;

2) strumenti per dare visibilità alla realizzazioni dei progetti e al loro esito, per favorire maggiore partecipazione e condivisione sia da parte dei soggetti interessati che dell'opinione pubblica;

3) collegamento con iniziative assunte dall'Unione europea sull'esclusione sociale.

2. Ai fini della valutazione dei progetti, la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 7 predispone apposita scheda da acquisire al verbale delle riunioni.


Art. 11

Procedure per la erogazione di finanziamenti.

1. La Commissione predispone apposita graduatoria dei progetti, secondo criteri predeterminati dalla Giustizia regionale su proposta della medesima Commissione, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia . (2)

2. All'approvazione e al finanziamento dei progetti si provvede con atto del dirigente del Settore servizi sociali sulla base della predetta graduatoria.

3. La prima annualità del progetto triennale viene pagata subito.

4. I finanziamenti relativi al secondo e al terzo anno del progetto triennale possono essere pagati previa presentazione al Settore dei servizi sociali della Regione di una dichiarazione (sostitutiva dell'atto notorio per gli enti privati) attestante il regolare svolgimento del progetto e la corretta utilizzazione della prima parte del finanziamento, nonché di una relazione indicante lo stato di attuazione dei progetti e la descrizione analitica delle spese sostenute.

5. Il Settore regionale servizi sociali, sulla base della documentazione di cui ai precedenti commi e delle verifiche di regolare svolgimento del progetto, autorizza il settore regionale ragioneria all'emanazione dei mandati di pagamento.

6. Durante lo svolgimento delle attività progettuali, gli enti destinatari dei finanziamenti possono richiedere autorizzazione a effettuare modifiche al progetto o storni tra diversi capitoli di spesa al Settore servizi sociali della Regione Puglia, che vi provvede a previa acquisizione del parere della Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 7.

7. Variazioni di spesa per un importo complessivo non superiore al venti per cento dell'intero finanziamento erogato possono essere effettuate autonomamente, dandone motivazione in sede di rendicontazione finale, a condizione che tali variazioni non apportino modifiche sostanziali al progetto finanziato tali da snaturarne le finalità.

( 2)  Con Delib.G.R. 8 giugno 2001, n. 735 sono stati approvati i criteri per la stesura della graduatoria finale per il finanziamento dei progetti di lotta alla droga, ai sensi del presente comma.

 


 

Art. 12

Verifica e controllo.

1. Per ogni annualità dei progetti triennali finanziati il Settore servizi sociali della Regione provvede a effettuare verifiche e controlli finalizzati ad accertare, in particolare, l'effettivo svolgimento dell'attività progettuale, l'utilizzazione dei finanziamenti in coerenza con il progetto approvato e con l'importo finanziato, la trasparenza della gestione, la documentazione contabile.

2. Nell'accedere agli atti contabili e ai dati connessi all'esecuzione dei progetti, i controllori devono avere cura di assicurare il rispetto delle norme che tutelano il diritto alla riservatezza.

3. Per ogni visita di controllo e verifica, si deve compilare apposita scheda di rilevazione secondo uno schema predisposto a cura del Settore servizi sociali della Regione, controfirmato dal responsabile del progetto, il quale può farvi iscrivere proprie osservazioni.

4. Le spese conseguenti all'attività di verifica e controllo fanno carico alla quota di finanziamento destinato alle spese generali relative alla gestione del Fondo, di cui all'articolo 6.


Art. 13

Conclusione delle attività progettuali e rendicontazione.

1. Entro tre mesi dalla data di conclusione di ciascuna annualità del progetto triennale i destinatari dei finanziamenti devono presentare al Settore ragioneria della Regione Puglia la rendicontazione del contributo erogato.

2. La mancata, irregolare o parziale rendicontazione delle spese sostenute, ovvero in presenza di rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto, comporta il recupero della somma erogata, che affluirà al capitolo di entrata della quota regionale del Fondo nazionale di intervento di lotta alla droga.

3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 del presente regolamento, relative agli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, derivanti dalle eventuali economie di spesa, dovranno essere utilizzate dagli enti assegnatari dando continuità alle azioni progettuali previste, previa comunicazione al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà (3).


 

(3)  Comma aggiunto dall'art. 110, comma 2, Reg. 18 gennaio 2007, n. 4.

 


 

Art. 14

Disposizione transitoria.

1. Le domande di finanziamento dei progetti triennali, da finanziare con i fondi relativi agli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999, devono essere presentate, con le modalità indicate nei precedenti articoli, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano sulle quote di Fondo nazionale di Lotta alla Droga assegnate alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. n. 309/1990, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della L. n. 45/1999, fino all'utilizzo delle risorse relative all'esercizio finanziario 2001 (4).

3. Con riferimento ai progetti a valere sulle risorse relative all'esercizio finanziario 2002 e anni successivi, e per i progetti finalizzati alla prevenzione e lotta alla droga, realizzati nell'ambito dell'area dipendenze dei Piani sociali di Zona, a valere almeno sulla riserva pari al 5% delle risorse disponibili a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e relativi cofinanziamenti regionali e locali che confluiscono nel quadro finanziario del Piano di Zona, si applicano le norme di cui alla L.R. n. 19/2006 e al relativo regolamento attuativo, costituendo tali attività parte integrante del sistema integrato dei servizi sociali attivato con lo stesso Piano di Zona (5).


 

(4)  Comma aggiunto dall'art. 110, comma 3,Reg. 18 gennaio 2007, n. 4 (vedi anche il comma 4 del medesimo articolo).

(5)  Comma aggiunto dall'art. 110, comma 3, Reg. 18 gennaio 2007, n. 4 (vedi anche il comma 4 del medesimo articolo).