Regolamento abrogato dal R.R.
n.4\2020, art. 18,comma1
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
-
Vista la deliberazione G.R.
n. 446 del 12/04/2001 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’accesso
all’elenco regionale degli istruttori demaniali e dei periti delegati tecnici.
Determinazione dei compensi;
-
Visto l’art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22/11/1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al presidente della Giunta Regionale l’emanazione
dei regolamenti regionali;
EMANA
Il seguente regolamento:
Art. 1
Elenco regionale degli istruttori e dei Periti delegati
tecnici.
[1. Ai sensi dell'art. 7
della L.R.
n. 7/1998 è istituito presso la Regione Puglia l'elenco degli
istruttori e dei periti delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni
demaniali in materia di usi civici.
2. L'Elenco regionale di cui al comma precedente è composto
di due sezioni distinte e separate:
a) sezione tecnica: periti delegati tecnici;
b) sezione storico-giuridica: istruttori.
3. Per essere iscritto all'elenco regionale, sezione
tecnica, ciascun aspirante deve:
- essere regolarmente iscritto all'Ordine degli architetti,
ingegneri, dottori in agraria e scienze forestali o al collegio dei geometri,
periti agrari o forestale e/o agrotecnico;
- presentare un dettagliato curriculum di attività
professionale relativo alla problematica degli usi civici, indicante il luogo di
prevalente svolgimento dell'attività stessa con attestati di lavoro eseguiti, di
eventuali specializzazioni conseguite, vistate, ove ritenuto necessario, dal
relativo ordine o collegio di appartenenza;
- per i professionisti il cui ordinamento professionale non
preveda la sistemazione e la liquidazione degli usi civici e che non abbiano già
espletato incarichi prima del 28 gennaio 1998 occorrerà, oltre a quanto indicato
in precedenza, presentare il certificato di frequenza di un corso riconosciuto
dalla Regione Puglia ai sensi dell'art.3
della L.R.
n. 7/1998 e copia dell'attestazione finale.
4. Per essere iscritto all'Elenco regionale, Sezione
storico-giuridica, è necessario che l'aspirante dimostri attraverso la
presentazione di dettagliato curriculum professionale la propria competenza in
materia di usi civici. Dovrà documentare, altresì, la maturata esperienza in
ricerche storico-giuridiche attinenti la materia e dimostrare di essere in grado
di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale
così come meglio specificate all'art. 68 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928,
n. 332.
5. La gestione dell'elenco è affidata all'Assessorato
regionale all'Agricoltura - Ufficio Usi Civici di Bari. La domanda per
l'iscrizione all'Elenco regionale diretta al Presidente della Giunta regionale -
per il tramite dell'Assessore regionale all'Agricoltura - dovrà essere redatta
in carta semplice e corredata da:
1) autocertificazione relativa al possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili;
c) carichi pendenti;
d) indicazione della residenza;
e) iscrizione all'ordine (per gli iscrivendi alla 1 sezione
dell'elenco);
f) curriculum vitae professionale;
2) dichiarazione dimostrativa dei requisiti occorrenti ad
attestare le mansioni svolte e o i compensi percepiti, o la certificazione del
commissariato o dell'ufficio regionale per gli usi civici o altra
amministrazione; da tale documentazione deve evincersi la professionalità
specifica acquisita in materia di usi civici. ]
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Art. 2
Gestione dell'elenco.
[1. La costituzione e la gestione dell'elenco è affidata ad
apposita commissione, costituita presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura,
composta da:
a) dal Dirigente di Settore o suo delegato, quale
Presidente;
b) da un Dirigente di Ufficio del Settore Agricoltura;
c) dal Dirigente dell'Ufficio Usi Civici;
d) da due esperti nella materia, uno per la sezione
tecnica-economica-territoriale e uno per la sezione storico giuridica, nominati
dalla Giunta regionale;
2. La Commissione, costituita con atto della Giunta
regionale, dura in carica cinque anni e ogni componente può essere confermato
nell'incarico per altri cinque anni.
3. In caso di rinuncia o di recesso, con atto della Giunta
regionale si provvede alla reintegra, con altro componente di pari qualifica e
funzione.
4. Per l'affidamento degli incarichi si applica il
principio della rotazione tra gli iscritti. ]
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Art. 3
Redazione della Perizia.
[1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione
demaniale sarà effettuata col sistema informatizzato secondo le direttive
dell'ufficio. La perizia deve riportare il nominativo, i dati anagrafici, il
codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie
catastale e quella relativa di occupazione, il canone di legittimazione, il
riferimento a verifiche precedenti. La perizia è redatta in duplice esemplare:
uno cartaceo e uno informatizzato.
2. Per le operazioni di sola assegnazione a categoria
l'importo della parcella sarà così determinato:
a) Rimborso delle spese sostenute, documentate, su viaggi,
soggiorno e n. due pasti al giorno.
I viaggi effettuati con mezzo proprio sono rimborsabili
nell'importo di un quinto del costo della benzina per chilometro.
b) Compenso forfettario di £. 6.000 per ettaro di
superficie interessato, comprensivo della verifica catastale, della rilevazione
di eventuali occupatori e di quant'altro necessario per la definizione della
relativa superficie.
3. (annullato). ]
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Art. 4
Compenso agli Istruttori e ai Periti.
[1. I compensi agli istruttori e ai periti delegati tecnici
sono a carico del Comune interessato.
2. Gli istruttori e i periti vengono individuati con
provvedimento del Dirigente del Settore competente, su proposta del Dirigente
dell'Ufficio Usi Civici, seguendo il principio della rotazione degli incarichi.
3. Per la definizione dei compensi spettanti agli
istruttori e ai periti delegati tecnici si applicano le tariffe previste dalla
legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni
relativamente alle operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
4. Per le operazioni non espressamente previste dal
tariffario di cui alla legge n. 319/1980 si potrà fare riferimento al R.D. 15
novembre 1925, n. 2180 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad
oggetto "approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai
delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di
riordinamento degli usi civici del Regno".
5. Ad esclusione della definizione degli importi da
liquidarsi dal Comune si confermano tutti i criteri contenuti nel R.D. n. 2180
del 1925 dall'art. 1 all'art. 11.
6. Si confermano, quindi, anche le sanzioni previste
dall'art. 8 del R.D. n. 2180/1925 relativamente alla riduzione delle parcelle da
parte dell'Ufficio Usi Civici, a seconda la gravità degli errori commessi
dall'istruttore o dal perito delegato tecnico, che non consenta la omologazione
delle operazioni. L'omologazione avviene con deliberazione del Dirigente di
Settore.
7. Quando l'operazione non sia stata omologata ed approvata
per vizio derivante dall'operazione stessa, l'importo complessivo della parcella
sarà costituito dal rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per intero,
mentre per le vacazioni l'importo potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo
secondo la gravità degli errori commessi dall'agente o dal perito, a giudizio
dell'ufficio.
8. È, altresì, riconfermato il divieto di ogni convenzione
fra istruttori e periti delegati tecnici, ed i comuni interessati alle
operazioni da compiersi.
9. La deroga a questa disposizione comporta la decadenza
immediata dall'incarico.
10. La liquidazione della parcella professionale potrà
essere liquidata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali da
compiersi, dopo l'approvazione e, nel caso di legittimazione, dopo la
omologazione delle operazioni eseguite.
11. Salvo casi specifici, si potranno concedere
anticipazioni sulle spese con autorizzazione dell'ufficio regionale usi civici,
liquidate dal Comune interessato.]
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Art. 5
Compiti dell'istruttore. Spettanze.
[1. L'istruttore è una figura di collaboratore non
necessariamente iscritto ad uno degli Ordini professionali che abilitano
all'esercizio di una libera professione.
2. È un esperto in materia di usi civici che, ai sensi del
R.D. n. 332 del 1928 art. 68 e seguenti, può essere incaricato dalla Regione:
a) per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi
necessari per l'accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;
b) per approntare tutti gli atti preparatori per la
liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare
i relativi progetti;
c) per compiere istruttorie sulle questioni attinenti
all'assegnazione di quote nelle ripartizioni e ogni altro oggetto sul quale
l'Ufficio Usi Civici debba provvedere;
d) per eseguire ogni altra disposizione che verrà loro
impartita dalla Regione Puglia.
3. Il compenso spettante all'istruttore può essere definito
prescindendo dalle tariffe professionali stabilite per il perito delegato
tecnico e dipende dalla complessità, natura, durata e specificità dell'incarico
assegnato.
4. L'istruttore può essere liquidato a cottimo, ove si
concordi preventivamente con il responsabile dell'Ufficio regionale il compenso
spettante per l'incarico da svolgere.
5. Per incarichi di particolare complessità e durata potrà
essere liquidato con gli stessi criteri definiti per il perito delegato tecnico.
6. Il Comune potrà subordinare la liquidazione delle
parcelle ad operazioni conclusesi ovvero successivamente allo incameramento
nelle casse comunali delle somme rivenienti dalla liquidazione degli usi civici
di cui all'incarico conferito all'istruttore e/o al perito delegato tecnico.
7. Per quanto attiene ai compiti degli incaricati delle
operazioni storico-giuridiche i compensi potranno essere liquidati a conclusione
dell'incarico relativo ovvero anche anteriormente alle operazioni demaniali che
competono al perito delegato tecnico.
8. La liquidazione dei compensi compete alla Regione con
provvedimento del Dirigente del Settore Agricoltura solo dopo il versamento da
parte del Comune degli importi relativi.
9. Solo in casi eccezionali, previa autorizzazione
dell'Ufficio Usi Civici della Regione, il compenso potrà essere liquidato
all'istruttore e/o al perito delegato tecnico direttamente dal Comune.
10. Per l'espletamento delle operazioni di verifica
demaniale e di ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione
delle terre di uso civico previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal
relativo regolamento di esecuzione, la Regione si avvale degli iscritti nel
relativo elenco. ]
Regolamento abrogato dal R.R.
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Art. 6
Aggiornamento dell'elenco.
[1. Definito l'Elenco regionale, ogni esperto della materia
può in qualsiasi momento chiedere l'iscrizione nello stesso elenco esibendo la
medesima documentazione presentata dai professionisti che hanno fatto istanza in
sede di costituzione.
2. Entro sessanta giorni la commissione di cui al
precedente articolo 2 esprime parere sulla richiesta. Trascorso tale termine
l'istanza si intende accolta. ]
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Art. 7
Corsi di perfezionamento ed aggiornamento.
[1. La Regione, per mezzo del Settore competente può
organizzare corsi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento di
istruttori, periti delegati tecnici per l'espletamento dei compiti di
istruttoria e verifica demaniale; ed, inoltre, promuovere ogni iniziativa
finalizzata a diffondere la conoscenza, il rispetto e la partecipazione dei
cittadini per la tutela dei demani civici. ]
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Art. 8
Incarichi collegiali.
[1. L'incarico per l'espletamento delle operazioni
demaniali può essere compiuto collegialmente tra più professionisti; in questo
caso il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo
professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri
componenti il collegio; salvo che nell'atto di conferimento dell'incarico sia
disposto che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero
l'incarico affidato.
2. Il Comune può richiedere l'incarico collegiale a più
esperti con motivate ragioni soprattutto quando al perito delegato tecnico
iscritto all'Elenco, si vuole affiancare un "istruttore" e/o altra figura
professionale di particolare specializzazione nella disciplina del diritto
amministrativo, urbanistica e/o scienze forestali. ]
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Art. 9
Doveri dell'Istruttore e del Perito Delegato
Tecnico.
[1. L'Istruttore e/o il Perito Delegato Tecnico nominato
dalla Regione svolge di norma le funzioni di accertamento e del suo operato
risponde solo alla Regione; egli ha il dovere di informare l'Ufficio Usi Civici
di ogni difficoltà che dovesse riscontrare nel proprio operato e ha l'obbligo di
segnalare ogni eventuale irregolarità che dovesse riscontrare nel compiere le
operazioni di sistemazione demaniale.
2. L'Istruttore e/o il Perito Delegato Tecnico collabora
con il Comune, ma nell'esercizio della funzione rappresenta la Regione ed opera
nel supremo interesse di garante dei diritti di tutti i residenti.
3. L'operato dell'Istruttore e/o il Perito Delegato Tecnico
deve essere, quindi, improntato ad assoluta imparzialità e garanzia dei diritti
di ogni cittadino e salvaguardia dei diritti originari e imprescrittibili delle
popolazioni sulle terre civiche. ]
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Art. 10
Garanzia di imparzialità.
[1. La Regione nell'affidamento degli incarichi a
istruttori e/o periti delegati tecnici, per quanto possibile, dovrà evitare di
incaricare tecnici residenti nello stesso Comune, tanto a garanzia di assoluta
imparzialità nel compimento delle operazioni peritali. ]
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Art. 11
Reintegra.
[1. Il perito delegato tecnico nel compiere le operazioni
di sistemazione demaniale opera nell'assoluto rispetto della legge, provvede a
liquidare gli usi civici laddove ne ricorrano le condizioni e prescrive la
reintegra al patrimonio collettivo delle parti di territorio quando il possesso
da parte dei privati non risulti legittimo. ]
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Art. 12
Durata dell'incarico peritale.
[1. L'incarico affidato al perito delegato tecnico si
conclude con l'approvazione del progetto di sistemazione demaniale che avviene
con Delibera della Giunta regionale e omologazione successiva, da parte del
Commissariato agli Usi Civici di Bari, nel caso di legittimazione.
2. Competono al perito delegato tecnico anche le fasi
successive alla omologazione di sistemazione ovvero le operazioni di voltura
catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione,
legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione
agro-silvopastorali ove già autorizzati dalla Regione.
3. Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato la
alienazione a seguito di assenso alla sdemanializzazione, le operazioni peritali
si concludono solo dopo che tutti i possessori per la "intera superficie"
abbiano provveduto al pagamento al Comune del corrispettivo stabilito dal perito
delegato tecnico quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al
demanio civico.]
Regolamento abrogato dal
R.R.
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Art. 13
Verifica dei diritti.
[1. È compito del perito delegato tecnico segnalare alla
Regione e al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico, accertandone la
causa e ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute.
2. (annullato). ]
Regolamento abrogato dal R.R.
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Art. 14
Gestione dei Beni.
[1. Il perito delegato tecnico coadiuva con il Comune nella
redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall'uso dei privati
delle terre civiche. La rendita sarà determinata ai sensi dell'art. 2,
comma 4, della legge
regionale n. 7/1998 anche al fine di evitare nel futuro il
consolidarsi di posizioni possessorie assimilabili a nuove arbitrarie
occupazioni. ]
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Art. 15
Individuazione degli atti di gestione.
[1. Ai sensi della L.R.
n. 7/1997 e deliberazioni della Giunta regionale, che dettano le
direttive di separazione dell'attività di direzione politica da quella di
gestione amministrativa, competono alla Giunta regionale gi atti autorizzativi
le sdemanializzazioni e/o le autorizzazioni al mutamento di destinazione di uso
dei beni del Demanio Civico ed ogni altro atto a contenuto normativo o di
regolamento, di programmazione e di indirizzo.
2. Sono di competenza del Dirigente del Settore le attività
inerenti le affrancazioni, legittimazioni e/o alienazioni di cui all'art.
2,
comma 3, 4 e 5 della L.R.
n. 7/1998, lo scioglimento di promiscuità sui parchi, atti inerenti
le espropriazioni e tutti gli atti a contenuto gestionale.]
Regolamento abrogato dal
R.R.
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Vedasi riferimenti
normativi ed europei in allegato