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Regolamento Vigente

Anno
2020
Numero
4
Data
27/03/2020
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Regolamento per la costituzione dell’elenco regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici. Conferimento incarichi, redazione perizie, compensi spettanti".
Note
Bollettino n. 44, pubblicato il 30/03/2020
Allegati

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della  L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale  N° 238 del 02/03/2020 di adozione  del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1

Elenco Regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici

1. Ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 28.1.1998 n. 7 (Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332) è istituito presso la Regione Puglia l’elenco degli istruttori e dei periti-delegati tecnici per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici.

2. L’Elenco regionale di cui al comma precedente è composto di due sezioni distinte:

            a) Sezione tecnica: periti-delegati tecnici;

            b) Sezione storico-giuridica: istruttori.

3. Per ottenere l’iscrizione nella Sezione tecnica dell’Elenco regionale, occorre:

 

         essere iscritto all’Ordine degli architetti, ingegneri, dottori in agraria e scienze forestali o al Collegio dei geometri, periti agrari o forestali e/o agrotecnici;

         presentare un dettagliato curriculum recante autocertificazione dell’attività professionale svolta e delle specifiche competenze in materia di usi civici, nonché del luogo di  prevalente svolgimento dell’attività stessa, delle eventuali specializzazioni conseguite;

   qualora l‘ordinamento professionale di appartenenza non preveda, quale oggetto dell’attività professionale, la sistemazione e la liquidazione degli usi civici ed il richiedente l’iscrizione non abbia già espletato incarichi prima del 28/1/1998, è necessario possedere e presentare, oltre ai requisiti di cui agli alinea precedenti, attestazione di frequenza di un corso in materia di usi civici riconosciuto dalla Regione Puglia. Tale requisito si intende integrato per docenti che hanno tenuto corsi formativi in materia di usi civici riconosciuti dalla Regione.

4. Per essere iscritto alla Sezione storico-giuridica dell’Elenco regionale, occorre dimostrare, attraverso la presentazione di dettagliato curriculum professionale, la specifica competenza posseduta in materia di usi civici. Il richiedente l’iscrizione dovrà documentare, altresì, l’esperienza maturata in ricerche storico-giuridiche attinenti la materia e dimostrare di essere in grado di prestare la propria collaborazione alle operazioni di sistemazione demaniale come specificate all’art. 68 e seguenti del R.D. n. 332 del 26/2/1928.

5. La formazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l’individuazione di istruttori e periti-delegati tecnici ai quali sarà possibile conferire incarichi. L’iscrizione nell’Elenco non determina per l’iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

 

Art. 2

Domanda di iscrizione all’Elenco

1. La domanda per l’iscrizione all’Elenco regionale deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta  elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: serviziourbanistica.regione@regione.puglia.it con oggetto: “Domanda di iscrizione nell’Elenco Regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici per l’affidamento di incarichi peritali per lo svolgimento di operazioni demaniali in materia di usi civici”. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati alla competente struttura regionale tramite un indirizzo pec intestato al richiedente l’iscrizione ed essere contenuti in un’unica e-mail in formato pdf. non modificabile. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente l’iscrizione.

2. La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento. Possono presentare domanda di iscrizione singoli interessati, anche se facenti parte di studi associati o società tra professionisti. La domanda è redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato A1 debitamente compilato e sottoscritto; essa deve contenere l’autocertificazione relativa a:

a)      l’assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965;

b)      non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità professionale;

c)      (ove ricorra il caso) non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione;

d)     non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater del codice penale;

e)      non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con la Regione Puglia, come previste dall’ordinamento giuridico e dai codici deontologici professionali;

3. Alla domanda deve essere allegato:

1) curriculum vitae in formato europeo che evidenzi la specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata e/o acquisita in materia di usi civici, debitamente sottoscritto e autocertificato;

2) nulla-osta all’iscrizione nell’Elenco, in caso di rapporto di dipendenza con una pubblica amministrazione, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. L’iscrizione non può aver luogo in caso di:

− mancanza, incompletezza, o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni previste dal modulo di domanda allegato 1.;

− assenza della sottoscrizione di cui al comma 2;

− mancanza dell’allegato di cui al comma 3.

5. L’inserimento in Elenco avviene secondo l’ordine alfabetico. Sarà sempre possibile per gli interessati presentare domande di iscrizione all’Elenco.

6.  L’Elenco è aggiornato, di norma, al 30 giugno di ogni anno mediante l’inserimento di coloro che abbiano presentato istanza e le cancellazioni necessarie. L’Elenco, con i successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

7. I soggetti interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla competente struttura regionale, e comunque entro e non oltre trenta giorni, ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati, anche ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco.

 

Art. 3

Gestione e aggiornamento dell’Elenco

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/279, l’Elenco regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici è formato e gestito dalla competente struttura regionale. Essa è titolare del trattamento dei dati contenuti nell’Elenco e procede a controllo, anche a campione, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47.

2. La struttura regionale competente, ai fini dell’iscrizione all’Elenco regionale, provvede all’esame della domanda trasmessa e alla verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente e adotta, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, il provvedimento conclusivo con determinazione dirigenziale. L’istruttoria è volta a verificare la sussistenza di tutti i requisiti in capo al richiedente, nonché le competenze specifiche necessarie all’iscrizione nelle Sezioni di cui all’articolo 1, comma 2.

3. La struttura regionale competente, in caso di insufficiente documentazione, ne chiede l’integrazione a mezzo PEC, concedendo un termine massimo di quindici giorni entro il quale il soggetto interessato provvede ai relativi adempimenti. In tal caso, il termine dei sessanta giorni previsto al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dalla data in cui il soggetto interessato presenta la documentazione e comunque dalla scadenza del termine concesso per l’integrazione. 

4. Qualora al termine dell’istruttoria sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione o il difetto di documentazione perduri anche a seguito della richiesta di integrazione, si procede ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e successive modifiche.

 5. Sono cause di cancellazione dall’Elenco:

a)      richiesta di cancellazione avanzata dall’iscritto;

b)      perdita di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione, comunque accertata dalla competente struttura regionale anche sulla base di controlli a campione;

c)      aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all’affidamento dell’incarico;

d)     non aver assolto l’incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze;

e)      aver rinunciato all’incarico senza giustificato motivo in fase successiva all’affidamento;

f)       altri eventuali casi di inadempimento, negligenza accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.

6.  La struttura regionale competente può procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

7.  La sospensione e la cancellazione dall’Elenco è disposta con atto motivato, nel rispetto del contraddittorio, dal Dirigente della competente struttura regionale ed è comunicata a mezzo pec al soggetto interessato.

8.  La struttura regionale preposta, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 5 lettere b), c), d) e) ed f), la contesta a mezzo pec al soggetto iscritto sospendendolo dall’Elenco ed assegnandogli un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni, per rimuovere la causa contestata e per presentare eventuali osservazioni.

9.  Decorso inutilmente il temine di cui al comma 8 o nel caso in cui le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l’inadempienza rilevata, la competente struttura regionale procede alla cancellazione del soggetto dall’Elenco.

 

Art. 4

Conferimento incarico ai periti/istruttori

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti pubblici) e ss.mm.ii. e dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al conferimento degli incarichi ai soggetti iscritti all’Elenco inerenti alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico di cui al comma 1 dell’articolo 1 provvede il Comune nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di contratto di prestazione d’opera intellettuale e del presente articolo.

2. Il Comune, preliminarmente al conferimento dell’incarico peritale, acquisisce il nulla-osta della competente struttura regionale in ordine all’individuazione dei territori oggetto della verifica demaniale.

3.  Il Comune, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di genere, trasparenza e rotazione degli incarichi, pubblica apposito Avviso pubblico rivolto ai soggetti iscritti nella Sezione di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1, ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di perito demaniale o istruttore. Prima del conferimento dell’incarico, l’interessato dovrà:

- attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco;

 - attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, di non avere situazioni di inconferibilità e incompatibilità e/o di conflitto di interessi di cui all’art. 11 nè incarichi pendenti in contraddittorio con la Regione Puglia o con il Comune conferente ed  obbligarsi a comunicare prontamente alla Regione e al Comune conferente l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l’incarico affidato;

- obbligarsi ad accettare i compensi nella misura determinata ai sensi dell’art. 6 nel contratto di incarico;

- obbligarsi a non azionare procedure monitorie in danno del Comune conferente prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento; -obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza dall’incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori.

4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) da parte dei soggetti in esso individuati, l’atto di conferimento dell’incarico di cui al comma 1 è trasmesso alla competente struttura regionale e pubblicato sul sito web della Regione e del Comune.

5. Al conferimento degli incarichi si provvede mediante la stipula di un apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale, nel quale sono indicati, in particolare, le prestazioni professionali richieste, la durata dell’incarico, i compensi e le modalità di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità. 

6. In caso di incarichi conferiti ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1, nel contratto devono essere indicate le attività da eseguire finalizzate a:

a)      individuare le terre demaniali civiche o gravate da uso civico, ai fini dell’adozione da parte della Regione del provvedimento di assegnazione alle categorie di cui all’articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno), ovvero di rettifica dell’eventuale precedente assegnazione;

b)      avviare le operazioni di verifica tecnica sullo stato dei suoli e sullo stato giuridico dei terreni sotto il profilo ambientale e urbanistico, redigendo specifiche proposte, nel rispetto della normativa in materia di usi civici, tenuto conto delle modalità e delle direttive emanate in materia dalla Regione;

c)      redigere le perizie da depositare presso la Regione secondo quanto previsto all’art. 5;

d)     ricercare e reperire gli atti e la documentazione presso gli archivi storici pubblici e privati;

e)      redigere una dettagliata relazione contenente i riferimenti storico-giuridici relativi al territorio oggetto di ricerca;

f)       elencare con dati catastali e rappresentare cartograficamente le terre ritenute soggette ai diritti di uso civico.

7. Concluso l’incarico, il soggetto incaricato trasmette la perizia con le relative risultanze alla competente struttura regionale per gli adempimenti di competenza di quest’ultima.

 

Art. 5

Redazione della perizia

1. La redazione della perizia di verifica e sistemazione demaniale deve essere prodotta su supporto informatico e georeferenziato e in formato cartaceo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Puglia. La perizia, relativa alle terre per le quali si propone la legittimazione, deve riportare il nominativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie catastale e quella relativa di occupazione (allegando, qualora la particella catastale risulti occupata in parte, stralcio di mappa catastale in scala, che consenta agevole lettura, con evidenziate le porzioni interessate), il canone di legittimazione, il riferimento a verifiche precedenti.

 

Art. 6

Compensi spettanti agli istruttori e periti-delegati

1. I compensi da corrispondere agli istruttori e ai periti-delegati tecnici sono anticipati dal Comune e sono posti a carico, secondo un riparto proporzionale, dei soggetti privati nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali.

2. Per la determinazione dei compensi spettanti agli istruttori e ai periti-delegati tecnici per le operazioni eseguite a richiesta dell’Autorità Giudiziaria si applicano le tariffe previste dalla Legge 8/7/1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per le operazioni non espressamente previste dal tariffario di cui alla Legge n. 319/1980 si potrà fare riferimento al R.D. 15/11/1925, n. 2180 ad oggetto “Approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici del Regno” e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Si confermano, altresì, le sanzioni previste dall’art. 8 del R.D. n. 2180/1925 relativamente alla riduzione delle parcelle da parte del competente Ufficio comunale, a seconda della gravità degli errori commessi dall’istruttore e dal perito-delegato tecnico.

5. Quando l’operazione non possa essere validata per vizio derivante dall’operazione stessa, l’importo complessivo della parcella sarà costituito dal rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per intero, mentre per le vacazioni l’importo potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo secondo la gravità degli errori commessi dall’agente o dal perito, a giudizio dell’Ufficio comunale competente.

6. Il compenso spettante all’istruttore è definito prescindendo dalle tariffe professionali stabilite per il perito-delegato tecnico e dipende dalla complessità, natura, durata e specificità dell’incarico assegnato. Tuttavia per incarichi di particolare complessità e durata potrà essere liquidato con gli stessi criteri definiti per il perito-delegato tecnico.

7. La parcella professionale è liquidata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate e comunque non prima dell‘approvazione definitiva con deliberazione di Giunta regionale. Il Comune può subordinare la liquidazione delle parcelle alla conclusione delle operazioni ovvero al successivo incameramento nelle casse comunali delle somme rivenienti dalla liquidazione degli usi civici di cui all’incarico conferito all’istruttore e/o al perito-delegato tecnico.

8. Per le attività svolte dagli incaricati delle operazioni storico-giuridiche i compensi possono essere liquidati a conclusione dell’incarico ovvero anche anteriormente alle operazioni demaniali che competono al perito-delegato tecnico.

9. Salvo casi specifici, possono essere concesse dal Comune interessato anticipazioni sulle spese nei limiti del 10 per cento del compenso complessivo da liquidarsi, previa autorizzazione dell’Ufficio comunale preposto.

10. Ai soggetti incaricati spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la produzione di materiali documentali, per l’accesso ad archivi, nonché per le missioni effettuate esclusivamente per ragioni connesse all’espletamento dell’incarico conferito, nella misura indicata al comma 9.

11. Ai fini di cui al comma 10, il rimborso è calcolato per le missioni effettuate con partenza dalla residenza del soggetto incaricato, con riferimento alle spese documentate mediante presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali per: a) mezzi pubblici di trasporto (treno, autobus, traghetto) ; b) mezzo proprio, qualora ciò risulti più conveniente in termini di rapporto costi/benefici organizzativi, temporali e di risultato; c) pedaggi autostradali e parcheggio. Per le missioni svolte con la propria autovettura si applicano le tariffe chilometriche previste dalla vigente normativa di riferimento.

 

Art. 7

Compiti dell’istruttore.

1. L’istruttore è una figura di collaboratore non necessariamente iscritto ad uno degli Ordini professionali che abilitano all’esercizio di una libera professione.

 2. E’ un esperto in materia di usi civici che, ai sensi degli articoli 68 e seguenti Regio Decreto n. 332/1928, può essere incaricato dal Comune interessato:

a)      per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari per l’accertamento degli usi civici e delle occupazioni illegittime;

b)      per approntare tutti gli atti preparatori per la liquidazione degli usi civici e lo scioglimento delle promiscuità e di formulare i relativi progetti;

c)      per compiere istruttorie sulle questioni attinenti all’assegnazione di quote nelle ripartizioni e ogni altro oggetto sul quale l’Ufficio Usi Civici regionale debba provvedere;

d)     per eseguire ogni altra disposizione loro impartita dal Comune su indicazioni della Regione Puglia.

3. Per l’espletamento delle operazioni di verifica demaniale e di ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico previste dalla legge 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione, il Comune si avvale degli iscritti nel relativo Elenco.

 

Art. 8

Corsi di perfezionamento ed aggiornamento

1. La Regione, per mezzo della competente struttura e compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio, organizza corsi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento di istruttori, periti-delegati tecnici per l’espletamento dei compiti di istruttoria e verifica demaniale; promuove ogni iniziativa finalizzata a diffondere la conoscenza, il rispetto e la partecipazione dei cittadini alla tutela dei demani civici.

 

Art. 9

Incarichi collegiali

1. L’incarico per l’espletamento delle operazioni demaniali può essere svolto collegialmente da più professionisti; in questo caso il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo professionista aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio; salvo quanto diversamente disposto nell’atto di incarico.

2. Il Comune può conferire l’incarico collegiale a più esperti laddove sussistano motivate ragioni legate alla complessità dell’incarico e/o alla necessaria specializzazione richiesta dalla natura dell’incarico stesso.

 

Art. 10

Doveri dell’istruttore e del perito-delegato tecnico

1. L’istruttore e/o perito-delegato tecnico nominato dal Comune svolge, di norma, le funzioni di accertamento e risponde del suo operato alle Amministrazioni interessate. Egli ha il dovere di fornire tempestiva informazione delle eventuali difficoltà riscontrate nell’espletamento dell’incarico al fine di pervenire alla conclusione dello stesso nel rispetto dei termini convenuti.

2. L’istruttore e/o perito-delegato tecnico rappresentano la Regione ed operano con imparzialità e correttezza nell’interesse della collettività e a salvaguardia dei diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni sulle terre civiche.

 

Art. 11

Cause di inconferibilità e incompatibilità

1. Non possono essere conferiti gli incarichi di cui all’art. 7 ai soggetti iscritti all’Elenco di cui all’articolo 2 che:

a)      esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Regione, il Comune o l’ente titolare dei diritti di uso civico che conferisce l’incarico, ovvero presso il comune in cui ricadono le terre oggetto delle operazioni peritali;

b)      si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Comune o dell’ente titolare dei diritti di uso civico che conferisce l’incarico, ovvero nei confronti del Comune in cui ricadono le terre oggetto delle operazioni peritali, anche con riferimento a situazioni del proprio nucleo familiare o rapporti di parentela entro il secondo grado;

c)      abbiano la residenza o svolgano la propria attività professionale nel Comune in cui sono situate le terre oggetto delle operazioni peritali, ovvero nel Comune che conferisce l’incarico.

L’insussistenza delle predette cause di inconferibilità e incompatibilità deve essere autocertificata dall’interessato preliminarmente al conferimento dell’incarico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 12

Reintegra

1. Il perito-delegato tecnico, nell’espletamento delle operazioni di sistemazione demaniale, provvede a liquidare gli usi civici laddove ne ricorrano le condizioni e a segnalare alla Regione e al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico prescrivendo la reintegra al patrimonio collettivo delle parti di territorio che risultino illegittimamente possedute.

 

Art. 13

Durata dell’incarico peritale

1. L’incarico peritale non può essere conferito per una durata superiore ai cinque anni; qualora sia stato conferito inizialmente per un periodo inferiore, può essere prorogato fino al raggiungimento del predetto limite.

2. L’incarico affidato al perito-delegato tecnico si conclude con l’approvazione del progetto di sistemazione demaniale da parte della Giunta Regionale.

3. Competono al perito-delegato tecnico anche le successive operazioni di voltura catastale, registrazione e trascrizione degli atti di affrancazione, legittimazione, alienazione di terre che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorale ove già autorizzati dalla Regione.

4. Nei territori per i quali la Regione ha autorizzato l’alienazione a seguito di assenso alla sdemanializzazione, le operazioni peritali si concludono solo dopo che tutti i possessori abbiano provveduto al pagamento al Comune del corrispettivo stabilito dal perito-delegato tecnico per la “intera superficie”, quale risarcimento ai residenti per la superficie sottratta al demanio civico.

 

Art. 14

Verifica dei diritti

1. Compete al perito-delegato tecnico incaricato segnalare alla Regione e al Comune le usurpazioni avvenute sul demanio civico, accertandone la causa e ricercando gli atti in base ai quali tali violazioni siano avvenute.

 

Art. 15

Gestione dei Beni

1. Il perito-delegato tecnico coadiuva il Comune nella redazione del ruolo delle rendite patrimoniali derivanti dall’uso dei privati delle terre civiche, nonché nella determinazione della rendita ai sensi dell’art.2, comma 4, della Legge Regionale n. 7/1998.

Art. 16

Attribuzioni competenze

1. In ossequio alle disposizioni in tema di separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, competono alla Giunta Regionale gli atti di autorizzazione alle sdemanializzazioni e/o le autorizzazioni all’alienazione di cui alla L.R. n. 7/1998 o al mutamento di destinazione di uso dei beni del demanio civico ed ogni altro atto a contenuto normativo, regolamentare, di programmazione e di indirizzo.

2. Rientrano nelle competenze delle strutture amministrative regionali gli atti di gestione afferenti a: affrancazioni di terre private gravate da uso civico, legittimazioni, scioglimento di promiscuità sui parchi, atti inerenti alle espropriazioni.

 

Art. 17

Norme di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento i soggetti già iscritti all’Elenco di cui al Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5 (Regolamento per la costituzione dell’elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizioni dei compensi spettanti) alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti d’ufficio  all’Elenco di cui all’articolo 1. 

 

Art. 18

Abrogazioni

1. E’ abrogato il Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5 “Regolamento per la costituzione dell’elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Definizioni dei compensi spettanti” e ogni eventuale disposizione incompatibile con il presente.

 

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, a seguito della sua definitiva approvazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 dellaL.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.