Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 15
del Regolamento
Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 e nuovamente
abrogato abrogato dall'art. 15
del regolamento regionale n.19 del 13 ottobre
2017
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti
regionali;
Visto il DPR 616/77 con il quale venivano trasferite
alle Regioni anche le competenze, in materia forestale, comprese quelle
riguardanti l'applicazione del R.D. 3267/1923 inerente il vincolo idrogeologico,
la gestione dei boschi e le utilizzazioni boschive. Il trasferimento delle
competenze in materia forestale è ribadito dal D.Lvo 143/1997 e 300/1999 e, per
ultimo, dalla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3;
Visto l'art. 29 della L. 14/2001 con il quale la
Regione Puglia ha previsto l'obbligo di autorizzazione da parte degli uffici
forestali regionali per ogni tipo di taglio boschivo da effettuarsi sul
territorio regionale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del
27/12/2001, con la quale si approva il Regolamento Regionale sui tagli
boschivi;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art. 1
Finalità.
[Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 29
della L.R.
31 maggio 2001, n. 14 "Disposizioni in materia forestale", prescrive le
procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli boschivi.
Esso è valido per tutti i complessi boscati, ovunque ubicati
sul territorio regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al taglio,
di qualsiasi natura esso sia, da parte degli Ispettorati ripartimentali delle
foreste (I.Ri.F.) competenti per provincia, ad eccezione dei boschi di proprietà
regionale, cui provvederà l'Ispettorato regionale delle foreste (I.Re.F.).
Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli in giardini
pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto, impianti di
frutticoltura, nonché gli impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad
esclusiva produzione di biomassa realizzati in terreni agricoli] .
Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 15
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Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
Art. 2
Istanze.
[Chiunque intenda procedere all'utilizzazione di fine turno, al
taglio colturale principale o intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in
boschi cedui, cedui composti, fustaie e formazioni a macchia mediterranea,
nonché ad interventi di qualsiasi natura, anche di ingegneria naturalistica o a
scopi ambientali, che comporti il taglio di piante, deve produrre domanda di
taglio, in carta semplice, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
competente per provincia secondo le modalità previste dall'art. 3] .
Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 15
del Regolamento
Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
Art. 3
Domanda di taglio e relazione tecnica.
[La domanda di taglio, completa di generalità del richiedente,
dovrà indicare:
a) Dati anagrafici del proprietario/conduttore del bosco;
b) Comune, località, foglio/i e particella/e del bosco da
utilizzare;
c) Estremi catastali della superficie interessata al taglio di
piante;
d) Forma di governo e di trattamento del bosco (ceduo, ceduo
composto, fustaia coetanea, fustaia disetanea);
e) Data dell'ultima utilizzazione del bosco;
f) Età del popolamento.
La relazione tecnica prevista, a firma di un dottore forestale
abilitato (o dottore agronomo), dovrà riportare le seguenti informazioni:
Per boschi cedui:
Inferiori ad 1 ettaro e per massa asportabile inferiore a 100
q.li:
- Compatibilità del bosco a subire il taglio e descrizione
dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle ceppaie e delle piante da seme;
- Numero medio dei polloni/ceppaia;
- Diametro medio e altezza media del popolamento;
- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o
q.li;
Superiori ad 1 ettaro e per massa asportabile superiore a
100 q.li:
Si riportano le informazioni relative al punto precedente,
completate da:
- Aree di saggio di 400 m² rappresentante la situazione media
del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 5 ettari di superficie da
utilizzare) identificate sul terreno, con piedilista di cavallettamento a
partire da un diametro delle piante a m 1,30 di cm 5 e altezza media;
- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio
e corografia 1:25.000;
- Individuazione delle linee di esbosco.
In tutti i boschi cedui da sottopone al taglio, il tecnico
proporrà all'I.Ri.F. competente per territorio le matricine da rilasciare
secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale
vigenti nella provincia.
Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra i soggetti
più sviluppati e meglio conformati, escludendo quelli adugiati, filati e scarsi
di chioma, e distribuiti in modo non necessariamente uniforme su tutta la
superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento. A
parità di condizioni è preferibile il rilascio di piante da seme. Vanno altresì
rilasciate tra le matricine le specie secondarie di particolare interesse.
L'I.Ri.F. non autorizzerà il taglio a fine turno nei cedui
fortemente degradati.
Per fustaie e cedui composti:
Per tagli inferiori a 5.000 m²:
- Compatibilità del bosco a subire il taglio mediante
descrizione dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle piante da seme;
- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o
q.li;
Per tagli superiori a 5.000 m²:
Si riportano le informazioni relative al punto precedente,
completate da:
- Aree di saggio di 1.000 m² rappresentante la situazione media
del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da
utilizzare) identificate sul terreno con piedilista di cavallettamento a partire
da un diametro delle piante a m 1,30 di cm 7,5 e altezza media;
- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio
e corografia 1:25.000;
- Individuazione delle linee di esbosco.
Per formazioni a macchia mediterranea:
Per il taglio della
macchia mediterranea, normalmente non soggetta a periodiche utilizzazioni
forestali, è richiesta domanda in carta semplice e relazione tecnica con
particolare riferimento alle modalità e tecniche di intervento. Ogni operazione
dovrà seguire le specifiche prescrizioni impartite dall'I.Ri.F. competente per
provincia.
Per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante:
Il
taglio di piante di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni
nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e,
pertanto, non classificabili come "bosco" è soggetto alla presentazione di
semplice domanda di taglio, in carta semplice, da parte del
proprietario/conduttore] .
Il presente regolamento è stato abrogato
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Art. 4
Registro dei tagli.
[È istituito presso ogni I.Ri.F. competente per provincia il
registro dei tagli. In esso dovranno essere riportati i dati ritenuti necessari
al monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale, secondo lo
schema predisposto dall'Ispettorato regionale delle foreste.
Gli I.Ri.F. della Regione trasmetteranno all'I.Re.F., con
cadenza semestrale, copia del registro dei tagli] .
Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 15
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Art. 5
Identificazione delle piante.
[Le matricine da riservare al taglio nei cedui e le piante da
abbattere nelle fustaie sono identificate tramite apposita "martellata".
All'uopo sarà utilizzato il martello forestale regionale, il
cui sigillo sarà apposto alla base delle matricine (ceduo) o dei fusti da
abbattere (fustaia), previa specchiatura al ceppo].
Il presente regolamento è stato abrogato
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Art. 6
Martello Forestale regionale.
[È istituito il martello forestale della Regione Puglia che
costituisce l'unico strumento di identificazione delle piante forestali nelle
aree soggette a taglio sul territorio regionale.
Il martello forestale riporta un sigillo di diametro di cm
3,50, la sigla R.P. e la numerazione progressiva a partire da 001] .
Il presente regolamento è stato abrogato
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Art. 7
Assegnazione del martello forestale regionale.
[Il Dirigente Responsabile di ogni Ufficio forestale
incaricherà un funzionario regionale della custodia dei martelli forestali in
dotazione e dell'aggiornamento costante del registro dei tagli.
Il funzionario incaricato affiderà un martello forestale ad
ogni tecnico, dottore forestale o dottore agronomo, regolarmente iscritto
all'albo professionale d'appartenenza, incaricato dal proprietario/conduttore
del bosco a redigere la "relazione tecnica" di taglio.
Il martello forestale sarà affidato per un periodo massimo di
30 giorni, previa definizione con il funzionario dell'I.Ri.F. dei criteri di
selezione delle piante.
Il martello forestale è ritirato personalmente dal tecnico, che
si impegna a rispettare le condizioni prescritte dall'I.Ri.F. per la sua
gestione.
Il tecnico incaricato esegue la "martellata", contrassegnando
con l'apposito sigillo le piante.
La riconsegna del martello è effettuata personalmente dal
tecnico entro e non oltre il giorno ultimo stabilito, pena l'archiviazione
d'ufficio della richiesta di autorizzazione di taglio.
L'I.Ri.F. potrà concedere eventuali proroghe per motivate
necessità, purché ciò non comporti ritardi nella martellata di altre superfici o
di altre ditte] .
Il presente regolamento è stato abrogato
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Art. 8
Smarrimento o furto del martello forestale.
[In caso di smarrimento o furto del martello forestale il
consegnatario dovrà esporre denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di
Stato o Corpo Forestale, nonché darne tempestiva comunicazione scritta
all'I.Ri.F. competente per territorio.
La mancata riconsegna del martello forestale comporterà, in
ogni caso, il pagamento da parte del consegnatario della somma di 250 Euro in
favore della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al tecnico in
questione non potrà essere affidato altro martello forestale] .
Il presente regolamento è stato abrogato
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Art. 9
Estinzione del martello forestale.
[In caso di mancata riconsegna, furto o smarrimento del
martello forestale, lo stesso sarà dichiarato fuori uso con provvedimento del
Dirigente dell'Ispettorato regionale delle foreste e non potrà essere più
adoperato nel territorio regionale. Di tanto sarà fatta comunicazione a tutte le
strutture forestali regionali nonché a quelle che hanno competenza nella
sorveglianza del territorio] .
Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 15
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Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
Art. 10
Piedilista di cavallettamento.
[Per i boschi comunali o di Enti pubblici dovrà essere redatto
da parte del tecnico incaricato un apposito piedista di cavallettamento secondo
le indicazioni degli I.Ri.F. competenti per provincia] .
Il presente regolamento è stato abrogato
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Art. 11
Autorizzazione al taglio.
[L'autorizzazione al taglio, valida per 365 giorni a partire
dalla data di emissione del provvedimento, sarà rilasciata dall'I.Ri.F.
competente per provincia, successivamente alla riconsegna da parte del tecnico
incaricato del martello forestale assegnato e previa verifica del rispetto dei
criteri precedentemente concordati nell'individuazione delle piante da
"martellare".
Il proprietario/conduttore è tenuto a comunicare all'I.Ri.F. la
data di inizio ed ultimazione delle operazioni di taglio] .
Il presente regolamento è stato abrogato
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Art. 12
Sanzioni.
[Il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all'art.
2 eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista dal presente
regolamento sarà punito con l'ammenda di 1.500 Euro per ettaro o frazione di
esso.
Il taglio di piante di origine naturale isolate, in gruppi o
filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista dal
presente regolamento sarà punito con l'ammenda di 70 Euro per piante fino a 10
cm di diametro, 150 Euro per piante fino a 20 cm di diametro, 300 Euro per
piante fino a 30 cm di diametro, 400 Euro per piante fino a 40 cm di diametro,
500 Euro per piante sino a 50 cm di diametro e oltre, misurato a m 1,30 dal
suolo.
Le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli
boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate
secondo le modalità da questi previste] .
Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 15
del Regolamento
Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
Art. 13
Norma transitoria.
[I tagli boschivi già autorizzati in epoca precedente alla
promulgazione della L.R.
n. 14/2001 dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31 marzo 2002.
Successivamente a tale data dovrà essere richiesta nuova autorizzazione secondo
la procedura vigente] .
Il presente regolamento è stato abrogato
dall’art. 15
del Regolamento
Regionale n. 10 del 30 giugno 2009
Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 18 gennaio 2002