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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2002
Numero
1
Data
18/01/2002
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Tagli boschivi
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 10 del 22 gennaio 2002.
Allegati
Nessun allegato

 



  Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 e nuovamente abrogato abrogato dall'art. 15 del regolamento regionale  n.19 del 13 ottobre 2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei Regolamenti regionali;


Visto il DPR 616/77 con il quale venivano trasferite alle Regioni anche le competenze, in materia forestale, comprese quelle riguardanti l'applicazione del R.D. 3267/1923 inerente il vincolo idrogeologico, la gestione dei boschi e le utilizzazioni boschive. Il trasferimento delle competenze in materia forestale è ribadito dal D.Lvo 143/1997 e 300/1999 e, per ultimo, dalla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n. 3;


Visto l'art. 29 della L. 14/2001 con il quale la Regione Puglia ha previsto l'obbligo di autorizzazione da parte degli uffici forestali regionali per ogni tipo di taglio boschivo da effettuarsi sul territorio regionale;


Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 27/12/2001, con la quale si approva il Regolamento Regionale sui tagli boschivi;

 



EMANA



Il seguente Regolamento:

 

Art. 1

Finalità.

 


[Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 29 della L.R. 31 maggio 2001, n. 14 "Disposizioni in materia forestale", prescrive le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli boschivi.

Esso è valido per tutti i complessi boscati, ovunque ubicati sul territorio regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al taglio, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli Ispettorati ripartimentali delle foreste (I.Ri.F.) competenti per provincia, ad eccezione dei boschi di proprietà regionale, cui provvederà l'Ispettorato regionale delle foreste (I.Re.F.).

Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto, impianti di frutticoltura, nonché gli impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva produzione di biomassa realizzati in terreni agricoli] .

 

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009

Art. 2

Istanze.

[Chiunque intenda procedere all'utilizzazione di fine turno, al taglio colturale principale o intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti, fustaie e formazioni a macchia mediterranea, nonché ad interventi di qualsiasi natura, anche di ingegneria naturalistica o a scopi ambientali, che comporti il taglio di piante, deve produrre domanda di taglio, in carta semplice, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per provincia secondo le modalità previste dall'art. 3] .

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009


Art. 3

Domanda di taglio e relazione tecnica.

[La domanda di taglio, completa di generalità del richiedente, dovrà indicare:

a) Dati anagrafici del proprietario/conduttore del bosco;

b) Comune, località, foglio/i e particella/e del bosco da utilizzare;

c) Estremi catastali della superficie interessata al taglio di piante;

d) Forma di governo e di trattamento del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia coetanea, fustaia disetanea);

e) Data dell'ultima utilizzazione del bosco;

f) Età del popolamento.

La relazione tecnica prevista, a firma di un dottore forestale abilitato (o dottore agronomo), dovrà riportare le seguenti informazioni:

 


Per boschi cedui:

Inferiori ad 1 ettaro e per massa asportabile inferiore a 100 q.li:

- Compatibilità del bosco a subire il taglio e descrizione dello stato del popolamento;

- Specie presenti e prevalenti;

- Numero delle ceppaie e delle piante da seme;

- Numero medio dei polloni/ceppaia;

- Diametro medio e altezza media del popolamento;

- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o q.li;


Superiori ad 1 ettaro e per massa asportabile superiore a 100 q.li:

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 400 m² rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 5 ettari di superficie da utilizzare) identificate sul terreno, con piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante a m 1,30 di cm 5 e altezza media;

- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;

- Individuazione delle linee di esbosco.

In tutti i boschi cedui da sottopone al taglio, il tecnico proporrà all'I.Ri.F. competente per territorio le matricine da rilasciare secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia.

Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra i soggetti più sviluppati e meglio conformati, escludendo quelli adugiati, filati e scarsi di chioma, e distribuiti in modo non necessariamente uniforme su tutta la superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento. A parità di condizioni è preferibile il rilascio di piante da seme. Vanno altresì rilasciate tra le matricine le specie secondarie di particolare interesse.

L'I.Ri.F. non autorizzerà il taglio a fine turno nei cedui fortemente degradati.
Per fustaie e cedui composti:

Per tagli inferiori a 5.000 m²:

- Compatibilità del bosco a subire il taglio mediante descrizione dello stato del popolamento;

- Specie presenti e prevalenti;

- Numero delle piante da seme;

- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o q.li;


Per tagli superiori a 5.000 m²:

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 1.000 m² rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da utilizzare) identificate sul terreno con piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante a m 1,30 di cm 7,5 e altezza media;

- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;

- Individuazione delle linee di esbosco.

Per formazioni a macchia mediterranea:
Per il taglio della macchia mediterranea, normalmente non soggetta a periodiche utilizzazioni forestali, è richiesta domanda in carta semplice e relazione tecnica con particolare riferimento alle modalità e tecniche di intervento. Ogni operazione dovrà seguire le specifiche prescrizioni impartite dall'I.Ri.F. competente per provincia.

Per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante:
Il taglio di piante di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco" è soggetto alla presentazione di semplice domanda di taglio, in carta semplice, da parte del proprietario/conduttore] .

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009


Art. 4

Registro dei tagli.

[È istituito presso ogni I.Ri.F. competente per provincia il registro dei tagli. In esso dovranno essere riportati i dati ritenuti necessari al monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale, secondo lo schema predisposto dall'Ispettorato regionale delle foreste.

Gli I.Ri.F. della Regione trasmetteranno all'I.Re.F., con cadenza semestrale, copia del registro dei tagli] .

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009

 


Art. 5

Identificazione delle piante.

[Le matricine da riservare al taglio nei cedui e le piante da abbattere nelle fustaie sono identificate tramite apposita "martellata".

All'uopo sarà utilizzato il martello forestale regionale, il cui sigillo sarà apposto alla base delle matricine (ceduo) o dei fusti da abbattere (fustaia), previa specchiatura al ceppo].

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009

 

Art. 6

Martello Forestale regionale.

[È istituito il martello forestale della Regione Puglia che costituisce l'unico strumento di identificazione delle piante forestali nelle aree soggette a taglio sul territorio regionale.

Il martello forestale riporta un sigillo di diametro di cm 3,50, la sigla R.P. e la numerazione progressiva a partire da 001] .

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009

 


Art. 7

Assegnazione del martello forestale regionale.

[Il Dirigente Responsabile di ogni Ufficio forestale incaricherà un funzionario regionale della custodia dei martelli forestali in dotazione e dell'aggiornamento costante del registro dei tagli.

Il funzionario incaricato affiderà un martello forestale ad ogni tecnico, dottore forestale o dottore agronomo, regolarmente iscritto all'albo professionale d'appartenenza, incaricato dal proprietario/conduttore del bosco a redigere la "relazione tecnica" di taglio.

Il martello forestale sarà affidato per un periodo massimo di 30 giorni, previa definizione con il funzionario dell'I.Ri.F. dei criteri di selezione delle piante.

Il martello forestale è ritirato personalmente dal tecnico, che si impegna a rispettare le condizioni prescritte dall'I.Ri.F. per la sua gestione.

Il tecnico incaricato esegue la "martellata", contrassegnando con l'apposito sigillo le piante.

La riconsegna del martello è effettuata personalmente dal tecnico entro e non oltre il giorno ultimo stabilito, pena l'archiviazione d'ufficio della richiesta di autorizzazione di taglio.

L'I.Ri.F. potrà concedere eventuali proroghe per motivate necessità, purché ciò non comporti ritardi nella martellata di altre superfici o di altre ditte] .

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009


Art. 8

Smarrimento o furto del martello forestale.

[In caso di smarrimento o furto del martello forestale il consegnatario dovrà esporre denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato o Corpo Forestale, nonché darne tempestiva comunicazione scritta all'I.Ri.F. competente per territorio.

La mancata riconsegna del martello forestale comporterà, in ogni caso, il pagamento da parte del consegnatario della somma di 250 Euro in favore della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al tecnico in questione non potrà essere affidato altro martello forestale] .

 

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009

Art. 9

Estinzione del martello forestale.

[In caso di mancata riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo stesso sarà dichiarato fuori uso con provvedimento del Dirigente dell'Ispettorato regionale delle foreste e non potrà essere più adoperato nel territorio regionale. Di tanto sarà fatta comunicazione a tutte le strutture forestali regionali nonché a quelle che hanno competenza nella sorveglianza del territorio] .

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009

 

Art. 10

Piedilista di cavallettamento.

[Per i boschi comunali o di Enti pubblici dovrà essere redatto da parte del tecnico incaricato un apposito piedista di cavallettamento secondo le indicazioni degli I.Ri.F. competenti per provincia] .

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009

 


Art. 11

Autorizzazione al taglio.

[L'autorizzazione al taglio, valida per 365 giorni a partire dalla data di emissione del provvedimento, sarà rilasciata dall'I.Ri.F. competente per provincia, successivamente alla riconsegna da parte del tecnico incaricato del martello forestale assegnato e previa verifica del rispetto dei criteri precedentemente concordati nell'individuazione delle piante da "martellare".

Il proprietario/conduttore è tenuto a comunicare all'I.Ri.F. la data di inizio ed ultimazione delle operazioni di taglio] .

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009

 


Art. 12

Sanzioni.

[Il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all'art. 2 eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento sarà punito con l'ammenda di 1.500 Euro per ettaro o frazione di esso.

Il taglio di piante di origine naturale isolate, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento sarà punito con l'ammenda di 70 Euro per piante fino a 10 cm di diametro, 150 Euro per piante fino a 20 cm di diametro, 300 Euro per piante fino a 30 cm di diametro, 400 Euro per piante fino a 40 cm di diametro, 500 Euro per piante sino a 50 cm di diametro e oltre, misurato a m 1,30 dal suolo.

Le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste] .

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009

 


Art. 13

Norma transitoria.

[I tagli boschivi già autorizzati in epoca precedente alla promulgazione della L.R. n. 14/2001 dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31 marzo 2002. Successivamente a tale data dovrà essere richiesta nuova autorizzazione secondo la procedura vigente] .

 

Il presente regolamento è stato abrogato dall’art. 15 del Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

 

            Dato a Bari, addì 18 gennaio 2002