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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2017
Numero
19
Data
13/10/2017
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI
Note
Bollettino n° 120 Supplemento pubblicato il 19-10-2017
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1,nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1472 del 25 settembre 2017 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale del 31 maggio 2001, n. 14 “Disposizioni in materia forestale”, prescrive le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli boschivi e per il taglio delle piante sparse di interesse forestale in Puglia.

2. Esso è valido per tutti i complessi boscati, ovunque ubicati sul territorio regionale, ivi compresi i boschi di proprietà regionale e quelli in occupazione temporanea da parte della Regione, per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante di interesse forestale ubicati in ambiente diverso da quello urbano, al fine del rilascio delle autorizzazioni al taglio da parte della competente struttura regionale.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, di alberature stradali, di castagneti da frutto, di impianti dì frutticoltura, nonché i tagli negli impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva produzione di biomassa realizzati in terreni agricoli, così come da decreto legislativo n. 227/2001.

 

Art. 2

(Istanze)

1. Chiunque intenda procedere all’utilizzazione di fine turno, al taglio colturale principale o intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti, fustaie e formazioni a macchia mediterranea, nonché ad interventi di qualsiasi natura, anche di ingegneria naturalistica o a scopi ambientali, che comportino il taglio di piante di interesse forestale, deve produrre domanda o richiesta di autorizzazione al taglio, in carta semplice, alla competente struttura regionale, secondo le modalità previste dall’art. 3.

 

Art. 3

(Domanda o richiesta di autorizzazione al taglio)

 

1. Per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante

La domanda di taglio di piante di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo muri di confine, deve indicare:

a) Dati anagrafici del proprietario/conduttore del fondo rustico interessato dal taglio delle piante di

interesse forestale;

b) Comune, località, foglio/i e particella/e;

c) numero totale delle pianti presenti, specie, età e diametro;

d) numero, specie, età e diametro di ciascuna pianta oggetto di taglio. Alla domanda deve essere allegato:

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà alla titolarità del fondo rustico;

• Certificato e planimetria catastali;

• Documentazione fotografica panoramica del sito e delle piante soggette al taglio e aree circostanti.

2. Per formazioni boschive e a macchia mediterranea

La richiesta di autorizzazione al taglio di boschi d’alto fusto, cedui composti, cedui matricinati, nonché delle formazioni a macchia mediterranea, invece, dovrà riportare le seguenti informazioni:

a) Dati anagrafici del proprietario/conduttore del bosco;

b) Comune, località, foglio/i e particella/e del bosco da sottoporre a taglio;

c) Forma di governo e di trattamento del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia coetanea, fustaia disetanea, macchia mediterranea);

d) Data dell’ultima utilizzazione del bosco;

e) Età del popolamento boschivo;

f) presenza e composizione del sottobosco.

La predetta richiesta di autorizzazione al taglio boschivo deve essere corredata della relazione tecnica,  a firma di un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’Ordine o Collegio professionale (1) contenente la seguente documentazione ed i necessari dati tecnici:

• Titolo di proprietà e/o di conduzione del bosco;

• Cartografia catastale (planimetria in scala adeguata);

• Ampia documentazione fotografica del bosco oggetto di taglio.

3. Per boschi cedui

Inferiori ad 1 ettaro e per massa legnosa asportabile inferiore a 150 q.li:

- Sostenibilità del bosco a subire il taglio e descrizione dello stato del popolamento;

- Specie presenti e prevalenti;

- Numero delle ceppaie e delle piante da seme;

- Numero medio dei polloni/ceppaia;

- Diametro medio e altezza media del popolamento;

- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m3 o q.li;

Superiori ad 1 ettaro e per massa asportabile superiore a 150 q.li:

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 400 m2 rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 5 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul terreno e riportate nel piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante di cm 5, misurato a m 1,30 dal suolo, nonché

l’altezza media del popolamento dell’area di saggio;

- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell’area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;

- Individuazione delle linee di esbosco.

In tutti i boschi cedui da sottoporre al taglio, il tecnico trasmetterà alla competente struttura regionale una “relazione tecnica” nella quale saranno riportate il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare a dote del bosco secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia. Nella stessa relazione dovranno essere indicate le specie arbustive da tutelare. Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra i soggetti più sviluppati e meglio conformati, escludendo quelli aduggiati, filati e scarsi di chioma, e distribuiti in modo non necessariamente uniforme su tutta la superficie (anche per gruppi), in relazione alla maggiore o minore resistenza all’isolamento e comunque con diametro a petto d’uomo non inferiore a cm 12,5. A parità di condizioni è preferibile il rilascio di piante da seme. Vanno altresì rilasciate tra le matricine le specie secondarie, arbustive ed arborescenti, di particolare interesse forestale. I cedui fortemente degradati per cause diverse (ad esempio cause biotiche ed abiotiche, ecc.) non potranno essere oggetto di taglio di utilizzazione fino a quando il bosco non si presenterà in buone condizioni vegetative.

4. Per fustaie e cedui composti

Per tagli inferiori a 5.000 m2 Compatibilità del bosco a subire il taglio mediante:

- Descrizione dello stato del popolamento;

- Specie presenti e prevalenti;

- Numero delle piante da seme;

- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m3 o q.li;

5. Per tagli superiori a 5.000 m2

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 1.000 m2 rappresentative della situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul terreno e riportate nel piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante di cm 7,5, misurato a m 1,30 dal suolo, nonché l’altezza media del popolamento dell’area di saggio;

- Planimetria in scala 1:2.000 - 4.000 dell’area interessata dal taglio e corografia in scala 1:25.000;

- Individuazione delle linee e piste di esbosco.

6. La richiesta di autorizzazione per progetti di taglio con superfici maggiori di ettari 1, riguardanti formazioni boschive e a macchia mediterranea, boschi cedui, fustaie e cedui composti deve essere corredata dalla dichiarazione del proprietario/conduttore attestante che i lavori saranno eseguiti da ditta boschiva iscritta all’ Albo delle Imprese Boschive della Regione Puglia.

7. Nel caso di piante di interesse forestale isolate, in gruppi o in filare, e non soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico, oggetto di taglio con evidenti sintomi di instabilità o di deperimento o di attacchi parassitari e che pertanto presentano pericolo per la pubblica incolumità, è prevista la preventiva comunicazione e relativa documentazione fotografica alla competente struttura regionale, (2) e agli altri Enti competenti per territorio.

(1) Parole sostituite dal Reg.Reg. n. 15/2018, art. 1, comma 1.

(2) Parole sostituite dal Reg.Reg. n. 15/2018, art. 1, comma 2.

 

Art. 4

(Tagli boschivi in aree protette)

1. Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e in Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) necessitano del preventivo parere di valutazione d’incidenza, da allegare alla richiesta di autorizzazione al taglio boschivo. L’autorizzazione boschiva della competente struttura regionale è propedeutica al rilascio del nulla-osta da parte degli Enti parco e delle aree protette regionali presenti in Puglia.

2. Per particolari e motivate esigenze, la competente struttura regionale potrà convocare conferenze di servizi finalizzate all’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni in materia di tagli boschivi.

Art. 5

(Tagli in boschi percorsi dal fuoco)

1. Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in aree percorse dal fuoco saranno oggetto di una particolare procedura di verifica e valutazione da parte della competente struttura regionale, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di incendi boschivi. La competente struttura regionale potrà convocare conferenze di servizi finalizzate all’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni per il ripristino e il restauro vegetativo di aree percorse dal fuoco.

Art. 6

(Registro dei tagli)

1. La struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni al taglio boschivo detiene e aggiorna il registro dei tagli, nel quale sono riportati i dati necessari al monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate e alla statistica forestale.

2. Con cadenza semestrale copia del registro è trasmesso alla sezione regionale forestale.

 

Art. 7

(Identificazione delle piante)

1. Le piante da tagliare di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché costituenti filari di piante lungo muri di confine, sono identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo.

2. Le piante da escludere dal taglio boschivo (matricine) nei cedui matricinati sono identificate tramite anellatura e numerazione progressiva con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro numero e diametro devono essere riportato in apposito piedilista di cavallettamento mento.

3. Le piante da abbattere nelle fustaie di conifere sono identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro diametro riportato in apposito piedilista di cavallettamento con indicazione delle specie di appartenenza.

4. Le piante da abbattere nelle fustaie di latifoglie e nei cedui composti, unitamente all’anellatura a m 1,30 dal suolo e al piedilista di cavallettamento, devono essere oggetto di “martellata”. La martellata riguarda piante a partire da un diametro di cm 15, misurato a m 1.30 dal suolo. All’uopo sarà utilizzato il Martello Forestale regionale, il cui sigillo sarà apposto alla base dei fusti da abbattere, previa specchiatura al ceppo, con l’indicazione della numerazione progressiva.

 

Art. 8

(Martello Forestale regionale)

1. Il Martello Forestale della Regione Puglia costituisce l’unico strumento di identificazione delle piante forestali nelle aree soggette a taglio sul territorio regionale.

2. Il Martello Forestale riporta un sigillo di diametro di cm 3,50, la sigla R.P. e la numerazione progressiva a partire da 001 fino a 100.

 

Art. 9

(Assegnazione del martello forestale regionale per il taglio di piante nella

fustaia di latifoglie e nei cedui composti)

1. Il Dirigente responsabile al rilascio dell’autorizzazione al taglio incaricherà un funzionario regionale della custodia dei martelli forestali in dotazione e dell’ aggiornamento costante del registro dei tagli.

2. Il funzionario incaricato affiderà un martello forestale ad ogni tecnico abilitato regolarmente iscritto all’Ordine o Collegio professionale d’appartenenza, (3) incaricato dal proprietario/ conduttore del bosco a redigere la “relazione tecnica” di taglio.

3. Il martello forestale è affidato al tecnico di cui al comma 2, per un periodo massimo di 60 giorni.

4. Il tecnico incaricato è responsabile delle operazioni di martellata.

5. Il tecnico incaricato esegue la “martellata”, contrassegnando con l’apposito sigillo le piante.

6. La riconsegna del martello è effettuata personalmente dal tecnico entro e non oltre il giorno ultimo stabilito, pena la decadenza dell’autorizzazione al taglio per la quale il martello è stato richiesto e rilasciato. (4)

7. Il tecnico incaricato è tenuto a dirigere le operazioni di taglio ed attestare, ad ultimazione delle stesse, la regolare esecuzione degli interventi rispetto all’autorizzazione concessa, da trasmettere alla competente struttura regionale.

(3) Parole sostituite dal Reg.Reg. n. 15/2018, art. 2, comma 1.

(4) Parole sostituite dal Reg.Reg. n. 15/2018, art. 2, comma 2.

Art. 10

(Smarrimento o furto del martello forestale)

1. In caso di smarrimento o furto del martello forestale il consegnatario dovrà esporre denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato, nonché darne tempestiva comunicazione scritta e copia della denuncia alla competente struttura regionale. I lavori selvicolturali resteranno sospesi sino all’assegnazione del nuovo martello forestale.

2. La mancata riconsegna del martello forestale, entro il termine di cinque giorni, comporterà, in ogni caso, il pagamento da parte del consegnatario della somma di euro 300,00 in favore della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al tecnico in questione non potrà essere affidato altro martello forestale e di tale inadempienza sarà oggetto di denuncia presso le sedi di cui al comma 1 e comunicazione all’Ordine o Collegio professionale (5) competente per territorio.

(5) Parole sostituite dal Reg.Reg. n. 15/2018, art. 3, comma 1.

 

 

Art. 11

(Estinzione del martello forestale)

1. In caso di mancata riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo stesso sarà dichiarato fuori uso con provvedimento del Dirigente della competente struttura regionale e non potrà essere più adoperato nel territorio regionale. Di tanto sarà fatta comunicazione a tutte le strutture forestali regionali nonché a quelle che hanno competenza nella sorveglianza e vigilanza del territorio.

 

Art. 12

(Piedilista di cavallettamento)

1. Per i boschi di latifoglie governati a ceduo, ceduo composto e fustaia, il tecnico incaricato redige

apposito piedilista di cavallettamento secondo le indicazioni contenute nell’autorizzazione al taglio e prima dell’inizio delle operazioni di taglio.

2. Nel piedilista di cavallettamento vengono indicate, per il ceduo matricinato, le piante da rilasciare al taglio, mentre, per le fustaie di conifere, di latifoglie e per i cedui composti, vengono indicate le piante da abbattere.

3. Il tecnico incaricato trasmette il piedilista alla competente struttura regionale che ha rilasciato l’autorizzazione al taglio boschivo, prima dell’inizio delle operazioni di taglio boschivo.

 

Art. 13

(Inizio dei lavori di taglio)

1. L’autorizzazione al taglio boschivo è rilasciata dalla competente struttura regionale entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e ha validità di 2 anni solari dalla data di notifica del provvedimento.

2. Il proprietario/conduttore del bosco è tenuto a comunicare preventivamente alla competente struttura regionale la data di inizio lavori e la ditta boschiva esecutrice dei tagli, iscritta all’Albo regionale delle Imprese Boschive, pena la decadenza dell’autorizzazione al taglio boschivo.

3. L’ultimazione delle operazioni di taglio è comunicata entro e non oltre 10 giorni dal termine dei lavori eseguiti.

4. Alla fine di ogni stagione silvana la struttura regionale competente può effettuare sopralluoghi su almeno il 25% dei tagli boschivi ultimati nel corso della predetta stagione.

5. E’ possibile concedere una sola proroga, adeguatamente motivata, per un periodo non superiore a mesi tre della stagione silvana. Alla scadenza della proroga, se i lavori non sono stati ultimati, il proprietario/ conduttore è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione.

Art. 14

(Sanzioni)

1. Per l’inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento regionale si applicano, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all’articolo 2 del regolamento;

b) da 70,00 euro a 210,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 10 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’ autorizzazione prevista;

c) da 150,00 euro a 450,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 20 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’ autorizzazione prevista;

d) da 300,00 euro a 900,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 30 cm di diametro di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione prevista;

e) da 400,00 euro a 1.200,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 40 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione prevista;

f) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 50 cm di diametro e oltre, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione prevista. Per la mancata comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, la sanzione è elevata ad euro

500,00.

h) l’utilizzo nelle operazioni di martellata di “martello forestale” regionale contraffatto, comporterà, fatti salvi gli aspetti penali, l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00 per ettaro o frazione di esso di bosco martellato.

i) le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste.

2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi direttamente designati dalle leggi vigenti, nonché la Polizia Ambientale regionale.

3. Le disposizioni e le sanzioni previste dal presente regolamento integrano e sostituiscono le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia.

 

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Il regolamento regionale 18 gennaio 2002, n. 1 è abrogato.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 13 OTT. 2017

EMILIANO