IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1,nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art.
42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
VISTO
l’art.
44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia”
così come modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la
Delibera di Giunta Regionale N° 1472 del 25 settembre 2017 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art.
1
(Finalità)
1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell’art. 29 della Legge
Regionale del 31 maggio 2001, n. 14 “Disposizioni in materia forestale”,
prescrive le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli
boschivi e per il taglio delle piante sparse di interesse forestale in
Puglia.
2.
Esso è valido per tutti i complessi boscati, ovunque ubicati sul territorio
regionale, ivi compresi i boschi di proprietà regionale e quelli in occupazione
temporanea da parte della Regione, per piante isolate, filari di piante e gruppi
di piante di interesse forestale ubicati in ambiente diverso da quello urbano,
al fine del rilascio delle autorizzazioni al taglio da parte della competente
struttura regionale.
3.
Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, di
alberature stradali, di castagneti da frutto, di impianti dì frutticoltura,
nonché i tagli negli impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva
produzione di biomassa realizzati in terreni agricoli, così come da decreto
legislativo n. 227/2001.
Art.
2
(Istanze)
1.
Chiunque intenda procedere all’utilizzazione di fine turno, al taglio colturale
principale o intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in boschi cedui,
cedui composti, fustaie e formazioni a macchia mediterranea, nonché ad
interventi di qualsiasi natura, anche di ingegneria naturalistica o a scopi
ambientali, che comportino il taglio di piante di interesse forestale, deve
produrre domanda o richiesta di autorizzazione al taglio, in carta semplice,
alla competente struttura regionale, secondo le modalità previste dall’art.
3.
Art.
3
(Domanda
o richiesta di autorizzazione al taglio)
1.
Per piante isolate, filari di piante e gruppi di
piante
La
domanda di taglio di piante di interesse forestale, isolate o in gruppo,
radicate in terreni nudi, seminativi
o coltivati, nonché filari di piante forestali lungo muri di confine, deve
indicare:
a)
Dati anagrafici del proprietario/conduttore del fondo rustico interessato dal
taglio delle piante di
interesse
forestale;
b)
Comune, località, foglio/i e particella/e;
c)
numero totale delle pianti presenti, specie, età e
diametro;
d)
numero, specie, età e diametro di ciascuna pianta oggetto di taglio. Alla
domanda deve essere allegato:
•
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà alla titolarità del fondo
rustico;
•
Certificato e planimetria catastali;
•
Documentazione fotografica panoramica del sito e delle piante soggette al taglio
e aree circostanti.
2.
Per formazioni boschive e a macchia mediterranea
La
richiesta di autorizzazione al taglio di boschi d’alto fusto, cedui composti,
cedui matricinati, nonché delle
formazioni a macchia mediterranea, invece, dovrà riportare le seguenti
informazioni:
a)
Dati anagrafici del proprietario/conduttore del bosco;
b)
Comune, località, foglio/i e particella/e del bosco da sottoporre a
taglio;
c)
Forma di governo e di trattamento del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia
coetanea, fustaia disetanea,
macchia mediterranea);
d)
Data dell’ultima utilizzazione del bosco;
e)
Età del popolamento boschivo;
f)
presenza e composizione del sottobosco.
La
predetta richiesta di autorizzazione al taglio boschivo deve essere corredata
della relazione tecnica,
a firma di un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all’Ordine o Collegio
professionale (1) contenente la seguente documentazione
ed i necessari dati tecnici:
•
Titolo di proprietà e/o di conduzione del bosco;
•
Cartografia catastale (planimetria in scala adeguata);
•
Ampia documentazione fotografica del bosco oggetto di
taglio.
3.
Per boschi cedui
Inferiori
ad 1 ettaro e per massa legnosa asportabile inferiore a 150
q.li:
-
Sostenibilità del bosco a subire il taglio e descrizione dello stato del
popolamento;
-
Specie presenti e prevalenti;
-
Numero delle ceppaie e delle piante da seme;
-
Numero medio dei polloni/ceppaia;
-
Diametro medio e altezza media del popolamento;
-
Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m3 o
q.li;
Superiori
ad 1 ettaro e per massa asportabile superiore a 150 q.li:
Si
riportano le informazioni relative al punto precedente, completate
da:
-
Aree di saggio di 400 m2 rappresentante la situazione media del popolamento
oggetto di taglio (una
per ogni 5 ettari di superficie da utilizzare), identificate sul terreno e
riportate nel piedilista di cavallettamento
a partire da un diametro delle piante di cm 5, misurato a m 1,30 dal suolo,
nonché
l’altezza
media del popolamento dell’area di saggio;
-
Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell’area interessata dal taglio e corografia
1:25.000;
-
Individuazione delle linee di esbosco.
In
tutti i boschi cedui da sottoporre al taglio, il tecnico trasmetterà alla
competente struttura regionale una “relazione tecnica” nella quale saranno
riportate il numero e le caratteristiche delle matricine da rilasciare a dote
del bosco secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale vigenti nella provincia. Nella stessa relazione dovranno essere
indicate le specie arbustive da tutelare. Le matricine e gli allievi devono
essere scelti fra i soggetti più sviluppati e meglio conformati, escludendo
quelli aduggiati, filati e scarsi di chioma, e distribuiti in modo non
necessariamente uniforme su tutta la superficie (anche per gruppi), in relazione
alla maggiore o minore resistenza all’isolamento e comunque con diametro a petto
d’uomo non inferiore a cm 12,5. A parità di condizioni è preferibile il rilascio
di piante da seme. Vanno altresì rilasciate tra le matricine le specie
secondarie, arbustive ed arborescenti, di particolare interesse forestale. I
cedui fortemente degradati per cause diverse (ad esempio cause biotiche ed
abiotiche, ecc.) non potranno essere oggetto di taglio di utilizzazione fino a
quando il bosco non si presenterà in buone condizioni vegetative.
4.
Per fustaie e cedui composti
Per
tagli inferiori a 5.000 m2 Compatibilità
del bosco a subire il taglio mediante:
-
Descrizione dello stato del popolamento;
-
Specie presenti e prevalenti;
-
Numero delle piante da seme;
-
Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m3 o
q.li;
5.
Per tagli superiori a 5.000 m2
Si
riportano le informazioni relative al punto precedente, completate
da:
-
Aree di saggio di 1.000 m2 rappresentative della situazione media del
popolamento oggetto di taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da
utilizzare), identificate sul terreno e riportate nel piedilista di
cavallettamento a partire da un diametro delle piante di cm 7,5, misurato a m
1,30 dal suolo, nonché l’altezza media del popolamento dell’area di
saggio;
-
Planimetria in scala 1:2.000 - 4.000 dell’area interessata dal taglio e
corografia in scala 1:25.000;
-
Individuazione delle linee e piste di esbosco.
6.
La richiesta di autorizzazione per progetti di taglio con superfici maggiori di
ettari 1, riguardanti formazioni boschive e a macchia mediterranea, boschi
cedui, fustaie e cedui composti deve essere corredata dalla dichiarazione del
proprietario/conduttore attestante che i lavori saranno eseguiti da ditta
boschiva iscritta all’ Albo delle Imprese Boschive della Regione
Puglia.
7.
Nel caso di piante di interesse forestale isolate, in gruppi o in filare, e non
soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o storico, oggetto di
taglio con evidenti sintomi di instabilità o di deperimento o di attacchi
parassitari e che pertanto presentano pericolo per la pubblica incolumità, è
prevista la preventiva comunicazione e relativa documentazione fotografica alla
competente struttura regionale, (2) e agli altri
Enti
competenti per territorio.
(1) Parole sostituite dal Reg.Reg.
n. 15/2018, art. 1,
comma 1.
(2) Parole sostituite dal Reg.Reg.
n. 15/2018, art. 1,
comma 2.
Art.
4
(Tagli
boschivi in aree protette)
1.
Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in Zone di Protezione Speciale
(Z.P.S.) e in Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) necessitano del preventivo
parere di valutazione d’incidenza, da allegare alla richiesta di autorizzazione
al taglio boschivo. L’autorizzazione boschiva della competente struttura
regionale è propedeutica al rilascio del nulla-osta da parte degli Enti parco e
delle aree protette regionali presenti in Puglia.
2.
Per particolari e motivate esigenze, la competente struttura regionale potrà
convocare conferenze di servizi finalizzate all’acquisizione di pareri e/o
autorizzazioni in materia di tagli boschivi.
Art.
5
(Tagli
in boschi percorsi dal fuoco)
1.
Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in aree percorse dal fuoco saranno
oggetto di una particolare procedura di verifica e valutazione da parte della
competente struttura regionale, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale,
regionale e provinciale vigente in materia di incendi boschivi. La competente
struttura regionale potrà convocare conferenze di servizi finalizzate
all’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni per il ripristino e il restauro
vegetativo di aree percorse dal fuoco.
Art.
6
(Registro
dei tagli)
1.
La struttura regionale competente al rilascio delle autorizzazioni al taglio
boschivo detiene e aggiorna il registro dei tagli, nel quale sono riportati i
dati necessari al monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate e alla statistica
forestale.
2.
Con cadenza semestrale copia del registro è trasmesso alla sezione regionale
forestale.
Art.
7
(Identificazione
delle piante)
1.
Le piante da tagliare di interesse forestale, isolate o in gruppo, radicate in
terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché costituenti filari di piante lungo
muri di confine, sono identificate tramite anellatura con vernice di colore
rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo.
2.
Le piante da escludere dal taglio boschivo (matricine) nei cedui matricinati
sono identificate tramite anellatura e numerazione progressiva con vernice di
colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro numero e diametro devono
essere riportato in apposito piedilista di cavallettamento
mento.
3.
Le piante da abbattere nelle fustaie di conifere sono identificate tramite
anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro
diametro riportato in apposito piedilista di cavallettamento con indicazione
delle specie di appartenenza.
4.
Le piante da abbattere nelle fustaie di latifoglie e nei cedui composti,
unitamente all’anellatura a m 1,30 dal suolo e al piedilista di cavallettamento,
devono essere oggetto di “martellata”. La martellata riguarda piante a partire
da un diametro di cm 15, misurato a m 1.30 dal suolo. All’uopo sarà utilizzato
il Martello Forestale regionale, il cui sigillo sarà apposto alla base dei fusti
da abbattere, previa specchiatura al ceppo, con l’indicazione della numerazione
progressiva.
Art.
8
(Martello
Forestale regionale)
1.
Il Martello Forestale della Regione Puglia costituisce l’unico strumento di
identificazione delle piante forestali nelle aree soggette a taglio sul
territorio regionale.
2.
Il Martello Forestale riporta un sigillo di diametro di cm 3,50, la sigla R.P. e
la numerazione progressiva a partire da 001 fino a 100.
Art.
9
(Assegnazione
del martello forestale regionale per il taglio di piante
nella
fustaia
di latifoglie e nei cedui composti)
1.
Il Dirigente responsabile al rilascio dell’autorizzazione al taglio incaricherà
un funzionario regionale della custodia dei martelli forestali in dotazione e
dell’ aggiornamento costante del registro dei tagli.
2.
Il funzionario incaricato affiderà un martello forestale ad ogni tecnico
abilitato regolarmente iscritto all’Ordine o Collegio professionale
d’appartenenza,
(3) incaricato dal proprietario/ conduttore del
bosco a redigere la “relazione tecnica” di taglio.
3.
Il martello forestale è affidato al tecnico di cui al comma 2, per un periodo
massimo di 60 giorni.
4.
Il tecnico incaricato è responsabile delle operazioni di
martellata.
5.
Il tecnico incaricato esegue la “martellata”, contrassegnando con l’apposito
sigillo le piante.
6.
La riconsegna del martello è effettuata personalmente dal tecnico entro e non
oltre il giorno ultimo stabilito, pena la decadenza dell’autorizzazione al
taglio per la quale il martello è stato richiesto e rilasciato. (4)
7.
Il tecnico incaricato è tenuto a dirigere le operazioni di taglio ed attestare,
ad ultimazione delle stesse, la regolare esecuzione degli interventi rispetto
all’autorizzazione concessa, da trasmettere alla competente struttura
regionale.
(3) Parole sostituite dal Reg.Reg.
n. 15/2018, art. 2,
comma 1.
(4) Parole sostituite dal Reg.Reg.
n. 15/2018, art. 2,
comma 2.
Art.
10
(Smarrimento
o furto del martello forestale)
1.
In caso di smarrimento o furto del martello forestale il consegnatario dovrà
esporre denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato, nonché darne
tempestiva comunicazione scritta e copia della denuncia alla competente
struttura regionale. I lavori selvicolturali resteranno sospesi sino
all’assegnazione del nuovo martello forestale.
2.
La mancata riconsegna del martello forestale, entro il termine di cinque giorni,
comporterà, in ogni caso, il pagamento da parte del consegnatario della somma di
euro 300,00 in favore della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al
tecnico in questione non potrà essere affidato altro martello forestale e di
tale inadempienza sarà oggetto di denuncia presso le sedi di cui al comma 1 e
comunicazione all’Ordine o Collegio professionale (5)
competente per territorio.
(5) Parole sostituite dal Reg.Reg.
n. 15/2018, art. 3,
comma 1.
Art.
11
(Estinzione
del martello forestale)
1.
In caso di mancata riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo
stesso sarà dichiarato fuori uso con provvedimento del Dirigente della
competente struttura regionale e non potrà essere più adoperato nel territorio
regionale. Di tanto sarà fatta comunicazione a tutte le strutture forestali
regionali nonché a quelle che hanno competenza nella sorveglianza e vigilanza
del territorio.
Art.
12
(Piedilista
di cavallettamento)
1.
Per i boschi di latifoglie governati a ceduo, ceduo composto e fustaia, il
tecnico incaricato redige
apposito
piedilista di cavallettamento secondo le indicazioni contenute
nell’autorizzazione al taglio e prima dell’inizio delle operazioni di
taglio.
2.
Nel piedilista di cavallettamento vengono indicate, per il ceduo matricinato, le
piante da rilasciare al taglio, mentre, per le fustaie di conifere, di
latifoglie e per i cedui composti, vengono indicate le piante da
abbattere.
3.
Il tecnico incaricato trasmette il piedilista alla competente struttura
regionale che ha rilasciato l’autorizzazione al taglio boschivo, prima
dell’inizio delle operazioni di taglio boschivo.
Art.
13
(Inizio
dei lavori di taglio)
1.
L’autorizzazione al taglio boschivo è rilasciata dalla competente struttura
regionale entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e ha validità
di 2 anni solari dalla data di notifica del provvedimento.
2.
Il proprietario/conduttore del bosco è tenuto a comunicare preventivamente alla
competente struttura regionale la data di inizio lavori e la ditta boschiva
esecutrice dei tagli, iscritta all’Albo regionale delle Imprese Boschive, pena
la decadenza dell’autorizzazione al taglio boschivo.
3.
L’ultimazione delle operazioni di taglio è comunicata entro e non oltre 10
giorni dal termine dei lavori eseguiti.
4.
Alla fine di ogni stagione silvana la struttura regionale competente può
effettuare sopralluoghi su almeno il 25% dei tagli boschivi ultimati nel corso
della predetta stagione.
5.
E’ possibile concedere una sola proroga, adeguatamente motivata, per un periodo
non superiore a mesi tre della stagione silvana. Alla scadenza della proroga, se
i lavori non sono stati ultimati, il proprietario/ conduttore è tenuto a
presentare nuova istanza di autorizzazione.
Art.
14
(Sanzioni)
1.
Per l’inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento
regionale si applicano, ai sensi dell’art. 37
della L.R.
21 maggio 2002, n. 7, le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
a)
da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di
piante nei popolamenti forestali di cui all’articolo 2 del
regolamento;
b)
da 70,00 euro a 210,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 10 cm di
diametro, di origine naturale,
isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’
autorizzazione prevista;
c)
da 150,00 euro a 450,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 20 cm di
diametro, di origine naturale,
isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’
autorizzazione prevista;
d)
da 300,00 euro a 900,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 30 cm di
diametro di origine naturale,
isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità
dell’autorizzazione prevista;
e)
da 400,00 euro a 1.200,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 40 cm di
diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza
o in difformità dell’autorizzazione prevista;
f)
da 500,00 euro a 1.500,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 50 cm di
diametro e oltre, di origine
naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità
dell’autorizzazione prevista.
Per la mancata comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, la sanzione è elevata
ad euro
500,00.
h)
l’utilizzo nelle operazioni di martellata di “martello forestale” regionale
contraffatto, comporterà, fatti
salvi gli aspetti penali, l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro
15.000,00 ad euro 30.000,00 per ettaro o frazione di esso di bosco
martellato.
i)
le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre
leggi o regolamenti in materia
forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi
previste.
2.
All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1
provvedono gli organi direttamente designati dalle leggi vigenti, nonché la
Polizia Ambientale regionale.
3.
Le disposizioni e le sanzioni previste dal presente regolamento integrano e
sostituiscono le norme previste
dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in
Puglia.
Art.
15
(Abrogazioni)
1.
Il regolamento
regionale 18 gennaio 2002, n. 1 è abrogato.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato
a Bari, addì 13 OTT. 2017
EMILIANO